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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 947/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 947/2024 R.G., promossa
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Lalli, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
22/01/2025.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Rasicci, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 5/11/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a NE in data 20/09/2007 con che dal Controparte_2
matrimonio era nato il figlio (il 22/04/2008) e che, con decreto in data Per_1
14/05/2013 emesso nel giudizio iscritto al n. 660/2013, il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè nella sua nova abitazione di Nereto;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre in capo al marito l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre la paritaria ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 5/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-dal tempo della separazione non si era ricostituita la comunione spirituale e materiale dei coniugi, che avevano vissuto sempre separati senza soluzione di continuità;
-il figlio si era trasferito presso il padre e, da quel momento, aveva iniziato a Per_1
non andare a scuola e a non studiare come in passato, tanto che era stato anche sospeso;
-il padre era troppo permissivo con il figlio e si disinteressava del suo comportamento, per cui era necessario disporre il collocamento di presso di sé. Per_1
Con comparsa in data 11/05/2023 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal ricorrente ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso di sè; porre a proprio carico il mantenimento diretto del figlio porre le spese Per_1
straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole in misura paritaria in capo ad entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, coma da Protocollo del
Tribunale con il Coa di Teramo del 5/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-il figlio si era perfettamente ambientato nel Comune di NE dove Per_1
viveva con il padre, intrecciando molte amicizie ed avendo una vita serena, per cui non nera nell'interesse del minore modificare il suo collocamento.
All'udienza di comparizione in data 5/11/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
1. dichiarare la cessazione del gli effetti civili del matrimonio civile contratto in
NE il 20.09.2007 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
NE ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con le annotazioni conseguenti
2. disporre, l'affido condiviso del figlio con collocamento dello stesso Per_1
presso l'abitazione del padre il quale provvederà personalmente al sostentamento e relativo fabbisogno e mantenimento, ferma restando, la ripetizione da parte della signora delle somme a titolo di spese straordinarie anticipate dal Pt_1 CP_1
nei termini e modalità di cui al protocollo del 5.12.2018 in vigore presso il Tribunale di Teramo;
3. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti con esclusione di qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
4. Spese compensate
Il Coordinatore della Sezione Civile, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per ciò che concerne le condizioni di divorzio, possono essere recepite quelle concordate dai coniugi all'udienza del 5/11/2025 riportate in narrativa, poiché conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a NE il 20/09/2007 alle condizioni di cui all'accordo Controparte_2
raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del 5/11/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 947/2024 R.G., promossa
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Lalli, Parte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data
22/01/2025.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Berardo Rasicci, giusta Controparte_1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 5/11/2025. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a NE in data 20/09/2007 con che dal Controparte_2
matrimonio era nato il figlio (il 22/04/2008) e che, con decreto in data Per_1
14/05/2013 emesso nel giudizio iscritto al n. 660/2013, il Tribunale di Teramo aveva omologato la separazione personale dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sè nella sua nova abitazione di Nereto;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
porre in capo al marito l'obbligo al versamento dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre la paritaria ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole, in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 5/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-dal tempo della separazione non si era ricostituita la comunione spirituale e materiale dei coniugi, che avevano vissuto sempre separati senza soluzione di continuità;
-il figlio si era trasferito presso il padre e, da quel momento, aveva iniziato a Per_1
non andare a scuola e a non studiare come in passato, tanto che era stato anche sospeso;
-il padre era troppo permissivo con il figlio e si disinteressava del suo comportamento, per cui era necessario disporre il collocamento di presso di sé. Per_1
Con comparsa in data 11/05/2023 si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione della vicenda matrimoniale operata dal ricorrente ed ha chiesto: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio con collocazione prevalente presso di sè; porre a proprio carico il mantenimento diretto del figlio porre le spese Per_1
straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole in misura paritaria in capo ad entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, coma da Protocollo del
Tribunale con il Coa di Teramo del 5/12/2018.
A sostegno delle proprie richieste ha dedotto che:
-il figlio si era perfettamente ambientato nel Comune di NE dove Per_1
viveva con il padre, intrecciando molte amicizie ed avendo una vita serena, per cui non nera nell'interesse del minore modificare il suo collocamento.
All'udienza di comparizione in data 5/11/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio del seguente tenore:
1. dichiarare la cessazione del gli effetti civili del matrimonio civile contratto in
NE il 20.09.2007 trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
NE ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza con le annotazioni conseguenti
2. disporre, l'affido condiviso del figlio con collocamento dello stesso Per_1
presso l'abitazione del padre il quale provvederà personalmente al sostentamento e relativo fabbisogno e mantenimento, ferma restando, la ripetizione da parte della signora delle somme a titolo di spese straordinarie anticipate dal Pt_1 CP_1
nei termini e modalità di cui al protocollo del 5.12.2018 in vigore presso il Tribunale di Teramo;
3. dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti con esclusione di qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
4. Spese compensate
Il Coordinatore della Sezione Civile, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per ciò che concerne le condizioni di divorzio, possono essere recepite quelle concordate dai coniugi all'udienza del 5/11/2025 riportate in narrativa, poiché conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a NE il 20/09/2007 alle condizioni di cui all'accordo Controparte_2
raggiunto dai coniugi e trascritto nel verbale d'udienza del 5/11/2025;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani