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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa RA AR Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13046/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difeso dall'Avv. CASERTA PLACIDO PATRICK, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. AMORE CONCETTA, giusta procura in atti;
Resistente
e nei confronti di
AVV. , n.q. di curatrice speciale della minore , nata a [...] CP_2 Persona_1
il 09/03/2013, rappresentata da sé medesima, giusta procura in atti
Interveniente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti,
all'esito dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 14/10/2022, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con , in Catania, in data 25/06/2011, dal Parte_2
quale è nata, il 09.03.2013, la figlia ha dedotto che da tempo l'unione tra i coniugi si era Per_1
progressivamente deteriorata, a causa di liti ed incomprensioni, che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis.
La ricorrente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore ed il suo collocamento presso di sé, con regolamentazione degli incontri padre-figlia, assegnazione in proprio favore della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ) e onere per il resistente di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno dell'importo di €
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie
Con comparsa di risposta depositata in data 31/01/2023, si è costituito in giudizio
[...]
, che mentre ha aderito alla domanda di separazione personale ed al regime di affidamento Parte_2
condiviso della figlia, con collocamento presso il domicilio materno, ha contestato il quantum del contributo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento della figlia, rendendosi disponibile a versare la minor somma di € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrende.
All'udienza presidenziale del 09/02/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti e autorizzati i coniugi a vivere separati, con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
15/02/2023 è stato disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione
2 presso la madre nella casa coniugale, e determinazione in euro € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dell'assegno dovuto dal per il mantenimento della figlia, per la quale CP_1
sono stati altresì regolamentati i tempi di permanenza con il padre.
Nel corso del giudizio, il G.I. ha disposto l'ascolto della minore, nominandole curatore speciale l'Avv.
regolarmente costituitasi in giudizio in tale qualità. CP_2
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno raggiunto un accordo - di cui il curatore speciale ha preso atto, ritenendolo conforme all'interesse della minore - che, sottoscritto dinanzi al G.I., è stato prodotto in atti, ed hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di recepire tale accordo come atto a regolamentare i loro rapporti e nei confronti della prole.
Segnatamente, le parti hanno concordemente stabilito che:
“1) i coniugi vivranno separati rimanendo reciprocamente liberi di fissare la propria residenza ove
meglio riterranno, impegnandosi a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti nel
preminente interesse della figlia minorenne;
2) la casa coniugale sita in Mascalucia (CT), via Ammiraglio Francesco Caracciolo n. 15 scala H,
viene assegnata alla SI.ra che vi vivrà insieme alla figlia;
Parte_1 Per_1
3) la minorenne verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento per Controparte_1 Parte_1
la figlia la somma di € 300,00 il giorno 5 di ogni mese.
5) L'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% per Persona_1
genitore.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno
dall'altro.
3 7) Verranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Catania.
8) Salvo diversi accordi tra le parti, il SI. trascorrerà con la figlia due pomeriggi Controparte_1
la settimana da concordare tra le parti, che, in assenza di impegni lavorativi del padre o scolastici
della figlia, si fissano nel martedì e giovedì, dalle 16:00 alle 20:00, a settimane alterne, l'intera
giornata del sabato o della domenica dalle 10:00 alle 19:00, a settimane alterne, con pernottamento
dal sabato alle 10:00 fino alle 17:00 della domenica;
tre giorni durante le festività natalizie,
comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello della Viglia e altri tre giorni per
Capodanno, alternando, di anno in anno, il giorno di Capodanno con quello della Vigilia;
tre giorni
nel periodo pasquale comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo; ogni anno la festa del papà e la festa della mamma con i rispettivi genitori;
la minore
trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, mentre trascorrerà con ciascun genitore
il giorno del loro compleanno;
durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre dieci
giorni, anche non consecutivi, e con la madre dieci giorni, anche non consecutivi, per le vacanze
estive.
9) I coniugi esprimono reciproco consenso all'espatrio ed assenso al rilascio dei rispettivi documenti
validi per l'espatrio, con iscrizione dei figli minori nei documenti di entrambi”.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi e nei confronti della prole, l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di
4 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo idoneo a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda i profili economici, essendo le relative pattuizioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni riportate in motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune
[...]
di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (n.
227, parte 2, serie A, anno 2011).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
23.04.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa RA AR Dott.ssa Lidia Greco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa RA AR Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13046/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difeso dall'Avv. CASERTA PLACIDO PATRICK, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. AMORE CONCETTA, giusta procura in atti;
Resistente
e nei confronti di
AVV. , n.q. di curatrice speciale della minore , nata a [...] CP_2 Persona_1
il 09/03/2013, rappresentata da sé medesima, giusta procura in atti
Interveniente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti,
all'esito dell'accordo raggiunto nelle more del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 14/10/2022, , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con , in Catania, in data 25/06/2011, dal Parte_2
quale è nata, il 09.03.2013, la figlia ha dedotto che da tempo l'unione tra i coniugi si era Per_1
progressivamente deteriorata, a causa di liti ed incomprensioni, che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis.
La ricorrente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore ed il suo collocamento presso di sé, con regolamentazione degli incontri padre-figlia, assegnazione in proprio favore della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ) e onere per il resistente di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno dell'importo di €
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie
Con comparsa di risposta depositata in data 31/01/2023, si è costituito in giudizio
[...]
, che mentre ha aderito alla domanda di separazione personale ed al regime di affidamento Parte_2
condiviso della figlia, con collocamento presso il domicilio materno, ha contestato il quantum del contributo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento della figlia, rendendosi disponibile a versare la minor somma di € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrende.
All'udienza presidenziale del 09/02/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti e autorizzati i coniugi a vivere separati, con separata ordinanza ex art. 708 c.p.c. del
15/02/2023 è stato disposto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione
2 presso la madre nella casa coniugale, e determinazione in euro € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dell'assegno dovuto dal per il mantenimento della figlia, per la quale CP_1
sono stati altresì regolamentati i tempi di permanenza con il padre.
Nel corso del giudizio, il G.I. ha disposto l'ascolto della minore, nominandole curatore speciale l'Avv.
regolarmente costituitasi in giudizio in tale qualità. CP_2
All'udienza del 19/03/2025 le parti hanno raggiunto un accordo - di cui il curatore speciale ha preso atto, ritenendolo conforme all'interesse della minore - che, sottoscritto dinanzi al G.I., è stato prodotto in atti, ed hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di recepire tale accordo come atto a regolamentare i loro rapporti e nei confronti della prole.
Segnatamente, le parti hanno concordemente stabilito che:
“1) i coniugi vivranno separati rimanendo reciprocamente liberi di fissare la propria residenza ove
meglio riterranno, impegnandosi a comunicare reciprocamente eventuali trasferimenti nel
preminente interesse della figlia minorenne;
2) la casa coniugale sita in Mascalucia (CT), via Ammiraglio Francesco Caracciolo n. 15 scala H,
viene assegnata alla SI.ra che vi vivrà insieme alla figlia;
Parte_1 Per_1
3) la minorenne verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
4) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento per Controparte_1 Parte_1
la figlia la somma di € 300,00 il giorno 5 di ogni mese.
5) L'assegno unico per la figlia verrà percepito nella misura del 50% per Persona_1
genitore.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno
dall'altro.
3 7) Verranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Catania.
8) Salvo diversi accordi tra le parti, il SI. trascorrerà con la figlia due pomeriggi Controparte_1
la settimana da concordare tra le parti, che, in assenza di impegni lavorativi del padre o scolastici
della figlia, si fissano nel martedì e giovedì, dalle 16:00 alle 20:00, a settimane alterne, l'intera
giornata del sabato o della domenica dalle 10:00 alle 19:00, a settimane alterne, con pernottamento
dal sabato alle 10:00 fino alle 17:00 della domenica;
tre giorni durante le festività natalizie,
comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello della Viglia e altri tre giorni per
Capodanno, alternando, di anno in anno, il giorno di Capodanno con quello della Vigilia;
tre giorni
nel periodo pasquale comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo; ogni anno la festa del papà e la festa della mamma con i rispettivi genitori;
la minore
trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, mentre trascorrerà con ciascun genitore
il giorno del loro compleanno;
durante il periodo estivo la minore trascorrerà con il padre dieci
giorni, anche non consecutivi, e con la madre dieci giorni, anche non consecutivi, per le vacanze
estive.
9) I coniugi esprimono reciproco consenso all'espatrio ed assenso al rilascio dei rispettivi documenti
validi per l'espatrio, con iscrizione dei figli minori nei documenti di entrambi”.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi e nei confronti della prole, l'accordo raggiunto dalle parti, come sopra riportato, può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di
4 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed essendo idoneo a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche per quanto riguarda i profili economici, essendo le relative pattuizioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni riportate in motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune
[...]
di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (n.
227, parte 2, serie A, anno 2011).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
23.04.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa RA AR Dott.ssa Lidia Greco
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