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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10138/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO come da Parte 1
procura in atti
- ricorrente
Contro
CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, DAVIDE CATALANO, NICOLA FUMO, IDA VERRENGIA E
ITALA DE BENEDICTIS come da procura in atti
- resistente
Rilevato che:
in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 12.2.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
con ricorso depositato in data 02/08/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP 1 al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento della maggiorazione finanziaria ex art. 38 co.4 L 448/2001 pari ad € 358,47 "in aggiunta al rateo pensionistico della pensione di inabilità n. 07068197, con decorrenza dal mese di
Gennaio 2023";
1 CP 1 costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo "che con provvedimento del 27.05.2024 ha disposto gli arretrati per l'ano 2023 e 2024 a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 comma 4 della legge
448/2001";
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall CP_2 resistente e si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 27.5.2024) in atti alla produzione dell' CP_1 ;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo la notifica del ricorso, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 850,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 13.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo