Ordinanza cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 14262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14262 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2021, proposto da
OR NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cottini, Pamela D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
1) del diniego espresso dall''Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, recapitato a mezzo pec alla scrivente difesa in data 02.11.2020, con il quale veniva negato l''accoglimento dell''istanza di trasferimento da altro ateneo ad anno successivo al primo presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per l''anno accademico 2020/2021, senza aver previamente valutato il curriculum universitario e gli esami sostenuti dell''odierna ricorrente, già iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l''Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”, con sede in Tirana (Albania).
2) Ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico di Ateneo dell''Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, D.R. n. 821 del 03 aprile 2019, o in ogni caso quello attualmente vigente;
3) ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico del corso di laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia – LM-41, dell''Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, adottato con D.R. n. 2159/2018;
4) ove occorra della graduatoria unica nazionale del concorso per l''ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l''anno accademico 2020/2021, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, il 29.09.2020, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
5) ove occorra del D.M. del 16.06.2020 n. 218 con i relativi allegati, “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2020/2021”;
6) del D.M. del Ministero dell''Università e della Ricerca datato 16.06.2020 n. 218 con i relativi allegati,“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021”, a firma del Ministro Prof. Gaetano Manfredi, nello specifico l''Allegato n. 2, nella parte in cui si afferma che “I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l''avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei” al detto D.M. n. 2;
7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
8) nonché per la condanna ex art. 30 del c.p.a. dell''amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione dei crediti formativi già acquisiti, degli esami sostenuti e della relativa votazione – il trasferimento da altro ateneo al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, a.a. 2020/2021, presso l''ateneo resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi di Roma Tro Vergata e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 4 dicembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, le resistenti Amministrazioni non si sono opposte;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite che, in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, le stesse possano essere equamente compensate tra le parti stante la natura della controversia e l’esito del giudizio, rimanendo il contributo unificato a carico della parte che lo ha sostenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO