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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6437 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MANGIA ENRICA parte Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. BRANCATO Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO e l'Avv. OLIVATI MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 24122 BERGAMO
(C.F. con l'Avv. AURISICCHIO EUGENIO parte CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in ROMA VIA MONTE
ZEBIO N.32
(C.F. ) con l'Avv. ZANGRILLI GIOVANNA Controparte_3 P.IVA_3 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA DELLA ZECCA,
1 BOLOGNA
- RESISTENTI-
Oggetto: contratti a termine e inquadramento superiore
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello
CCNL sin dal 06/09/2021 e per tutta la durata della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di e di Controparte_4 Controparte_2
2. accerta il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive pari all'importo di € 10.902,25 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna le convenute in solido al pagamento della somma di €10.902,25 in favore del ricorrente, limitando la responsabilità di Controparte_2 alle sole differenze maturate nel periodo dal 1.10.2022 al 30.9.2023;
4. accerta e dichiara l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente ed Controparte_4 dal 01/10/2022;
5. condanna alla riammissione in servizio del ricorrente e, Controparte_4 in ogni caso, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione dovuta utile ai fini del TFR (€ 1.933,41 mensili);
6. condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. con l'Avv. MANGIA ENRICA parte Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. BRANCATO Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO e l'Avv. OLIVATI MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 24122 BERGAMO
(C.F. con l'Avv. AURISICCHIO EUGENIO parte CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in ROMA VIA MONTE
ZEBIO N.32
(C.F. ) con l'Avv. ZANGRILLI GIOVANNA Controparte_3 P.IVA_3 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA DELLA ZECCA,
1 BOLOGNA
- RESISTENTI-
Oggetto: contratti a termine e inquadramento superiore
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello
CCNL sin dal 06/09/2021 e per tutta la durata della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze di e di Controparte_4 Controparte_2
2. accerta il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive pari all'importo di € 10.902,25 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna le convenute in solido al pagamento della somma di €10.902,25 in favore del ricorrente, limitando la responsabilità di Controparte_2 alle sole differenze maturate nel periodo dal 1.10.2022 al 30.9.2023;
4. accerta e dichiara l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente ed Controparte_4 dal 01/10/2022;
5. condanna alla riammissione in servizio del ricorrente e, Controparte_4 in ogni caso, al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione dovuta utile ai fini del TFR (€ 1.933,41 mensili);
6. condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di parte ricorrente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani