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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO CONGIUNTO – cessazione effetti civili iscritta al
RG. n. 297/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a BRESSANONE (BZ), Parte_1 C.F._1 il 6/11/1977, con l'avv. MARIA ANTONIAZZI
e
EN AG (c.f. , nato/a a SAN DONÀ C.F._2 DI PIAVE (VE), l'8/02/1975, con l'avv. ROBERTO SURACI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 20/01/2025, i coniugi e Parte_1 EN AG, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 28.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 24.09.2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (24.09.2020);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/07/1997 tra e Parte_1 EN AG, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1997, al n. 129, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni pattuite – anche con riferimento al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente – appaiono congrue e Per_1 compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/07/1997 da
, nato/a a BRESSANONE (BZ), il 06/11/1977 Parte_1
e EN AG, nato/a a SAN DONÀ DI PIAVE (VE), l'8/02/1975, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 1997 al n. 129, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
3 4 5 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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