Decreto cautelare 9 settembre 2017
Decreto cautelare 29 settembre 2017
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01206/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
US SA EM, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto US Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Ugo Foscolo, n. 1-C;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
Pasquale Greco, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 69337 a firma del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi, dott. Santi Giuffrè, del 26 luglio 2017, notificata lo stesso giorno, con cui si comunicava al ricorrente l’intenzione di avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario titolare ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 465/1997, nonché della richiesta prot. n. 69557 di pubblicizzazione della sede di segreteria per non conferma del segretario titolare del 26.7.2017 a firma del medesimo Commissario Straordinario, nonché della disposizione Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 9636 del 6.9.2017 di assegnazione del nuovo segretario presso la segreteria comunale di Brindisi, nonché della nota prot n. 79455 del 6.9.2017 a firma del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi con cui si comunica la nomina del nuovo segretario, nonché di ogni altro atto ad essi connesso, conseguenziale e comunque presupposto,
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- in via preliminare per la declaratoria di nullità per carenza di potere in capo al Commissario Straordinario a decidere la non conferma del ricorrente e a procedere alla nomina del nuovo segretario comunale e, in conseguenza, perché sia ordinato al Comune di Brindisi di ripristinare con effetto immediato il rapporto di servizio del ricorrente sino all’esito della decisione da parte della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità che in questa sede si solleva;
- in via gradata, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, commi 1, 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, disponendo, previa emissione dell’ordine di ripristino del rapporto di servizio del ricorrente con il Comune di Brindisi sino all’esito della decisione da parte della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità che in questa sede si solleva, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, concernenti l’individuazione del nuovo segretario titolare del Comune di Brindisi da parte del Commissario Straordinario nominato con d.P.R. del 13.6.2017.
1.1. Con motivi aggiunti, regolarmente notificati e depositati in data 28 settembre 2017, il ricorrente ha poi integrato le domande prodotte con il ricorso introduttivo, proponendo nuove ragioni di doglianza.
1.2. Il ricorrente ha articolato vari motivi di illegittimità, i quali inficerebbero tutti gli atti gravati, ed ha insistito per la concessione di idonea tutela cautelare.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Brindisi ed il Ministero dell’Interno, i quali, nel concludere per la reiezione del gravame, hanno tuttavia preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come da argomentazioni in atti.
1.4. Nelle camere di consiglio dell’11 ottobre 2017 e del 25 ottobre 2017, il difensore del ricorrente ha rinunciato alle istanze di sospensiva proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.
1.5. All’udienza pubblica del 23 giugno 2022, la parte ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa è stata infine introitata per la decisione.
2. Tanto sinteticamente esposto in fatto, prima di ogni altra questione involgente il merito della vicenda, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.
2.1. Premesso che le vicende relative al rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali rientrano nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato (cfr. art. 97, comma 6, T.U.E.L.), la giurisprudenza ha chiarito che, posta l’ampia portata della normativa di riferimento, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il Segretario Comunale e l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sia al rapporto organico intercorrente fra il Segretario e gli Enti locali (v. ex multis Cass. SS.UU. n. 14288/2007 e 16876/2005).
2.2. Analogamente è stato ritenuto che, a seguito dell’intervenuta privatizzazione del pubblico impiego, appartenga alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto il provvedimento sindacale recante il diniego di conferma del Segretario Comunale ed il preavviso dell’inizio del procedimento per la nomina del nuovo Segretario (v. Cons. Stato n. 5528/2006; n. 6850/2007).
3. Applicando tali principi consolidati alla fattispecie di cui è causa, ne deriva che la domanda avente sostanzialmente ad oggetto l’indizione della procedura per la nomina del nuovo Segretario, oltre che l’atto di nomina stesso successivamente intervenuto, deve essere scrutinata dal Giudice Ordinario, quale Giudice effettivamente munito di giurisdizione nella materia de qua .
4. È infatti palese che la “ non conferma dell’incarico e la designazione del nuovo Segretario rientrano nei poteri del datore di lavoro privato, attenendo agli atti di gestione e organizzazione del personale; da cui la natura di diritto soggettivo delle posizioni giuridiche nascenti dal rapporto ed alla cui tutela si volge la proposta domanda (così anche v. T.A.R. Lazio n. 7496/2012).
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto dal Dott. EM per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con declinatoria in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., con assorbimento di ogni altra questione.
6. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica il Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO