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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara PREVIATI Presidente relatore
Silvia LUBRANO Giudice
Rossella CASILLO Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento iscritto al n. 934/2024 R.G.A.C. pendente tra
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIROLLI Antonella, elettivamente domiciliato in Isernia, corso Garibaldi n. 381
RICORRENTE contro
Controparte_1
DI
[...] CP_2
RESISTENTE-CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Parte_1 [...]
di emesso in data Controparte_1 CP_2
10.05.2024 e notificato il 15.05.2024, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento:
- dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra e degli artt.
5, 7 e 8 del d. lgs. n. 251/2007;
- della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007;
pagina 1 di 14 - della protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, cc. 1 e 1.1 del TUI.
- della protezione speciale e del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19, comma 2, lett. d bis) del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
Il Controparte_1
di , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va
[...] CP_2
pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente;
all'udienza di trattazione scritta da ultimo fissata, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla sulla Controparte_1
sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
La Commissione Territoriale motivava il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge;
nello specifico, argomentava che non fosse credibile il timore riferito dal ricorrente di essere ucciso dai familiari di tale in caso Per_1
di rimpatrio.
Infatti, la Commissione argomentava quanto di seguito: “Non credibili le vicende allegate come motivo della partenza dal Paese di origine, in quanto riferite in maniera generica, e non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007. Il racconto, generico e approssimativo, presenta diversi aspetti di incoerenza interna. Il timore espresso in caso di rientro non ha alcun fondamento: l'istante ha riferito di non avere mai incontrato i genitori della ragazza (cfr. verb. pag.5 e pag. 6) che, tuttavia, identifica come “agenti persecutori privati”. Le dichiarazioni relative alla presunta denuncia ricevuta non sono attendibili: il richiedente ha riferito di avere appreso tale circostanza indirettamente, e di non avere preso visione di alcun atto/documento, tanto da non sapere indicare neanche
l'imputazione formulata a suo carico (cfr. verb. pag. 6) Desta perplessità che l'istante non abbia ritenuto opportuno avere una conoscenza diretta di una vicenda che lo vedrebbe coinvolto in prima persona. L'evento che avrebbe determinato la partenza dal Paese di origine è descritto in termini estremamente vaghi e senza alcun nesso concreto con i precedenti fatti narrati. (cfr. verb. pag. 6: “non so chi fossero le persone che sono andate dal mio amico, non so se vi sia un collegamento con i genitori di sinceramente non lo so”)” Pt_2
(v. pag. 5 provvedimento impugnato).
pagina 2 di 14 Sulla scorta di questi rilievi, la rigettava la richiesta di riconoscimento dello CP_1 status di rifugiato, argomentando che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale;
erano del pari respinte le richieste di protezione sussidiaria, speciale e per cure mediche, non ritenendone sussistenti le condizioni ed i presupposti di legge.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto il presente ricorso, evidenziando che la gli avrebbe ingiustificatamente negato il riconoscimento della protezione CP_1
domandata.
3. Il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di protezione speciale.
3.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951
(ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con legge 95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n.
251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
pagina 3 di 14 I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza",
b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
Emerge come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo
Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, segnatamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Si ricorda che il richiedente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, dichiarava di essere cittadino della Costa d'Avorio, nato e cresciuto a Bouaflè; di appartenere all'etnia gourò e di professare la religione cristiana;
di parlare francese e il dialetto gourò; di avere studiato per dieci anni e di avere lavorato saltuariamente come operaio;
di avere la madre in vita e due fratelli, familiari che vivono ad Abidjan ma di non essere in contatto con loro;
di essere rimasto orfano di padre in tenera età.
A fondamento della domanda di protezione, narrava quanto di seguito: “Sono andato a vivere ad Abidjan, lì ho incontrato una ragazza ed abbiamo iniziato a frequentarci, ma io non mi sono presentato alla sua famiglia e questo è stato il mio sbaglio. La storia con la ragazza, che si chiama è durata circa un anno, la relazione è iniziata nel 2021- I1 5 novembre 2021 Pt_2
i ha detto che non si sentiva bene e l'ho portata in ospedale. I medici hanno detto che Per_1
era incinta. A quel punto ho deciso di conoscere i suoi genitori, ma io avevo paura perché di due religioni diverse, io cristiano e lei musulmana. Ma senza dirmi nulla ha deciso di Per_1
assumere delle medicine tradizionali per abortire e così la gravidanza si è interrotta, un paio
pagina 4 di 14 di settimane dopo la visita in ospedale. Ma stava molto male aveva una forte perdita di sangue ed ha perso la vita il 25 novembre 2021. Io ho avuto paura. I genitori di mi Per_1
hanno denunciato, io mi ero già trasferito in un altro quartiere di Abidjan e ho avuto paura e a quel punto ho lasciato la Costa D'Avorio (…) ho lasciato la Costa D'Avorio il 1settembre 2022
e sono arrivato in Italia in data 12.9.2023. Dalla Costa D'avorio sono andato in Mali, ho trascorso due mesi a Bamako e poi, transitando per l'Algeria, sono arrivato in Tunisia. Ho lavorato come muratore a Sfax, ma poi a febbraio 2023 sono iniziate delle rivolte contro le persone di colore e a quel punto mi sono organizzato per lasciare la Tunisia, e così sono sbarcato in Italia.” (v. pag. 5 verbale dichiarazioni).
In merito alla coerenza interna e alla qualità delle informazioni offerte, il richiedente ha fornito un racconto articolato ma privo di adeguata precisione e riscontri oggettivi, risultando poco circostanziato nei passaggi più rilevanti della vicenda che lo avrebbe spinto a lasciare il
Paese di origine. Egli ha riferito di aver intrapreso una relazione sentimentale con una ragazza di religione musulmana, durata circa un anno, e di aver appreso nel novembre Per_1
2021 della gravidanza di lei, a seguito della quale la giovane avrebbe assunto - all'insaputa del ricorrente - dei medicinali tradizionali per interromperla, subendo gravi conseguenze fino al decesso, avvenuto pochi giorni dopo.
Il richiedente ha quindi affermato di essersi sentito in pericolo, temendo ritorsioni da parte della famiglia della ragazza, che lo avrebbe denunciato, e per questo motivo si sarebbe allontanato, dapprima trasferendosi in un altro quartiere di Abidjan e infine lasciando il Paese
l'1.09.2022. Tuttavia, il timore rappresentato appare riconducibile più a una percezione soggettiva e generica di pericolo che a una concreta minaccia grave e personale;
infatti, il ricorrente non ha specificato in modo dettagliato né la natura delle accuse/minacce che gli sarebbero state mosse, né eventuali provvedimenti giudiziari presi a suo carico in seguito alla denuncia sporta dai familiari di Per_1
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere plausibile il timore di una vendetta privata da parte dei familiari di il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla polizia locale per ottenere Per_1
protezione, non essendo stati allegati elementi tali da far presumere che le autorità del Paese non fossero in grado o non fossero disposte ad apprestare un'adeguata tutela in suo favore.
Inoltre, nel prosieguo del racconto, egli ha illustrato un lungo percorso migratorio, riferendo di aver soggiornato in Mali, Algeria e Tunisia, ove ha lavorato come muratore, e di aver lasciato quest'ultimo Paese in seguito a generiche “rivolte contro le persone di colore”.
pagina 5 di 14 Tali elementi inducono a ritenere che la decisione di abbandonare il Paese di origine sia stata prevalentemente determinata da motivazioni di carattere personale, socio-economico e migratorio, piuttosto che da un effettivo rischio di persecuzione per motivi rilevanti ai fini della protezione internazionale.
In definitiva, le dichiarazioni rese non fanno reputare sussistenti specifici rischi in caso di rimpatrio, né fanno considerare che parte ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
3.2 Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché
l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere pagina 6 di 14 che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014,
Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va opportunamente rilevato che con il recente Decreto-legge n. 158 del
23.10.2024, pubblicato in G.U. n. 249 del 23.10.2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, è stata aggiornata la lista dei Paesi di origine sicuri e, quindi, in seguito al menzionato provvedimento, la Costa d'Avorio
è attualmente ricompresa tra i paesi di origine sicuri.
Inoltre, l'attuale situazione sociopolitica della Costa D'Avorio non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2021 - https://www.ecoi.net/en/countries/cote-d-ivoire/featured-topics/accord-report-on-the-political- situation-and-selected-human-rights-issues-in-cote-d-ivoire/; ACCORD – Austrian Centre for
Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte
d'Ivoire, Update, September 2021 https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_Se CP_3
ptember+2021.pdf;
ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation:
ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d-
Ivoire_December-2020.pdf sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n.
251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n.
251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente pagina 7 di 14 situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su et. CP_3
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
3.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale è invece da accogliere.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione
Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla pagina 8 di 14 durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata
o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale va specificato che, poiché il richiedente ha dichiarato di essere giunto in Italia il 12.09.2023, la fattispecie ricade nella vigenza del cd. decreto
Cutro.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale possa trovare accoglimento non essendone ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro.
Ciò sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett.
c), n. 1) dispone che, "nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine". 4.3. - Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa
pagina 9 di 14 valutazione "caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass.
13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr.
Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della
"famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023). 4.4. - In una fattispecie analoga a quella in esame, questa
Corte ha espressamente ribadito che, proprio in ossequio all'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022, che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace il quale, rigettando l'opposizione all'espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in (Omissis), dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine). 4.5. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un
"attento e delicato esame" (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata, familiare e lavorativa, come allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass.
pagina 10 di 14 24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022). 4.6. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare,
e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023). 4.7. -
Dalla necessità di valutare l'incidenza dell'espulsione sul diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU ed espressamente richiamato nel terzo e quarto periodo del comma
1.1. dell'art. 19 TUI - il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L.
n. 130 del 2020, stabilisce che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" - discende la necessità di un approccio ermeneutico capace di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari, e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU (Cass. 2874/2023, 5506/2021, 1347/2021; cfr.
Corte Edu, 14 febbraio 2019, c. Italia). 4.8. - Da ultimo si da atto, per completezza, che Per_2
il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e
pagina 11 di 14 rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.” (Cass. 28161/2023).
In altri termini, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del TUI – d. lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n. 1333).
A tal fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità
e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare,
a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento pagina 12 di 14 sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
Invero, può affermarsi che il ricorrente, in Italia dal 2023, ha ivi raggiunto un apprezzabile livello di integrazione socio-lavorativa, così come riscontrabile dai documenti da lui offerti in allegazione:
- attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di Ripalimosani;
- contratto di lavoro da operaio agricolo presso la ditta Di CO TI per il periodo
10.07.2024 – 31.08.2024, con relative buste paga per i mesi di luglio e agosto 2024;
- contratto a tempo determinato presso la ditta a decorrere dal Controparte_4
21.10.2024, inizialmente fino al 30.11.2024 e successivamente prorogato fino al 31.05.2025;
- buste paga della ditta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre Controparte_4
2024, nonché per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
Deve quindi concludersi che il suo ritorno nel Paese di origine, a fronte della registrata integrazione socio-lavorativa in Italia, renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8
C.E.D.U., il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione attualmente in vigore (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”).
Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente trasmissione degli atti al Questore competente per quanto di competenza.
3.4 Non può essere prevista, a favore del ricorrente, protezione per cure mediche di cui all'art. 19, co. 2, lett. d) bis, del d.lgs. n. 286/1998, dal momento che non ha riferito o provato di essere attualmente affetto da qualche patologia grave o di seguire delle cure salva-vita in
Italia.
pagina 13 di 14 4. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali sull'ambito di applicazione della protezione speciale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_5
2) Accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di protezione speciale;
3) Compensa integralmente tra le parti private le spese di lite.
Si comunichi.
Campobasso, 13 giugno 2025.
Il Presidente relatore-estensore
Barbara PREVIATI
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara PREVIATI Presidente relatore
Silvia LUBRANO Giudice
Rossella CASILLO Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento iscritto al n. 934/2024 R.G.A.C. pendente tra
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIROLLI Antonella, elettivamente domiciliato in Isernia, corso Garibaldi n. 381
RICORRENTE contro
Controparte_1
DI
[...] CP_2
RESISTENTE-CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
1. ha proposto ricorso avverso il provvedimento della Parte_1 [...]
di emesso in data Controparte_1 CP_2
10.05.2024 e notificato il 15.05.2024, con cui era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale volta ad accertare il proprio diritto al riconoscimento:
- dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra e degli artt.
5, 7 e 8 del d. lgs. n. 251/2007;
- della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007;
pagina 1 di 14 - della protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, cc. 1 e 1.1 del TUI.
- della protezione speciale e del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19, comma 2, lett. d bis) del d.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.
Il Controparte_1
di , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va
[...] CP_2
pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'audizione del ricorrente;
all'udienza di trattazione scritta da ultimo fissata, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla sulla Controparte_1
sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
La Commissione Territoriale motivava il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge;
nello specifico, argomentava che non fosse credibile il timore riferito dal ricorrente di essere ucciso dai familiari di tale in caso Per_1
di rimpatrio.
Infatti, la Commissione argomentava quanto di seguito: “Non credibili le vicende allegate come motivo della partenza dal Paese di origine, in quanto riferite in maniera generica, e non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007. Il racconto, generico e approssimativo, presenta diversi aspetti di incoerenza interna. Il timore espresso in caso di rientro non ha alcun fondamento: l'istante ha riferito di non avere mai incontrato i genitori della ragazza (cfr. verb. pag.5 e pag. 6) che, tuttavia, identifica come “agenti persecutori privati”. Le dichiarazioni relative alla presunta denuncia ricevuta non sono attendibili: il richiedente ha riferito di avere appreso tale circostanza indirettamente, e di non avere preso visione di alcun atto/documento, tanto da non sapere indicare neanche
l'imputazione formulata a suo carico (cfr. verb. pag. 6) Desta perplessità che l'istante non abbia ritenuto opportuno avere una conoscenza diretta di una vicenda che lo vedrebbe coinvolto in prima persona. L'evento che avrebbe determinato la partenza dal Paese di origine è descritto in termini estremamente vaghi e senza alcun nesso concreto con i precedenti fatti narrati. (cfr. verb. pag. 6: “non so chi fossero le persone che sono andate dal mio amico, non so se vi sia un collegamento con i genitori di sinceramente non lo so”)” Pt_2
(v. pag. 5 provvedimento impugnato).
pagina 2 di 14 Sulla scorta di questi rilievi, la rigettava la richiesta di riconoscimento dello CP_1 status di rifugiato, argomentando che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale;
erano del pari respinte le richieste di protezione sussidiaria, speciale e per cure mediche, non ritenendone sussistenti le condizioni ed i presupposti di legge.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto il presente ricorso, evidenziando che la gli avrebbe ingiustificatamente negato il riconoscimento della protezione CP_1
domandata.
3. Il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta di protezione speciale.
3.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951
(ratificata con legge n. 722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con legge 95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n.
251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
pagina 3 di 14 I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza",
b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
Emerge come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo
Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, segnatamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Si ricorda che il richiedente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, dichiarava di essere cittadino della Costa d'Avorio, nato e cresciuto a Bouaflè; di appartenere all'etnia gourò e di professare la religione cristiana;
di parlare francese e il dialetto gourò; di avere studiato per dieci anni e di avere lavorato saltuariamente come operaio;
di avere la madre in vita e due fratelli, familiari che vivono ad Abidjan ma di non essere in contatto con loro;
di essere rimasto orfano di padre in tenera età.
A fondamento della domanda di protezione, narrava quanto di seguito: “Sono andato a vivere ad Abidjan, lì ho incontrato una ragazza ed abbiamo iniziato a frequentarci, ma io non mi sono presentato alla sua famiglia e questo è stato il mio sbaglio. La storia con la ragazza, che si chiama è durata circa un anno, la relazione è iniziata nel 2021- I1 5 novembre 2021 Pt_2
i ha detto che non si sentiva bene e l'ho portata in ospedale. I medici hanno detto che Per_1
era incinta. A quel punto ho deciso di conoscere i suoi genitori, ma io avevo paura perché di due religioni diverse, io cristiano e lei musulmana. Ma senza dirmi nulla ha deciso di Per_1
assumere delle medicine tradizionali per abortire e così la gravidanza si è interrotta, un paio
pagina 4 di 14 di settimane dopo la visita in ospedale. Ma stava molto male aveva una forte perdita di sangue ed ha perso la vita il 25 novembre 2021. Io ho avuto paura. I genitori di mi Per_1
hanno denunciato, io mi ero già trasferito in un altro quartiere di Abidjan e ho avuto paura e a quel punto ho lasciato la Costa D'Avorio (…) ho lasciato la Costa D'Avorio il 1settembre 2022
e sono arrivato in Italia in data 12.9.2023. Dalla Costa D'avorio sono andato in Mali, ho trascorso due mesi a Bamako e poi, transitando per l'Algeria, sono arrivato in Tunisia. Ho lavorato come muratore a Sfax, ma poi a febbraio 2023 sono iniziate delle rivolte contro le persone di colore e a quel punto mi sono organizzato per lasciare la Tunisia, e così sono sbarcato in Italia.” (v. pag. 5 verbale dichiarazioni).
In merito alla coerenza interna e alla qualità delle informazioni offerte, il richiedente ha fornito un racconto articolato ma privo di adeguata precisione e riscontri oggettivi, risultando poco circostanziato nei passaggi più rilevanti della vicenda che lo avrebbe spinto a lasciare il
Paese di origine. Egli ha riferito di aver intrapreso una relazione sentimentale con una ragazza di religione musulmana, durata circa un anno, e di aver appreso nel novembre Per_1
2021 della gravidanza di lei, a seguito della quale la giovane avrebbe assunto - all'insaputa del ricorrente - dei medicinali tradizionali per interromperla, subendo gravi conseguenze fino al decesso, avvenuto pochi giorni dopo.
Il richiedente ha quindi affermato di essersi sentito in pericolo, temendo ritorsioni da parte della famiglia della ragazza, che lo avrebbe denunciato, e per questo motivo si sarebbe allontanato, dapprima trasferendosi in un altro quartiere di Abidjan e infine lasciando il Paese
l'1.09.2022. Tuttavia, il timore rappresentato appare riconducibile più a una percezione soggettiva e generica di pericolo che a una concreta minaccia grave e personale;
infatti, il ricorrente non ha specificato in modo dettagliato né la natura delle accuse/minacce che gli sarebbero state mosse, né eventuali provvedimenti giudiziari presi a suo carico in seguito alla denuncia sporta dai familiari di Per_1
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere plausibile il timore di una vendetta privata da parte dei familiari di il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi alla polizia locale per ottenere Per_1
protezione, non essendo stati allegati elementi tali da far presumere che le autorità del Paese non fossero in grado o non fossero disposte ad apprestare un'adeguata tutela in suo favore.
Inoltre, nel prosieguo del racconto, egli ha illustrato un lungo percorso migratorio, riferendo di aver soggiornato in Mali, Algeria e Tunisia, ove ha lavorato come muratore, e di aver lasciato quest'ultimo Paese in seguito a generiche “rivolte contro le persone di colore”.
pagina 5 di 14 Tali elementi inducono a ritenere che la decisione di abbandonare il Paese di origine sia stata prevalentemente determinata da motivazioni di carattere personale, socio-economico e migratorio, piuttosto che da un effettivo rischio di persecuzione per motivi rilevanti ai fini della protezione internazionale.
In definitiva, le dichiarazioni rese non fanno reputare sussistenti specifici rischi in caso di rimpatrio, né fanno considerare che parte ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
3.2 Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché
l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere pagina 6 di 14 che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
13858 del 2018; Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014,
Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va opportunamente rilevato che con il recente Decreto-legge n. 158 del
23.10.2024, pubblicato in G.U. n. 249 del 23.10.2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”, è stata aggiornata la lista dei Paesi di origine sicuri e, quindi, in seguito al menzionato provvedimento, la Costa d'Avorio
è attualmente ricompresa tra i paesi di origine sicuri.
Inoltre, l'attuale situazione sociopolitica della Costa D'Avorio non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2021 - https://www.ecoi.net/en/countries/cote-d-ivoire/featured-topics/accord-report-on-the-political- situation-and-selected-human-rights-issues-in-cote-d-ivoire/; ACCORD – Austrian Centre for
Country of Origin and Asylum Research and Documentation: ACCORD COI Compilation Côte
d'Ivoire, Update, September 2021 https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_Se CP_3
ptember+2021.pdf;
ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation:
ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire, December 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d-
Ivoire_December-2020.pdf sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n.
251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n.
251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente pagina 7 di 14 situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su et. CP_3
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
3.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione speciale è invece da accogliere.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale ed alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della Protezione
Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla pagina 8 di 14 durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata
o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale va specificato che, poiché il richiedente ha dichiarato di essere giunto in Italia il 12.09.2023, la fattispecie ricade nella vigenza del cd. decreto
Cutro.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale possa trovare accoglimento non essendone ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto Cutro.
Ciò sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett.
c), n. 1) dispone che, "nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine". 4.3. - Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa
pagina 9 di 14 valutazione "caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass.
13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr.
Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della
"famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023). 4.4. - In una fattispecie analoga a quella in esame, questa
Corte ha espressamente ribadito che, proprio in ossequio all'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022, che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace il quale, rigettando l'opposizione all'espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in (Omissis), dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine). 4.5. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un
"attento e delicato esame" (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata, familiare e lavorativa, come allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass.
pagina 10 di 14 24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022). 4.6. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma 1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare,
e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023). 4.7. -
Dalla necessità di valutare l'incidenza dell'espulsione sul diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU ed espressamente richiamato nel terzo e quarto periodo del comma
1.1. dell'art. 19 TUI - il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L.
n. 130 del 2020, stabilisce che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" - discende la necessità di un approccio ermeneutico capace di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari, e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU (Cass. 2874/2023, 5506/2021, 1347/2021; cfr.
Corte Edu, 14 febbraio 2019, c. Italia). 4.8. - Da ultimo si da atto, per completezza, che Per_2
il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e
pagina 11 di 14 rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.” (Cass. 28161/2023).
In altri termini, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del TUI – d. lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n. 1333).
A tal fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità
e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare,
a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo inserimento pagina 12 di 14 sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, in particolare, dalla giurisprudenza sovranazionale e dalla Suprema Corte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
Invero, può affermarsi che il ricorrente, in Italia dal 2023, ha ivi raggiunto un apprezzabile livello di integrazione socio-lavorativa, così come riscontrabile dai documenti da lui offerti in allegazione:
- attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di Ripalimosani;
- contratto di lavoro da operaio agricolo presso la ditta Di CO TI per il periodo
10.07.2024 – 31.08.2024, con relative buste paga per i mesi di luglio e agosto 2024;
- contratto a tempo determinato presso la ditta a decorrere dal Controparte_4
21.10.2024, inizialmente fino al 30.11.2024 e successivamente prorogato fino al 31.05.2025;
- buste paga della ditta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre Controparte_4
2024, nonché per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
Deve quindi concludersi che il suo ritorno nel Paese di origine, a fronte della registrata integrazione socio-lavorativa in Italia, renderebbe probabile un significativo deterioramento delle sue condizioni di vita privata tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8
C.E.D.U., il cui rispetto – come già osservato – è espressamente fatto salvo anche dall'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione attualmente in vigore (“fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”).
Ne consegue l'affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, con conseguente trasmissione degli atti al Questore competente per quanto di competenza.
3.4 Non può essere prevista, a favore del ricorrente, protezione per cure mediche di cui all'art. 19, co. 2, lett. d) bis, del d.lgs. n. 286/1998, dal momento che non ha riferito o provato di essere attualmente affetto da qualche patologia grave o di seguire delle cure salva-vita in
Italia.
pagina 13 di 14 4. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali sull'ambito di applicazione della protezione speciale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_5
2) Accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di protezione speciale;
3) Compensa integralmente tra le parti private le spese di lite.
Si comunichi.
Campobasso, 13 giugno 2025.
Il Presidente relatore-estensore
Barbara PREVIATI
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