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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 260/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TANI FEDERICA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TANI FEDERICA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Peccioli (PI), in data 8 giugno 2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Peccioli, Anno 2013
Parte 2, Serie A, n. 6.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 5 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Peccioli l'8 giugno 2013 e trascritto
[...]
nei registri dello stato civile del Comune di Peccioli (PI) Anno 2013 Parte 2 Serie A n°6. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2
residenza presso la casa familiare sita in Ponsacco (PI) Via Mascagni n.21; le parti concordano, nell'interesse superiore delle figlie, che i genitori continueranno ad abitare la casa coniugale assieme alle figlie alternando la loro presenza nella stessa abitazione, secondo un criterio paritario di cui alle modalità che seguono: -Nella prima settimana: la madre starà con le figlie dalla domenica sera alle ore 21,00= fino al martedì sera alle ore
21,00= ed i giorni dal giovedì sera alle h. 21,00= fino alla domenica sera h. 21,00= , il padre, invece, starà con le figlie dal martedì sera alle 21,00= fino al giovedì sera ore
21,00=; Nella seconda settimana: il padre starà con le figlie dalla domenica sera h.21 fino al martedì sera h.21; e dal giovedì sera h.21 fino alla domenica sera h.21, la madre, viceversa, dal martedì sera h.21 fino al giovedì sera h.21. Nei relativi giorni di spettanza, i genitori dovranno occuparsi di tutte le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive delle figlie;
la pagina 2 di 5 figlia frequenta il secondo anno della scuola primaria “Niccolini” in Ponsacco (PI), Per_1
Loc. Val Di Cava e svolge come attività sportiva Tennis, presso il Club Tennis, in
Ponsacco (PI), per due volte alla settimana –martedì e venerdì-, frequenta il primo Per_2 anno della scuola dell'infanzia in Ponsacco (PI) Loc. Val Di Cava;
La suddetta collocazione paritaria che comporta la presenza dei genitori, in maniera alternata nella casa familiare, troverà applicazione fino a che le parti non avranno venduto la casa familiare e/o comunque fino a che il padre non avrà reperito un'idonea situazione abitativa;
in caso di necessità e/o bisogni particolari delle minori i genitori potranno sempre accordarsi nel cambio dei giorni di spettanza;
Le parti concordano che nell'accudimento delle minori e nei vari spostamenti casa scuola saranno aiutati dai rispettivi nonni paterni e materni con i quali le figlie dovranno mantenere un significativo rapporto;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. I genitori si impegneranno a far rispettare alle figlie tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Stante la collocazione paritaria delle minori presso i genitori, gli stessi provvederanno al loro mantenimento in maniera diretta oltre al 50% delle spese straordinarie. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa: a) per quanto riguarda le spese mediche: le prestazioni sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
b) per quanto riguarda le spese di istruzione: le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche (compresa assicurazione),spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo pagina 3 di 5 consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi Whatssapp;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per l'attività sportiva. -L'assegno Unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Durante le festività natalizie, le figlie ed trascorreranno Per_1 Per_2
tali giorni secondo il criterio dell'alternanza: i giorni 24,25,26,31 Dicembre e il 01 e 06
Gennaio seguiranno a il criterio dell'alternanza ogni anno (il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro e così via) mentre le visite dei restanti giorni non festivi saranno disciplinate secondo il calendario ordinario. Per le vacanze pasquali, le minori trascorreranno Pasqua con un genitore e TT con l'altro genitore ad anni alternati, i restanti giorni secondo il calendario delle visite ordinario. Per le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 01/06 di ogni anno. Stante la tenera età delle bambine, le località turistiche dovranno essere facilmente raggiungibili dall'altro genitore che, previo accordo, potrà fare visita alle figlie.
5) Il signor e si impegnano a comunicare eventuali cambi di Controparte_1 CP_2
residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio.
6) Accordi patrimoniali tra i coniugi:
Le parti concordano che il Sig. corrisponderà mensilmente alla Controparte_1
Sig.ra i buoni pasto che lei potrà utilizzare per le spese alimentari. Le spese CP_2
relative alle utenze della casa familiare continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno così come la rata mensile di € 560,00= del mutuo acceso sulla casa familiare;
I coniugi danno altresì atto di essere comproprietari dell'immobile sito in
San Giuliano Terme (PI) Largo Collodi n. 15, attualmente locato e che il relativo canone di locazione viene percepito nella misura del 50% ciascuno;
-Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Pisa, 25.02.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 260/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. TANI FEDERICA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. TANI FEDERICA CP_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Peccioli (PI), in data 8 giugno 2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Peccioli, Anno 2013
Parte 2, Serie A, n. 6.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 5 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Peccioli l'8 giugno 2013 e trascritto
[...]
nei registri dello stato civile del Comune di Peccioli (PI) Anno 2013 Parte 2 Serie A n°6. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le figlie ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno Per_1 Per_2
residenza presso la casa familiare sita in Ponsacco (PI) Via Mascagni n.21; le parti concordano, nell'interesse superiore delle figlie, che i genitori continueranno ad abitare la casa coniugale assieme alle figlie alternando la loro presenza nella stessa abitazione, secondo un criterio paritario di cui alle modalità che seguono: -Nella prima settimana: la madre starà con le figlie dalla domenica sera alle ore 21,00= fino al martedì sera alle ore
21,00= ed i giorni dal giovedì sera alle h. 21,00= fino alla domenica sera h. 21,00= , il padre, invece, starà con le figlie dal martedì sera alle 21,00= fino al giovedì sera ore
21,00=; Nella seconda settimana: il padre starà con le figlie dalla domenica sera h.21 fino al martedì sera h.21; e dal giovedì sera h.21 fino alla domenica sera h.21, la madre, viceversa, dal martedì sera h.21 fino al giovedì sera h.21. Nei relativi giorni di spettanza, i genitori dovranno occuparsi di tutte le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive delle figlie;
la pagina 2 di 5 figlia frequenta il secondo anno della scuola primaria “Niccolini” in Ponsacco (PI), Per_1
Loc. Val Di Cava e svolge come attività sportiva Tennis, presso il Club Tennis, in
Ponsacco (PI), per due volte alla settimana –martedì e venerdì-, frequenta il primo Per_2 anno della scuola dell'infanzia in Ponsacco (PI) Loc. Val Di Cava;
La suddetta collocazione paritaria che comporta la presenza dei genitori, in maniera alternata nella casa familiare, troverà applicazione fino a che le parti non avranno venduto la casa familiare e/o comunque fino a che il padre non avrà reperito un'idonea situazione abitativa;
in caso di necessità e/o bisogni particolari delle minori i genitori potranno sempre accordarsi nel cambio dei giorni di spettanza;
Le parti concordano che nell'accudimento delle minori e nei vari spostamenti casa scuola saranno aiutati dai rispettivi nonni paterni e materni con i quali le figlie dovranno mantenere un significativo rapporto;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute delle minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. I genitori si impegneranno a far rispettare alle figlie tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Stante la collocazione paritaria delle minori presso i genitori, gli stessi provvederanno al loro mantenimento in maniera diretta oltre al 50% delle spese straordinarie. A questo fine, si precisa che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle seguenti voci di spesa: a) per quanto riguarda le spese mediche: le prestazioni sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e le spese dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Le parti concordano che vi rientrano anche i farmaci da banco e i parafarmaci;
b) per quanto riguarda le spese di istruzione: le spese per le rette scolastiche, tasse scolastiche (compresa assicurazione),spese per iscrizione all'università, spese per l'acquisto di libri scolastici e del corredo scolastico di inizio anno, quelle per la mensa scolastica, per servizio scuolabus, gite scolastiche. Debbano ritenersi spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso del genitore obbligato, anche quelle relative alle gite di istruzione e didattiche non giornaliere, ai viaggi all'estero, ai corsi di lingua, alle ripetizioni, al pre-scuola e al dopo-scuola, ai campi solari;
il preventivo pagina 3 di 5 consenso dell'altro genitore potrà essere espresso anche tramite messaggi Whatssapp;
c. per quanto riguarda le spese per lo sport, lo svago, le attività ludico-ricreative in genere, trattasi di spesa che verrà sostenuta al 50% ivi compreso l'abbigliamento e l'occorrente necessario per l'attività sportiva. -L'assegno Unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Durante le festività natalizie, le figlie ed trascorreranno Per_1 Per_2
tali giorni secondo il criterio dell'alternanza: i giorni 24,25,26,31 Dicembre e il 01 e 06
Gennaio seguiranno a il criterio dell'alternanza ogni anno (il 24 dicembre con un genitore, il 25 dicembre con l'altro e così via) mentre le visite dei restanti giorni non festivi saranno disciplinate secondo il calendario ordinario. Per le vacanze pasquali, le minori trascorreranno Pasqua con un genitore e TT con l'altro genitore ad anni alternati, i restanti giorni secondo il calendario delle visite ordinario. Per le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 01/06 di ogni anno. Stante la tenera età delle bambine, le località turistiche dovranno essere facilmente raggiungibili dall'altro genitore che, previo accordo, potrà fare visita alle figlie.
5) Il signor e si impegnano a comunicare eventuali cambi di Controparte_1 CP_2
residenza e/o domicilio nonché a dare reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio.
6) Accordi patrimoniali tra i coniugi:
Le parti concordano che il Sig. corrisponderà mensilmente alla Controparte_1
Sig.ra i buoni pasto che lei potrà utilizzare per le spese alimentari. Le spese CP_2
relative alle utenze della casa familiare continueranno ad essere pagate dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno così come la rata mensile di € 560,00= del mutuo acceso sulla casa familiare;
I coniugi danno altresì atto di essere comproprietari dell'immobile sito in
San Giuliano Terme (PI) Largo Collodi n. 15, attualmente locato e che il relativo canone di locazione viene percepito nella misura del 50% ciascuno;
-Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Spese di lite compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Pisa, 25.02.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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