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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 5 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per la l'avv. GUIDI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Maria Per l'avv. BORGIANI GUGLIELMO, oggi sostituito dall'avv. Jessica Re che precisa le CP_1 con a comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDI LEONARDO OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BORGIANI GUGLIELMO OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2022 pronunciato rata in data 15.11.2022 su istanza della per l'importo di € 59.360,37 a Parte_1 titolo di corrispettivo della rodotti, oltre interessi ex art 5 dlgs 232/2001 e spese della procedura monitoria. In fatto esponeva: che tra le parti era intercorso un rapporto, avente ad oggetto la fornitura da parte della opposta di materiale elettrico ed industriale;
che con pec in data 3.8.2022 la opposta intimava ad essa opponente il pagamento delle fatture relative all'anno 2022, nn. 907195, 912324, 917506, 917507, 917508, 922650, 922651, 922652, 927924 e 933208 e della nota di credito n. 3320 del 31.5.2022, per un importo totale di € 59.320,37; che in pari data essa opponente contestava la richiesta di pagamento evidenziando di non rinvenire corrispondenza tra le fatture in suo possesso ed i relativi documenti di trasporto;
che con PEC del 8.8.2022 la opposta reiterava la istanza di pagamento senza fornire i necessari chiarimenti;
che con PEC in data 25.10.2022 essa opponente richiedeva ancora una volta tutti i ddt;
che la opposta non dava seguito alla richiesta. In diritto, in via pregiudiziale, eccepiva la incompetenza del territorio ad emettere il decreto in giudizio per essere competente il Tribunale di Rimini ai sensi dell'art 19 c.p.c. avendo essa opponente sede a Rimini e dell'art 20 c.p.c. non essendo il credito azionato né liquido né determinato ex art. 1182, comma 3 c.c.. Nel merito, eccepiva il difetto di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultavano prodotte le fatture elettroniche nel solo formato pdf;
che il credito non poteva ritenersi liquido in ragione della impossibilità di verificare la corrispondenza tra la merce fatturata e quella consegnato. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le
pagina 2 di 6 pronunce tutte del caso: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale di Rimini. 2) In via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1033/2022, R.G. n. 2510/2022 emesso da Tribunale di Macerata in data 15 novembre 2022, notificato in data 2 dicembre 2022, per le ragioni tutte dedotte nel corpo del presente atto. 3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste il credito azionato, anche in parte, in via monitoria da e portato nel decreto ingiuntivo opposto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che gli importi CP_1 Part così come do ecreto non sono dovuti da per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Si costituiva la opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, contestava la eccezione di incompetenza territoriale esponendo che il Tribunale di Macerata era competente ex art 20 c.p.c.. nel merito contestava la opposizione esponendo: che, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente, le fatture elettroniche nel formato xml erano state depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo;
essa opposta aveva consegnato la merce ordinata dalla opponente tra febbraio e luglio 2022, siccome risultante dai documenti di trasporto e successivamente emetteva le fatture nn. 907195, 912324, 917506, 917507, 917508, 922650, 922651, 922652, 927924, 933208 e la nota di credito n. 3220; che la verifica incrociata delle fatture e dei relativi DDT mostrava la corrispondenza esatta, sia in termini di prodotto, che di pezzi, tra quanto ordinato dall'opponente e quanto consegnato da essa opposta. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, in via preliminare: accertata la sussistenza dei requisisti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1033/2022 Ing. (R.G. n. 2510/2022) emesso il 15.11.2022 dal Tribunale di Macerata, notificato in data 2.12.2022; nel merito, in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, Parte_1 creto ingiuntivo n. 1033/2022 Ing. (R.G. n. 2510/2022) emesso il 15.11.2022 dal Tribunale di Macerata, notificato in data 2.12.2022; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione, e/o di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertato che la
[...] è creditrice nei confronti della dell'importo di € 59.360,37 condannare l'opponente al CP_1 Parte_1 to, in favore della , oltre interessi moratori ex d. lg. 231/02 dalle singole CP_1 scadenze sino al saldo, ovvero della diversa minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia. In tutte le summenzionate ipotesi con vittoria di spese e compensi di causa, ed espressa richiesta di condanna, a carico della parte opponente, ex art. 96 c.p.c.”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.03.2025
Diritto
L'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 59.360,37 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. La opponente ha eccepito la incompetenza del Tribunale di Macerata essendo competente ex artt. 19 e 20 c.p.c. il Tribunale di Rimini L'eccezione è infondata e, pertanto va disattesa. Trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore - creditore" (v. C ass. 2020 n. Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta (v. le fatture poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo) che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore. Peraltro, nella specie il credito, in quanto risultante da fatture elettroniche, deve ritenersi liquido ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss c.p.c. Nel merito la opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 59.360,37 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533).
pagina 4 di 6 E' pacifico in quanto non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura da parte della opposta di materiale elettrico. La opposta ha prodotto le fatture ed i ddt richiamati nelle prime. Entrambi i documenti contengono la descrizione dettagliata della merce consegnata e fatturata. A fronte della suddetta produzione l'opponente si è limitata ad eccepire di non aver eseguito il pagamento in quanto non avrebbe avuto la possibilità di verificare la corrispondenza tra merce fatturata e la merce consegnata. Tale doglianza è estremamente generica in quanto la opposta ha prodotto tutti i ddt richiamati nelle fatture azionate in via monitoria e ciononostante la opponente non ha preso alcuna posizione, omettendo di specificare i prodotti e le quantità in tesi non fornite rispetto a quelle ordinate. Sul punto, preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della non corretta esecuzione della prestazione (quantità dei beni e prezzi applicati), dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione -alla quale è equiparata la contestazione generica- il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica"; Cass., n. 18797/2021, in motivazione: "il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice"; Cass., n. 3306/2020, in motivazione: "Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti …. che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità"). Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite come operata da parte opposta sin dal ricorso monitorio e con la produzione dei documenti di trasporto con la costituzione nella fase di opposizione, e al contempo, tenuto conto del tenore della contestazione operata da parte opponente -che, secondo quanto sopra evidenziato, riguarda esclusivamente le quantità in maniera assolutamente generica e in quanto tale insuscettibile di integrare specifica contestazione-, nel caso di specie si ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio in capo alla parte opposta in punto di esecuzione delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede. In altri termini, parte opponente avrebbe dovuto allegare quali tra le numerose prestazioni emergenti dalle fatture non siano state rese nelle quantità indicate. Dunque, il positivo accertamento del rapporto contrattuale, la contestazione generica in ordine alle prestazioni fornite (specificatamente e dettagliatamente indicate da parte opposta sin dal monitorio) l'assenza di qualsivoglia contestazione stragiudiziale prima della diffida di pagamento sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova delle prestazioni nella misura richiesta ai sensi dell'art. 2729 c.c. Le istanze istruttorie dedotte dall'opponente per provare che già prima del 03.08.2022 avrebbe richiesto alla opposta chiarimenti e formulato contestazioni sulla corrispondenza tra merce fatturata e merce Part consegnata (È vero che”:
1. effettuava le prime contestazioni nei confronti di nel gennaio 2022? 2. le CP_1 contestazioni di cui al capitolo nte avvenivano a causa della mancata corrispond merce consegnata e quella Part contrattualmente pattuita? 3. dopo il gennaio 2022, contestava più volte la mancata ricezione dei DDT all'atto della Part consegna della merce? 4. in ragione di quanto indicat pitoli 2 e 3, on era in condizione di verificare la quantità e qualità della merce consegnata?) sono del tutto inammissibili in quanto le circostanze di fatto risultano dedotte in maniera del tutto generica, senza precisa indicazione del tempo e del luogo in cui sarebbe state fatte le contestazioni (v. cass. civ. 2011 n. 20997 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa,
pagina 5 di 6 sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa”, e ancora, Cass. 9547/2009 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni vòlto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.”) Ne consegue che le istanze istruttorie devono essere disattese. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 5 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 139/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
CP_1
OPPOSTA
Oggi 5 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per la l'avv. GUIDI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Maria Per l'avv. BORGIANI GUGLIELMO, oggi sostituito dall'avv. Jessica Re che precisa le CP_1 con a comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDI LEONARDO OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. ) CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BORGIANI GUGLIELMO OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2022 pronunciato rata in data 15.11.2022 su istanza della per l'importo di € 59.360,37 a Parte_1 titolo di corrispettivo della rodotti, oltre interessi ex art 5 dlgs 232/2001 e spese della procedura monitoria. In fatto esponeva: che tra le parti era intercorso un rapporto, avente ad oggetto la fornitura da parte della opposta di materiale elettrico ed industriale;
che con pec in data 3.8.2022 la opposta intimava ad essa opponente il pagamento delle fatture relative all'anno 2022, nn. 907195, 912324, 917506, 917507, 917508, 922650, 922651, 922652, 927924 e 933208 e della nota di credito n. 3320 del 31.5.2022, per un importo totale di € 59.320,37; che in pari data essa opponente contestava la richiesta di pagamento evidenziando di non rinvenire corrispondenza tra le fatture in suo possesso ed i relativi documenti di trasporto;
che con PEC del 8.8.2022 la opposta reiterava la istanza di pagamento senza fornire i necessari chiarimenti;
che con PEC in data 25.10.2022 essa opponente richiedeva ancora una volta tutti i ddt;
che la opposta non dava seguito alla richiesta. In diritto, in via pregiudiziale, eccepiva la incompetenza del territorio ad emettere il decreto in giudizio per essere competente il Tribunale di Rimini ai sensi dell'art 19 c.p.c. avendo essa opponente sede a Rimini e dell'art 20 c.p.c. non essendo il credito azionato né liquido né determinato ex art. 1182, comma 3 c.c.. Nel merito, eccepiva il difetto di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultavano prodotte le fatture elettroniche nel solo formato pdf;
che il credito non poteva ritenersi liquido in ragione della impossibilità di verificare la corrispondenza tra la merce fatturata e quella consegnato. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le
pagina 2 di 6 pronunce tutte del caso: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale di Rimini. 2) In via principale, revocare e/o dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 1033/2022, R.G. n. 2510/2022 emesso da Tribunale di Macerata in data 15 novembre 2022, notificato in data 2 dicembre 2022, per le ragioni tutte dedotte nel corpo del presente atto. 3) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, che non sussiste il credito azionato, anche in parte, in via monitoria da e portato nel decreto ingiuntivo opposto, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che gli importi CP_1 Part così come do ecreto non sono dovuti da per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto. 4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Si costituiva la opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, contestava la eccezione di incompetenza territoriale esponendo che il Tribunale di Macerata era competente ex art 20 c.p.c.. nel merito contestava la opposizione esponendo: che, contrariamente a quanto eccepito dalla opponente, le fatture elettroniche nel formato xml erano state depositate con il ricorso per decreto ingiuntivo;
essa opposta aveva consegnato la merce ordinata dalla opponente tra febbraio e luglio 2022, siccome risultante dai documenti di trasporto e successivamente emetteva le fatture nn. 907195, 912324, 917506, 917507, 917508, 922650, 922651, 922652, 927924, 933208 e la nota di credito n. 3220; che la verifica incrociata delle fatture e dei relativi DDT mostrava la corrispondenza esatta, sia in termini di prodotto, che di pezzi, tra quanto ordinato dall'opponente e quanto consegnato da essa opposta. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e rigettata, in via preliminare: accertata la sussistenza dei requisisti di cui all'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1033/2022 Ing. (R.G. n. 2510/2022) emesso il 15.11.2022 dal Tribunale di Macerata, notificato in data 2.12.2022; nel merito, in via principale: respingere l'opposizione proposta dalla in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, Parte_1 creto ingiuntivo n. 1033/2022 Ing. (R.G. n. 2510/2022) emesso il 15.11.2022 dal Tribunale di Macerata, notificato in data 2.12.2022; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'opposizione, e/o di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertato che la
[...] è creditrice nei confronti della dell'importo di € 59.360,37 condannare l'opponente al CP_1 Parte_1 to, in favore della , oltre interessi moratori ex d. lg. 231/02 dalle singole CP_1 scadenze sino al saldo, ovvero della diversa minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia. In tutte le summenzionate ipotesi con vittoria di spese e compensi di causa, ed espressa richiesta di condanna, a carico della parte opponente, ex art. 96 c.p.c.”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.03.2025
Diritto
L'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 59.360,37 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. La opponente ha eccepito la incompetenza del Tribunale di Macerata essendo competente ex artt. 19 e 20 c.p.c. il Tribunale di Rimini L'eccezione è infondata e, pertanto va disattesa. Trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore - creditore" (v. C ass. 2020 n. Cass. 648/2004; v. anche Cass. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta (v. le fatture poste alla base della richiesta del decreto ingiuntivo) che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore. Peraltro, nella specie il credito, in quanto risultante da fatture elettroniche, deve ritenersi liquido ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss c.p.c. Nel merito la opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 59.360,37 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533).
pagina 4 di 6 E' pacifico in quanto non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura da parte della opposta di materiale elettrico. La opposta ha prodotto le fatture ed i ddt richiamati nelle prime. Entrambi i documenti contengono la descrizione dettagliata della merce consegnata e fatturata. A fronte della suddetta produzione l'opponente si è limitata ad eccepire di non aver eseguito il pagamento in quanto non avrebbe avuto la possibilità di verificare la corrispondenza tra merce fatturata e la merce consegnata. Tale doglianza è estremamente generica in quanto la opposta ha prodotto tutti i ddt richiamati nelle fatture azionate in via monitoria e ciononostante la opponente non ha preso alcuna posizione, omettendo di specificare i prodotti e le quantità in tesi non fornite rispetto a quelle ordinate. Sul punto, preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della non corretta esecuzione della prestazione (quantità dei beni e prezzi applicati), dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione -alla quale è equiparata la contestazione generica- il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: "Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica"; Cass., n. 18797/2021, in motivazione: "il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice"; Cass., n. 3306/2020, in motivazione: "Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti …. che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità"). Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite come operata da parte opposta sin dal ricorso monitorio e con la produzione dei documenti di trasporto con la costituzione nella fase di opposizione, e al contempo, tenuto conto del tenore della contestazione operata da parte opponente -che, secondo quanto sopra evidenziato, riguarda esclusivamente le quantità in maniera assolutamente generica e in quanto tale insuscettibile di integrare specifica contestazione-, nel caso di specie si ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio in capo alla parte opposta in punto di esecuzione delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede. In altri termini, parte opponente avrebbe dovuto allegare quali tra le numerose prestazioni emergenti dalle fatture non siano state rese nelle quantità indicate. Dunque, il positivo accertamento del rapporto contrattuale, la contestazione generica in ordine alle prestazioni fornite (specificatamente e dettagliatamente indicate da parte opposta sin dal monitorio) l'assenza di qualsivoglia contestazione stragiudiziale prima della diffida di pagamento sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova delle prestazioni nella misura richiesta ai sensi dell'art. 2729 c.c. Le istanze istruttorie dedotte dall'opponente per provare che già prima del 03.08.2022 avrebbe richiesto alla opposta chiarimenti e formulato contestazioni sulla corrispondenza tra merce fatturata e merce Part consegnata (È vero che”:
1. effettuava le prime contestazioni nei confronti di nel gennaio 2022? 2. le CP_1 contestazioni di cui al capitolo nte avvenivano a causa della mancata corrispond merce consegnata e quella Part contrattualmente pattuita? 3. dopo il gennaio 2022, contestava più volte la mancata ricezione dei DDT all'atto della Part consegna della merce? 4. in ragione di quanto indicat pitoli 2 e 3, on era in condizione di verificare la quantità e qualità della merce consegnata?) sono del tutto inammissibili in quanto le circostanze di fatto risultano dedotte in maniera del tutto generica, senza precisa indicazione del tempo e del luogo in cui sarebbe state fatte le contestazioni (v. cass. civ. 2011 n. 20997 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa,
pagina 5 di 6 sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa”, e ancora, Cass. 9547/2009 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni vòlto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.”) Ne consegue che le istanze istruttorie devono essere disattese. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 5 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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