Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 7494/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7494/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
OGGETTO: difeso dall'Avv.to VENTURINI FABIO per procura in atti
Appalto: altre ipotesi ATTORE - OPPONENTE
ex art. 1655 e ss. cc c o n t r o
(ivi compresa l'azione Controparte_1 P.IVA_1 (P. IVA ), in persona del legale ex 1669cc) rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to BONOMO
Controparte_2
per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Dell'attore - opponente
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e dichiarare
nullo il decreto ingiuntivo n. 2923/2021 – R.G. 5617/2021 del Tribunale di
Bergamo qui opposto, in favore nei confronti di Controparte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa. Pt_1
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor a Parte_1
per i titoli dedotti. Controparte_1
Con riserva di promuovere autonomo giudizio per ottenere la ripetizione
delle somme già versate e il risarcimento di tutti i danni patiti.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi che si ritenesse che le somme già corrisposte dal
signor non sono completamente satisfattive del credito di Pt_1 Controparte_1
limitare la condanna nella misura che è stata rigorosamente provata in
[...]
corso di causa, con compensazione delle spese di lite in ragione della
considerevole riduzione delle somme ingiunte.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario
15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore
che si dichiara antistatario.
Condannare al risarcimento del danno di cui Controparte_1
all'art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente.
In via istruttoria
Ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze: - 3 -
1) “Vero che dal mese di marzo 2020 sino al mese di marzo 2021 mi
sono recato tre volte alla settimana presso il cantiere di via Don Luigi Sturzo n. 3
a Cornaredo, in qualità di Direttore dei Lavori”;
2) “Vero che ha interrotto la propria attività nel cantiere CP_1
di via Don Luigi Sturzo n. 3 a Cornaredo nel mese di dicembre 2020”;
3) “Vero che lo stato dei lavori alla data di dicembre 2020 rimaneva
invariato sino al mese di marzo 2021”;
4) “Vero che nel mese di marzo 2021 ha liberato il CP_1
cantiere di via Don Luigi Sturzo n. 3 a Cornaredo”;
5) “Vero che al momento in cui ha liberato il cantiere lo CP_1
stato di avanzamento dei lavori era quello che indicato nel computo di cui al
documento 3 che mi si rammostra”;
6) “Vero che dal mese di marzo 2021 al mese di luglio 2021 lo stato di
avanzamento dei lavori è rimasto immutato ed è quello raffigurato nelle fotografie
che mi si rammostrano sub doc. 10”;
7) “Vero che il 5 ottobre 2021 si verificavano delle precipitazioni e un
pezzo del muro di recinzione edificato da di distaccava”; CP_1
8) “Vero che il muro di recinzione distaccatosi risultava essere privo di
fondamenta”;
9) “Vero che ero presente all'incontro tra il signor e Parte_2
avvenuto il 23 febbraio 2021, durante il quale il signor Parte_1 Pt_2
ha chiesto al signor di sottoscrivere un foglio riportante opere Pt_1 - 4 -
extracapitolato per € 91.000,00”;
10) “Vero che al rifiuto del signor di firmare il documento di Pt_1
cui sopra, in quanto difforme da quanto effettivamente eseguito, il signor Pt_2
dichiarava che intendeva recedere dal contratto”.
Si indicano a testi:
- Arch. in Sedriano, Piazza del Seminatore n.2, su Testimone_1
tutti i capitoli;
- , residente in [...], Testimone_2
su tutti i capitoli;
- residente in [...], su Testimone_3
tutti i capitoli;
- residente in [...], su tutti i Testimone_4
capitoli.
Si chiede al Giudice di ordinare a l'esibizione dei CP_1
seguenti documenti:
Certificati dei materiali usati, a termine di Legge e così come specificati
in cantiere nel corso dei lavori;
DDT, attestato di qualificazione ferriera, abilitazione dei centri di
trasformazione di tutto il tondo da c.a. B450C utilizzato per il cantiere;
Elaborati esecutivi (relazioni di calcolo e carpenterie) dei solai gettati in
latero-cemento a firma di idoneo progettista abilitato;
Elaborati esecutivi (relazioni di calcolo e carpenterie) della struttura - 5 -
lignea di copertura a firma di idoneo progettista abilitato.”.”
Della convenuta - opposta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande
formulate e disattesa
ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE:
ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 186 bis c.p.c. disporre con
ordinanza costituente titolo esecutivo il pagamento delle somme ammesse e non
contestate da parte attrice - opponente per le causali di cui sopra per un
ammontare di € 71.874,23 o in quella diversa somma che dovesse ulteriormente
risultare.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
concedere la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo
opposto n. 2923/2021 d.i. - n. 3370/2021 rep. emesso dal Tribunale di Bergamo
nella causa avente n. 5617/2021 r.g., per le somme non contestate da
[...]
e pari a € € 71.874,23, o in quella diversa maggiore o minore somma Pt_1
che dovesse risultare, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA PRINCIPALE:
accertata e dichiarata la sussistenza del credito in capo alla società
opposta per l'esecuzione del contratto di appalto, rigettare l'opposizione proposta
da e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2923/2021 d.i. - Parte_1
n. 3370/2021 rep. Emesso dal Tribunale di Bergamo nella causa avente n. - 6 -
5617/2021 r.g., e/o in ogni caso condannare lo stesso per le Parte_1
medesime causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo di cui in narrativa a
pagare in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, la somma di € 211.535,63, o quella diversa, maggiore o minore, somma
che dovesse essere accertata in corso di giudizio, oltre interessi, dalle singole
scadenze al saldo effettivo, spese del monitorio e ogni ulteriore spesa occorrenda;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, oltre accessori e oneri come per legge, del presente
giudizio e di quello monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
rimettere la causa in istruttoria, ammettere le prove orali, così come
formulate nei termini di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 ottobre 2021
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
emesso in forma immediatamente esecutiva dall'intestato Tribunale, in favore di per il complessivo importo di euro Controparte_1
211.535,63, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 113/2020, 19/2021 e 35/2021 emesse in relazione al contratto di appalto per la realizzazione completa della casa di civile abitazione situata a Cornaredo.
A fondamento della propria opposizione, ha Parte_1 - 7 -
contestato l'importo delle opere eseguite a cui si riferiscono le fatture azionate, in quanto emesse unilateralmente da sulla Controparte_1
base delle dichiarazioni di stato avanzamento lavori dalla stessa redatte;
ha eccepito come ai sensi dell'art. 4 del contratto d'appalto qualsiasi variante avrebbe dovuto essere concordata in forma scritta, nella specie del tutto mancante;
ha contestato l'applicazione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2022 a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, dal momento in cui non si tratta di transazione tra imprese;
ha infine dato atto di aver versato in favore dell'opposta l'ulteriore somma di euro
78.135,80, così avendo estinto integralmente il proprio debito, ed ha così
concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Controparte_1
fatto che in diritto l'avversa opposizione, ed ha fatto rilevare come la controparte prima del deposito del ricorso monitorio abbia provveduto al versamento della minor somma di euro 160.160,00, in luogo di un corrispettivo contrattuale pattuito per l'importo di euro 580.000,00; ha infine confermato come la controparte abbia versato l'ulteriore somma di euro 78.135,80, cosicché ad oggi l'insoluto ammonta ad euro 133.399,83,
di cui ha richiesto il pagamento.
La causa, a seguito della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata istruita con la nomina di due diversi consulenti tecnici, ed è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate - 8 -
conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa da è fondata e merita Parte_1
accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
In sede monitoria ha reclamato il pagamento della CP_1
somma di euro 211.535,63, a titolo di compenso residuo per le opere eseguite in adempimento del contratto d'appalto datato 16 novembre 2019,
ed avente ad oggetto la realizzazione di una casa di civile abitazione composta da tre unità abitative per il corrispettivo complessivo di euro
580.000,00.
È incontestato in causa che abbia corrisposto in Parte_1
favore dell'appaltatrice la somma di euro 160.160,00 prima dell'introduzione del presente giudizio, oltre alla somma di euro 78.135,80
a seguito della notifica dell'atto di precetto;
conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato stante la parziale estinzione del credito azionato.
Oggetto del presente giudizio è dunque la domanda di condanna svolta da per la minor somma di euro 133.399,83, a Controparte_1
titolo di corrispettivo residuo per le opere svolte presso il cantiere di causa.
La difficoltà dal punto di vista istruttorio del presente giudizio è
rappresentata dal fatto che i lavori hanno avuto inizio nell'anno 2020 e sono proseguiti fino all'inizio dell'anno 2021, con il completamento parziale - 9 -
degli interventi concordati;
gli accertamenti peritali sono dunque stati svolti sulla base della documentazione agli atti e di quella acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dal momento in cui il committente ha in seguito ultimato le opere affidandosi ad una diversa impresa.
L'attuale stato del bene è dunque diverso rispetto a quando ha lasciato il cantiere di causa, senza che nessuna delle parti CP_1
abbia introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei luoghi.
Ferme le superiori considerazioni, il consulente tecnico geom.
nel contraddittorio con i consulenti di parte, sulla scorta di un Per_1
analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini ha ritenuto che avesse completato, CP_1
prima del rilascio del cantiere, le strutture in calcestruzzo armato con pilastri;
la muratura del vano scala;
le travi e i cordoli;
i balconi a sbalzo e le porzioni dei relativi parapetti;
le solette interne;
la struttura in travi e i travetti di legno della copertura;
le lattonerie della copertura (scossaline e canali, escluso pluviali); il muretto di recinzione;
le strutture perimetrali e di copertura degli attuali accessi pedonali;
le murature di tamponamento di tutti i piani;
una limitata porzione delle murature interne ai piani primo e secondo con un falso-telaio in legno;
le opere provvisionali.
Ancorché non fossero rappresentate in alcuna fotografia, il consulente tecnico, con motivazione immune da vizi logici, alla luce dello - 10 -
stato di avanzamento dei lavori ha ritenuto che fossero state necessariamente eseguite anche le opere di fondazione con i relativi scavi,
la scala interna ed il “pacchetto” di chiusura della copertura con relativo manto. È stata, invece, esclusa l'esecuzione dei divisori interni (ad esclusione delle porzioni sopra richiamate), degli isolamenti delle pareti,
intonaci, pavimenti e rivestimenti, serramenti e relativi falsi-telai, opere in metallo (barriere, recinzioni, ecc.), lastricati esterni, impianti ed altre finiture in genere, dal momento in cui mancano agli atti sicuri riferimenti fotografici che ne confermino la realizzazione.
Le sopra richiamate conclusioni vengono integralmente condivise dal Tribunale, tenuto altresì conto che alle medesime era sostanzialmente pervenuto anche il primo consulente tecnico nominato, arch. Per_2
Per quanto attiene invece alla valorizzazione delle opere il consulente geom. con motivazione ampia ed immune da vizi Per_1
logici, ha determinato il corrispettivo complessivo delle opere contrattuali eseguite ed accertabili sulla base della documentazione fornita nell'importo di euro 229.866,04 oltre i.v.a..
Il nominato consulente ha altresì accertato le opere extra-
contrattuali/varianti, a seguito del confronto tra il permesso di costruire n.
2018/285, lo stato di fatto dell'immobile attestato dalle fotografie fornite e la pratica n. 2020/173, relativa alle varianti in corso d'opera al permesso di costruire. - 11 -
Dalla consulenza agli atti emerge che sono state apportate le seguenti modifiche al progetto originario, ed ovvero:
- una diversa conformazione della copertura del fabbricato, da quattro falde a due falde, con conseguente incremento delle lattonerie delle scossaline e della muratura di tamponamento del sottotetto;
- la realizzazione di quattro nuovi vani contatori lungo la recinzione esterna, con conseguente lieve incremento delle lavorazioni inerenti alla realizzazione dei muretti di recinzione;
- la formazione di due nuove aperture al piano terra e di una nuova finestra al piano primo;
la riduzione delle dimensioni di una basculante al piano terra e il tamponamento di una porta-finestra a piano primo, con conseguente modifica della quantità di tamponamenti eseguita;
- l'incremento e la diversa conformazione dei balconi ai piani primo e secondo, con conseguenti maggiori quantità per le relative strutture
(calcestruzzo, casseri, ferro, ecc.);
- la formazione di una nuova porzione di rampa della scala interna per l'accesso al piano sottotetto, con conseguenti maggiori quantità per le relative strutture (calcestruzzo, casseri, ferro, ecc.);
- la mancata realizzazione di una scala interna tra i piani primo e secondo, con conseguente incremento della superficie del solaio tra i due piani;
- la modifica del foro nel solaio (attuale botola) per l'accesso al - 12 -
sottotetto, con conseguente lieve incremento della superficie del solaio stesso tra i piani secondo e sottotetto;
- la differente disposizione delle quote delle solette interne, con conseguente variazione di altezza delle aperture;
- le modifiche della distribuzione interna ai piani terra, primo,
secondo e sottotetto;
si tratta tuttavia di opere non individuate nella documentazione fotografica agli atti;
- la diversa conformazione dei lastricati esterni;
opera non ancora realizzata.
Il Tribunale condivide le conclusioni del consulente geom. Per_1
anche nella parte in cui ritiene di non riconoscere la maggiorazione per gli extra costi per il Covid 19, dal momento in cui – trattandosi di un cantiere
“privato” (non “pubblico”), con contrattazione diretta tra Committente ed
Appaltatore - nessun documento di aggiornamento dei costi e degli oneri della sicurezza predisposto dal Coordinatore della sicurezza è stato fornito agli atti e non è noto se l'appaltatrice abbia ricevuto sovvenzioni/contributi pubblici per indennità conseguenti alla fase emergenziale da Covid-19.
Prima di riconoscere il corrispettivo per le varianti, pare opportuno riportare integralmente il disposto dell'art. 4 del contratto d'appalto,
secondo cui “la Committente si riserva il diritto di introdurre nelle opere
appaltate le varianti che riterrà opportune e che dovranno essere
approvate dal Direttore dei lavori e comunicate per iscritto all'appaltatore - 13 -
con ragionevole anticipo (…) in ogni caso qualsiasi variante deve essere
sempre concordata in forma scritta prima dell'esecuzione dei lavori stessi.
Le varianti richieste da parte degli acquirenti dovranno essere dapprima
approvate dal Direttore Lavori e successivamente concordate con la
Controparte_1
Dalla documentazione allegata sub doc.
1-12 del fascicolo di parte resistente si evince che le richieste di variante sono state comunicate all'impresa appaltatrice e sono state avvallate dal Direttore dei Lavori;
risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 4 del contratto d'appalto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto essere riconosciuto in favore di un importo complessivo per Controparte_1
le varianti pari ad euro 18.205,56, oltre iva.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio può essere riconosciuto in favore di Controparte_1
a titolo di corrispettivo per le attività svolte in favore di , Parte_1
l'importo complessivo di euro 248.071,60, oltre i.v.a..
Quanto all' aliquota dell'i.v.a. da applicare in concreto, si fa rilevare come agli atti sia stata prodotta la dichiarazione datata 19 marzo 2020 con cui ha chiesto l'applicazione dell'iva al 4%, dichiarando Parte_1
sotto la sua responsabilità che il fabbricato oggetto del contratto d'appalto costituisce una prima casa (doc. 8 fascicolo parte opponente).
In argomento, si evidenzia che ai sensi del punto 39, Tabella A, - 14 -
parte II del Testo Unico IVA (d.p.r.633/ 1972), sono soggette all'aliquota ridotta del 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di
soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a
proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis)”.
Nel giudizio non vi sono evidenze che l'immobile oggetto del contratto d'appalto non sia la prima casa di , di talché non vi Parte_1
è ragione per non applicare l'aliquota i.v.a. in misura ridotta.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere riconosciuto un importo complessivo in favore di di euro 257.994,50, da cui CP_1
deve essere detratta la somma di euro 238.295,80, già corrisposta da
[...]
in esecuzione del contratto di causa;
per l'effetto, il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere Parte_1
condannato al pagamento del residuo importo di euro 19.698,70.
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale dall'emissione delle fatture sino al momento dell'introduzione del presente giudizio (19 luglio 2021 data di deposito del ricorso monitorio), non trattandosi di transazione commerciale tra imprenditori, ed al tasso previsto - 15 -
dal d.lgs. 231/2002 ex art. 1284, quarto comma, c.p.c., dal 19 luglio 2021
sino al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione promossa e dell'esito del giudizio (id est condanna dell'opponente al pagamento della minor somma capitale di euro
19.698,66, a fronte dell'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 211.535,63), vengono poste a carico dell'opponente secondo il criterio di valore del c.d. decisum.
Ed, infatti, nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne
consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente,
al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass., 9587/2015).
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in parziale accoglimento dell'opposizione e del pagamento parziale avvenuto dopo l'emissione del decreto, revoca il decreto ingiuntivo - 16 -
opposto;
2. condanna al versamento in favore di Parte_1
della minor somma di euro 19.698,70, oltre agli Controparte_1
interessi al tasso legale dall'emissione delle fatture sino al 19 luglio 2021, e da quella data sino al saldo al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 ex art. 1284, quarto comma, c.p.c.;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Parte_1
liquidandone l'ammontare in euro 5.838,55,00 per Controparte_1
compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, così come liquidate con decreti assunti in data 27 luglio 2023 e 13 febbraio 2025,
definitivamente a carico di nella misura del 10% e di Parte_1
nella misura del 90%. Controparte_1
Così deciso in Bergamo, il giorno 17 giugno 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)