Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 822
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da un lavoratore, parte ricorrente, nei confronti di diverse società resistenti, avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto all'inquadramento in un livello superiore del CCNL e al conseguente pagamento di differenze retributive, nonché la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante le mansioni svolte, il suo inquadramento contrattuale non rispecchiava la reale complessità e responsabilità del lavoro affidatogli, chiedendo pertanto il riconoscimento del 4° livello del CCNL a partire da una data specifica e le relative differenze retributive. Le parti resistenti hanno contestato le pretese attoree, sostenendo la correttezza dell'inquadramento e della retribuzione corrisposta.

Il Giudice del Lavoro, accogliendo integralmente le domande del ricorrente, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 4° livello del CCNL sin dal 6 settembre 2021 e per tutta la durata della prestazione lavorativa svolta alle dipendenze delle società convenute. Di conseguenza, ha accertato il diritto del ricorrente alle conseguenti differenze retributive, quantificate in € 10.902,25, oltre interessi legali e rivalutazione, condannando le convenute in solido al pagamento di tale somma, con limitazione della responsabilità di una delle società alle sole differenze maturate in un periodo specifico. Inoltre, il Tribunale ha accertato l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e una delle società resistenti a partire dal 1° ottobre 2022, condannando la medesima società alla riammissione in servizio del lavoratore o, in alternativa, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR. Infine, le resistenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.700,00 oltre accessori, e la sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 822
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 822
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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