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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 7241 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023; pendente tra
elettivamente domiciliata in Caserta alla via G.M.BOSCO Parte_1
n.65, presso lo studio dell' avv. Luciano Teoli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
già Controparte_1 Controparte_2
- successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi, passivi e processuali,
[...] giusta D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge del 1 dicembre
2016 n. 225, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14 (CF. in P.IVA_1 persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Buccella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 156, giusta procura in atti.
- OPPOSTA –
NONCHÉ
in persona del Controparte_3 legale rappresentante elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Napoli 1 trav.n.6 presso lo studio dell'avv. Sandro Salera che la rappresenta e difende giusta procura in atti. -OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato quale Parte_1 obbligato in solido di proponeva opposizione alla cartella Controparte_4 esattoriale notificata in data 02.10.2023 relativa ad importo dovuto a seguito di escussione di garanzia del fondo pubblico ex lege 662/96, di importo pari ad € 70.679,72 per conto di Controparte_5
Con il primo motivo di doglianza, l'odierno opponente contestava la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Con il secondo motivo veniva invece dedotta la illegittimità del precetto in quanto non poteva procedersi mediante la riscossione coattiva e l'iscrizione a ruolo in assenza di un valido titolo esecutivo.
Si sono costituiti gli opposti chiedendo che fosse rigettata l'opposizione.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del
15 aprile 2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione. Parte opponente in seguito alla adesione ad un piano di ammortamento con ha chiesto la CP_6 cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere non esime tuttavia la delibazione del merito ai fini della soccombenza virtuale.
3. Venendo ad esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo
1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, con riferimento al primo motivo integrano, opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc in quanto volto a porre in discussione il quomodo della esecuzione.
Gli altri motivi integrano opposizione all'esecuzione ex art.615, primo comma,
c.p.c., poiché volto a porre in discussione il diritto del procedente a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Il primo motivo di doglianza è destituito di fondamento sulla base delle risultanze Contr documentali. infatti deposita nel proprio fascicolo telematico la prova della avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento avvenuta in data 23.06.2020
Anche il secondo motivo di doglianza non è fondato.
Giova al riguardo fare una premessa di carattere sistematico.
Nel caso di specie, l'importo di cui alla cartella esattoriale trae origine dalla liquidazione della perdita di € 70.058,31 deliberata il 17.12.2021 da
[...]
con riferimento alla garanzia pubblica escussa Controparte_5 dalla banca relativa al contratto di mutuo concluso dall'istituto di credito con la
[...] di cui era garante Controparte_4 Parte_1
Come più volte precisato dalla prevalente giurisprudenza di merito, nell'ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed il fideiussore, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello di natura pubblicistica riguardante Controparte_5
in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI, l'impresa
[...] beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/ 1996 e sulla surroga legale dell'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4 DM 20.06.2005 n. 18456.
Nella fattispecie che oggi ci occupa, il Consiglio di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolativo l'operazione di finanziamento concedendo una garanzia diretta sul finanziamento erogato dalla banca finanziatrice Ubi Banca.
In data 07.10.2020, Ubi Banca comunicava all'impresa debitrice e al fideiussore la risoluzione per l'esposizione di €. 87.602,61 concessa a e Controparte_4 garantita da . Controparte_5 In seguito all'insolvenza di ha provveduto Controparte_4 Controparte_8 ad escutere la garanzia del Fondo, e il Gestore ha erogato alla banca finanziatrice l'importo corrispondente alla liquidazione della perdita per l'importo di €. 70.679,72, così come richiesto, acquisendo ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, per conto del Fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, numero
18456 l'escussione della garanzia determina la surrogazione ex lege (articolo 1203 Codice
Civile) del Fondo per le PMI – e dunque della in qualità di suo Parte_2 rappresentante – nei diritti del soggetto finanziatore.
Per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita,
nella sua qualità di gestore, ai Controparte_5 sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
Ai sensi del co. 4 del predetto art. 2 del D.M. del 20/06/05 “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art.3 del D.L. 3/2015 convertito nella L.33/2015 afferma che “il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui all'art.2 co 1 lett. a)
L.662/96 costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751 bis cc. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.17 D.Lgs
46/99”.
È sufficiente la lettera della norma per evidenziare la correttezza dell'iter procedurale seguito dalla . Controparte_3 4. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, e le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 55 2014, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e tenendo in considerazione la cessazione della materia del contendere (minimi tabellari, fase di introduzione e di decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore di e Controparte_1 [...]
spese quantificate in euro 2941,00 ciascuna ,oltre IVA Controparte_3
CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi per Controparte_1
al procuratore dichiaratosi antistatario.
[...]
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna