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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/12/2024, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 512/2024
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 512 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COCCONI MONIA parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
FANFONI LUCA parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio responsabilità geni- toriale (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) Le parti, dato atto che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza Persona_1 economica, concordano che l'assegno di mantenimento sarà corrisposto fino al mese di pag. 1 Ottobre 2024 compreso, a tacitazione delle residue spese di mantenimento di , at- Per_1
tualmente rateizzate e relative a periodo in cui ella non era ancora economicamente auto- sufficiente;
2) Il contributo per il mantenimento a carico di verrà pertanto Parte_1 revocato, contestualmente all'ordine ex art. 156 c.c. all' di versamento diretto del Pt_2
contributo ed alla partecipazione alle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di No- vembre 2024;
3) Qualora, durante i tempi tecnici di recepimento del presente accordo e di cessazione dell'ordine diretto, la mensilità di Novembre 2024 del contributo – così come eventuali mensilità successive - venisse corrisposta dall' la sig.ra si impegna Pt_2 CP_1
Par a restituirla mediante bonifico all'IBAN che verrà indicato dal sig. Parte_3
[.. ;
4) Con le presenti condizioni, le parti danno atto di aver definito ogni rapporto tra loro in essere fino alla data odierna, pertanto, fermo quanto previsto nelle presenti condizioni, di- chiarano che nulla hanno ulteriormente e reciprocamente a pretendere con riferimento ai titoli depositati in atti ed al presente procedimento;
5) Le parti, a mezzo dei rispettivi legali, si obbligano a depositare in giudizio copia delle presenti condizioni condivise nel procedimento r.g. 512/2024 a dimostrazione dell'intervenuto accordo, chiedendo che il Tribunale adito le accolga.
6) Spese legali compensate
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 20/02/2024 chiedeva la modi- Parte_1
fica delle condizioni concordate dalle parti nell'ambito del giudizio ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al RG n. 1104/2020 per ciò che concerne specificamente il mantenimento della figlia nata il [...] dalla relazione intrattenuta dal ricorrente con Per_1 CP_2
. In particolare, il ricorrente lamentava l'eccessiva onerosità del contributo posto a
[...]
suo carico per il mantenimento della figlia e un peggioramento della propria situazione economica, chiedendo la rideterminazione del relativo importo nella misura di € 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio , la quale, premesso che la figlia ave- CP_1 Per_1
va nelle more reperito un'occupazione come dipendente con contratto a tempo indetermi- nato, dava atto del raggiungimento di un accordo per la definizione conciliativa del giudi- zio alle condizioni richiamate in epigrafe. pag. 2 Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024 entrambe le parti confermava- no di non volersi riconciliare e di voler definire al giudizio alle condizioni suddette.
La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 10/12/2024.
§
Ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere impe- rativo, oltre a non porsi in contrasto con gli interessi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni concordate dalle parti nell'ambito del giudizio RG n. 1104/2020:
- revoca integralmente il contributo posto in capo a per Parte_1
il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
con decorrenza dal mese di novembre 2024;
- revoca l'ordine ex art. 156 c.c. di versamento diretto del suddetto contributo a favore di adottato nei confronti dell'Ausl di Parma;
CP_1
- prende atto dell'impegno di parte resistente a restituire le somme eventualmente corri- sposte dall a suo favore per il mantenimento della figlia relativamente al periodo Pt_2
successivo a cui viene disposta la revoca;
- dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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