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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA LI Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 950/2025 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 8152/2024 (R.G.
782/2022); tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. EUGENIO BARTOLUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in via Indipendenza n. 18/B, Fano (PU), nonché presso l'indirizzo PEC del difensore:
Email_1 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._3 Parte_3
e (C.F. C.F._4 Parte_4 ) assistiti e difesi dall'Avv. OSCAR PINNA ed C.F._5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Milano, via Freguglia n.
8/A, nonché presso il suo indirizzo PEC: Email_2 appellati
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 8152/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata il 19.9.2024, non notificata, previa ogni più opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione, per i motivi di appello sopra esposti: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale: A) respingere la domanda di condanna del Sig. quale Parte_1 fideiussore, al pagamento della somma di euro di € 280.000,00, avanzata da
, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 nonché quella di condanna al pagamento della Parte_4
0.000,00 per ogni mese di ritardo;
B) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio e di quello di primo grado. - in via subordinata: A) in caso di reiezione dell'atto di appello, rideterminare, in ogni caso, in diminuzione, ex art. 1384 c.c., la penale contrattuale stabilita nella scrittura privata del 16.5.2019, B) con integrale compensazione delle spese di lite”; per gli appellati: “In via preliminare e/o pregiudiziale: 1) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
Nel merito: 2) Previa integrale conferma dell'appellata sentenza, rigettare l'impugnazione proposta dal sig. avverso la sentenza n. 8152/2024 pubbl. il Parte_1
19/09/2 rtes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Giorgia Carbone, a definizione del giudizio RG n. 782/2022, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione: 3) Accertare e dichiarare che si sono verificate le condizioni tutte di fatto e di diritto di cui alla scrittura privata n. 01 del 16/05/2019, prodotta sub. doc. 2 del fascicolo di primo grado, che impongono al convenuto, sig. la restituzione agli odierni Parte_1 appellati della somma di € 2 ella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4) in ogni caso, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare, il sig. nella sua qualità di debitore/fideiussore, Parte_1 alla restituzione in ni appellati, della complessiva somma di
€ 280.000,00 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a titolo di penale ex art. 5 della scrittura privata prodotta sub. doc. 2 del fascicolo di primo grado (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), Con
pag. 2/22 condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sig.ri , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(di seguito anche “i finanziatori”) hanno citato in giudizio il Sig.
[...]
in qualità di fideiussore della società WT US (di seguito Parte_1
“WT”), chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione di un finanziamento da loro corrisposto in favore della predetta società.
A fondamento della propria domanda, gli attori hanno allegato di aver stipulato con la WT, nel maggio 2019 - tramite scrittura privata (doc. 2 primo grado attori) - un contratto di mutuo con il quale si erano obbligati a trasferire 70.000,00 euro ciascuno (280.000,00 euro complessivi) alla società, a titolo di finanziamento volto a consentire a quest'ultima di:
a) partecipare a una gara di appalto in Russia per la concessione della gestione e dell'utilizzo del legname di una foresta sita nella regione del
Bryansk;
b) di costituire, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, una nuova società di diritto russo sia con gli ex soci russi della WT, sia con i quattro finanziatori italiani (d'ora in poi anche solo “la newco”),
c) e di trasferire infine a tale nuova società la concessione ottenuta in prima battuta dalla WT.
Dalla scrittura emergevano quindi, a fronte del finanziamento, tre obbligazioni a carico della WT (garantite dal fideiussore convenuto): a) quella di partecipare alla gara, b) quella di costituire la società russa con soci misti (finanziatori ed ex soci della finanziata) e c) quella di trasferire l'atto di concessione alla nuova società.
Le obbligazioni sub b) e c) - ossia la costituzione della società russa e il trasferimento della concessione - risultavano subordinate all'aggiudicazione della gara. In caso di positiva aggiudicazione, infatti, l'art. 3 del contratto pag. 3/22 stabiliva che il finanziamento non avrebbe dovuto essere restituito, divenendo quota di capitale della newco russa alla quale trasferire la concessione. Diversamente, all'art. 4 del contratto le parti avevano previsto che la WT avrebbe dovuto restituire l'importo finanziato qualora (i) la gara non le fosse stata aggiudicata (art.
4.1 del contratto) o se, (ii) anche in caso di aggiudicazione, entro 60 giorni non fosse stata costituita la newco o non le fosse stata trasferita la concessione (art.
4.3 del contratto).
Con l'art. 6 del contratto, infine, il sig.re – insieme alla Parte_1 sig.ra – aveva prestato garanzia in favore della WT per Parte_5
l'adempimento dell'obbligazione restitutoria da questa assunta con il predetto art.
4. Le parti avevano espressamente convenuto che tale garanzia avrebbe operato senza beneficio d'escussione della società e senza il beneficio della divisione tra i garanti.
1.A Tanto premesso, con l'azione proposta in primo grado gli attori hanno dedotto che – dopo la stipula del contratto e il trasferimento dei 280.000,00 euro – né WT né i garanti avevano più fatto sapere nulla ai finanziatori circa l'avvenuta partecipazione alla gara, circa il suo esito e, di conseguenza, circa la costituzione della nuova società russa e il trasferimento a questa della concessione ottenuta da WT.
1.B A ottobre 2019 (doc. 4 attore primo grado), il Sig. (uno dei CP_1 finanziatori e odierni appellanti) aveva quindi inviato al garante Parte_1 una lettera contenente una proposta di piano rateale di restituzione del finanziamento e, non avendo ricevuto risposta, nel dicembre 2019 aveva inviato una diffida (doc. 5 attore primo grado) avente ad oggetto la richiesta di adempimento all'obbligazione restitutoria in qualità di fideiussore.
1.C In primo grado, i finanziatori, oltre ad aver allegato tutte le circostanze di cui sopra, hanno:
- prodotto il contratto di finanziamento volto a dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo sotteso alla propria causa petendi,
pag. 4/22 - allegato l'inadempimento “principale” della debitrice WT (i.e. non aver partecipato alla gara, non aver costituito la società russa e non aver trasferito la concessione a questa);
- e hanno infine allegato l'inadempimento consequenziale della società, costituito dalla mancata restituzione dell'importo finanziato, così come previsto dall'art. 4 dell'accordo.
Gli attori hanno altresì chiesto l'ammissione delle prove testimoniali dei sig.ri
, e nonché dell'interrogatorio formale del fideiussore Tes_1 Tes_2 Tes_3 convenuto.
Hanno quindi domandato la condanna di alla restituzione Parte_1 dell'importo complessivo dato a mutuo alla WT, oltre interessi e rivalutazione dall'inadempimento fino al saldo.
Hanno infine chiesto al Tribunale l'applicazione della penale prevista dall'art. 5 del contratto, pari a 10.000,00 euro per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria di cui all'art. 4.
2. Il Sig. non si è costituito nel giudizio di primo grado né entro Parte_1 il termine ex art. 166 c.p.c., né in prima udienza, tant'è che il Tribunale – verificata la regolarità della notifica della citazione - ne ha dichiarato la contumacia.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. da parte della sola attrice, il
Tribunale ha ammesso sia i capitoli della prova testimoniale richiesta, sia l'interrogatorio formale del convenuto, ordinandone la notifica a quest'ultimo in quanto atto ricadente tra quelli da notificare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
La notifica dell'interrogatorio formale è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza anagrafica di - via Guido D'Arezzo n. 3, Mondolfo (PU) - Parte_1 lo stesso presso cui era stata effettuata la notifica della citazione.
pag. 5/22 non si è costituito neanche all'udienza di escussione testimoniale, Parte_1 durante la quale sono stati sentiti testimoni.
2.1 In particolare, e per quanto risulta rilevante, a quell'udienza il teste
- rispondendo ai capitoli 5 e 9 - ha dichiarato che il Sig. a Tes_1 Parte_1 seguito di un incontro avvenuto in Russia nel maggio 2019, gli aveva comunicato di aver “preso due concessioni su tre”. Inoltre, sia il teste Tes_1 che il teste hanno riferito di interlocuzioni con avutesi Tes_2 Parte_1 nell'estate del 2019, durante le quali quest'ultimo avrebbe promesso la restituzione del finanziamento o, in alternativa, il trasferimento di una quantità di legname di valore equivalente al denaro prestato.
3. si è costituito in giudizio tardivamente solo in data 20 Parte_1 novembre 2023, avanzando istanza di rimessione in termini ex art. 153 e
294 c.p.c. e sostenendo che la notifica dell'atto di citazione fosse da ritenersi nulla in quanto effettuata al proprio indirizzo di residenza anagrafica e non a quello di “reale dimora abituale” ex art. 44 c.c., fissato in Pocep, Bryansk -
Russia, presso la sede della WT, circostanza di cui era a CP_1 conoscenza o avrebbe potuto esserne utilizzando la diligenza media.
3.1 Nel merito, ha eccepito che: Parte_1
- WT aveva preso parte alla gara in Russia, aggiudicandosela;
- e che la nuova società di diritto russo fosse stata costituita, ma con una compagine, allo stato, formata “da soli soci russi”, senza quindi la partecipazione dei finanziatori italiani al capitale sociale (richiesta, tuttavia, dall'art. 3 del contratto).
Pertanto, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini al fine di chiamare in causa la debitrice principale, chiedendo comunque il rigetto della domanda degli attori.
4. Il Tribunale, con la sentenza n. 8152/2024, ha statuito nei seguenti termini:
pag. 6/22 - ha dichiarato tardiva la costituzione in giudizio di e, di Parte_1 conseguenza, ha rigettato la richiesta di rimessione in termini da questi avanzata, in ragione della regolarità della notifica dell'atto di citazione, nonché la domanda di chiamata in causa di WT;
- nel merito, poi, il Tribunale ha dichiarato che - all'atto della costituzione - avesse meramente allegato ma non provato Parte_1
l'avvenuta partecipazione della WT alla gara d'appalto per cui si era obbligata, nonché l'aggiudicazione della concessione e la costituzione della società di diritto russo, ammettendo però – con valore confessorio –
l'inadempimento della seconda di queste obbligazioni, dato che Parte_1 aveva dedotto che la società russa fosse stata costituita da “soli soci russi”, in contrasto con l'obbligazione assunta all'art. 3 del contratto, la quale richiedeva anche la presenza dei finanziatori italiani all'interno della compagine della newco.
Il Tribunale, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 ha poi accertato che nell'estate 2019 fosse avvenuto un incontro tra CP_1
e durante il quale quest'ultimo si era (i) prodigato per ritrasferire il Parte_1 finanziamento dopo l'aggiudicazione e (ii) aveva altresì valutato la possibilità di restituire la somma mediante trasferimento di legname per un importo equivalente.
Dalla disamina congiunta delle suddette risultanze testimoniali, il Tribunale ha dedotto la consapevolezza, da parte del fideiussore, della sussistenza dell'obbligazione restitutoria e, pertanto, ha ritenuto provato l'inadempimento delle obbligazioni della WT, condannando di conseguenza a: Parte_1
- corrispondere 280.000,00 euro agli attori a titolo di restituzione dell'importo finanziato, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo (non essendo stata data prova della pag. 7/22 ricezione della messa in mora del dicembre 2019), escludendo la rivalutazione monetaria;
- nonché a corrispondere la penale di 10.000,00 euro (prevista dall'art. 5 del contratto) per ogni mese di ritardo nella restituzione, a partire dalla data di deposito della sentenza e fino al saldo.
5. Il Sig. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 formulando anche istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., la quale è stata rigettata dal Collegio con ordinanza del 24 settembre 2025.
Con la propria impugnazione, non ha censurato il capo di Parte_1 sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato che la notifica della citazione fosse stata eseguita correttamente, rigettando l'istanza di rimessione in termini.
L'appellante, nello specifico, ha poi formulato tre motivi di appello in via di merito.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che fosse onere del convenuto provare, in quanto fideiussore (e quindi con possibilità di eccepire i medesimi fatti impeditivi della debitrice principale ex art. 1945 c.c.), l'avvenuta aggiudicazione della concessione, la costituzione della società russa e il trasferimento a questa della concessione (ovverosia le tre obbligazioni poste a carico di WT dall'art. 3 del contratto).
L'appellante, in particolare, ha ritenuto che - trattandosi di tre condizioni risolutive - l'onere di provare il loro avveramento dovesse essere posto in capo agli attori, ossia su coloro che intendevano avvalersi degli effetti della condizione. E ciò anche se il contenuto di tali condizioni risolutive era di tipo
“negativo” (ossia il mancato avveramento di un evento futuro e incerto), poiché la giurisprudenza, in questi casi – lungi dall'ammettere un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto - si limita semplicemente ad pag. 8/22 alleggerire l'onere della prova gravante sull'attore, consentendogli di provare il mancato avveramento dell'evento anche tramite sole presunzioni1.
Secondo dalla corretta applicazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1 conseguirebbe il mancato assolvimento dell'onere della prova, in primo grado, da parte degli attori in relazione all'avveramento delle condizioni e, da ciò, deriverebbe l'infondatezza della domanda da loro avanzata, non essendo stata dimostrata dai finanziatori la sussistenza dei presupposti di esigibilità dell'obbligazione restitutoria prevista dall'art. 4 del contratto.
5.2 Con il secondo motivo di appello, ha poi censurato l'errata Parte_1 ammissione e valutazione delle prove testimoniali da parte del Tribunale.
5.2.A Innanzitutto, l'appellante ha sostenuto che i capitoli articolati con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. dei finanziatori non avrebbero dovuto essere ammessi, in quanto vertenti su circostanze non specificamente allegate dagli attori né con l'atto di citazione, né con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Secondo l'appellante, infatti, i capitoli vertevano tutti su fatti introdotti in giudizio per la prima volta solo con i documenti da 6 a 10 depositati con la seconda memoria istruttoria, relativi a incontri e telefonate intercorse a fine maggio 2019 tra e - uno dei quali alla presenza del teste CP_1 Parte_1
- idonei a dimostrare che già in quel periodo, fosse Tes_1 Parte_1
pag. 9/22 intenzionato a restituire il finanziamento agli attori o, comunque, a trasferirgli una quantità di legname equivalente al valore dello stesso.
In sostanza, la mancata allegazione di tali fatti entro la 1° memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (limite per la c.d. emendatio libelli) avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dei suddetti capitoli di prova, in quanto vertenti su fatti non precedentemente specificati.
Inoltre, ha sostenuto che - contrariamente da quanto dichiarato Parte_1 dal Giudice in sentenza - la risposta del teste al capitolo 5 fosse in Tes_1 grado di dimostrare che la vera ragione per cui la società russa non era stata costituita fosse quella per cui, dopo il viaggio in Russia del maggio 2019
(oggetto della testimonianza), l'operazione economica non era stata più ritenuta vantaggiosa dai finanziatori;
pertanto, la seconda e la terza condizione (costituzione della newco e trasferimento ad essa della concessione) non si sarebbero avverate solamente per “fatto imputabile” a questi ultimi, con esclusione quindi dell'obbligo di restituzione del finanziamento da parte della WT.
5.2.B Proseguendo, ha sostenuto che il Tribunale fosse Parte_1 incorso in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) dal momento che - a fronte di una domanda di restituzione basata sul fatto costitutivo della mancata aggiudicazione dell'appalto (o comunque della mancata costituzione della newco e del mancato trasferimento ad essa della concessione) - il Giudice aveva ritenuto provata la sussistenza dell'obbligo restitutorio in virtù di un “accordo” verbale - intervenuto nell'estate del 2019 tra e i finanziatori e Parte_1 provato tramite le dichiarazioni dei testimoni - senza invece tenere in considerazione la parte di deposizione con cui il teste aveva riferito Tes_1 di sapere che la società si fosse “presa due concessioni su tre” e che quindi l'appalto fosse stato aggiudicato.
pag. 10/22 Di conseguenza, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ritenuto provato l'obbligo restitutorio sulla base di fatti diversi (l'accordo dell'estate 2019) da quelli in base ai quali gli attori avevano formulato la domanda (il verificarsi degli eventi negativi di cui all'art. 4 del contratto).
5.2.C Con il terzo motivo di appello, infine, ha domandato la Parte_1 riduzione della penale irrogata con la sentenza impugnata, poiché – anche se convenzionalmente ne era stata pattuita l'irriducibilità – la giurisprudenza ammette sempre il potere officioso di riduzione ex art. 1384 c.c. e poiché la penale irrogata (10.000,00 euro per ogni mese di ritardo) era da ritenersi sproporzionata rispetto all'importo da restituire, soprattutto se parametrata al saggio degli interessi usurari (24,25%).
6. Si sono costituiti in appello i finanziatori, deducendo che:
- la regola di riparto dell'onere della prova fosse stata applicata correttamente dal Giudice di primo grado, dovendo infatti ricadere sul convenuto l'onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della domanda e quindi, concretamente, l'aggiudicazione della gara, la costituzione della newco e il trasferimento ad essa della concessione richieste dall'art. 3 del contratto;
- che non avesse affatto assolto a tale onere probatorio e che, Parte_1 viceversa, il teste - rispondendo ai capitoli di prova testimoniale n. 5 Tes_1
e 9 - avesse affermato che la concessione non era stata aggiudicata nella sua interezza (come invece richiesto dal contratto), dato che questi aveva riferito che gli aveva detto di aver solamente “preso due concessioni su Parte_1 tre”;
- che la mancata costituzione della newco fosse imputabile a un esclusivo inadempimento di WT, così come confermato sempre dalla deposizione del teste , il quale aveva riferito che, a seguito del viaggio Tes_1 in Russia del maggio 2019, fosse emersa l'inidoneità oggettiva dell'investimento;
pag. 11/22 - che, diversamente da quanto ritenuto da con il 2° motivo di Parte_1 appello, la prova testi assunta in primo grado era da ritenersi pienamente ammissibile, poiché le circostanze dedotte con i capitoli di prova non attenevano a fatti nuovi ma rappresentavano degli sviluppi logici delle allegazioni già contenute nell'atto introduttivo;
- che inoltre la sentenza non aveva affatto statuito ultra petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, valorizzando le dichiarazioni dei testimoni, il Giudice non aveva ritenuto provato un accordo successivo alla stipula del contratto, ma aveva ritenuto provato solo l'avveramento delle condizioni negative previste in contratto, in grado di far divenire esigibile l'obbligazione restitutoria prevista dall'art. 4;
- e che, infine, le testimonianze dei testi e fossero Tes_1 Tes_2 intrinsecamente logiche e quindi utilizzabili per la decisione, avendo queste fatto emergere la consapevolezza, da parte di di dover restituire ai Parte_1 finanziatori l'importo dato a mutuo.
6.1 Gli appellati, infine, hanno resistito contro il terzo motivo di appello formulato dal fideiussore, relativo alla richiesta di riduzione d'ufficio, ex art. 1384 c.c., della penale irrogata dal Tribunale, sostenendo che non Parte_1 avesse allegato ragioni concrete a sostegno dell'eccessività della penale e che, inoltre, la soglia usuraria non potesse rappresentare un indice parametrico dal quale desumere la dedotta sproporzione.
7. All'udienza del 19 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Sig. risulta infondato quanto al primo e al Parte_1 secondo motivo di appello, sia pure con motivazione parzialmente differente, idonea a comportare il superamento della censura ex art. 112 cpc, mentre risulta meritevole di accoglimento rispetto al solo terzo motivo di appello.
pag. 12/22 A. Occorre premettere, innanzitutto, come l'appellante non ha formulato alcun motivo di gravame avverso capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rimessione in termini da lui avanzata in primo grado.
Da ciò ne consegue che la statuizione circa la regolarità della notifica dell'atto di citazione deve ritenersi coperta da giudicato ex art. 329 c.p.c., così come - per le medesime ragioni - risulta coperta da giudicato anche la questione inerente alla definitività delle preclusioni in cui è incorso il Sig. con la propria costituzione tardiva, tra le quali rileva - su tutte – la Parte_1 dichiarata inammissibilità della richiesta di chiamata in causa della debitrice principale WT, nonché l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate.
B. Venendo al merito delle censure avanzate con i tre motivi di appello, la
Corte osserva quanto segue.
B.1 Sul primo e sul secondo motivo di appello: violazione delle regole sul riparto dell'onere della e violazione dell'art. 112 c.p.c.
I primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, risultano ambedue infondati e non meritevoli di accoglimento.
Quanto alla censurata violazione dell'art. 2697 c.c., la Corte osserva che – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – il Tribunale, con la sentenza impugnata, non è incorso in alcuna violazione della regola sulla distribuzione dell'onere della prova tra le parti.
Difatti, in applicazione dei principi affermati proprio dalla pronuncia della
Cassazione n. 8018/2021 già menzionata sopra (e citata da parte appellante), emerge come durante il giudizio di primo grado gli attori abbiano dato prova - mediante prova testimoniale – dell'avveramento delle tre condizioni negative previste dall'art. 3 del contratto, al solo mancato verificarsi delle quali la WT avrebbe potuto trattenere il mutuo concesso dai finanziatori e convertirlo in quota di capitale sociale della newco; specularmente, al verificarsi di anche solo una di tali condizioni negative pag. 13/22 sarebbe dovuta conseguire la restituzione dell'intero finanziamento da parte di WT.
Di seguito, nel dettaglio, la disamina della prova dell'avveramento delle condizioni negative emersa in primo grado.
B.
1.A Sulla prova della mancata aggiudicazione (completa) della concessione.
I capitoli di prova testimoniale hanno riguardato circostanze volte a dare dimostrazione dei fatti allegati negli atti introduttivi. In proposito occorre infatti distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda,
e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (v. per tutte, Cass. n. 21332/2024).
La deposizione del teste ha fatto emergere la fondamentale Tes_1 circostanza per cui la WT, partecipando alla gara in Russia, avesse ottenuto solamente “due concessioni su tre”.
Tale deposizione assume una rilevanza del tutto centrale, dal momento che dimostra:
i) che fosse necessario, per la WT, aggiudicarsi ben “tre” concessioni al fine di conseguire il completo “affidamento dell'appalto”, ossia l'evento che le parti avevano dedotto in contratto quale prima condizione per poter trattenere il finanziamento e convertirlo in capitale;
ii) e che - al contempo – la WT, a seguito della procedura di gara, non si fosse aggiudicata la concessione nella sua completezza.
Dall'analisi congiunta del testo del contratto e della deposizione del teste
, dunque, si può desumere che quello che contrattualmente era stato Tes_1 definito come “l'appalto” – costituente l'oggetto della prima obbligazione di pag. 14/22 WT – fosse, in realtà, rappresentato dal conseguimento di ben tre concessioni.
Avendone la WT “prese” solo due – frase che il teste ha dichiarato Tes_1 essergli stata riferita direttamente da e da questo non Parte_1 specificamente contestata – la prima delle condizioni negative risolutive di cui all'art. 3 risulterebbe, dunque, pienamente avverata, con la conseguenza che sarebbe integrato il primo presupposto attivatore dell'obbligazione restitutoria del finanziamento, circostanza questa già di per sé sufficiente - per come era strutturata l'obbligazione restitutoria di cui all'art.
4 - a fondare la richiesta di ripetizione del finanziamento avanzata in primo grado dai finanziatori.
Ad ogni modo - pur potendo tale elemento, già da solo, fa ritenere fondata la domanda dei finanziatori - dall'istruttoria condotta in primo grado è emerso un altro rilevante dato.
B.
1.B Sulla prova della mancata costituzione della società di diritto russo entro 60 giorni dall'ottenimento delle concessioni.
All'art.
4.3 del contratto, le parti avevano previsto che la WT – entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto – avrebbe dovuto costituire una nuova società di diritto russo, con una compagine formata sia dagli ex soci della
WT sia dai finanziatori italiani, alla quale trasferire la concessione o, meglio
- sulla base di quanto è emerso a seguito della deposizione del teste - Tes_1 le tre concessioni ottenute da WT.
La medesima clausola prevedeva che la WT – laddove non avesse effettuato tali due adempimenti entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione - sarebbe stata obbligata a restituire il finanziamento ai finanziatori italiani
(odierni appellati) e ciò “per qualsiasi motivo o causa” non fosse stata costituita la nuova società di diritto russo o non fosse stata trasferita ad essa la concessione ottenuta dalla WT.
pag. 15/22 Tanto premesso, con la propria difesa svolta in primo grado, ha Parte_1 sostanzialmente ammesso, tramite non contestazione ex art. 115 c.p.c., la mancata verificazione di tali due elementi previsti in contratto dall'art. 4.3, condizioni il cui mancato avveramento avrebbe comportato – secondo la volontà negoziale emergente dal contratto – la nascita dell'obbligazione restitutoria a capo della WT e quindi, in via accessoria, l'obbligo del fideiussore di garantire tale restituzione.
con la propria costituzione tardiva, non ha infatti contestato – ma Parte_1 anzi ha, al contrario, ammesso – l'allegazione formulata dagli attori secondo cui non si fosse avverata nessuna delle condizioni previste in contratto, tra le quali rientravano altresì le due previste dall'art. 4.3, ossia (i) quella di costituire la società di diritto russo entro 60 giorni dall'aggiudicazione e (ii) quella di trasferire ad essa le concessioni.
Difatti, il fideiussore convenuto - al momento della propria costituzione tardiva in primo grado - ha espressamente affermato che la newco era stata sì costituita, ma che la compagine societaria – lungi dall'essere composta sia dagli ex soci della WT sia dai finanziatori italiani come previsto dall'art. 3 – fosse al momento costituita da “soli soci russi”.
E' evidente come tale affermazione consenta di far ritenere provato anche l'avveramento della seconda condizione idonea a far sorgere, ai sensi dell'art. 4 del contratto, il diritto dei finanziatori alla restituzione del mutuo concesso alla WT, con correlato obbligo della società (e del suo fideiussore) di procedere alla ripetizione del finanziamento.
Difatti, la suddetta affermazione di - e cioè quella di aver costituito Parte_1 la newco solo con soci russi, in uno con la mancata presa di posizione specifica sull'avvenuto trasferimento delle concessioni alla nuova società costituita – ha assunto in primo grado pieno valore confessorio, ex art. 232
c.p.c., circa la veridicità di tali fatti.
pag. 16/22 Si rammenta infatti che i finanziatori, con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., avevano formulato n. 14 capitoli di prova testimoniali, i quali valevano altresì – per espressa richiesta degli attori e secondo quanto ammesso dal Tribunale con l'ordinanza istruttoria - quale interrogatorio formale del convenuto Sig. interrogatorio formale che, come già Parte_1 ricordato, gli era stato notificato ex art. 292 c.p.c. in qualità di parte contumace.
All'interno di tali capitoli, in particolare, con il n. 4 gli attori avevano chiesto espressamente al Sig. di confermare che la WT si fosse Tes_4 contrattualmente obbligata a costituire entro 60 giorni la newco russa e a trasferirle la concessione aggiudicata;
il testo del capitolo in questione recitava così: 4) Vero che, il 16.05.2019, alla sottoscrizione della scrittura privata che mi si rammostra (cfr. doc.02), le parti firmatarie si accordavano affinché, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto indetta dalla Regione di Bryansk - Russia, la titolarità e/o l'esecuzione della concessione fosse trasferita ad altra società appositamente costituita, e di cui anche gli attori avrebbero avuto quote di partecipazione?”.
Orbene, dal momento che aveva ricevuto la notificazione Parte_1 dell'interrogatorio formale ex art. 292 c.p.c. finalizzato a provocarne la confessione, la Corte osserva che – all'atto della costituzione tardiva – quest'ultimo avrebbe avuto l'onere non soltanto di contestare le affermazioni avversarie ma, soprattutto, di rispondere negativamente ai capitoli di prova articolati nella 2° memoria istruttoria, compreso il summenzionato art. 4.
Non avendolo fatto e, anzi, avendo ammesso che la società di diritto russo fosse stata costituita, allo stato, dai “soli soci russi”, ha finito per Parte_1 affermare - con pieno valore confessorio ex art. 232 c.p.c. - l'avveramento della seconda condizione risolutiva negativa prevista dal contratto, al verificarsi della quale sarebbe sorto in automatico, secondo quanto pattuito in contratto, il diritto dei finanziatori alla ripetizione del mutuo e il pag. 17/22 contestuale obbligo della WT – garantito dal fideiussore – di restituire i
280.000,00 euro prestati.
C. Sulla base della dell'istruttoria svolta in primo grado, le cui risultanze devono essere interpretate nei termini di cui sopra, la Corte rileva – in definitiva - come non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla distribuzione dell'onere della prova tra le parti, in quanto sono stati gli attori a raggiungere pienamente la prova, di cui erano onerati, relativa all'avveramento delle condizioni risolutive negative contenute all'art. 4 del contratto.
E tale prova è stata data (volendo riassumere) tramite:
(i) da un lato, la deposizione testimoniale del teste sull'aver “preso Tes_1 due concessioni su tre”, la quale ha confermato che l'appalto – inteso quale il provvedimento pubblico russo nella sua interezza – non era stato aggiudicato;
(ii) e, dall'altro lato, tramite non contestazione e confessione del convenuto e, in particolare, tramite l'affermazione con cui quest'ultimo ha Parte_1 ammesso di aver costituito la nuova società con “soli soci russi”, quando il contratto imponeva, all'art. 3, la presenza anche dei finanziatori italiani nella compagine societaria.
Gli attori, in definitiva, in linea con quanto affermato dalla pronuncia della
Suprema Corte n. 8018/2021 – citata proprio da parte appellante e già richiamata nella superiore parte in fatto – hanno dimostrato l'avveramento dei fatti negativi dedotti sub condicione mediante la prova di “fatti positivi contrari” in grado di dimostrarne la verificazione, fatti positivi contrari che – come già detto – sono rappresentati (i) dalla testimonianza del teste Tes_1
(il quale ha riferito che gli avesse detto di aver preso solo due Parte_1 concessioni su tre) e (ii) dalla confessione stessa del Sig. avvenuta Parte_1 al momento della costituzione successiva alla notifica dell'interrogatorio pag. 18/22 formale, con la quale ha affermato di aver costituito la società con soli soci russi.
Vanno quindi rigettati i primi due motivi di appello e da ciò discende la conferma della decisione impugnata in relazione alla condanna dell'appellante alla restituzione agli appellati della somma di euro
280.000,00, oltre interessi come quantificati dalla pronuncia di primo grado.
D. Sul terzo motivo di appello: richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c.
Diversamente da quanto sin qui detto con riferimento ai primi due motivi di appello, il terzo motivo di gravame articolato dal Sig. – ossia la Parte_1 richiesta di riduzione secondo equità della penale irrogata con la sentenza di primo grado – risulta meritevole di accoglimento e ciò in virtù delle ragioni che seguono.
Con la pronuncia di primo grado, il Tribunale ha accolto la richiesta dei finanziatori di condannare al pagamento di una penale pari a Parte_1
10.000,00 euro per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'importo finanziato, così come previsto dall'art. 5 del contratto.
Si rammenta che all'interno di tale clausola contrattuale, le parti avevano espressamente pattuito l'irriducibilità della penale.
La previsione dell'irriducibilità, tuttavia, non è ostativa all'esercizio del potere riduttivo ex officio ai sensi dell'art. 1384 c.c., come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il potere officioso di riduzione della penale eccessiva, a norma dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche qualora le parti ne abbiano convenuto l'irriducibilità, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento” (Cass. n. 33159/2019).
Per effettuare tale riduzione è necessario però che la sproporzione della penale emerga dalle allegazioni e dalle prove presenti in giudizio;
in tal modo, il Giudice potrà procedere a ricondurre il quantum pattuito tra le parti a un pag. 19/22 valore che, secondo un giudizio integrativo di equità, risulterà maggiormente conforme a un contemperamento equilibrato dei contrapposti interessi;
appare condivisibile il principio secondo cui “il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio” (v. Cass. n. 34021/2019).
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato ragioni concrete a sostegno dell'eccessività della penale, deducendo che – rapportando il valore mensile della penale, moltiplicato per 12, all'importo complessivo del finanziamento – un anno di ritardo sarebbe corrisposto, in termini di penale dovuta, alla somma di 120.000,00 euro e cioè ad un valore enorme – in termini percentuali – rispetto all'importo capitale da restituire, ossia al 42,86% dello stesso.
Il Sig. al fine di dimostrare l'eccessività di tale penale da ritardo, Parte_1 ha poi operato un paragone con il tasso soglia usurario legalmente previsto come limite agli interessi moratori, il quale – al momento della proposizione dell'appello – era pari al 24,25% del capitale, ossia a quasi 18 punti percentuali in meno rispetto all'incidenza che la penale da ritardo prevista dall'art. 5 avrebbe avuto sulla ritardata restituzione dell'importo finanziato.
Tale comparazione – diversamente da quanto sostenuto, sul punto, dagli appellati - non sembra essere stata allegata allo scopo di sostenere che la penale vada ridotta applicando tout court e per analogia la disciplina anti- usura, ma al solo scopo di offrire la dimostrazione di quanto l'importo della penale prevista dall'art.
5 - che è destinata a crescere di mese in mese - possa andare a incidere mensilmente sull'importo dovuto da a Parte_1
pag. 20/22 titolo di sorte capitale (arrivando a toccare quasi il 50% di tale capitale), sia in termini di aggravio del peso della restituzione a carico del fideiussore, sia in termini di “guadagno” per i finanziatori rispetto all'importo dato a mutuo.
Circoscritto entro tali confini il paragone effettuato dall'appellante tra penale e interessi moratori, la Corte osserva come, effettivamente una penale così congegnata appaia effettivamente sproporzionata, in quanto è in grado di far conseguire ai finanziatori un risultato derivante dal finanziamento ben superiore a quello del consueto livello di danno che può scaturire da inadempimento e ritardo nel pagamento, sia pure avuto riguardo all'attività
d'impresa esercitata dai finanziatori, la quale, stando agli elementi in atti, non sembra potersi differenziare da ogni altra ordinaria attività produttiva.
Pertanto, alla luce di tali rilievi, il ragionamento sulla proporzionalità della penale contrattuale va condotto in termini di ragionevolezza, sicché la Corte stima equo fissare per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'importo finanziato la somma, a titolo di penale, riquantificata ex officio ai sensi dell'art. 1384 c.c., in € 5.000,00.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, sicché, la penale, come detto, va determinata in € 5.000,00 per ogni mese di ritardo;
la sentenza va invece confermata nel resto.
E. In conseguenza della parziale riforma, le spese di lite vanno rideterminate per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'esito finale della lite.
La Corte ritiene corretto porre a carico del Sig. le spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio nella misura di ¾ delle stesse e di compensarle tra le parti, sempre in relazione ad ambi i gradi di giudizio, per il restante ¼.
Sulla scorta di tale premessa, le spese saranno liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi secondo il parametro forense di riferimento, con inclusione della fase istruttoria per il giudizio di primo grado (nel quale è stata svolta) ed esclusa la stessa per il presente giudizio di appello, avuto riguardo altresì al pregio delle difese e alla natura della controversia. pag. 21/22
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale
[...] Parte_4 di Milano n. 8152/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la penale dovuta dall'appellante in euro
5.000,00 per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'importo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per ¼ tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante al rimborso, in favore degli Parte_1 appellati in solido tra loro, dei residui ¾ così determinati:
- 16.845,75 euro per il giudizio di primo grado;
- 10.679,25 euro per il presente giudizio di appello,
oltre a spese generali del 15%, IVA qualora dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- NA LI –
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ha citato, in tal senso, Cassazione, Sez. VI, n. 8018/2021, secondo cui: “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”.