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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 16/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 344/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 344/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IF GI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CARBONE PASQUALE (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. , difeso dall'Avv. Giovanni Biffardi, ha proposto appello di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, contro la sentenza n. 729/2020, che il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha pubblicato il 2 febbraio
2021 nel procedimento R.G. 249/2019.
1
Tale sentenza, mai notificata, ha rigettato l'opposizione proposta da avver- Pt_1
l'ingiunzione di pagamento n. 393894/2018, emessa da per conto del Controparte_1
Comune di Casamicciola Terme, per un importo complessivo di € 184,87, relativo a una sanzione per violazione del Codice della Strada risalente al 2014, compensando le spese di lite.
Nell'atto di appello, l'appellante ha ricostruito la vicenda: in data 20 settembre
2014 gli è stato notificato, per compiuta giacenza, il verbale di contestazione n.
13326/2014/P, con una sanzione pecuniaria di € 83,80, riducibile a € 42,40 se pagata entro cinque giorni dalla notifica.
, per errore, ha ritenuto che il termine decorresse dal ritiro del plico (30 set- Pt_1
tembre 2014) e non dalla compiuta giacenza, ed ha effettuato il pagamento ridotto proprio il 30 settembre.
Nonostante ciò, nel dicembre 2018 ha notificato l'ingiunzione di pagamen- CP_1
to per l'intero importo, senza considerare la somma già versata.
L'appello ha censurato la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto di tale pagamento parziale, dedotto e documentato, e per avere ritenuto assorbite le ulteriori doglianze.
L'appellante ha contestato inoltre la quantificazione del debito, l'applicazione di maggiorazioni ex L. 689/81 ritenute illegittime, la duplicazione sanzionatoria in violazione del principio ne bis in idem, nonché l'addebito di aggio e spese di notifica senza adeguata motivazione.
Ha chiesto quindi la riforma integrale della sentenza, con rideterminazione del de- bito in € 55,10 o altra somma equa, e la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi.
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza e Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello.
La società ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la valu- tazione della posizione debitoria e l'iscrizione a ruolo competono esclusivamente all'ente impositore, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 602/73.
Ha ribadito la regolarità dell'ingiunzione di pagamento e ha richiamato l'art. 389
2
del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), secondo cui il pagamento parziale non estingue l'obbligazione, nonché la circolare del Ministero dell'Interno dell'11 aprile 1997 che ha equiparato il pagamento insufficiente al mancato pagamento.
Inoltre, ha contestato la rilevanza della documentazione prodotta in appello, rite- nendola inammissibile poiché non depositata nel primo grado.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della validità dell'ingiunzione n. 0393894 del 21 dicembre 2018 e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi.
Falliti i tentativi per un bonario componimento della lite, la causa è stata rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
***
Va preliminarmente evidenziato che con l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace di Ischia avverso l'intimazione di pagamento sopra individuata, parte appellante ha mosso una serie di contestazioni che hanno investito le somme concretamente richieste in pagamento con tale atto;
invero l'eccezione di parziale pagamento rappre- senta solo uno dei plurimi motivi fatti valere.
Le contestazioni hanno riguardato:
a) l'importo richiesto a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, in quanto non avrebbe tenuto conto del pagamento parziale ope- rato;
b) le spese di notifica dell'intimazione, in quanto effettuata a mezzo pec;
c) le maggiorazioni previste dal Codice della Strada in caso di mancato tempestivo pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa;
d) le somme richieste a titolo di aggio.
In breve, ha riconosciuto come dovuto solo l'importo di euro 59,10, pari alla diffe- renza tra l'importo della sanzione amministrativa oggetto del verbale notificato (83,80) e quanto parzialmente pagato (euro 24,70; il pagamento di ulteriori euro 13,70 è stato
3
imputato alle, pur richieste, spese di notifica del verbale di contravvenzione).
Tutti gli ulteriori importi sono stati contestati.
Il giudice di Pace ha affermato, nella gravata sentenza, che non vi sarebbe prova in atti del parziale pagamento.
L'appellante si duole di tale statuizione, assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato il bollettino postale depositato in atti;
ha, in ogni caso, lamentato l'omessa statuizione del giudice di prime cure sulle ulteriori doglianze pure mosse.
Sicuramente fondato è il motivo di appello afferente all'erronea affermazione di omessa prova del pagamento parziale, ciò alla luce del bollettino postale quietanzato prodotto dall'appellante ed univocamente riferibile al verbale di contravvenzione posto a base dell'opposta ingiunzione di pagamento.
L'atto è specificamente indicato nell'elenco degli atti depositati con il ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, né parte appellata ha mai disconosciuto o conte- stato detto deposito.
Va sicuramente segnalato come l'appellante abbia omesso di provvedere al pa- gamento mediante l'utilizzo del bollettino precompilato allegato al verbale, utilizzando un bollettino postale in bianco, circostanza che avrà sicuramente contribuito a rendere più difficoltoso l'abbinamento del pagamento con il titolo di pagamento.
Occorre, pertanto, interrogarsi su come rilevi detto fatto estintivo rispetto alle plurime poste creditorie oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
L'importo di euro 42,40 oggetto del bollettino postale va riferito per euro 18,00 al- le spese di notifica del verbale di contravvenzione (vanno considerati euro 13,70 oltre la maggiorazione di euro 3,90 per spese notifica avviso di giacenza); tale importo integra una delle poste creditorie indicate nell'ingiunzione impugnata.
Il residuo importo di euro 24,40 va, invece, decurtato dall'importo di euro 83,80
(sanzione amministrativa), per un totale residuo dovuto pari ad euro 59,40.
Vanno, a tal punto, esaminate le ulteriori doglianze mosse dall'appellante.
Non possono accogliersi le doglianze avverso le somme richieste a titolo di maggio- razione ex L. n.689 del 1981 per l'ipotesi di mancato pagamento della sanzione ammini-
4
strativa;
trattasi, invero di maggiorazione che deriva dall'operatività dell'art. 27, comma
6, della legge 689 del 1981, operatività da riconoscersi anche nel caso di specie, essendo intervenuto il solo parziale pagamento della sanzione.
La maggiorazione va, pertanto, ricalcolata sul minor importo di euro 59,40 in luogo dell'importo di euro 83,40 assunto a base di calcolo, sicchè, in luogo dell'importo di euro
67,20, va riconosciuto il minor importo di euro 47,86.
Va, parimenti, riconosciuto l'importo richiesto per la notifica dell'intimazione di pagamento;
invero la richiesta di pagamento delle spese di notifica dell'atto inviato tramite PEC al contribuente si riferisce a spese dovute in misura forfettaria per l'attività di notifica degli atti, sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 riguardo alla ripetibilità delle spese di notifica che, all'art. 1, così recita: “sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”.
Il Decreto individua poi, all'art. 2, l'ammontare delle spese di cui all'art.
1. Pertan- to, sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni stabiliti in applicazione della L. n. 890 del
1982, quelle derivanti dall'esecuzione degli artt. 137 e ss. c.p.c., ai sensi dell'art. 60 D.P.R.
n. 600 del 1973, “nonché le spese derivanti dall'applicazione di altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”, tra le quali ultime rientra, in tutta eviden- za, la modalità di notifica a mezzo Pec.
Parimenti dovuto è l'aggio di riscossione, pari ad euro 9,99, ciò in base alla norma- tiva espressamente richiamata nell'atto impugnato.
Conclusivamente, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, l'importo oggetto di ingiunzione va rideterminato nella misura di euro 123,13 (euro 59,40+euro 47,86+euro 5,88+euro 9,99) in luogo del maggior importo ingiunto, pari ad euro 184,87.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmen-
5
te compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza;
invero, come sopra anticipato, parte appellante, in entrambi i gradi di giudizio, non si è limitata ad eccepire il pagamento parziale del debito, ma ha svolto ulteriori contestazioni in relazione alle ulteriori componenti del credito, rispetto alle quali è risultata soccombente;
al contempo occorre dar rilievo alla circostanza che il, seppur parziale, riconoscimento della debenza delle somme ingiunte non è stato accompagnato dal correlato pagamento degli importi, perpetuandosi, pertanto, per l'intera durata del giudizio un (quantomeno parziale) ingiustificato inadempimento delle pretese azionate dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ed avverso la sentenza n. 729/2020 resa dal Giudice di Pace Controparte_1
di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, e pubblicata il 2 febbraio 2021; per l'effetto ridetermina nella misura di euro 123,13 le somme dovute dal signor in Parte_1
virtù dell'ingiunzione di pagamento n. 393894/2018, emessa da per conto Controparte_1
del Comune di Casamicciola Terme;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ischia il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 344/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IF GI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- Appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CARBONE PASQUALE (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. , difeso dall'Avv. Giovanni Biffardi, ha proposto appello di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, contro la sentenza n. 729/2020, che il Giudice di Pace di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, ha pubblicato il 2 febbraio
2021 nel procedimento R.G. 249/2019.
1
Tale sentenza, mai notificata, ha rigettato l'opposizione proposta da avver- Pt_1
l'ingiunzione di pagamento n. 393894/2018, emessa da per conto del Controparte_1
Comune di Casamicciola Terme, per un importo complessivo di € 184,87, relativo a una sanzione per violazione del Codice della Strada risalente al 2014, compensando le spese di lite.
Nell'atto di appello, l'appellante ha ricostruito la vicenda: in data 20 settembre
2014 gli è stato notificato, per compiuta giacenza, il verbale di contestazione n.
13326/2014/P, con una sanzione pecuniaria di € 83,80, riducibile a € 42,40 se pagata entro cinque giorni dalla notifica.
, per errore, ha ritenuto che il termine decorresse dal ritiro del plico (30 set- Pt_1
tembre 2014) e non dalla compiuta giacenza, ed ha effettuato il pagamento ridotto proprio il 30 settembre.
Nonostante ciò, nel dicembre 2018 ha notificato l'ingiunzione di pagamen- CP_1
to per l'intero importo, senza considerare la somma già versata.
L'appello ha censurato la sentenza di primo grado per non avere tenuto conto di tale pagamento parziale, dedotto e documentato, e per avere ritenuto assorbite le ulteriori doglianze.
L'appellante ha contestato inoltre la quantificazione del debito, l'applicazione di maggiorazioni ex L. 689/81 ritenute illegittime, la duplicazione sanzionatoria in violazione del principio ne bis in idem, nonché l'addebito di aggio e spese di notifica senza adeguata motivazione.
Ha chiesto quindi la riforma integrale della sentenza, con rideterminazione del de- bito in € 55,10 o altra somma equa, e la condanna degli appellati alle spese di entrambi i gradi.
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza e Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello.
La società ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la valu- tazione della posizione debitoria e l'iscrizione a ruolo competono esclusivamente all'ente impositore, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 602/73.
Ha ribadito la regolarità dell'ingiunzione di pagamento e ha richiamato l'art. 389
2
del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), secondo cui il pagamento parziale non estingue l'obbligazione, nonché la circolare del Ministero dell'Interno dell'11 aprile 1997 che ha equiparato il pagamento insufficiente al mancato pagamento.
Inoltre, ha contestato la rilevanza della documentazione prodotta in appello, rite- nendola inammissibile poiché non depositata nel primo grado.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della validità dell'ingiunzione n. 0393894 del 21 dicembre 2018 e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi.
Falliti i tentativi per un bonario componimento della lite, la causa è stata rinviata alla data dell'11 dicembre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. sino alla predetta data.
***
Va preliminarmente evidenziato che con l'opposizione proposta innanzi al Giudice di Pace di Ischia avverso l'intimazione di pagamento sopra individuata, parte appellante ha mosso una serie di contestazioni che hanno investito le somme concretamente richieste in pagamento con tale atto;
invero l'eccezione di parziale pagamento rappre- senta solo uno dei plurimi motivi fatti valere.
Le contestazioni hanno riguardato:
a) l'importo richiesto a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, in quanto non avrebbe tenuto conto del pagamento parziale ope- rato;
b) le spese di notifica dell'intimazione, in quanto effettuata a mezzo pec;
c) le maggiorazioni previste dal Codice della Strada in caso di mancato tempestivo pagamento degli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa;
d) le somme richieste a titolo di aggio.
In breve, ha riconosciuto come dovuto solo l'importo di euro 59,10, pari alla diffe- renza tra l'importo della sanzione amministrativa oggetto del verbale notificato (83,80) e quanto parzialmente pagato (euro 24,70; il pagamento di ulteriori euro 13,70 è stato
3
imputato alle, pur richieste, spese di notifica del verbale di contravvenzione).
Tutti gli ulteriori importi sono stati contestati.
Il giudice di Pace ha affermato, nella gravata sentenza, che non vi sarebbe prova in atti del parziale pagamento.
L'appellante si duole di tale statuizione, assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato il bollettino postale depositato in atti;
ha, in ogni caso, lamentato l'omessa statuizione del giudice di prime cure sulle ulteriori doglianze pure mosse.
Sicuramente fondato è il motivo di appello afferente all'erronea affermazione di omessa prova del pagamento parziale, ciò alla luce del bollettino postale quietanzato prodotto dall'appellante ed univocamente riferibile al verbale di contravvenzione posto a base dell'opposta ingiunzione di pagamento.
L'atto è specificamente indicato nell'elenco degli atti depositati con il ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado, né parte appellata ha mai disconosciuto o conte- stato detto deposito.
Va sicuramente segnalato come l'appellante abbia omesso di provvedere al pa- gamento mediante l'utilizzo del bollettino precompilato allegato al verbale, utilizzando un bollettino postale in bianco, circostanza che avrà sicuramente contribuito a rendere più difficoltoso l'abbinamento del pagamento con il titolo di pagamento.
Occorre, pertanto, interrogarsi su come rilevi detto fatto estintivo rispetto alle plurime poste creditorie oggetto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
L'importo di euro 42,40 oggetto del bollettino postale va riferito per euro 18,00 al- le spese di notifica del verbale di contravvenzione (vanno considerati euro 13,70 oltre la maggiorazione di euro 3,90 per spese notifica avviso di giacenza); tale importo integra una delle poste creditorie indicate nell'ingiunzione impugnata.
Il residuo importo di euro 24,40 va, invece, decurtato dall'importo di euro 83,80
(sanzione amministrativa), per un totale residuo dovuto pari ad euro 59,40.
Vanno, a tal punto, esaminate le ulteriori doglianze mosse dall'appellante.
Non possono accogliersi le doglianze avverso le somme richieste a titolo di maggio- razione ex L. n.689 del 1981 per l'ipotesi di mancato pagamento della sanzione ammini-
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strativa;
trattasi, invero di maggiorazione che deriva dall'operatività dell'art. 27, comma
6, della legge 689 del 1981, operatività da riconoscersi anche nel caso di specie, essendo intervenuto il solo parziale pagamento della sanzione.
La maggiorazione va, pertanto, ricalcolata sul minor importo di euro 59,40 in luogo dell'importo di euro 83,40 assunto a base di calcolo, sicchè, in luogo dell'importo di euro
67,20, va riconosciuto il minor importo di euro 47,86.
Va, parimenti, riconosciuto l'importo richiesto per la notifica dell'intimazione di pagamento;
invero la richiesta di pagamento delle spese di notifica dell'atto inviato tramite PEC al contribuente si riferisce a spese dovute in misura forfettaria per l'attività di notifica degli atti, sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 riguardo alla ripetibilità delle spese di notifica che, all'art. 1, così recita: “sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”.
Il Decreto individua poi, all'art. 2, l'ammontare delle spese di cui all'art.
1. Pertan- to, sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni stabiliti in applicazione della L. n. 890 del
1982, quelle derivanti dall'esecuzione degli artt. 137 e ss. c.p.c., ai sensi dell'art. 60 D.P.R.
n. 600 del 1973, “nonché le spese derivanti dall'applicazione di altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”, tra le quali ultime rientra, in tutta eviden- za, la modalità di notifica a mezzo Pec.
Parimenti dovuto è l'aggio di riscossione, pari ad euro 9,99, ciò in base alla norma- tiva espressamente richiamata nell'atto impugnato.
Conclusivamente, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione va parzialmente accolta e, per l'effetto, l'importo oggetto di ingiunzione va rideterminato nella misura di euro 123,13 (euro 59,40+euro 47,86+euro 5,88+euro 9,99) in luogo del maggior importo ingiunto, pari ad euro 184,87.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmen-
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te compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza;
invero, come sopra anticipato, parte appellante, in entrambi i gradi di giudizio, non si è limitata ad eccepire il pagamento parziale del debito, ma ha svolto ulteriori contestazioni in relazione alle ulteriori componenti del credito, rispetto alle quali è risultata soccombente;
al contempo occorre dar rilievo alla circostanza che il, seppur parziale, riconoscimento della debenza delle somme ingiunte non è stato accompagnato dal correlato pagamento degli importi, perpetuandosi, pertanto, per l'intera durata del giudizio un (quantomeno parziale) ingiustificato inadempimento delle pretese azionate dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ed avverso la sentenza n. 729/2020 resa dal Giudice di Pace Controparte_1
di Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, e pubblicata il 2 febbraio 2021; per l'effetto ridetermina nella misura di euro 123,13 le somme dovute dal signor in Parte_1
virtù dell'ingiunzione di pagamento n. 393894/2018, emessa da per conto Controparte_1
del Comune di Casamicciola Terme;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ischia il 16 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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