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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3054/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CONCAS Parte_1 C.F._1
STEFANIA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MELIS Controparte_1 C.F._2
DANILA ANESA
ricorrenti e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale per figli nati fuori dal matrimonio
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nella quale hanno chiesto:
“Le parti chiedono che codesto Tribunale Voglia pronunciare la sentenza volta alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata a [...] il [...], cod. fisc. , Persona_1 C.F._3
alle condizioni dalle stesse concordate e qui di seguito riportate.
1. Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella abitazione sita in Villacidro nella Località
Corte Margiani, della quale la minore manterrà la residenza anagrafica.
2. Con riferimento al diritto di visita del padre alla figlia minore, il padre potrà vedere la figlia presso l'abitazione materna anche tutti i giorni, previo avviso alla sig.ra e Pt_1
compatibilmente con gli impegni della stessa.
3. Dal primo al secondo anno di età, il padre potrà tenere con sé la minore due sere a settimana da concordarsi, per la durata di due ore, e tutti i week-end, il sabato o la domenica, per tre ore.
4. Dal secondo anno di età e fino al terzo anno di età di il padre potrà tenere Persona_1
con sé la minore due sere a settimana da concordarsi, per la durata di tre ore ciascuna sera, e tutti i week-end, il sabato o la domenica, per la durata di cinque ore di tale giorno.
5. Dal terzo anno di età di il pernottamento della minore presso il padre avrà Persona_1
luogo a week-end alternati (dal sabato pomeriggio alle ore 17:30 alla domenica fino alle
Pag. 2 a 4 ore 18.00). Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con il padre,
quest'ultimo potrà tenere con sé la minore due sere a settimana, da concordarsi come individuazione dei giorni, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.30, con consumazione del pasto serale con il padre;
nella settimana del week-end di spettanza materna, il padre potrà
tenere con sé la figlia minore per tre sere a settimana da concordarsi come individuazione dei giorni, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.30 dopo la consumazione del pasto serale con il padre. Il tutto, salvo diversi accordi tra le parti, nel rispetto dei tempi di adattamento della minore.
6. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori nel rispetto dei tempi di permanenza scanditi e concordati tra i genitori come nei punti dal 2. al 5. che precedono.
7. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento per la figlia minore, la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00),
rimettendo la predetta somma entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico direttamente sul conto corrente della signora all'IBAN Pt_1
[...] o, in alternativa, con qualsiasi mezzo tracciabile, anche con contanti, nel qual caso previo rilascio della relativa ricevuta, il tutto a decorrere dal giorno 5 del mese di aprile 2025. L'assegno di mantenimento verrà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat sul costo della vita, a decorrere dal mese di gennaio 2026.
8. Le parti concordano che l'A.U.U. per la figlia verrà percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
9. Le spese straordinarie relative alla figlia dovranno essere concordate e sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% del totale e dovranno essere rimborsate nella predetta misura del 50% al genitore che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero. Si specifica che si considerano tali le spese mediche specialistiche non coperte dal
Pag. 3 a 4 SSN (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), le spese scolastiche (es. retta asilo nido/scuola dell'infanzia, corredino di inizio anno, tasse universitarie, ecc.). In ogni caso le parti dichiarano che, per quanto concerne la individuazione delle spese straordinarie, ove non diversamente previsto nel presente accordo, si rifaranno alle linee guida adottate dal Nazionale in data 29.11.2017. CP_2 CP_3
10. I signori e si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti Pt_1 Per_1
o di altro documento valido per l'espatrio anche per la minore figlia”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo tra le parti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 19.5.2025 Il Presidente
Giorgio Latti
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