TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 6 dicembre 2023, iscritta al n. 2748 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vetralla (VT), alla Via Cassia Cura n. 172, presso lo studio dell'Avv. Antonello Cecchini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), allo Stradone Luzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Graziana Papa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 6 dicembre 2023.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 maggio 1987 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di PR (LT), parte II, serie A, n. 23).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Per_1
IO (VT) il 30 gennaio 1992; che sono separati per effetto della sentenza n.
185/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato, all'udienza del 10 dicembre 2024, le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Vetralla (VT) alla Via Blera n. 5/b, alla Sig.ra nella quale vi abiterà insieme al figlio maggiorenne ed Parte_2 Per_1
economicamente autosufficiente. Il marito ha già lasciato la casa con Parte_1
tutti gli arredi e mobili esistenti nonché portato con sé solamente tutti i propri effetti ed indumenti personali;
3. riconoscere in favore della sig.r il diritto a percepire un assegno Parte_2
divorzile dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da porsi a carico del sig. somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1
mediante bonifico a mezzo Postepay Evolution collocata da Poste Italiane Spa avente coordinate iban [...] – intestato alla sig.ra Parte_2
Detto versamento dovrà effettuarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese a partire
[...]
dal 5 gennaio 2025;
4. in considerazione degli accordi raggiunti da confermare integralmente anche in sede di divorzio, la sig.r dichiara di non aver null'altro a pretendere Parte_2
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
da parte del sig per qualsivoglia ragione, titolo e causa, nulla escluso, Parte_1
sia per il passato che per il presente che per il futuro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di PR
(LT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 6 dicembre 2023, iscritta al n. 2748 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Vetralla (VT), alla Via Cassia Cura n. 172, presso lo studio dell'Avv. Antonello Cecchini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Vetralla (VT), allo Stradone Luzi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Graziana Papa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 6 dicembre 2023.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 maggio 1987 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di PR (LT), parte II, serie A, n. 23).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Per_1
IO (VT) il 30 gennaio 1992; che sono separati per effetto della sentenza n.
185/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 7 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato, all'udienza del 10 dicembre 2024, le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Vetralla (VT) alla Via Blera n. 5/b, alla Sig.ra nella quale vi abiterà insieme al figlio maggiorenne ed Parte_2 Per_1
economicamente autosufficiente. Il marito ha già lasciato la casa con Parte_1
tutti gli arredi e mobili esistenti nonché portato con sé solamente tutti i propri effetti ed indumenti personali;
3. riconoscere in favore della sig.r il diritto a percepire un assegno Parte_2
divorzile dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da porsi a carico del sig. somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Parte_1
mediante bonifico a mezzo Postepay Evolution collocata da Poste Italiane Spa avente coordinate iban [...] – intestato alla sig.ra Parte_2
Detto versamento dovrà effettuarsi entro il 5 (cinque) di ogni mese a partire
[...]
dal 5 gennaio 2025;
4. in considerazione degli accordi raggiunti da confermare integralmente anche in sede di divorzio, la sig.r dichiara di non aver null'altro a pretendere Parte_2
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
da parte del sig per qualsivoglia ragione, titolo e causa, nulla escluso, Parte_1
sia per il passato che per il presente che per il futuro”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di PR
(LT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3