TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16512 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24166/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 24.09.2025 sono comparse, tramite il deposito di note e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
, tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti, esaminate le note e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249064490555000, emessa dall' , ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, a Controparte_2 causa del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito CP_3 notificata in data 21.05.2024 a mezzo PEC limitata alle cartelle ed agli avvisi di pagamento di cui in ricorso.
Conclusioni come in atti per parte ricorrente. “Voglia l'adìto Giudice, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione accertare e dichiarare la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249064490555000 notificata in data 21/5/2024 a mezzo PEC dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento in epigrafe elencate atteso che il credito totale vantato da include le cartelle di Controparte_1 pagamento sopra indicate sub lett. A), B), e C) per le quali è intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2948 c.c. e art. 20 comma 3 del d. lgs. n. 472/1997 dei pagina1 di 4 tributi sopra elencati, nonché per quelle sub lett. d) fino alla lett. n). Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore distrattario ex art 93 c.p.c.”.
Conclusioni per . - In via preliminare, dichiarare la Controparte_2 propria incompetenza tabellare, per materia in favore del Giudice di Pace di Roma nonché il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, per tutti i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione;
nel merito, ordinare a parte opponente o, in subordine, a parte resistente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di CP_3 conseguenza chiede che L'Ill.mo Giudice adito voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
sempre nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti nella propria comparsa, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esser evidenziato che la domanda proposta da
[...]
– in opposizione all'atto di intimazione di pagamento notificato in data Parte_1
21.05.2024 a mezzo PEC da – è finalizzata, e limitata, a Controparte_2 sentir dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. ed art. 20 comma 3 del D.lgs
471/1997 ( sanzioni) dei crediti portati dalle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento riportati nell'atto di intimazione notificatogli in data 21.05.2024, e precisamente:
a) cartella di pagamento n. 09720170034297131000 notificata in data 23/3/2017 per l'importo di € 155,91;
b) cartella di pagamento n. 09720170074419149000 notificata in data 7/4/2017 per l'importo di € 22,91;
c) cartella di pagamento n. 09720170254691056000 notificata in data 16/1/2018 per l'importo di € 23.560,31;
d) cartella di pagamento n. 09720180033499233000 notificata in data 14/3/2018 per l'importo di € 234,95;
e) cartella di pagamento n. 09720190029798523000 notificata in data 26/1/2019 per l'importo di € 4.366,84;
f) cartella di pagamento n. 09720190062276143000 notificata in data 28/2/2019 per l'importo di € 165,62;
g) cartella di pagamento n. 09720190099882414000 notificata in data 22/3/2019 per l'importo di € 258,62;
h) avviso di pagamento n. 39720180016800060000 notificato in data 13/7/2018 per l'importo di € 1.001,10;
i) avviso di pagamento n. 39720180017068750000 notificato in data 26/7/2018 per l'importo di € 55,70;
l) avviso di pagamento n. 39720180017731878000 notificato in data 14/9/2018 per l'importo di € 1.467,51;
m) avviso di pagamento n. 39720180017731979000 notificato in data 14/9/2018 per l'importo di € 338,22;
pagina2 di 4 n) avviso di pagamento n. 39720180018332237000 notificato in data 30/10/2018 per l'importo di € 1.470,45.
Si è costituita che ha eccepito in via preliminare il Controparte_2 difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per alcuni titoli, il difetto di competenza tabellare per altri e l'incompetenza per materia, nei termini di cui all'atto di costituzione.
Ha chiesto comunque il rigetto della domanda e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
La causa, di natura documentale, in assenza di richieste istruttorie è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies III comma c.p.c.
Dato atto di quanto premesso, deve riconoscersi in via assorbente come, relativamente alle cartelle di pagamento di cui alle sopra richiamate lettere a,b,c,d,e,g) dev'esser dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, ex art 2 comma 1 D.lgs.
546/1992, trattandosi di cartelle di pagamento relative ad imposte e tributi, per legge devoluti alla giurisdizione tributaria, dinanzi alla quale andrà riassunta la causa nei termini di cui in dispositivo.
Deve inoltre evidenziarsi come – relativamente alle somme richieste con gli avvisi di addebito di cui alle lettere h),i, l,m,n, – è competente il Tribunale Civile in CP_3 funzione di Giudice del Lavoro dinanzi al quale andrà riassunta la causa.
Ed infine deve evidenziarsi che relativamente alla cartella di pagamento di cui alla sopra richiamata lettera f, relativa a sanzioni amministrative ex Legge 689/1981, è competente per materia il Giudice di Pace dinanzi al quale andrà riassunta la causa nei termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in proporzione allo scaglione di valore, ai minimi, di cui al DM 147/2022.
Inoltre, deve rilevarsi che la presente opposizione è stata evidentemente proposta con finalità eminentemente dilatoria, ed in relazione al suo esito, ed al ritardo che ne è conseguito la parte opponente dev'esser condannata al pagamento - in favore di controparte - delle spese processuali, nonché al pagamento della sanzione di cui all'articolo 96 comma III c.p.c. in misura pari alla semisomma delle spese processuali per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta al n. di RG 24166/2024 proposta da
contro
: Parte_1 Controparte_2
a) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'opposizione all'intimazione relativamente alle cartelle di pagamento di cui alle sopra richiamate lettere a,b,c,d,e,g) e dispone la riassunzione della causa dinanzi alla Commissione
Tributaria competente nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento. b) Dichiara la propria incompetenza tabellare in ordine agli avvisi di addebito di CP_3 cui alle lettere h),i, l,m,n, in favore del Tribunale Civile di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro dinanzi al quale andrà riassunta la causa. c) Dichiara la propria incompetenza per materia in relazione alla cartella di pagamento di cui alla lettera f) e dispone la riassunzione della causa dinanzi al pagina3 di 4 Giudice di Pace competente nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento. d) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative a questo procedimento che liquida nella misura di € 3809,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
e) Visto l'articolo 96 comma III c.p.c. condanna parte ricorrente al Parte_1 pagamento in favore di controparte della sanzione prevista che quantifica nella misura di € 1904,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 25/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 24.09.2025 sono comparse, tramite il deposito di note e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
, tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti, esaminate le note e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720249064490555000, emessa dall' , ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, a Controparte_2 causa del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento ed avvisi di addebito CP_3 notificata in data 21.05.2024 a mezzo PEC limitata alle cartelle ed agli avvisi di pagamento di cui in ricorso.
Conclusioni come in atti per parte ricorrente. “Voglia l'adìto Giudice, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecuzione accertare e dichiarare la parziale illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09720249064490555000 notificata in data 21/5/2024 a mezzo PEC dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento in epigrafe elencate atteso che il credito totale vantato da include le cartelle di Controparte_1 pagamento sopra indicate sub lett. A), B), e C) per le quali è intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 2948 c.c. e art. 20 comma 3 del d. lgs. n. 472/1997 dei pagina1 di 4 tributi sopra elencati, nonché per quelle sub lett. d) fino alla lett. n). Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore distrattario ex art 93 c.p.c.”.
Conclusioni per . - In via preliminare, dichiarare la Controparte_2 propria incompetenza tabellare, per materia in favore del Giudice di Pace di Roma nonché il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, per tutti i motivi esposti nella propria comparsa di costituzione;
nel merito, ordinare a parte opponente o, in subordine, a parte resistente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di CP_3 conseguenza chiede che L'Ill.mo Giudice adito voglia differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge e la relativa costituzione in giudizio;
sempre nel merito, respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi esposti nella propria comparsa, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esser evidenziato che la domanda proposta da
[...]
– in opposizione all'atto di intimazione di pagamento notificato in data Parte_1
21.05.2024 a mezzo PEC da – è finalizzata, e limitata, a Controparte_2 sentir dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. ed art. 20 comma 3 del D.lgs
471/1997 ( sanzioni) dei crediti portati dalle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento riportati nell'atto di intimazione notificatogli in data 21.05.2024, e precisamente:
a) cartella di pagamento n. 09720170034297131000 notificata in data 23/3/2017 per l'importo di € 155,91;
b) cartella di pagamento n. 09720170074419149000 notificata in data 7/4/2017 per l'importo di € 22,91;
c) cartella di pagamento n. 09720170254691056000 notificata in data 16/1/2018 per l'importo di € 23.560,31;
d) cartella di pagamento n. 09720180033499233000 notificata in data 14/3/2018 per l'importo di € 234,95;
e) cartella di pagamento n. 09720190029798523000 notificata in data 26/1/2019 per l'importo di € 4.366,84;
f) cartella di pagamento n. 09720190062276143000 notificata in data 28/2/2019 per l'importo di € 165,62;
g) cartella di pagamento n. 09720190099882414000 notificata in data 22/3/2019 per l'importo di € 258,62;
h) avviso di pagamento n. 39720180016800060000 notificato in data 13/7/2018 per l'importo di € 1.001,10;
i) avviso di pagamento n. 39720180017068750000 notificato in data 26/7/2018 per l'importo di € 55,70;
l) avviso di pagamento n. 39720180017731878000 notificato in data 14/9/2018 per l'importo di € 1.467,51;
m) avviso di pagamento n. 39720180017731979000 notificato in data 14/9/2018 per l'importo di € 338,22;
pagina2 di 4 n) avviso di pagamento n. 39720180018332237000 notificato in data 30/10/2018 per l'importo di € 1.470,45.
Si è costituita che ha eccepito in via preliminare il Controparte_2 difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per alcuni titoli, il difetto di competenza tabellare per altri e l'incompetenza per materia, nei termini di cui all'atto di costituzione.
Ha chiesto comunque il rigetto della domanda e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
La causa, di natura documentale, in assenza di richieste istruttorie è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies III comma c.p.c.
Dato atto di quanto premesso, deve riconoscersi in via assorbente come, relativamente alle cartelle di pagamento di cui alle sopra richiamate lettere a,b,c,d,e,g) dev'esser dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, ex art 2 comma 1 D.lgs.
546/1992, trattandosi di cartelle di pagamento relative ad imposte e tributi, per legge devoluti alla giurisdizione tributaria, dinanzi alla quale andrà riassunta la causa nei termini di cui in dispositivo.
Deve inoltre evidenziarsi come – relativamente alle somme richieste con gli avvisi di addebito di cui alle lettere h),i, l,m,n, – è competente il Tribunale Civile in CP_3 funzione di Giudice del Lavoro dinanzi al quale andrà riassunta la causa.
Ed infine deve evidenziarsi che relativamente alla cartella di pagamento di cui alla sopra richiamata lettera f, relativa a sanzioni amministrative ex Legge 689/1981, è competente per materia il Giudice di Pace dinanzi al quale andrà riassunta la causa nei termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in proporzione allo scaglione di valore, ai minimi, di cui al DM 147/2022.
Inoltre, deve rilevarsi che la presente opposizione è stata evidentemente proposta con finalità eminentemente dilatoria, ed in relazione al suo esito, ed al ritardo che ne è conseguito la parte opponente dev'esser condannata al pagamento - in favore di controparte - delle spese processuali, nonché al pagamento della sanzione di cui all'articolo 96 comma III c.p.c. in misura pari alla semisomma delle spese processuali per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, nella causa iscritta al n. di RG 24166/2024 proposta da
contro
: Parte_1 Controparte_2
a) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'opposizione all'intimazione relativamente alle cartelle di pagamento di cui alle sopra richiamate lettere a,b,c,d,e,g) e dispone la riassunzione della causa dinanzi alla Commissione
Tributaria competente nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento. b) Dichiara la propria incompetenza tabellare in ordine agli avvisi di addebito di CP_3 cui alle lettere h),i, l,m,n, in favore del Tribunale Civile di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro dinanzi al quale andrà riassunta la causa. c) Dichiara la propria incompetenza per materia in relazione alla cartella di pagamento di cui alla lettera f) e dispone la riassunzione della causa dinanzi al pagina3 di 4 Giudice di Pace competente nel termine di mesi due dall'emissione del presente provvedimento. d) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative a questo procedimento che liquida nella misura di € 3809,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
e) Visto l'articolo 96 comma III c.p.c. condanna parte ricorrente al Parte_1 pagamento in favore di controparte della sanzione prevista che quantifica nella misura di € 1904,00 omnia.
Così deciso in Roma lì 25/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4