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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4193/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SAMUELA Parte_1 C.F._1
PAPERINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Vittorio
Veneto n. 72, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELE CIONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), loc.
Guamo, via di Sottomonte n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) La coppia vivrà separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) Per quanto riguarda la casa coniugale posta in Lucca (LU), loc. Nozzano Castello ed acquistata dai sig.ri e le parti si impegnano e si obbligano come da accordi specifici che Pt_1 Parte_2 qui si indicano in dettaglio:
• La casa familiare rimarrà definitivamente assegnata alla sig.ra che vi potrà abitarvi e Parte_2 risiedervi con i figli fino all'indipendenza economica degli stessi. Resta inteso che la casa familiare le rimarrà assegnata con tutti gli arredi, accessori e pertinenze nessuna esclusa. La sig.ra provvederà, pertanto, alla manutenzione dell'immobile ordinaria ed al pagamento delle spese
1 condominiali.
• Il sig. dal canto proprio, e per quanto qui interessa, ha già provveduto a trasferire Parte_1 altrove la propria residenza, liberando, altresì, l'immobile dai propri beni personali.
• L'immobile adibito a casa familiare, al di là delle formali contestazioni, è stato acquistato con denaro proveniente in maggior misura dal sig. e dai genitori di quest'ultimo, per cui le parti Pt_1
- anche al fine di evitare dispute circa le relative quote - si impegnano e si obbligano, altresì, fin da ora, a trasferire a titolo gratuito ai figli, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, le rispettive quote di comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare.
3) I figli minori, ed , resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 fissazione della residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, nel mentre che assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli, per quelle di straordinaria amministrazione.
4) Per quanto riguarda il regime di collocazione dei minori e il diritto di visita del padre le parti prevedono una collocazione prevalente dei bambini con la madre, mentre per quanto riguarda il calendario programmatico di visita da parte del padre, i bambini trascorreranno i week end alternati con lo stesso e, quindi dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente quando non vi è scuola), fino alla domenica sera alle ore 21,30 (22,00 quando non vi è scuola), quando verranno accompagnati presso l'abitazione della madre.
4.a) Oltre al week end alternato, il padre starà con i figli:
Durante il periodo scolastico: Un giorno infrasettimanale ovvero il martedì dall'uscita da scuola - fino alle ore 21,30 (22,00 quando non vi è scuola). Questo indipendentemente dal fatto che i minori abbiano trascorso il week end con l'uno e con l'altro genitore e quindi tutti i martedì i bambini staranno con il padre. Sono fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
Durante il periodo estivo: Quando i bambini avranno trascorso il week end con il padre quest'ultimo potrà stare con i figli il giovedì dalla mattina dalle ore 10,00 fino alla sera, ovvero fino alle ore
22,00, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. Diversamente, quando i bambini avranno trascorso il week end con la madre, gli stessi staranno col padre dal giovedì mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
4.b) Ferie estive: I genitori trascorreranno le proprie ferie estive con i figli 15 giorni anche consecutivi ed a tal proposito dovranno accordarsi sul periodo in cui ciascuno di loro potrà godere del periodo di ferie con i bambini entro il 30 maggio di ogni anno. Per le imminenti ferie estive di questo anno le parti si accordano secondo il regime che segue: il sig. prenderà con sé i figli Pt_1 il giorno 5 agosto 2024 alle ore 10,00 e trascorrerà consecutivamente con gli stessi tutti giorni seguenti fino al 14 agosto 2024 alle ore 22,00, quando gli stessi verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. Questo perché i bambini hanno espresso il desiderio per questo anno di trascorrere il giorno di ferragosto con la madre. Dal 16 agosto al 19 agosto vigerà il calendario ordinario di visita (weekend di turnazione ) mentre dal 20 agosto riprenderà il Parte_2 regime di ferie del sig. il quale si recherà dalla madre a prendere i bambini alle ore 10,00 e Pt_1 li terrà con sé fino al 25 agosto alle ore 22,00 quando li dovrà riportare dalla sig.ra Dal Parte_2
26 al 29 agosto tornerà in vigore il calendario ordinario di visita mentre dal 29 agosto al 12 settembre compreso i bambini trascorreranno le ferie con la madre. Resta espressamente inteso che durante il periodo di ferie della madre, trattandosi di 14 giorni consecutivi, qualora costei dovesse
2 trovarsi a casa, potrà permettere al di venire a trovare i bambini un pomeriggio e tenerli con Pt_1 sé qualche ora. Dal giorno 13 settembre riprenderà il calendario di visita normale e, pertanto, i figli trascorreranno il week end con il padre dalla mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore
21,30, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
4.c) Vacanze natalizie: I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 dicembre 2024 ed il 31 dicembre 2024 e con il padre il periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 fino al 6 gennaio 2025, oltre il giorno della vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni a venire alternando gli indicati periodi tra i genitori. Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali e, dunque, i figli trascorreranno i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e gli ultimi tre giorni con il padre, replicando tale schema per gli anni a venire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
4.d) in ogni caso, con riferimento a tutti i capi sopra indicati, restano sempre salvi eventuali accordi diversi tra i genitori.
4.e) I genitori si danno reciproco assenso a poter delegare i nonni paterni e materni per la presa in consegna dei figli qualora costoro siano impegnati in attività lavorativa.
5) Per quanto concerne il mantenimento dei figli, il sig. si impegna e si obbliga a Pt_1 corrispondere un contributo di mantenimento ordinario alla sig.ra per ciascun figlio di Parte_2
€ 275,00 oltre rivalutazione ISTAT (550,00 € mensili per entrambi i figli), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese previo bonifico all'IBAN della sig.ra Parte_2
6) Relativamente alle spese straordinarie, si dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle stesse, che dovranno esser preventivamente concordate e documentate quando queste superano la cifra di € 50,00. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
7 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa,
l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento - fatta eccezione dell'abbigliamento necessario per particolari cerimonie (ad esempio: comunione, cresima, laurea, etc.) che esula dall'assegno di mantenimento ordinario ma appartiene alle spese extra-assegno da previamente concertare e concordare tra i genitori-, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
3 SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, corredo d'inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese sanitarie, ortodontiche, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche ivi compresi i tickets effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, trasporto scolastico e mensa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti (escluso invitati), celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli se organizzati insieme.
7) Per quanto riguarda l'assegno unico le parti stabiliscono che esso sarà diviso, così come per legge, al 50% ciascuno.
8) I sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più Pt_1 Parte_2 nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già compiutamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non patrimoniale.
9) I sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o Pt_1 Parte_2 di altro documento valido per l'espatrio.
10) Le parti chiedono, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia compensare integralmente tra le parti le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_3
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 21/6/2014e il 19/4/2018) -
[...] PE
4 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SAMUELA Parte_1 C.F._1
PAPERINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pontedera (PI), via Vittorio
Veneto n. 72, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
MICHELE CIONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), loc.
Guamo, via di Sottomonte n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) La coppia vivrà separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) Per quanto riguarda la casa coniugale posta in Lucca (LU), loc. Nozzano Castello ed acquistata dai sig.ri e le parti si impegnano e si obbligano come da accordi specifici che Pt_1 Parte_2 qui si indicano in dettaglio:
• La casa familiare rimarrà definitivamente assegnata alla sig.ra che vi potrà abitarvi e Parte_2 risiedervi con i figli fino all'indipendenza economica degli stessi. Resta inteso che la casa familiare le rimarrà assegnata con tutti gli arredi, accessori e pertinenze nessuna esclusa. La sig.ra provvederà, pertanto, alla manutenzione dell'immobile ordinaria ed al pagamento delle spese
1 condominiali.
• Il sig. dal canto proprio, e per quanto qui interessa, ha già provveduto a trasferire Parte_1 altrove la propria residenza, liberando, altresì, l'immobile dai propri beni personali.
• L'immobile adibito a casa familiare, al di là delle formali contestazioni, è stato acquistato con denaro proveniente in maggior misura dal sig. e dai genitori di quest'ultimo, per cui le parti Pt_1
- anche al fine di evitare dispute circa le relative quote - si impegnano e si obbligano, altresì, fin da ora, a trasferire a titolo gratuito ai figli, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, le rispettive quote di comproprietà dell'immobile adibito a casa familiare.
3) I figli minori, ed , resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 fissazione della residenza anagrafica presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, nel mentre che assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli, per quelle di straordinaria amministrazione.
4) Per quanto riguarda il regime di collocazione dei minori e il diritto di visita del padre le parti prevedono una collocazione prevalente dei bambini con la madre, mentre per quanto riguarda il calendario programmatico di visita da parte del padre, i bambini trascorreranno i week end alternati con lo stesso e, quindi dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario corrispondente quando non vi è scuola), fino alla domenica sera alle ore 21,30 (22,00 quando non vi è scuola), quando verranno accompagnati presso l'abitazione della madre.
4.a) Oltre al week end alternato, il padre starà con i figli:
Durante il periodo scolastico: Un giorno infrasettimanale ovvero il martedì dall'uscita da scuola - fino alle ore 21,30 (22,00 quando non vi è scuola). Questo indipendentemente dal fatto che i minori abbiano trascorso il week end con l'uno e con l'altro genitore e quindi tutti i martedì i bambini staranno con il padre. Sono fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
Durante il periodo estivo: Quando i bambini avranno trascorso il week end con il padre quest'ultimo potrà stare con i figli il giovedì dalla mattina dalle ore 10,00 fino alla sera, ovvero fino alle ore
22,00, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. Diversamente, quando i bambini avranno trascorso il week end con la madre, gli stessi staranno col padre dal giovedì mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 22,00, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
4.b) Ferie estive: I genitori trascorreranno le proprie ferie estive con i figli 15 giorni anche consecutivi ed a tal proposito dovranno accordarsi sul periodo in cui ciascuno di loro potrà godere del periodo di ferie con i bambini entro il 30 maggio di ogni anno. Per le imminenti ferie estive di questo anno le parti si accordano secondo il regime che segue: il sig. prenderà con sé i figli Pt_1 il giorno 5 agosto 2024 alle ore 10,00 e trascorrerà consecutivamente con gli stessi tutti giorni seguenti fino al 14 agosto 2024 alle ore 22,00, quando gli stessi verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. Questo perché i bambini hanno espresso il desiderio per questo anno di trascorrere il giorno di ferragosto con la madre. Dal 16 agosto al 19 agosto vigerà il calendario ordinario di visita (weekend di turnazione ) mentre dal 20 agosto riprenderà il Parte_2 regime di ferie del sig. il quale si recherà dalla madre a prendere i bambini alle ore 10,00 e Pt_1 li terrà con sé fino al 25 agosto alle ore 22,00 quando li dovrà riportare dalla sig.ra Dal Parte_2
26 al 29 agosto tornerà in vigore il calendario ordinario di visita mentre dal 29 agosto al 12 settembre compreso i bambini trascorreranno le ferie con la madre. Resta espressamente inteso che durante il periodo di ferie della madre, trattandosi di 14 giorni consecutivi, qualora costei dovesse
2 trovarsi a casa, potrà permettere al di venire a trovare i bambini un pomeriggio e tenerli con Pt_1 sé qualche ora. Dal giorno 13 settembre riprenderà il calendario di visita normale e, pertanto, i figli trascorreranno il week end con il padre dalla mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore
21,30, quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre.
4.c) Vacanze natalizie: I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le prossime festività natalizie con i figli secondo il regime dell'alternanza, ovvero: i figli trascorreranno con la madre il periodo compreso tra il 25 dicembre 2024 ed il 31 dicembre 2024 e con il padre il periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 fino al 6 gennaio 2025, oltre il giorno della vigilia di Natale. Tale schema sarà replicato negli anni a venire alternando gli indicati periodi tra i genitori. Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali e, dunque, i figli trascorreranno i primi tre giorni delle vacanze pasquali con la madre e gli ultimi tre giorni con il padre, replicando tale schema per gli anni a venire alternando gli indicati periodi tra i genitori.
4.d) in ogni caso, con riferimento a tutti i capi sopra indicati, restano sempre salvi eventuali accordi diversi tra i genitori.
4.e) I genitori si danno reciproco assenso a poter delegare i nonni paterni e materni per la presa in consegna dei figli qualora costoro siano impegnati in attività lavorativa.
5) Per quanto concerne il mantenimento dei figli, il sig. si impegna e si obbliga a Pt_1 corrispondere un contributo di mantenimento ordinario alla sig.ra per ciascun figlio di Parte_2
€ 275,00 oltre rivalutazione ISTAT (550,00 € mensili per entrambi i figli), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese previo bonifico all'IBAN della sig.ra Parte_2
6) Relativamente alle spese straordinarie, si dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle stesse, che dovranno esser preventivamente concordate e documentate quando queste superano la cifra di € 50,00. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro
7 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa,
l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio della documentazione attestante il pagamento. Tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che segue:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento - fatta eccezione dell'abbigliamento necessario per particolari cerimonie (ad esempio: comunione, cresima, laurea, etc.) che esula dall'assegno di mantenimento ordinario ma appartiene alle spese extra-assegno da previamente concertare e concordare tra i genitori-, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
3 SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, corredo d'inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese sanitarie, ortodontiche, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche ivi compresi i tickets effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, trasporto scolastico e mensa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti (escluso invitati), celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli se organizzati insieme.
7) Per quanto riguarda l'assegno unico le parti stabiliscono che esso sarà diviso, così come per legge, al 50% ciascuno.
8) I sig.ri e con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non aver più Pt_1 Parte_2 nulla da pretendere l'una dall'altro avendo già compiutamente regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non patrimoniale.
9) I sig.ri e si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o Pt_1 Parte_2 di altro documento valido per l'espatrio.
10) Le parti chiedono, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia compensare integralmente tra le parti le spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_3
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 21/6/2014e il 19/4/2018) -
[...] PE
4 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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