Ordinanza cautelare 23 novembre 2011
Decreto decisorio 11 maggio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 23/11/2011, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01862/2011 REG.PROV.CAU.
N. 05051/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5051 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NI AL NE, NN AR, GI AT, EN OT, NZ RI, NN AN, LF SA, SA NA, ES De OB, SE IS, FA De SC, AN ON, ND CO, IC EN, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Sarro, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Napoli, viale A. Gramsci 19;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
NI PI, RM CC, rappresentati e difesi dall'avv. GI NA, con domicilio eletto presso GI NA in Napoli, via Mergellina 35 c/o Avv.Del Ponte; VI NE, GI AN, LU MB RE, FO PR, LU IN AL, LU DA NA, ND BA, MB EN, FO VI, rappresentati e difesi dall'avv. GI NA, con domicilio eletto presso AN NA in Napoli, via Mergellina35/B;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
ND SS, UG Di RI, ES De PP, AL LI NO, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Napoli, via Santa Brigida, 39;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prefettizio n. 13843 del 26/08/2911, recante la sospensione del consiglio comunale di Castel Volturno e la nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente; e di ogni altro atto connesso e conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di NI PI e di VI NE e di GI AN e di LU MB RE e di RM CC e di FO PR e di LU IN AL e di LU DA NA e di ND BA e di MB EN e di FO VI;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 la relazione del dott. ES Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;
Considerato, a un primo sommario esame, che la denunciata ricorrenza di una causa di ineleggibilità non appare integrare un’ipotesi di nullità radicale dell’elezione o di decadenza di diritto dalla carica e che all’atto delle dimissioni del consigliere CC la delibera consiliare di convalida della sua elezione era pienamente efficace;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respingela domanda cautelare. ----
Spese al definitivo. ---
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
NI Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
ES Guarracino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/11/2011
IL SEGRETARIO