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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 19/03/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 981/2016
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. Carnevale in sostituzione dell'avv.
Paolo Iannitti e per parte resistente l'avv. Simone Cutone in sostituzione dell'avv. Messere.
I procuratori delle parti, si riportano ai propri scritti difensivi e discutono la causa.
L'avv. Messere dichiara di aver anticipato le spese ai sensi dell'art. 93 cpc.
E ne chiede la distrazione
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, alle ore
14:34, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 981/2016 tra
nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PORTICI, rappresentato e difeso dall'avv. IANNITTI PAOLO contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MESSERE GIOVANNI
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 28 febbraio 2017 , Parte_1
conduttore di un immobile concesso in locazione da , ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016 dal Tribunale di Isernia.
L'opponente ha anche proposto contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo l'acoglimento delle conclusioni trascritte sul seguito:
=) Revocare il decreto ingiuntivo n. 202/16 emesso dal Tribunale di Isernia, recante il n.
RG n. 589/2016 per i motivi di cui in atti e qui nuovamente e più compiutamente illustrati;
=) accogliere la domanda riconvenzionale così come proposta nell'atto di opposizione in quanto fondata in diritto;
=) per l'effetto condannare l'opposto, sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 20.000,00 (ventimila/00), oppure a quella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
=) Condannare il convenuto opposto sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA ed aumento del 15% su diritti ed onorari, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto che non essendo il proprietario del bene, non era stato possibile esercitare sul bene CP_1 stesso l'attività prevista in contratto.
2 Costituitosi in giudizio ha contestato l'opposizione Controparte_1
rappresentando che il bene può essere concesso in locazione anche da un soggetto terzo e diverso dal legittimo proprietario e riferendo di avere la materiale disponibilità del bene oggetto del contratto.
Dopo il mutamento del rito, disposto con ordinanza del 2 marzo 2017, è seguita una serie di rinvii per i medesimi incombenti. Dopo la sostituzione del giudice, in assenza di istruttoria non documentale, all'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza ex art. 429 cpc.
Occorre premettere che l'opponente non contesta di essere entrato nella disponibilità giuridica del bene per effetto del contratto in relazione al quale
è chiesto il pagamento.
Ne discende che l'opponente riconosce implicitamente che il locatore, sia esso proprietario o meno del bene, ha adempiuto alla propria obbligazione.
Emerge dunque un quadro tipico dell'asimmetria che si genera tra la posizione del conduttore, che è in condizioni di sospendere l'adempimento della propria obbligazione (pagamento del canone), rispetto alla posizione del locatore, che non può sospendere l'adempimento dell'obbligazione a suo carico.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/12/2020, n. 27955, in motivazione ha affermato che “in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 1453
c.c. (a mente della quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione e non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore
3 all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a corrispondere il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna”.
Fatta tale premessa, occorre osservare che l'opposto, con la produzione del contratto ha fornito ex art. 2967 c.c. la prova dell'obbligazione; come detto, il convenuto non contesta l'effettivo godimento del bene. Il convenuto locatore può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento. Spetta al debitore opponente l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Agli atti non vi è allegazione né prova dell'adempimento da parte del conduttore.
Ne consegue il rigetto, sotto tale profilo dell'opposizione.
L'opponente eccepisce inoltre la mancanza di legittimazione del locatore, che non è proprietario dell'immobile.
Ma la Corte di Cassazione, con un orientamento da tempo consolidato, osservato che il rapporto che nasce dal contratto di locazione ha natura personale, ha stabilito che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, può validamente concederlo in locazione (Cass. n. 9493 del 2007, Cass. n.
27021 del 2016). Il principio è stato più recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 03/10/2023, n. 27910 (rv. 669106-01) affermando: Ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, sulla base di un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento, di modo che il conduttore non può opporre al locatore la mancanza di titolarità di un diritto reale sulla cosa per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, rilevando la suddetta titolarità solo allorquando si controverta degli effetti del medesimo nei
4 rapporti interni tra le parti, come nel caso in cui vi sia controversia fra il locatore e il terzo che si affermi proprietario dell'immobile e si debba decidere dei conseguenti effetti sul rapporto locativo.
Non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento sopra riferito.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, devono essere distratte in favore dell'avv.
Goivanni Messere, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 981/2016,
[...] rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n° 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore dell'avv. Messere, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
5
Verbale di udienza
All'udienza del 19/03/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 981/2016
Sono presenti per parte ricorrente l'avv. Carnevale in sostituzione dell'avv.
Paolo Iannitti e per parte resistente l'avv. Simone Cutone in sostituzione dell'avv. Messere.
I procuratori delle parti, si riportano ai propri scritti difensivi e discutono la causa.
L'avv. Messere dichiara di aver anticipato le spese ai sensi dell'art. 93 cpc.
E ne chiede la distrazione
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
All'esito della camera di consiglio il giudice, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, alle ore
14:34, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 981/2016 tra
nato il [...] a Parte_1 C.F._1
PORTICI, rappresentato e difeso dall'avv. IANNITTI PAOLO contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. MESSERE GIOVANNI
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 28 febbraio 2017 , Parte_1
conduttore di un immobile concesso in locazione da , ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016 dal Tribunale di Isernia.
L'opponente ha anche proposto contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo l'acoglimento delle conclusioni trascritte sul seguito:
=) Revocare il decreto ingiuntivo n. 202/16 emesso dal Tribunale di Isernia, recante il n.
RG n. 589/2016 per i motivi di cui in atti e qui nuovamente e più compiutamente illustrati;
=) accogliere la domanda riconvenzionale così come proposta nell'atto di opposizione in quanto fondata in diritto;
=) per l'effetto condannare l'opposto, sig. al pagamento della somma Controparte_1 di € 20.000,00 (ventimila/00), oppure a quella somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
=) Condannare il convenuto opposto sig. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA ed aumento del 15% su diritti ed onorari, con attribuzione ex art. 93 c.p.c..
A fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto che non essendo il proprietario del bene, non era stato possibile esercitare sul bene CP_1 stesso l'attività prevista in contratto.
2 Costituitosi in giudizio ha contestato l'opposizione Controparte_1
rappresentando che il bene può essere concesso in locazione anche da un soggetto terzo e diverso dal legittimo proprietario e riferendo di avere la materiale disponibilità del bene oggetto del contratto.
Dopo il mutamento del rito, disposto con ordinanza del 2 marzo 2017, è seguita una serie di rinvii per i medesimi incombenti. Dopo la sostituzione del giudice, in assenza di istruttoria non documentale, all'udienza odierna la causa viene decisa con sentenza ex art. 429 cpc.
Occorre premettere che l'opponente non contesta di essere entrato nella disponibilità giuridica del bene per effetto del contratto in relazione al quale
è chiesto il pagamento.
Ne discende che l'opponente riconosce implicitamente che il locatore, sia esso proprietario o meno del bene, ha adempiuto alla propria obbligazione.
Emerge dunque un quadro tipico dell'asimmetria che si genera tra la posizione del conduttore, che è in condizioni di sospendere l'adempimento della propria obbligazione (pagamento del canone), rispetto alla posizione del locatore, che non può sospendere l'adempimento dell'obbligazione a suo carico.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/12/2020, n. 27955, in motivazione ha affermato che “in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 1453
c.c. (a mente della quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione e non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore
3 all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a corrispondere il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna”.
Fatta tale premessa, occorre osservare che l'opposto, con la produzione del contratto ha fornito ex art. 2967 c.c. la prova dell'obbligazione; come detto, il convenuto non contesta l'effettivo godimento del bene. Il convenuto locatore può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento. Spetta al debitore opponente l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Agli atti non vi è allegazione né prova dell'adempimento da parte del conduttore.
Ne consegue il rigetto, sotto tale profilo dell'opposizione.
L'opponente eccepisce inoltre la mancanza di legittimazione del locatore, che non è proprietario dell'immobile.
Ma la Corte di Cassazione, con un orientamento da tempo consolidato, osservato che il rapporto che nasce dal contratto di locazione ha natura personale, ha stabilito che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, può validamente concederlo in locazione (Cass. n. 9493 del 2007, Cass. n.
27021 del 2016). Il principio è stato più recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 03/10/2023, n. 27910 (rv. 669106-01) affermando: Ai fini della legittimazione a concedere un bene in locazione è sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, sulla base di un rapporto giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento, di modo che il conduttore non può opporre al locatore la mancanza di titolarità di un diritto reale sulla cosa per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, rilevando la suddetta titolarità solo allorquando si controverta degli effetti del medesimo nei
4 rapporti interni tra le parti, come nel caso in cui vi sia controversia fra il locatore e il terzo che si affermi proprietario dell'immobile e si debba decidere dei conseguenti effetti sul rapporto locativo.
Non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento sopra riferito.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, devono essere distratte in favore dell'avv.
Goivanni Messere, dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
iscritta al RG 981/2016,
[...] rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016; dichiara l'efficacia esecutiva ex art. 653 cpc del decreto ingiuntivo n° 202/16 emesso il 18 giugno 2016 nella procedura RG 589/2016; condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 2.552,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del
15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore dell'avv. Messere, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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