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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 77. Verifica triennale
(art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000) 1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, la stessa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, l'impresa puo' sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.
5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorita' l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000) 1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, la stessa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, l'impresa puo' sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.
5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorita' l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 21
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 23 ottobre 2013 · 77.75989
[…] Secondo la Corte, anche in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, la firma digitale risulta essere sufficiente ai fini della validità, ciò sulla base del combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del CAD e dell'articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, applicabile in quanto trattasi di bando di gara interamente gestito con sistemi telematici e in quanto richiamato ulteriormente dall'articolo 295 del Regolamento di esecuzione e attuazione del presente Codice (Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010). […]
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