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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 149/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. COZZUBBO GIUSEPPA giusta procura in C.F._2
atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in PIAZZA MINGHETTI 1 BOLOGNA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
TASSI MATTEO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/1/2018 e convenivano in Controparte_2 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la al fine di sentirla Controparte_1
condannare, previo accertamento e dichiarazione di nullità delle clausole con pattuizione di interessi a tassi usurari, con la conversione del contratto di c/c da oneroso a gratuito, al pagamento in loro favore della somma di Euro 28.152,20, come risultante da CTP in atti;
condannare la banca, accertate e dichiarate nulle le clausole con pattuizione di interessi a tassi usurari, anatocistici, sul contratto di finanziamento, al pagamento in loro favore della somma di Euro 34.000,00; accertare e dichiarare illegittime le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ordinando alla banca convenuta di revocare e/o cancellare con effetto ora per allora, con riferimento alla data delle singole segnalazioni, adottando tutti gli atti necessari a tale cancellazione ed in conseguenza condannare la banca a titolo del risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a causa dell'illegittima segnalazione al CRIF della Banca d'Italia, al pagamento di Euro
150.000,00 o di quella somma maggiore o minore determinata in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
nonché al pagamento di Euro
150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e alla salute, danni fisici e biologici e di Euro 100.000,00 per danno esistenziale, causati dal comportamento colposo ascrivibile solo ed esclusivamente alla banca per incaute, ingiuste e non dovute pagina 2 di 7 segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia stante l'assoluta carenza dei presupposti: mancata comunicazione;
solvibilità del patrimonio dei debitori;
volume di affari dell'azienda commerciale dello capienza del c/c, come dimostrato nelle CP_2
CCTTUU eseguite nel corso di altri procedimenti.
Più dettagliatamente, l'attore esponeva di essere correntista per Controparte_2
esigenze connesse allo svolgimento della sua attività e di avere concluso con l'istituto bancario convenuto – Banca Agricola Etnea poi divenuta Controparte_3
dante causa di - un contratto di mutuo per l'acquisto di
[...] CP_1 CP_1 un immobile per l'esercizio della propria attività dell'importo Lire 70.000.000, convinto dall'istituto della possibilità di acquistare titoli a scadenza annuale i cui contratti di investimento non erano mai stati consegnati;
inoltre, l'ipoteca accesa scaturente da tale contratto era il doppio del valore dell'immobile acquistato. Ed ancora, l'attore, sempre su indicazione dell'istituto, concludeva un ulteriore prestito di Lire 100.000.000, ma di fatto riceveva solo la somma di Lire 60.000.000, avendo la banca inopinatamente e senza il suo consenso investito in titoli prima depositati su un conto “custodia ed amministrazione” e poi trasferiti su deposito a garanzia, con sparizione di parte dei suddetti titoli. A seguito richiesta di chiarimenti su tale vicenda, la banca nonostante la capienza del patrimonio dello (c/c e titoli, garanzie immobiliari e dichiarazioni CP_2
redditi per circa duemiliardiemezzo di Lire) segnalava quest'ultimo e la alla Pt_2
Centrale Rischi.
A seguito di denuncia la Guardia di Finanza, su ordine del Procuratore della Repubblica di Catania, procedeva al sequestro della documentazione e si instaurava un procedimento penale nel corso del quale veniva accertato dal nominato CTU, con riferimento ai periodi relativi al 4^ trimestre 2004, 4^ trimestre 2005 e 1^ trimestre 2006 fino a tutto il 4^ trimestre 2009, corrispettivi usurari e segnatamente interessi superiori ai tassi soglia variabili dallo 0,12 all' 1,3% per ciascun trimestre.
Il giudizio penale si concludeva con sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art.644 cp “per non avere commesso il fatto” nei confronti dell'allora direttore della filiale.
Aggiungeva lo che in data 16/12/2009 era stato costretto a seguito anche della CP_2
revoca del fido concesso dalla Banca Popolare di Lodi e dell'impossibilità di ottenere finanziamenti, così come anche la moglie , a cessare l'attività commerciale Parte_2
pagina 3 di 7 con grave nocumento non solo patrimoniale ma anche psico-fisico scaturendo da ciò la richiesta di risarcimento danni patrimoniali, morali, alla salute, esistenziali e biologici.
Si costituiva la per eccepire, in via preliminare, la intervenuta Controparte_1
prescrizione e per lamentare, altresì, l'insussistenza della nullità delle clausole contrattuali regolanti la misura degli interessi nel contratto di c/c n. 10212 e nel merito le risultanze della CTU disposta nel corso del procedimento penale in quanto svolta in assenza di contratto di c/c e dunque lacunosa ed inattendibile;
sosteneva, infine, di non avere effettuato alcuna segnalazione alla Centrale Rischi con riferimento a Parte_2
e la legittimità di quella eseguita nei confronti di . Controparte_2
Il Giudice di primo grado rigettata la richiesta di CTU formulata da parte attrice, con sentenza n.5246/22, respingeva le domande proposte dagli atti, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto Controparte_2 Parte_2
appello affidato a tre distinti motivi.
Si è costituita la banca appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 24.5.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
All'udienza del 2.10.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini fissati dal codice di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Tanto esposto, è opinione di questa Corte che l'appello sia del tutto infondato e meriti, pertanto, l'interale rigetto.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti previsti dagli artt.342 e 348 bis cpc.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 e 1218 c.c. ed hanno dedotto la legittimità della richiesta di risarcimento danni.
Gli appellanti, nel contestare la fondatezza della eccezione di prescrizione articolata dalla banca in primo grado, hanno sostenuto che l'avere presentato nell'anno 2009 denuncia penale nei confronti della banca per usura ed anatocismo con relativa costituzione di parte civile nel successivo giudizio penale, avrebbe interrotto i termini pagina 4 di 7 prescrizionali, iniziando pertanto a decorrere dalla sentenza penale, azione prodromica per l'espletamento delle richieste tutte formulate in primo grado e riportate in narrativa e restituzione dell'importo di E 34.000,00 in ragione della usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario, portando come prova la CTU espletata nel processo penale sia la domanda di nullità delle clausole contrattuali regolanti i tassi di interesse ed i termini di rimborso rate.
Il motivo, oltre a caratterizzarsi per assoluta genericità, merita l'integrale rigetto sul semplice e documentato rilievo che il procedimento penale n.3702/09 RGNR avviato nei confronti di per i reati di cui agli artt.81 e 644 cp e concluso con CP_4
sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto (v. sentenza allegata al fascicolo di primo grado), non ha in alcun modo avuto ad oggetto il contratto di mutuo fondiario, bensì esclusivamente quello di conto corrente, con riguardo al quale, per alcuni trimestri, il CTU nominato dal Giudice penale ha accertato l'applicazione di interessi ad un tasso superiore rispetto a quello fissato ex Legge 108/96. Puntuale e precisa conferma di ciò si ricava dalla lettura delle relazioni, quella datata 14.5.2010 e quella successiva datata 7.2.2010, dalle quali risulta che il dott. ha preso in Per_1
considerazione esclusivamente il conto corrente n.10212 intrattenuto sin dal 1999 dallo con la cui poi è succeduta l'odierna CP_2 Controparte_5
appellata. Nessun cenno nelle perizie in atti e tanto meno nella sentenza penale si rinviene con riguardo al contratto di mutuo fondiario ed alla eccepita applicazione di interessi usurari. Peraltro, per come documentato in atti, il contratto di mutuo fondiario, redatto per atto pubblico notarile del 17.4.2000, contiene la dettagliata indicazione delle condizioni applicate e del tasso di interesse, avverso le quali gli appellanti hanno sollevato contestazioni assolutamente generiche.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, discostandosi da quanto accertato dal CTU nominato in sede penale, non ha riconosciuto, per quanto riguarda il contratto conto corrente, l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici da parte della banca nel IV Trim. 2004 e, successivamente, a partire dal IV Trim. del 2005 ed ininterrottamente sino al IV Trim. 2009 ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda di ripetizione di indebito.
Anche questo motivo appare infondato e va rigettato.
pagina 5 di 7 Risulta, invero, non contestato e confermato anche dal dott. che il rapporto di Per_1
conto corrente n.10212 non è ancora chiuso. In tale situazione la domanda di ripetizione di indebito proposta in primo grado e rigettata dal Giudice deve essere dichiarata inammissibile, sul rilievo che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora “pagate”
(v. Cass. 798/13).
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento danni per indebita segnalazione presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Premesso che, per come documentato dalla banca appellata, non risulta Parte_2
essere mai stata segnalata, per quanto concerne , il motivo in esame va Controparte_2
rigettato.
Per un verso, infatti, non si rinviene alcun violazione di legge nel comportamento della banca che, in ragione di quanto sin qui esposto, ha correttamente segnalato il nominativo dell'appellante in quanto inadempiente. Per altro, la domanda risarcitoria si profila assolutamente generica e sprovvista di ogni pur minimo supporto idoneo a consentire di vagliarne la fondatezza, essendosi gli appellanti limitati a generiche asserzioni ed invocando una CTU medica assolutamente inammissibile in quanto evidentemente esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, prima sezione civile, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.5246/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 15.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposto per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater,
DPR 115/02.
Catania, 30.12.2024
pagina 6 di 7 IL CONSIGLIERE RELATORE
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 149/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. COZZUBBO GIUSEPPA giusta procura in C.F._2
atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 7 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), domiciliato in PIAZZA MINGHETTI 1 BOLOGNA;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
TASSI MATTEO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15/1/2018 e convenivano in Controparte_2 Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la al fine di sentirla Controparte_1
condannare, previo accertamento e dichiarazione di nullità delle clausole con pattuizione di interessi a tassi usurari, con la conversione del contratto di c/c da oneroso a gratuito, al pagamento in loro favore della somma di Euro 28.152,20, come risultante da CTP in atti;
condannare la banca, accertate e dichiarate nulle le clausole con pattuizione di interessi a tassi usurari, anatocistici, sul contratto di finanziamento, al pagamento in loro favore della somma di Euro 34.000,00; accertare e dichiarare illegittime le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ordinando alla banca convenuta di revocare e/o cancellare con effetto ora per allora, con riferimento alla data delle singole segnalazioni, adottando tutti gli atti necessari a tale cancellazione ed in conseguenza condannare la banca a titolo del risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a causa dell'illegittima segnalazione al CRIF della Banca d'Italia, al pagamento di Euro
150.000,00 o di quella somma maggiore o minore determinata in via equitativa con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
nonché al pagamento di Euro
150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e alla salute, danni fisici e biologici e di Euro 100.000,00 per danno esistenziale, causati dal comportamento colposo ascrivibile solo ed esclusivamente alla banca per incaute, ingiuste e non dovute pagina 2 di 7 segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia stante l'assoluta carenza dei presupposti: mancata comunicazione;
solvibilità del patrimonio dei debitori;
volume di affari dell'azienda commerciale dello capienza del c/c, come dimostrato nelle CP_2
CCTTUU eseguite nel corso di altri procedimenti.
Più dettagliatamente, l'attore esponeva di essere correntista per Controparte_2
esigenze connesse allo svolgimento della sua attività e di avere concluso con l'istituto bancario convenuto – Banca Agricola Etnea poi divenuta Controparte_3
dante causa di - un contratto di mutuo per l'acquisto di
[...] CP_1 CP_1 un immobile per l'esercizio della propria attività dell'importo Lire 70.000.000, convinto dall'istituto della possibilità di acquistare titoli a scadenza annuale i cui contratti di investimento non erano mai stati consegnati;
inoltre, l'ipoteca accesa scaturente da tale contratto era il doppio del valore dell'immobile acquistato. Ed ancora, l'attore, sempre su indicazione dell'istituto, concludeva un ulteriore prestito di Lire 100.000.000, ma di fatto riceveva solo la somma di Lire 60.000.000, avendo la banca inopinatamente e senza il suo consenso investito in titoli prima depositati su un conto “custodia ed amministrazione” e poi trasferiti su deposito a garanzia, con sparizione di parte dei suddetti titoli. A seguito richiesta di chiarimenti su tale vicenda, la banca nonostante la capienza del patrimonio dello (c/c e titoli, garanzie immobiliari e dichiarazioni CP_2
redditi per circa duemiliardiemezzo di Lire) segnalava quest'ultimo e la alla Pt_2
Centrale Rischi.
A seguito di denuncia la Guardia di Finanza, su ordine del Procuratore della Repubblica di Catania, procedeva al sequestro della documentazione e si instaurava un procedimento penale nel corso del quale veniva accertato dal nominato CTU, con riferimento ai periodi relativi al 4^ trimestre 2004, 4^ trimestre 2005 e 1^ trimestre 2006 fino a tutto il 4^ trimestre 2009, corrispettivi usurari e segnatamente interessi superiori ai tassi soglia variabili dallo 0,12 all' 1,3% per ciascun trimestre.
Il giudizio penale si concludeva con sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art.644 cp “per non avere commesso il fatto” nei confronti dell'allora direttore della filiale.
Aggiungeva lo che in data 16/12/2009 era stato costretto a seguito anche della CP_2
revoca del fido concesso dalla Banca Popolare di Lodi e dell'impossibilità di ottenere finanziamenti, così come anche la moglie , a cessare l'attività commerciale Parte_2
pagina 3 di 7 con grave nocumento non solo patrimoniale ma anche psico-fisico scaturendo da ciò la richiesta di risarcimento danni patrimoniali, morali, alla salute, esistenziali e biologici.
Si costituiva la per eccepire, in via preliminare, la intervenuta Controparte_1
prescrizione e per lamentare, altresì, l'insussistenza della nullità delle clausole contrattuali regolanti la misura degli interessi nel contratto di c/c n. 10212 e nel merito le risultanze della CTU disposta nel corso del procedimento penale in quanto svolta in assenza di contratto di c/c e dunque lacunosa ed inattendibile;
sosteneva, infine, di non avere effettuato alcuna segnalazione alla Centrale Rischi con riferimento a Parte_2
e la legittimità di quella eseguita nei confronti di . Controparte_2
Il Giudice di primo grado rigettata la richiesta di CTU formulata da parte attrice, con sentenza n.5246/22, respingeva le domande proposte dagli atti, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado e hanno proposto Controparte_2 Parte_2
appello affidato a tre distinti motivi.
Si è costituita la banca appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 24.5.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione.
All'udienza del 2.10.2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini fissati dal codice di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Tanto esposto, è opinione di questa Corte che l'appello sia del tutto infondato e meriti, pertanto, l'interale rigetto.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti previsti dagli artt.342 e 348 bis cpc.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2967 e 1218 c.c. ed hanno dedotto la legittimità della richiesta di risarcimento danni.
Gli appellanti, nel contestare la fondatezza della eccezione di prescrizione articolata dalla banca in primo grado, hanno sostenuto che l'avere presentato nell'anno 2009 denuncia penale nei confronti della banca per usura ed anatocismo con relativa costituzione di parte civile nel successivo giudizio penale, avrebbe interrotto i termini pagina 4 di 7 prescrizionali, iniziando pertanto a decorrere dalla sentenza penale, azione prodromica per l'espletamento delle richieste tutte formulate in primo grado e riportate in narrativa e restituzione dell'importo di E 34.000,00 in ragione della usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo fondiario, portando come prova la CTU espletata nel processo penale sia la domanda di nullità delle clausole contrattuali regolanti i tassi di interesse ed i termini di rimborso rate.
Il motivo, oltre a caratterizzarsi per assoluta genericità, merita l'integrale rigetto sul semplice e documentato rilievo che il procedimento penale n.3702/09 RGNR avviato nei confronti di per i reati di cui agli artt.81 e 644 cp e concluso con CP_4
sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto (v. sentenza allegata al fascicolo di primo grado), non ha in alcun modo avuto ad oggetto il contratto di mutuo fondiario, bensì esclusivamente quello di conto corrente, con riguardo al quale, per alcuni trimestri, il CTU nominato dal Giudice penale ha accertato l'applicazione di interessi ad un tasso superiore rispetto a quello fissato ex Legge 108/96. Puntuale e precisa conferma di ciò si ricava dalla lettura delle relazioni, quella datata 14.5.2010 e quella successiva datata 7.2.2010, dalle quali risulta che il dott. ha preso in Per_1
considerazione esclusivamente il conto corrente n.10212 intrattenuto sin dal 1999 dallo con la cui poi è succeduta l'odierna CP_2 Controparte_5
appellata. Nessun cenno nelle perizie in atti e tanto meno nella sentenza penale si rinviene con riguardo al contratto di mutuo fondiario ed alla eccepita applicazione di interessi usurari. Peraltro, per come documentato in atti, il contratto di mutuo fondiario, redatto per atto pubblico notarile del 17.4.2000, contiene la dettagliata indicazione delle condizioni applicate e del tasso di interesse, avverso le quali gli appellanti hanno sollevato contestazioni assolutamente generiche.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, discostandosi da quanto accertato dal CTU nominato in sede penale, non ha riconosciuto, per quanto riguarda il contratto conto corrente, l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici da parte della banca nel IV Trim. 2004 e, successivamente, a partire dal IV Trim. del 2005 ed ininterrottamente sino al IV Trim. 2009 ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda di ripetizione di indebito.
Anche questo motivo appare infondato e va rigettato.
pagina 5 di 7 Risulta, invero, non contestato e confermato anche dal dott. che il rapporto di Per_1
conto corrente n.10212 non è ancora chiuso. In tale situazione la domanda di ripetizione di indebito proposta in primo grado e rigettata dal Giudice deve essere dichiarata inammissibile, sul rilievo che l'azione di ripetizione dell'indebito di somme illegittimamente addebitate può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora “pagate”
(v. Cass. 798/13).
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le domande di risarcimento danni per indebita segnalazione presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Premesso che, per come documentato dalla banca appellata, non risulta Parte_2
essere mai stata segnalata, per quanto concerne , il motivo in esame va Controparte_2
rigettato.
Per un verso, infatti, non si rinviene alcun violazione di legge nel comportamento della banca che, in ragione di quanto sin qui esposto, ha correttamente segnalato il nominativo dell'appellante in quanto inadempiente. Per altro, la domanda risarcitoria si profila assolutamente generica e sprovvista di ogni pur minimo supporto idoneo a consentire di vagliarne la fondatezza, essendosi gli appellanti limitati a generiche asserzioni ed invocando una CTU medica assolutamente inammissibile in quanto evidentemente esplorativa.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, prima sezione civile, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.5246/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 15.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposto per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater,
DPR 115/02.
Catania, 30.12.2024
pagina 6 di 7 IL CONSIGLIERE RELATORE
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Ferreri
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