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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3276 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano via Cagliari n. 107, presso lo studio dell'Avv. BALDUZZI
RAFFAELE che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Nuoro via Chironi n. 3, presso lo studio dell'Avv. PINNA SIMONETTA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
- il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi;
- viene stabilito il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione in Per_1
Seneghe, via Po, n. 27/A;
- verserà alla , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
Pagina 1 per mantenimento del figlio , la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, Persona_2 contributo soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
- le spese straordinarie per il figlio, tra le quali si indicano espressamente le spese mediche non coperte da SSN, quelle scolastiche e sportive nonché quelle riguardanti l'abbigliamento e quant'altro si rendesse necessario per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_1
50% ciascuno;
le spese straordinarie in ipotesi di anticipazione integrale da parte di uno dei genitori,
l'altro dovrà provvedere al rimborso della quota del 50% a suo carico, previa esibizione dall'uno all'altro dei genitori delle relative ricevute di spesa;
- pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, per rispettare le esigenze scolastiche e organizzative delle attività del figlio;
- circa le vacanze di natale, saranno suddivise come segue: dalla data del 24 e sino al 26 dicembre con un genitore e dal 27 dicembre le ulteriori festività compreso il Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
- circa le vacanze estive dei figli, possono essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. Viene concordato che entro la data del 30 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro;
- i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
- i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
- ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese del giudizio integralmente compensate;
- chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR 396/2000”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni indicate dalle Parte_1 Parte_2 parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/10/2024, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
Pagina 2 I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Galtellì il 22/08/2009 (trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune, atto n. 6 – Parte II – Serie A - Anno 2009).
Dalla predetta unione è nato il figlio in Nuoro, in data 24.6.2009, ancora minorenne. Per_1
Entrambe le parti hanno dichiarato, nel ricorso introduttivo, di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire personalmente alla prima udienza dinanzi al giudice, chiedendo contestualmente che la stessa venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 51, comma 3, c.p.c., stante l'espressa volontà delle parti di non riconciliarsi, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, va accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
La sig.ra vive oggi a Seneghe, unitamente al figlio, presso la casa della madre, mentre il sig. Pt_1
abita a Galtellì presso la casa precedentemente abitata dalla propria madre, ora deceduta. Le Pt_2
parti hanno, dunque, di fatto, interrotto la convivenza già da diversi anni.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio, nonché degli stessi coniugi.
Difatti, a fronte del collocamento prevalente del minore presso la madre, corrispondente al consolidato stato di fatto e alle abitudini del medesimo, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Pagina 3 È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto rimesse alla libertà del padre e del figlio, oggi sedicenne, dunque pienamente capace di discernimento, con conseguente necessità di attribuire flessibilità agli incontri onde garantire che essi si svolgano secondo le volontà dello stesso minore e compatibilmente con le sue esigenze di vita. La prevista regola dell'alternanza per le festività è idonea a garantire l'equa e regolare presenza dei genitori nella vita del figlio, consentendo anche al padre la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del minore, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, il marito, per quanto consta dal ricorso introduttivo, svolge attività lavorativa con contratto a termine, come operaio dipendente, con stipendio mensile netto di euro 1.200,00 (come si evince anche dall'ultima Certificazione Unica depositata in atti), mentre la moglie non ha attualmente alcuna occupazione e, sino all'anno 2024, percepiva il reddito di inclusione della misura di 575,00 euro mensili.
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza di può ritenersi Per_1 adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata nella misura di 250,00 euro mensili, che il sig. verserà in favore della sig.ra ogni 15 del mese, specialmente se si considera Pt_2 Pt_1
anche la rinuncia della quota di assegno unico universale da parte dello stesso sig. . Pt_2
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
30/07/1976 e , nato a [...], il [...], mandando al competente Parte_2
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 6, parte II, serie A, anno
2009 - Comune di Galtellì);
2. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
3. dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore Per_1
Pagina 4 4. dispone il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione in Seneghe, via Per_1
Po, n. 27/A;
5. dispone che versi a entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per mantenimento del figlio la somma di euro 250,00 Persona_2
(duecentocinquanta/00) mensili, contributo soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici
ISTAT;
6. dispone che le spese straordinarie per il figlio, tra le quali si indicano espressamente le spese mediche non coperte da SSN, quelle scolastiche e sportive nonché quelle riguardanti l'abbigliamento e quant'altro si rendesse necessario per il figlio siano a carico di entrambi i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie che saranno anticipate interamente da uno dei genitori, dovranno essere rimborsate dall'altro al 50%, previa esibizione della documentazione di spesa;
7. dispone che il padre il padre abbia la facoltà di vedere e tenere con sé il minore ogni qualvolta lo desideri con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, e ciò al fine di rispettare le esigenze scolastiche e organizzative delle attività del minore;
le vacanze di Natale saranno suddivise come segue: dalla data del 24 e sino al 26 dicembre con un genitore e dal 27 dicembre le ulteriori festività compreso il
Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
infine, le vacanze estive dei figli potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto (ed entro la data del 30 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro); prende altresì atto che, essendo necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti, i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente detti spostamenti;
8. prende atto che i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
9. prende atto che i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
10. dispone che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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