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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSIO Parte_1 CodiceFiscale_1 VEGGIARI, con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12, all'indirizzo
Email_1
contro
(P.IVA con sede in Padova, Via del Pescarotto n. 25/27, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI RUBERTO e MARIA GIOVANNA CONTI, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell' Avv. Ruberto, sito in
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, in punto a: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Previa, se del caso, declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione, della normativa interna o delle fonti/disposizioni contrattuali che escludono o che hanno l'effetto di escludere dal calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli emolumenti percepiti a titolo di indennità punto 5 Accordo 21/05/1981, indennità giornaliera di produttività, indennità supero nastro, indennità supero nastro aggiuntiva, indennità self-service, indennità vendita biglietti
e trasferta/diaria plus, accertare e dichiarare il diritto del sig. al percepimento delle Parte_1 differenze retributive dovute per effetto dell'incidenza dei medesimi emolumenti sul calcolo delle ferie retribuite dovute a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze della società convenuta alla data di deposito del presente ricorso, oltre alle successive maturande sino alla data di inadempimento di controparte dell'obbligo di cui al successivo punto.
Nel merito:
- Conseguentemente: a) condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ed oltre alle successive occorrende, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, in ogni caso entro il limite di € 26.000,00; b) dichiarare l'obbligo in capo alla Società convenuta ad includere nel calcolo della retribuzione dovuta alla ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli
pagina 1 di 11 emolumenti percepiti e percipiendi a titolo di: indennità punto 5 Accordo 21/05/1981, indennità giornaliera di produttività, indennità supero nastro, indennità supero nastro aggiuntiva, indennità self-service, indennità vendita biglietti, trasferta/diaria plus. Con riserva di esatta quantificazione delle differenze dovute, in eventuale separato giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.”.
°°°
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“in via pregiudiziale
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. nel merito
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 31.05.2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio la per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di lavorare attualmente come operatore d'esercizio alle dipendenze della convenuta, nell'unità locale a Rovigo, via Francesco Petrarca n. 12, ma di aver lavorato dal 04.01.1995 (data dell'assunzione) alle dipendenze di dal 23.05.2011 - a seguito di cessione d'azienda – a CP_2
favore della cessionaria che il 12.07.2011 modificava la propria Parte_2
denominazione in e che nel marzo 2015 costituiva con Controparte_3 Controparte_4
l'odierna Controparte_1
Precisava il ricorrente di essere stato inquadrato al parametro 183 del C.C.N.L. Controparte_5
e che l'azienda applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo aziendale di siglato
[...] CP_1
in data 18.02.2015 (cfr. doc. 05 all. al ricorso).
Si doleva il ricorrente, in merito alla retribuzione, di come questa nelle giornate di ferie non fosse costituita, nella sua parte variabile, dalle indennità introdotte dalla contrattazione collettiva e aziendale per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, in particolare:
- indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno” riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, in forza dell'accordo aziendale del 21.05.1981;
- indennità giornaliera di produttività riconosciuta, in forza dell'accordo aziendale, a tutti i conducenti con qualifica di “Operatore di esercizio”;
pagina 2 di 11 - indennità supero nastro riconosciuta, in forza dell'accordo aziendale summenzionato, al personale di guida quando effettua integralmente un turno di servizio programmato con un nastro lavorativo superiore alle 12 ore, nella misura di una quota oraria di retribuzione normale per ogni ora (o frazione di ora) di nastro giornaliero eccedente le 12 ore e indennità supero nastro aggiuntivo quando eccede le 14 ore, che può cumularsi alla precedente, senza sostituirla;
- indennità self-service retribuita al personale di guida quando effettua direttamente il rifornimento del combustibile dell'autobus;
- indennità vendita biglietti erogata al conducente per le attività di vendita dei biglietti a bordo del mezzo, ai sensi dell'art. 77 co. 2 contratto azienda;
- indennità trasferta / diaria riconosciuta, ai sensi dell'art. 21 C.C.N.L. 23/07/1976 al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani quando devono prestare servizio di turno fuori dalla propria residenza e in misura variabile nonché direttamente proporzionale alle ore di assenza;
- indennità trasferta PLUS / diaria PLUS, in aggiunta alla precedente, prevista dall' art. 9 del
Contratto Aziendale;
CP_1
in violazione del diritto dell'art. 36 Costituzione, dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10 D.lgs.
66/2003, dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, dell'art. 10, comma 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 A.N. 27 novembre 2000, dell'art. 29 C.C.N.L. 28.11.2015 e dell'art. 57 del Contratto Aziendale.
Aggiungeva, infine, che dal 10.05.2022 le parti contrattual-collettive disciplinavano Pt_1
l'erogazione della nuova indennità, c.d. “retribuzione ferie”, da corrispondersi nelle giornate di ferie, che sostituiva e assorbiva tutte le indennità contemplate dalle contrattazioni collettive, come previsto dall'art. 4 del medesimo accordo, la cui corresponsione non rendeva comunque la retribuzione feriale equivalente a quella normalmente dovuta nelle giornate di presenza in servizio;
sicché si rivolgeva a questo Tribunale per vedersi riconosciute le differenze retributive fin dall'assunzione.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio la , come sopra Controparte_6
rappresentata, che resisteva al ricorso eccependo preliminarmente la violazione degli artt. 2697 c.c. e
414 c.p.c. per genericità del ricorso e difetto di allegazione, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Continuava la società convenuta deducendo l'insussistenza delle pretese avversarie in quanto le specifiche indennità richieste non sarebbero collegate all'esecuzione delle mansioni svolte, né
pagina 3 di 11 sarebbero correlate allo status personale e professionale del lavoratore;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso avversario.
Alla prima udienza del 23.08.2024 questo Giudice esperiva il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa, rifiutata dalla resistente nella successiva udienza del 08.10.2024 e, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione e la stessa veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. La prescrizione
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta nella memoria, va rilevato che la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(Cass. Civ. Sez. lav. 06.09.2022, n. 26246 e Cass. Civ. Sez. lav.
20.10.2022, n. 30957); sicchè la giurisprudenza in materia qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, fa ritenere che la prescrizione – essendo il rapporto ancora in corso - non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
4. Il merito della domanda
Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve ritenersi lo stesso infondato per le ragioni che seguono.
Come è noto l'art. 2094 c.c., definendo il prestatore di lavoro come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro […]” classifica la retribuzione quale corrispettivo dovuto al prestatore di lavoro per la collaborazione nell'attività d'impresa qualificandola così come principale diritto del lavoratore subordinato per l'attività prestata e, al contempo, il principale obbligo datoriale.
A tal proposito, può dirsi che l'art. 2094 ha tuttavia introdotto, pur non definendola, una nozione ampia di retribuzione laddove per quest'ultima intende non solo il corrispettivo delle energie lavorative erogate dal prestatore, ma anche il compenso per essere a disposizione del datore di lavoro.
La Costituzione, con l'art. 36, ha poi fortemente inciso sul nesso di sinallagmaticità stabilendo che la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Si è perciò giunti ad affermare che nell'ambito della nozione di pagina 4 di 11 retribuzione di cui all' art. 36 Cost. possono rintracciarsi due obbligazioni: la prima di natura sociale, collegata al principio della sufficienza;
la seconda fondata sulla corrispettività, ispirata al principio di proporzionalità.
La successiva legislazione, poi - con il fine di tutelare il lavoratore, ovvero la parte debole del rapporto
- ha ulteriormente attenuato il principio della corrispettività (esecuzione della prestazione dietro versamento del corrispettivo), introducendo ipotesi nelle quali, anche in assenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa la retribuzione viene comunque corrisposta, come per le assenze ex art. 2110 e
2111 c.c. relative a ferie, infortunio, malattia, maternità, o come per altre ipotesi contemplate dalla contrattazione collettiva, nelle quali la mancata esecuzione della prestazione è giustificata, in quanto funzionale alla realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti e tutelati, come ad esempio nel caso di permessi per motivi sindacali, permessi studio, permessi per motivi personali, congedi vari.
Giova poi rammentare come la legge e soprattutto la contrattazione fra le parti sociali, in quanto deputate e particolarmente qualificate a valutare attentamente e a contemperare gli interessi contrapposti delle categorie interessate, pur non offrendo una definizione di “retribuzione”, concorrano a costituire la struttura della stessa e, a dimostrazione della sempre più crescente importanza dei contratti collettivi, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione da questi prevista acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza (Cass. 28/10/2008, n. 25889; Cass. 03.12.2020, ord. n. 27757).
Si può inoltre osservare che, ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e dell'art. 10, D. Lgs. n. 66 del 2003, il prestatore di lavoro ha anche diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare.
Quanto alla misura della retribuzione, la Suprema Corte – abbandonando sin dalla sentenza n.
1081/1984 il principio della onnicomprensività - ha più volte ammesso che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa anch'essa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (artt. 36 Cost. e
2109), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale si limita a demandare alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. Civ. sez. lav. 02.02.2004, n.1823;
Cass. Civ. sez. lav. 07.04.2003, n.5408).
In altre parole, l'inesistenza di un principio, anche sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione, comporta non solo che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, a ciò non pagina 5 di 11 essendo sufficiente neppure il silenzio della normativa collettiva, ma anche che questa possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti
(Cass. civ. sez. lavoro, 05.08.2003, n. 11834).
Stante l'indicato contesto normativo e le pronunce di legittimità, si rende necessario esaminare anche le norme europee in materia di diritto a ferie retribuite e le sentenze maggiormente significative della
Corte di Giustizia Europea, dato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dall'interpretazione data da quest'ultima, anche al fine di comprendere se sia stato introdotto nell'ordinamento dell'Unione e quindi anche nell'ordinamento
Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o se la Corte di
Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie.
L'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite e l'art. 7 della direttiva n° 2003/88/CE così recita:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Sotto tale profilo, l'art. 10 del D. Lgs. n° 66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, l'espressione ferie annuali retribuite di cui Persona_1
all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”: in altri termini, il lavoratore deve percepire la retribuzione pagina 6 di 11 ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C- 520/06, e altri (Cass. Civ. 17.05.2019, n. 13425). CP_7
Ulteriori precisazioni si rinvengono nella sentenza e altri/British Airways plc del 15.9.2011 in Per_2
causa C-155/10, che ha preso in esame una vicenda simile a quella oggetto di causa: era stata richiesta alla Corte una pronuncia pregiudiziale da parte dei piloti di linea della British Airways che percepivano un importo a titolo di ferie annuali basato su un importo fisso di retribuzione stabilito da un accordo sindacale del 2005, mentre, a loro avviso, l'importo per ferie avrebbe dovuto tenere in considerazione anche altri due elementi, variabili a seconda, da una parte delle ore di volo maturate e dall'altra, del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte esprimendosi in senso parzialmente favorevole ai ricorrenti ha precisato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, individuando i criteri in base ai quali stabilire se determinate 'voci di compenso' debbano o meno essere considerate nella retribuzione dovuta per ferie annuali, i quali sono contenuti nei punti
21, 24 e 25 della pronuncia che così recitano:
“21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”. In tale pronuncia, infine, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: (I) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle pagina 7 di 11 mansioni svolte dall'interessato; (II) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni;
(III) nonché deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Dunque, avendo a riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo status personale e professionale, e solo quando risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono state comprese nella retribuzione feriale, si deve valutare quale incidenza potrebbero avere sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti lavoratori.
Allo stesso tempo, giova ricordare come la contrattazione collettiva possa in ogni caso riservare un trattamento più favorevole al lavoratore decidendo autonomamente di ricomprendere alcune indennità nella retribuzione feriale, altrimenti non previste, la stessa Cassazione, infatti, già in una risalente pronuncia (Cass. Civ. sez. lav. 21.05.2012, n. 7987), nella quale doveva chiarire se l'indennità di lavoro notturno potesse o meno essere ricompresa nella retribuzione feriale, aveva precisato che ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno non è sufficiente – non esistendo nel nostro ordinamento il principio di onnicomprensività della retribuzione feriale – l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, ma occorre verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.
Passando ad analizzare il caso concreto, occorre premettere che sia la contrattazione collettiva nazionale sia quella aziendale hanno espressamente escluso dalla retribuzione normale, corrisposta nel periodo feriale, le indennità di cui si discute, in quanto l'art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 applicabile, rubricato “Struttura della retribuzione”, così recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue: 1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all'art. 2 del presente accordo;
2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 3;
3) indennità di contingenza;
4) competenze accessorie unificate, di cui all'art. 4;
pagina 8 di 11 5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976;
6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo;
7) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4/bis;
8) indennità (saltuarie e variabili), di cui all'art. 9; Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la "retribuzione normale" e sono corrisposti per 14 mensilità”.
l'art. 10, rubricato Ferie, sul trattamento retributivo durante il periodo feriale così dispone:
“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3° […]”.
e, infine, l'art. 9 definisce le indennità saltuarie e variabili come “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni, rimangono, presso ciascuna azienda, nell'importo e con le modalità attualmente in vigore, salvo il riproporzionamento di quelli espressi in percentuale, ove si modifichi la base di calcolo”.
Continuando ad esaminare il caso di specie, il ricorrente chiede l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno”; indennità giornaliera di produttività; indennità supero nastro;
indennità supero nastro aggiuntivo;
indennità self-service; indennità vendita biglietti;
indennità trasferta / diaria e indennità trasferta PLUS / diaria PLUS e, onde verificare la possibilità – in applicazione della normativa europea così interpretata dalla Corte di Giustizia – di ricomprendere tali indennità nella retribuzione normale occorre rilevare :
- l' indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno” riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, in forza dell'accordo aziendale del 21.05.1981, è comprensiva sia dell'indennità di turno ex art. 5 lettera a) sia dell'indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b).
Entrambe non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale, ben potendo essere riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni ad esso affidate, in quanto la prima definita dalla contrattazione collettiva quale “compenso legato ad effettive e/o particolari prestazioni” retribuisce il disagio conseguente alla collocazione dell'orario della prestazione e non viene corrisposta al personale che effettua per tutto il mese il medesimo turno o a chi effettua ogni pagina 9 di 11 giorno lo stesso orario, mentre la seconda compensa la fatica fisica e morale di dover lavorare anche in giorni normalmente dedicati al riposo e rappresenta un elemento occasionale, non essendo il lavoro domenicale una caratteristica della mansione “operatore di esercizio”.
Le suindicate indennità sono pertanto variabili e sono correlate alla presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio, come già osservato anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sentenza n. 2682 del 20/04/2023; Tribunale di Bologna, sentenze nn. 489 e 490 del 23.04.2024).
- l' indennità giornaliera di produttività, riconosciuta all' “Operatore di esercizio” dall'art. 74, comma 2 del contratto aziendale , trova la propria giustificazione nel miglioramento CP_8
della produttività aziendale ingenerato dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e in quanto tale legata ad un dato fattuale e generico che può riguardare qualsiasi dipendente e correlata all'effettiva presenza in servizio.
- l' indennità supero nastro e l' indennità supero nastro aggiuntivo (cumulabile alla prima) previste dall'art. 76, commi 2 e 4 del contratto aziendale 2015, in favore del personale di CP_1
guida quando effettua integralmente un turno di servizio con un nastro lavorativo, ossia la differenza tra l'orario di termine e di inizio turno, superiore, rispettivamente, a dodici e quattordici ore, sono legate alla modalità dello svolgimento della mansione e non alla professionalità e allo status del lavoratore;
- l' indennità self-service retribuita, in forza dell'art. 77, comma 1 del contratto aziendale CP_1
2015 al solo personale di guida quando effettua direttamente il rifornimento del combustibile dell'autobus non è legata allo status personale, ma ad una circostanza del tutto fattuale e generica, ossia che il lavoratore effettui il rifornimento;
- l' indennità vendita biglietti erogata ai sensi dell'art. 77, comma 2 del contratto aziendale CP_1
2015 per compensare integralmente, in via forfettaria, tutte le attività che il conducente espleta nella vendita dei titoli di viaggio non può essere collegata alla mansione di “Operatore di esercizio”, ben potendo riguardare anche mansioni diverse e correlata alla situazione meramente eventuale della scelta dei passeggeri di salire sul treno senza biglietto e, in aggiunta da quella dei Capi Treno di esercitare effettivamente l'attività di controllo, risultando così elemento occasionale, e non necessariamente percepito della retribuzione (Tribunale di Milano, sentenza n. 506/2022).
Quanto alle indennità trasferta / diaria (riconosciuta dall'art. 21 C.C.N.L. 23/07/1976) e indennità trasferta PLUS / diaria PLUS (prevista dall'art. 75, comma 9 del contratto aziendale
2015) che vengono corrisposte, rispettivamente, nel caso di prestazione lavorativa svolta al di CP_1
fuori della propria residenza di lavoro (con inizio e termine della prestazione fuori dalla propria residenza di lavoro) e nel caso in cui i dipendenti impiegati nel servizio extraurbano, nello svolgimento del turno di lavoro, “escano dalla propria” residenza, deve osservarsi come le stesse, come più volte pagina 10 di 11 ribadito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bologna, sentenza n. 490 del 23.04.2024;
Tribunale di Novara, sentenza n. 22 del 07.02.2023), hanno natura indennitaria e retribuiscono un particolare disagio dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza, sicché anche queste ultime indennità non appaiono connesse allo status personale, bensì sono riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
5- Le spese di lite
L'assoluta novità della questione trattata giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 415/2024 promossa da: contro Parte_1
con sede in Padova, Via del Pescarotto n. 25/27, in persona dell'Institore Controparte_1
Avv. Nicola Nero, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 415/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSIO Parte_1 CodiceFiscale_1 VEGGIARI, con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12, all'indirizzo
Email_1
contro
(P.IVA con sede in Padova, Via del Pescarotto n. 25/27, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero con il patrocinio degli Avv.ti GIOVANNI RUBERTO e MARIA GIOVANNA CONTI, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell' Avv. Ruberto, sito in
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, in punto a: retribuzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Previa, se del caso, declaratoria di nullità, illegittimità e/o disapplicazione, della normativa interna o delle fonti/disposizioni contrattuali che escludono o che hanno l'effetto di escludere dal calcolo della retribuzione dovuta al ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli emolumenti percepiti a titolo di indennità punto 5 Accordo 21/05/1981, indennità giornaliera di produttività, indennità supero nastro, indennità supero nastro aggiuntiva, indennità self-service, indennità vendita biglietti
e trasferta/diaria plus, accertare e dichiarare il diritto del sig. al percepimento delle Parte_1 differenze retributive dovute per effetto dell'incidenza dei medesimi emolumenti sul calcolo delle ferie retribuite dovute a decorrere dalla data di assunzione alle dipendenze della società convenuta alla data di deposito del presente ricorso, oltre alle successive maturande sino alla data di inadempimento di controparte dell'obbligo di cui al successivo punto.
Nel merito:
- Conseguentemente: a) condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ed oltre alle successive occorrende, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, in ogni caso entro il limite di € 26.000,00; b) dichiarare l'obbligo in capo alla Società convenuta ad includere nel calcolo della retribuzione dovuta alla ricorrente durante i periodi di ferie, l'incidenza degli
pagina 1 di 11 emolumenti percepiti e percipiendi a titolo di: indennità punto 5 Accordo 21/05/1981, indennità giornaliera di produttività, indennità supero nastro, indennità supero nastro aggiuntiva, indennità self-service, indennità vendita biglietti, trasferta/diaria plus. Con riserva di esatta quantificazione delle differenze dovute, in eventuale separato giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.”.
°°°
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“in via pregiudiziale
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. nel merito
- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 31.05.2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1
giudizio la per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di lavorare attualmente come operatore d'esercizio alle dipendenze della convenuta, nell'unità locale a Rovigo, via Francesco Petrarca n. 12, ma di aver lavorato dal 04.01.1995 (data dell'assunzione) alle dipendenze di dal 23.05.2011 - a seguito di cessione d'azienda – a CP_2
favore della cessionaria che il 12.07.2011 modificava la propria Parte_2
denominazione in e che nel marzo 2015 costituiva con Controparte_3 Controparte_4
l'odierna Controparte_1
Precisava il ricorrente di essere stato inquadrato al parametro 183 del C.C.N.L. Controparte_5
e che l'azienda applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo aziendale di siglato
[...] CP_1
in data 18.02.2015 (cfr. doc. 05 all. al ricorso).
Si doleva il ricorrente, in merito alla retribuzione, di come questa nelle giornate di ferie non fosse costituita, nella sua parte variabile, dalle indennità introdotte dalla contrattazione collettiva e aziendale per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, in particolare:
- indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno” riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, in forza dell'accordo aziendale del 21.05.1981;
- indennità giornaliera di produttività riconosciuta, in forza dell'accordo aziendale, a tutti i conducenti con qualifica di “Operatore di esercizio”;
pagina 2 di 11 - indennità supero nastro riconosciuta, in forza dell'accordo aziendale summenzionato, al personale di guida quando effettua integralmente un turno di servizio programmato con un nastro lavorativo superiore alle 12 ore, nella misura di una quota oraria di retribuzione normale per ogni ora (o frazione di ora) di nastro giornaliero eccedente le 12 ore e indennità supero nastro aggiuntivo quando eccede le 14 ore, che può cumularsi alla precedente, senza sostituirla;
- indennità self-service retribuita al personale di guida quando effettua direttamente il rifornimento del combustibile dell'autobus;
- indennità vendita biglietti erogata al conducente per le attività di vendita dei biglietti a bordo del mezzo, ai sensi dell'art. 77 co. 2 contratto azienda;
- indennità trasferta / diaria riconosciuta, ai sensi dell'art. 21 C.C.N.L. 23/07/1976 al personale viaggiante dei servizi automobilistici di linea extraurbani quando devono prestare servizio di turno fuori dalla propria residenza e in misura variabile nonché direttamente proporzionale alle ore di assenza;
- indennità trasferta PLUS / diaria PLUS, in aggiunta alla precedente, prevista dall' art. 9 del
Contratto Aziendale;
CP_1
in violazione del diritto dell'art. 36 Costituzione, dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10 D.lgs.
66/2003, dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 7 Direttiva
2003/88/CE, dell'art. 10, comma 1 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 A.N. 27 novembre 2000, dell'art. 29 C.C.N.L. 28.11.2015 e dell'art. 57 del Contratto Aziendale.
Aggiungeva, infine, che dal 10.05.2022 le parti contrattual-collettive disciplinavano Pt_1
l'erogazione della nuova indennità, c.d. “retribuzione ferie”, da corrispondersi nelle giornate di ferie, che sostituiva e assorbiva tutte le indennità contemplate dalle contrattazioni collettive, come previsto dall'art. 4 del medesimo accordo, la cui corresponsione non rendeva comunque la retribuzione feriale equivalente a quella normalmente dovuta nelle giornate di presenza in servizio;
sicché si rivolgeva a questo Tribunale per vedersi riconosciute le differenze retributive fin dall'assunzione.
2. La difesa della convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio la , come sopra Controparte_6
rappresentata, che resisteva al ricorso eccependo preliminarmente la violazione degli artt. 2697 c.c. e
414 c.p.c. per genericità del ricorso e difetto di allegazione, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Continuava la società convenuta deducendo l'insussistenza delle pretese avversarie in quanto le specifiche indennità richieste non sarebbero collegate all'esecuzione delle mansioni svolte, né
pagina 3 di 11 sarebbero correlate allo status personale e professionale del lavoratore;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso avversario.
Alla prima udienza del 23.08.2024 questo Giudice esperiva il tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa, rifiutata dalla resistente nella successiva udienza del 08.10.2024 e, a scioglimento della riserva assunta, riteneva la causa matura per la decisione e la stessa veniva discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. La prescrizione
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da parte convenuta nella memoria, va rilevato che la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(Cass. Civ. Sez. lav. 06.09.2022, n. 26246 e Cass. Civ. Sez. lav.
20.10.2022, n. 30957); sicchè la giurisprudenza in materia qui richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc, fa ritenere che la prescrizione – essendo il rapporto ancora in corso - non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
4. Il merito della domanda
Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve ritenersi lo stesso infondato per le ragioni che seguono.
Come è noto l'art. 2094 c.c., definendo il prestatore di lavoro come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro […]” classifica la retribuzione quale corrispettivo dovuto al prestatore di lavoro per la collaborazione nell'attività d'impresa qualificandola così come principale diritto del lavoratore subordinato per l'attività prestata e, al contempo, il principale obbligo datoriale.
A tal proposito, può dirsi che l'art. 2094 ha tuttavia introdotto, pur non definendola, una nozione ampia di retribuzione laddove per quest'ultima intende non solo il corrispettivo delle energie lavorative erogate dal prestatore, ma anche il compenso per essere a disposizione del datore di lavoro.
La Costituzione, con l'art. 36, ha poi fortemente inciso sul nesso di sinallagmaticità stabilendo che la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Si è perciò giunti ad affermare che nell'ambito della nozione di pagina 4 di 11 retribuzione di cui all' art. 36 Cost. possono rintracciarsi due obbligazioni: la prima di natura sociale, collegata al principio della sufficienza;
la seconda fondata sulla corrispettività, ispirata al principio di proporzionalità.
La successiva legislazione, poi - con il fine di tutelare il lavoratore, ovvero la parte debole del rapporto
- ha ulteriormente attenuato il principio della corrispettività (esecuzione della prestazione dietro versamento del corrispettivo), introducendo ipotesi nelle quali, anche in assenza dell'esecuzione della prestazione lavorativa la retribuzione viene comunque corrisposta, come per le assenze ex art. 2110 e
2111 c.c. relative a ferie, infortunio, malattia, maternità, o come per altre ipotesi contemplate dalla contrattazione collettiva, nelle quali la mancata esecuzione della prestazione è giustificata, in quanto funzionale alla realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti e tutelati, come ad esempio nel caso di permessi per motivi sindacali, permessi studio, permessi per motivi personali, congedi vari.
Giova poi rammentare come la legge e soprattutto la contrattazione fra le parti sociali, in quanto deputate e particolarmente qualificate a valutare attentamente e a contemperare gli interessi contrapposti delle categorie interessate, pur non offrendo una definizione di “retribuzione”, concorrano a costituire la struttura della stessa e, a dimostrazione della sempre più crescente importanza dei contratti collettivi, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione da questi prevista acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza (Cass. 28/10/2008, n. 25889; Cass. 03.12.2020, ord. n. 27757).
Si può inoltre osservare che, ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e dell'art. 10, D. Lgs. n. 66 del 2003, il prestatore di lavoro ha anche diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare.
Quanto alla misura della retribuzione, la Suprema Corte – abbandonando sin dalla sentenza n.
1081/1984 il principio della onnicomprensività - ha più volte ammesso che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa anch'essa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (artt. 36 Cost. e
2109), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale si limita a demandare alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. Civ. sez. lav. 02.02.2004, n.1823;
Cass. Civ. sez. lav. 07.04.2003, n.5408).
In altre parole, l'inesistenza di un principio, anche sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione, comporta non solo che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, a ciò non pagina 5 di 11 essendo sufficiente neppure il silenzio della normativa collettiva, ma anche che questa possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti
(Cass. civ. sez. lavoro, 05.08.2003, n. 11834).
Stante l'indicato contesto normativo e le pronunce di legittimità, si rende necessario esaminare anche le norme europee in materia di diritto a ferie retribuite e le sentenze maggiormente significative della
Corte di Giustizia Europea, dato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dall'interpretazione data da quest'ultima, anche al fine di comprendere se sia stato introdotto nell'ordinamento dell'Unione e quindi anche nell'ordinamento
Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o se la Corte di
Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie.
L'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce ad ogni lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite e l'art. 7 della direttiva n° 2003/88/CE così recita:
“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Sotto tale profilo, l'art. 10 del D. Lgs. n° 66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.
Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, l'espressione ferie annuali retribuite di cui Persona_1
all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”: in altri termini, il lavoratore deve percepire la retribuzione pagina 6 di 11 ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C- 520/06, e altri (Cass. Civ. 17.05.2019, n. 13425). CP_7
Ulteriori precisazioni si rinvengono nella sentenza e altri/British Airways plc del 15.9.2011 in Per_2
causa C-155/10, che ha preso in esame una vicenda simile a quella oggetto di causa: era stata richiesta alla Corte una pronuncia pregiudiziale da parte dei piloti di linea della British Airways che percepivano un importo a titolo di ferie annuali basato su un importo fisso di retribuzione stabilito da un accordo sindacale del 2005, mentre, a loro avviso, l'importo per ferie avrebbe dovuto tenere in considerazione anche altri due elementi, variabili a seconda, da una parte delle ore di volo maturate e dall'altra, del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte esprimendosi in senso parzialmente favorevole ai ricorrenti ha precisato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, individuando i criteri in base ai quali stabilire se determinate 'voci di compenso' debbano o meno essere considerate nella retribuzione dovuta per ferie annuali, i quali sono contenuti nei punti
21, 24 e 25 della pronuncia che così recitano:
“21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”. In tale pronuncia, infine, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: (I) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle pagina 7 di 11 mansioni svolte dall'interessato; (II) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni;
(III) nonché deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Dunque, avendo a riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo status personale e professionale, e solo quando risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono state comprese nella retribuzione feriale, si deve valutare quale incidenza potrebbero avere sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti lavoratori.
Allo stesso tempo, giova ricordare come la contrattazione collettiva possa in ogni caso riservare un trattamento più favorevole al lavoratore decidendo autonomamente di ricomprendere alcune indennità nella retribuzione feriale, altrimenti non previste, la stessa Cassazione, infatti, già in una risalente pronuncia (Cass. Civ. sez. lav. 21.05.2012, n. 7987), nella quale doveva chiarire se l'indennità di lavoro notturno potesse o meno essere ricompresa nella retribuzione feriale, aveva precisato che ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore subordinato al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno non è sufficiente – non esistendo nel nostro ordinamento il principio di onnicomprensività della retribuzione feriale – l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, ma occorre verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della retribuzione spettante durante le ferie.
Passando ad analizzare il caso concreto, occorre premettere che sia la contrattazione collettiva nazionale sia quella aziendale hanno espressamente escluso dalla retribuzione normale, corrisposta nel periodo feriale, le indennità di cui si discute, in quanto l'art. 1 del CCNL 12 marzo 1980 applicabile, rubricato “Struttura della retribuzione”, così recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, la struttura della retribuzione mensile sarà articolata come segue: 1) retribuzione conglobata, comprendente gli elementi di cui all'art. 2 del presente accordo;
2) aumenti periodici di anzianità, quali definiti all'art. 3;
3) indennità di contingenza;
4) competenze accessorie unificate, di cui all'art. 4;
pagina 8 di 11 5) indennità sostitutiva di mensa, ove corrisposta, nella misura prevista dall'ex art. 11 del C.C.N.L. 23 luglio 1976;
6) assegni ad personam eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo;
7) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4/bis;
8) indennità (saltuarie e variabili), di cui all'art. 9; Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la "retribuzione normale" e sono corrisposti per 14 mensilità”.
l'art. 10, rubricato Ferie, sul trattamento retributivo durante il periodo feriale così dispone:
“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti inquadrati nei livelli 1°, 2°, e 3° […]”.
e, infine, l'art. 9 definisce le indennità saltuarie e variabili come “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni, rimangono, presso ciascuna azienda, nell'importo e con le modalità attualmente in vigore, salvo il riproporzionamento di quelli espressi in percentuale, ove si modifichi la base di calcolo”.
Continuando ad esaminare il caso di specie, il ricorrente chiede l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno”; indennità giornaliera di produttività; indennità supero nastro;
indennità supero nastro aggiuntivo;
indennità self-service; indennità vendita biglietti;
indennità trasferta / diaria e indennità trasferta PLUS / diaria PLUS e, onde verificare la possibilità – in applicazione della normativa europea così interpretata dalla Corte di Giustizia – di ricomprendere tali indennità nella retribuzione normale occorre rilevare :
- l' indennità punto 5 accordo 21.05.1981, c.d. “indennità di turno” riconosciuta al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati, in forza dell'accordo aziendale del 21.05.1981, è comprensiva sia dell'indennità di turno ex art. 5 lettera a) sia dell'indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b).
Entrambe non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale, ben potendo essere riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni ad esso affidate, in quanto la prima definita dalla contrattazione collettiva quale “compenso legato ad effettive e/o particolari prestazioni” retribuisce il disagio conseguente alla collocazione dell'orario della prestazione e non viene corrisposta al personale che effettua per tutto il mese il medesimo turno o a chi effettua ogni pagina 9 di 11 giorno lo stesso orario, mentre la seconda compensa la fatica fisica e morale di dover lavorare anche in giorni normalmente dedicati al riposo e rappresenta un elemento occasionale, non essendo il lavoro domenicale una caratteristica della mansione “operatore di esercizio”.
Le suindicate indennità sono pertanto variabili e sono correlate alla presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio, come già osservato anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sentenza n. 2682 del 20/04/2023; Tribunale di Bologna, sentenze nn. 489 e 490 del 23.04.2024).
- l' indennità giornaliera di produttività, riconosciuta all' “Operatore di esercizio” dall'art. 74, comma 2 del contratto aziendale , trova la propria giustificazione nel miglioramento CP_8
della produttività aziendale ingenerato dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e in quanto tale legata ad un dato fattuale e generico che può riguardare qualsiasi dipendente e correlata all'effettiva presenza in servizio.
- l' indennità supero nastro e l' indennità supero nastro aggiuntivo (cumulabile alla prima) previste dall'art. 76, commi 2 e 4 del contratto aziendale 2015, in favore del personale di CP_1
guida quando effettua integralmente un turno di servizio con un nastro lavorativo, ossia la differenza tra l'orario di termine e di inizio turno, superiore, rispettivamente, a dodici e quattordici ore, sono legate alla modalità dello svolgimento della mansione e non alla professionalità e allo status del lavoratore;
- l' indennità self-service retribuita, in forza dell'art. 77, comma 1 del contratto aziendale CP_1
2015 al solo personale di guida quando effettua direttamente il rifornimento del combustibile dell'autobus non è legata allo status personale, ma ad una circostanza del tutto fattuale e generica, ossia che il lavoratore effettui il rifornimento;
- l' indennità vendita biglietti erogata ai sensi dell'art. 77, comma 2 del contratto aziendale CP_1
2015 per compensare integralmente, in via forfettaria, tutte le attività che il conducente espleta nella vendita dei titoli di viaggio non può essere collegata alla mansione di “Operatore di esercizio”, ben potendo riguardare anche mansioni diverse e correlata alla situazione meramente eventuale della scelta dei passeggeri di salire sul treno senza biglietto e, in aggiunta da quella dei Capi Treno di esercitare effettivamente l'attività di controllo, risultando così elemento occasionale, e non necessariamente percepito della retribuzione (Tribunale di Milano, sentenza n. 506/2022).
Quanto alle indennità trasferta / diaria (riconosciuta dall'art. 21 C.C.N.L. 23/07/1976) e indennità trasferta PLUS / diaria PLUS (prevista dall'art. 75, comma 9 del contratto aziendale
2015) che vengono corrisposte, rispettivamente, nel caso di prestazione lavorativa svolta al di CP_1
fuori della propria residenza di lavoro (con inizio e termine della prestazione fuori dalla propria residenza di lavoro) e nel caso in cui i dipendenti impiegati nel servizio extraurbano, nello svolgimento del turno di lavoro, “escano dalla propria” residenza, deve osservarsi come le stesse, come più volte pagina 10 di 11 ribadito dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bologna, sentenza n. 490 del 23.04.2024;
Tribunale di Novara, sentenza n. 22 del 07.02.2023), hanno natura indennitaria e retribuiscono un particolare disagio dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza, sicché anche queste ultime indennità non appaiono connesse allo status personale, bensì sono riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
5- Le spese di lite
L'assoluta novità della questione trattata giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 415/2024 promossa da: contro Parte_1
con sede in Padova, Via del Pescarotto n. 25/27, in persona dell'Institore Controparte_1
Avv. Nicola Nero, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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