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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/12/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2596/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anastasia Fara, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1
sig.ra , contratto in Usini in data 30 gennaio 2016, in regime di separazione dei Parte_2
beni, matrimonio civile con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 1, Parte 1, ordinando
agli Ufficiali dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli
ulteriori incombenti di rito.
b) disporre l'affidamento esclusivo della minore figlia alla madre , con Parte_2
collocamento presso la stessa;
c) Confermare a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, a Parte_1
titolo di concorso per il mantenimento della minore figlia, un assegno di euro 450,00 somma questa
comprensiva delle spese straordinarie come da accordi presi tra le parti, da corrispondersi entro il
giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) Per quanto attiene l'assegno Unico questo spetterà nella misura del 100% alla GN
. Parte_2
f) I coniugi non domandano reciprocamente alcun assegno poiché economicamente
indipendenti.
g) Con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali definito nella separazione
consensuale residua ancora un debito da parte del signor pari ad € 1756 (corrispondente al Pt_1
50%delle spese
inerenti la casa coniugale (quali gas, acqua Tari), maturate fino alla data della
sottoscrizione del ricorso per separazione), che lo stesso si impegna a saldare con il versamento
di12 rate mensili pari ad € 146 da corrispondere entro il 15 di ogni mese.
h) Con riferimento al diritto di visita, vista l'età della figlia , oramai quattordicenne, la Per_1
stessa deciderà liberamente quando vedere e stare con il padre (ciò anche con riferimento anche
alle festività e ferie estive);
pagina 2 di 4 i) I coniugi prestano fin da ora il consenso per la richiesta di documenti validi per
l'espatrio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in USINI (SS) in data 30/01/2016.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo, e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 13/11/2024 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06/08/2024 dai signori e ogni diversa istanza Parte_2 Parte_1
ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
Lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
in USINI (SS) in data 30/01/2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_1
di Usini (SS) per l'Anno 2016 – Atto n. 1 – Parte 1 – Ufficio 1
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma
pagina 3 di 4 le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 13/11/2024, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2596/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anastasia Fara, presso il cui studio C.F._2
sono elettivamente domiciliati;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 27/11/2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la Parte_1
sig.ra , contratto in Usini in data 30 gennaio 2016, in regime di separazione dei Parte_2
beni, matrimonio civile con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 1, Parte 1, ordinando
agli Ufficiali dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli
ulteriori incombenti di rito.
b) disporre l'affidamento esclusivo della minore figlia alla madre , con Parte_2
collocamento presso la stessa;
c) Confermare a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, a Parte_1
titolo di concorso per il mantenimento della minore figlia, un assegno di euro 450,00 somma questa
comprensiva delle spese straordinarie come da accordi presi tra le parti, da corrispondersi entro il
giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
d) Per quanto attiene l'assegno Unico questo spetterà nella misura del 100% alla GN
. Parte_2
f) I coniugi non domandano reciprocamente alcun assegno poiché economicamente
indipendenti.
g) Con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali definito nella separazione
consensuale residua ancora un debito da parte del signor pari ad € 1756 (corrispondente al Pt_1
50%delle spese
inerenti la casa coniugale (quali gas, acqua Tari), maturate fino alla data della
sottoscrizione del ricorso per separazione), che lo stesso si impegna a saldare con il versamento
di12 rate mensili pari ad € 146 da corrispondere entro il 15 di ogni mese.
h) Con riferimento al diritto di visita, vista l'età della figlia , oramai quattordicenne, la Per_1
stessa deciderà liberamente quando vedere e stare con il padre (ciò anche con riferimento anche
alle festività e ferie estive);
pagina 2 di 4 i) I coniugi prestano fin da ora il consenso per la richiesta di documenti validi per
l'espatrio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in USINI (SS) in data 30/01/2016.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo, e confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 13/11/2024 come riportate in epigrafe e le conferma essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 06/08/2024 dai signori e ogni diversa istanza Parte_2 Parte_1
ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
Lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 [...]
in USINI (SS) in data 30/01/2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune Parte_1
di Usini (SS) per l'Anno 2016 – Atto n. 1 – Parte 1 – Ufficio 1
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Usini (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza
conferma
pagina 3 di 4 le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 13/11/2024, essendo conformi all'interesse preminente della prole.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 16.12.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
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