Articolo 218 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 217Articolo 219
Versione
24 ottobre 1989
Art. 218
(Ipoteca legale)
1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.
2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge e' sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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