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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORA PAOLO, Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANCINI ADRIANA e dell'avv. STORCHI ANTONELLA;
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano via Donizetti 5
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTONI VERA e dell'avv. CP_2 P.IVA_1 BUGATTI CLAUDIA;
elettivamente domiciliata in VIA TURATI, 26 20122 MILANO presso il difensore avv. CANTONI VERA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIOVANNI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in PIAZZA EMILIA, 1 20129 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito di Varese, contrariis reiectis, così GIUDICARE Nel merito e in via principale: - Accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento del contratto di compravendita intervenuto tra e il Sig. avente ad oggetto la HE 911 SC Controparte_3 Controparte_1 targata 18 e l'efficacia vincolante dello stesso, ex art. 1558 c.c., nei confronti di CP_2 in forza del contratto estimatorio sul bene stipulato fra le società litisconsorti passive in data 19.10.2021. - Accertare e dichiarare che il Sig. residente a [...], Controparte_1 è proprietario fin dal 19.12.2021 dell'autovettura HE 911 SC targata EX186LX avendo egli saldato interamente il prezzo a in tale data e, per l'effetto - Condannare Controparte_3 CP_3
con sede legale in Milano, Viale Bligny n. 39, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede a Milano,Via Bligny n. 39, in solido con in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede a Brescia, Via Reverberi n. 7 in via tra loro solidale o alternativa, a consegnare l'autovettura HE 911 SC targata EW186 LX al Sig. Controparte_1
pagina 1 di 12 immettendolo nel pieno possesso della vettura;
- Condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento della HE pari a una somma non inferiore ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'autovettura HE targata 18 decorrenti dalla data del 19.12.2022 sino al giorno dell'effettiva consegna
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o equitativamente valutata dal Giudice;
- Ordinare al conservatore del PRA competente territorialmente ad annotare l'intervenuto trasferimento di proprietà dell'autovettura anzidetta a favore del Sig. residente a [...] ( ), con esonero da ogni responsabilità al CodiceFiscale_2 riguardo. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere l'efficacia traslativa- 2 - immediata con efficacia ex tunc della compravendita del mezzo per cui è causa in capo ad e, dunque, non dovesse dichiarare il CP_2 Sig. quale effettivo proprietario dell'autoveicolo HE 911 SC targato 18 Controparte_1 dal 19.12.2021 e titolare del diritto alla trascrizione al competente PRA, alla consegna di tale automezzo e alla sua immissione nel possesso del bene - Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di cui in narrativa per inadempimento di e per l'effetto: Controparte_3 CP_
- Condannare a restituire immediatamente al Sig. l'importo di € 26.280,00 da Controparte_3 questi pagato per l'acquisto della HE di cui è causa e per le spese di trascrizione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli pagamenti al saldo nonché a retrocedere a favore dello stesso Sig. l'autovettura MG targata GD723HT, reimmettendolo nel possesso, Controparte_1 libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con spese di trascrizione del passaggio di proprietà a carico della convenuta o, in via subordinata gradata, in caso di sua alienazione o ammaloramento, al pagamento da parte di del valore della permuta come concordato fra le parti, pari a € Controparte_4 38.000,00=, nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti al suo inadempimento, come verranno accertati in corso di causa o ritenuti di giustizia. - Condannare al risarcimento dei Controparte_3 danni derivanti dal mancato godimento della MG targata GD723HT pari a una somma non inferiore ad € 50,00 per ogni giorno dal 09.12.2021 sino al giorno dell'effettiva consegna e reimmissione nel possesso ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o equitativamente valutata dal Giudice. In ogni caso: - Rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale o gradata nei riguardi dell'attore da parte di ciascuna delle convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle anticipazioni e compensi professionali, oltre a spese generali 15%, contr. 4% CPA e IVA, come per legge. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex artt. 183 VI comma nn. 2) e 3) depositate rispettivamente in data 02.11.2023 e 22.11.2023 – per l'attore
- Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: In via principale: respingere tutte le domande avversarie svolte nei confronti di CP_2
perché del tutto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti e nei verbali di causa.
[...] In via trasversale: accertate e dichiarate le circostanze esposte in atti e nei verbali di causa, condannare a manlevare, tenere indenne e garantire da ogni e Controparte_3 CP_2 qualsivoglia pretesa avversaria svolta nei suoi confronti nonché da tutto quanto questa dovesse essere tenuta ad eseguire per l'effetto del presente giudizio. In via riconvenzionale e ulteriormente trasversale: accertare e dichiarare il danno subito e subendo da per tutte le ragioni esposte in CP_2 atti e nei verbali di causa e, per l'effetto, condannare ed il sig. in Controparte_3 Controparte_1 via solidale e/o alternativa tra loro, a corrispondere in favore di la somma quantomeno di CP_2 euro 58.000,00= ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via di ulteriore subordine, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi pagina 2 di 12 titolo dovuti per il pregiudizio subito e subendo da per tutte le ragioni esposte in atti e nei CP_2 verbali di causa, oltre al rimborso delle spese sostenute. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, sia dell'odierna fase di merito sia del procedimento cautelare svolto in corso di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate negli scritti difensivi già depositati e non ammesse nel corso del presente giudizio. In ogni caso, con conferma del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. concesso in corso di causa nei confronti di e reso con ordinanza del 19 febbraio 2024 pubblicata in data 20 febbraio 2024- Per Controparte_3 la convenuta - CP_2
Voglia l'ill.mo sig. giudice del Tribunale di Varese accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Respingere, integralmente, le domande proposte dal sig. 2) In via riconvenzionale, Controparte_1 condannare il sig. a corrispondere, a favore della in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 2.754,40 a titolo di pagamento della fattura n. 1/2022, emessa nei confronti dell'odierno attore, oltre ai relativi interessi;
condannare, inoltre, il sig. a corrispondere, a favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_3 pro- tempore, l'ulteriore somma di euro 1.050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della vettura MG oggetto di causa, sostenute dal 1 Maggio 2022 alla data della costituzione in giudizio dell'esponente, nonché l'ulteriore somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata conclusione della compravendita del veicolo HE oggetto di causa, nonché l'ulteriore importo di euro 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita subita dall'esponente dei profitti di mandataria, per la compravendita del succitato veicolo MG, nonché l'ulteriore somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno d'immagine, oltre ai relativi interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché l'ulteriore importo di euro 1050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della succitata vettura MG, per ciascun mese che decorrerà dalla data del 1 Dicembre 2022 a quella in cui l'attore provvederà al ritiro del veicolo, maggiorata dei relativi interessi;
3) In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore di pagamento della somma di euro 26.000,00, compensare tale importo con il maggior credito di euro 27.804,40 vantato dalla per le causali Controparte_3 specificate nella domanda di cui al punto precedente e condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere, a favore della comparente, la differenza, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ed all'ulteriore importo di euro 1050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della succitata vettura MG, per ciascun mese che intercorrerà dalla data del 1 Dicembre 2022 a quella in cui l'attore provvederà al ritiro del veicolo;
4) In ogni caso, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte da contro 5) Revocare il CP_2 Controparte_3 sequestro conservativo pronunziato dal Tribunale di Varese, di cui all'ordinanza depositata in corso di causa in data 20 Febbraio 2024, cronol. n. 1858/2024; 6) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, relativa all'accertamento del perfezionamento del contratto di compravendita relativo alla vettura HE 911 SC targata 18, disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dall'attore presso il pubblico registro automobilistico in data 20 Ottobre 2022, R.P. 212449M sulla vettura MG targata GD723HT; Si insiste, inoltre, affinchè siano accolte le istanze istruttorie ad oggi non ammesse, dedotte dall'esponente nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, depositata in data 2 Novembre 2023 e nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc depositata in data 22 Novembre 2023. – per la convenuta - Controparte_3
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_1 società la società esponendo che: Controparte_3 CP_2
- il signor e si erano accordati in occasione dell'evento fieristico CP_1 Controparte_3 denominato “Salone Auto e Moto di Padova” per l'acquisto di una autovettura usata di marca HE modello 911 SC targata 18 al prezzo di € 64000 da pagarsi in parte mediante assegni e bonifici per la somma di euro 26000 e in parte mediante la permuta dell'autovettura MG di proprietà dell'acquirente tg GD723HT, immatricolata nel 1958 è iscritta al registro CP_1 Automotoclub storico italiano (doc.1);
- in esecuzione di tale accordo in data 09/12/2021 cedette in permuta la titolarità Controparte_1 Cont della vettura alla come attestato dall'estratto rilasciato dal PRA di Controparte_6 Varese (doc. 2, 3 e 4);
- in pari data pagò a l'importo di € 2000 quale acconto del prezzo Controparte_1 CP_3 della vettura HE e successivamente, in data 21 dicembre 2022, pagò l'importo di € 5000 mediante assegno bancario e la somma di € 19000 mediante bonifico bancario (doc. 5 e 7);
- aveva emesso le fatture numero 1, 4 e 5 del 2021 (doc. 8-10) a saldo Controparte_3 dell'operazione di compravendita;
- a fronte delle diverse richieste di adempimento dell'obbligazione contrattuale, in data 13 gennaio 2022 ricevette una comunicazione a mezzo posta elettronica con la Controparte_1 quale veniva informato dell'“avvio per la procedura di annullamento trascrizione per vettura MG targata GD723HT” a seguito “della presa visione della vettura in data 22.12.2021 presso l'Officina del Sig. di Verona da parte del nostro cliente amico ed acquirente Sig. Pt_1
(doc. 12), nella quale in sostanza si sosteneva che l'automobile a seguito di verifica Per_1 presso una autofficina di fiducia fosse affetta da diversi vizi (doc. 12);
- tale contestazione era del tutto strumentale, avendo in realtà tutte le risorse e le CP_3 capacità tecniche necessarie per adempiere ad una verifica preliminare dell'automobile consegnata in permuta;
- a seguito di un accesso telematico al PRA, l'attore aveva appreso che la HE non era di proprietà della venditrice, risultando invece intestata ad con sede a Brescia, via CP_2 Reverberi n. 7 (come emerge dalla visura al 04.02.2022 - doc. 16 - aggiornata alla data di notifica della citazione di cui al doc. 17);
- previa richiesta di chiarimenti, con pec in data 31.01.2022 aveva comunicato, CP_2 tramite il proprio difensore, di aver affidato a in conto vendita (e dunque con Controparte_3 contratto estimatorio ex art. 1556 c.c.), l'autovettura HE 911 SC targata 18; di aver ricevuto notizia dell'interesse di un acquirente e del raggiungimento di un accordo in merito alla vendita del veicolo, senza tuttavia aver mai ricevuto dettagli in merito all'identità del compratore (doc. 19);
- con ricorso depositato in data 07.02.2022 (doc. 22), il Sig. nei confronti di CP_1 CP_3
(accipiens) e di quali parti del contratto estimatorio, ha invocato
[...] Controparte_7 la tutela del sequestro giudiziario dell'automobile HE “con nomina di un custode che non solo inibisca l'alienazione a terzi dell'auto, ma ne inibisca l'utilizzo in luoghi pubblici o privati, a discapito dell'avente diritto” (cfr. doc. 22, pag. 11);
- con apposita ordinanza, poi confermata in sede di reclamo, la richiesta cautelare è stata rigettata pagina 4 di 12 dal tribunale non ravvisando i presupposti del periculum in mora.
Sulla base di queste premesse, qui richiamate per sommi capi, ritenendo di aver Controparte_1 adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, avendo pagato il prezzo pattuito e trasferito a la proprietà della vettura MG, ha chiesto in via principale l'accertamento della proprietà CP_3 della vettura HE 911 e la relativa consegna;
in via subordinata, ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di la restituzione delle somme versate e Controparte_3 il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione ha esposto: Controparte_8
- di aver sottoscritto con un contratto estimatorio in forza del quale aveva Controparte_3 consegnato a quest'ultima in c.d. “conto vendita” la propria autovettura HE 911 in occasione della sua partecipazione all'esposizione fieristica Salone Auto e Moto di Padova, riservando per sé il prezzo di € 58000 per l'eventuale vendita a terzi da parte di CP_3 (doc. n. 4 – contratto di conto vendita e d.d.t. attestante la consegna del bene);
- che continuando a trattenere presso di sé la HE, nel dicembre 2021 consegnava CP_3 ad la somma di € 20.000 - da quest'ultima incassata in acconto sul maggior prezzo CP_2 stabilito per l'eventuale vendita (€ 58.000,00) - dando in tal senso prova dell'attendibilità e della concretezza delle trattative che rappresentava essere intervenute;
Cont
- che aveva gestito la permuta ed il tentativo di vendita della senza mai CP_3 interpellare commettendo l'errore di considerare pacifica la cessione immediata della CP_2 Cont al proprio cliente sig. di fatto poi mai intervenuta, evidentemente al fine di Per_1 realizzare un ulteriore margine di guadagno anche sulla rivendita di tale autovettura;
- che, una volta definito il procedimento cautelare, provvedeva comunque a restituire in CP_2 favore di la somma di euro 20.000,00 da quest'ultima ricevuta quale acconto sul CP_3 maggior prezzo fissato per la vendita della HE in ragione del contratto estimatorio, ritenendo di non aver più alcun titolo per trattenerne le somme una volta constato l'esito negativo della trattativa trilaterale volta a definire la questione in via conciliativa (doc. 8 – restituzione acconto);
- che la domanda di parte attrice è infondata in quanto basata sull'erroneo presupposto che il contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto della HE intervenuto tra il sig. CP_1 e avesse effetti vincolanti ed obbligatori anche nei confronti della società la CP_3 CP_2 quale in realtà era rimasta del tutto estranea alla vicenda contrattuale non avendo mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il sig. e non avendo preso parte alla CP_1 compravendita;
- che pertanto, a fronte del mancato pagamento del prezzo riservato per la vendita, l'autovettura è legittimamente rientrata nella sfera di disponibilità del proprietario alla quale non CP_2 potranno in alcun modo imputarsi le conseguenze del presunto inadempimento contestato a da parte del sig. in quanto terza ed estranea rispetto al rapporto dedotto in CP_3 CP_1 giudizio;
- che il contratto estimatorio non produce alcun effetto traslativo immediato, in quanto all'accipiens viene attribuito in via eccezionale soltanto un potere di disposizione sulle cose consegnate, potere disgiunto dalla titolarità del diritto di proprietà che rimane in capo al tradens fino al momento in cui l'accipiens non abbia pagato il prezzo, obbligazione alternativa rispetto a quella di restituzione del bene;
pagina 5 di 12 - che di conseguenza il contratto intercorso tra e produce effetti Controparte_1 CP_3 obbligatori soltanto tra le parti, con l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res, risultando però inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto;
- che inoltre a causa della trascrizione del ricorso cautelare, prima, e della domanda giudiziale, poi, ha subito un danno patrimoniale da lucro cessante, comportando l'impossibilità di CP_2 disporre dell'automobile di proprietà e altresì un danno di immagine a carico di inteso CP_2 come pregiudizio alla reputazione e la credibilità sul mercato.
Sulla base di tali presupposti, qui richiamati soltanto sommariamente, ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda dell'attrice, di essere manlevata da parte di di tutte le conseguenze Controparte_3 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda dell'attore. In via riconvenzionale ha chiesto di nei confronti del sig. e di in via solidale e/o alternativa tra loro, il CP_1 CP_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali dalla medesima subiti a causa del mancato guadagno derivatole dalla proposizione della domanda e dalla pendenza della controversia a causa della limitazione alla disponibilità dell'automobile di proprietà, quantificando il danno in € 58.000 pari alla somma che avrebbe ricavato dalla vendita del mezzo. CP_2
Con il deposito della relativa comparsa si è costituita in giudizio contestando in Controparte_3 primo luogo la fondatezza della domanda in quanto nessun contratto era stato stipulato tra CP_1 e poiché il modulo d'ordine, prodotto dall'attore come documento n. 1, oltre a
[...] Controparte_3 difettare della firma del sig. manca anche della sottoscrizione, per accettazione, dalla CP_1 CP_3
riportando la sola sottoscrizione del sig. che tuttavia era un mero collaboratore privo
[...] Per_2 del potere di rappresentanza negoziale della società Nel corso dell'evento fieristico, CP_3 spiegava la convenuta, non fu pertanto concluso alcun contratto;
al più le parti avevano intessuto delle trattative, in ordine alla vendita della HE, che sfociò in un accordo preliminare per la vendita ad un prezzo di € 68000, che successivamente non ha avuto esecuzione, a causa dell'inadempimento dell'attore all'obbligo di saldare il prezzo convenuto per l'acquisto del veicolo. Pertanto, l'accordo del 26 Novembre 2021 non ha prodotto il trasferimento della proprietà del veicolo e, di conseguenza, si deve escludere che l'attore possa esserne dichiarato proprietario e ottenerne la consegna. La natura solo preparatoria dell'accordo del 26 novembre 2021, a detta della convenuta, esclude ogni fondamento della domanda dell'attore, rivolta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta stipula della compravendita. Inoltre, proseguiva la società il versamento di una sola parte del prezzo CP_3 pattuito da parte del sig. (meno della metà di quello pattuito) impedisce di ravvisare i presupposti CP_1 dell'accoglimento di una domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., peraltro non proposta da parte attorea, quanto della condanna all'adempimento del contratto di vendita, stante l'evidente inadempimento dell'attore all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito.
Quanto all'autoveicolo MG targato GD723HT, la difesa di ha sostenuto che tale veicolo CP_3 non era stato oggetto di alcuna permuta ma, esclusivamente, di un mandato conferito dal sig. alla CP_1 finalizzato all'alienazione della vettura al sig. cui era funzionale il previo CP_3 Per_1 trasferimento della proprietà dell'autoveicolo dal sig. alla società mandataria. Tuttavia la CP_1 Cont compravendita della vettura fra il sig. ed il sig. in seguito non si perfezionò perché CP_1 Per_1 all'esito della verifica, eseguita in data 22 Dicembre 2021 a Verona presso l'officina del sig. CP_9
era emerso che il veicolo era affetto da numerosi problemi e che la macchina non era affatto
[...] dotata del certificato di idoneità, che deve essere rilasciato dall'A.S.I. e che, proprio a causa dei predetti difetti, tale attestazione non avrebbe potuto essere rilasciata nemmeno successivamente
Quanto alla domanda di restituzione di € 26000 la società ha eccepito la compensazione di CP_3
pagina 6 di 12 tale pretesa con il maggior credito vantato da a titolo di rimborso delle spese sostenute per
CP_3 le riparazioni della vettura MG di proprietà dell'attore (fattura 1/2021 per € 2754), le spese di custodia del mezzo (€ 1050 oltre Iva), ed il credito da risarcimento del danno dovuto al mancato trasferimento del veicolo HE che avrebbe garantito a un guadagno di circa 10000 euro oltre al
CP_3 mancato incasso della provvigione di 4000 euro quale compenso per l'attività di mandataria finalizzata Cont alla vendita a terzi del veicolo non perfezionatasi a causa dei vizi dell'autoveicolo, ed infine un ulteriore pregiudizio di 10000 euro subito sempre da alla sua immagine commerciale presso
CP_3 Cont i propri clienti, a cominciare dal sig. che si era dimostrato interessato all'acquisto della ed Per_1 affidatosi a tal fine alla società
CP_3
Instaurato il contradditorio, all'esito della prima udienza di trattazione sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. e all'esito sono state ammesse le prove orali sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Nel corso del processo ha chiesto la misura cautelare del sequestro conservativo dei beni CP_2 della società che è stata accolta con ordinanza del 19.2.2024 che ha disposto come Controparte_3 segue: “AUTORIZZA la parte ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei CP_2 beni mobili e immobili della parte resistente e delle somme e cose ad essa Controparte_3 dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, fino alla concorrenza della somma di € 70000,00. Spese giudiziali del presente procedimento cautelare all'esito della causa di merito”.
Conclusa la fase istruttore del procedimento principale, è stata pertanto fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
* * *
Esaminando la documentazione agli atti, l'aspetto fondamentale ai fini della decisione della lite consiste nella verifica del perfezionamento del contratto di compravendita misto a permuta intercorso tra e Controparte_3 Controparte_1
A tal fine occorre considerare in primo luogo che era legittimata a disporre della Controparte_3 vettura HE targata 18 in virtù del contratto estimatorio stipulato in data 19.10.2021 con la società Tale contratto è attestato dal documento n. 4 prodotto da nel quale i CP_2 CP_2 rappresentanti legali della società ( e (accipiens) davano atto che la CP_2 CP_7 Controparte_3 vettura HE di proprietà di era stata consegnata alla in conto vendita in CP_2 CP_3 concomitanza con una manifestazione fieristica;
era inoltre riservato un prezzo di € 58000 dovuto al tradens qualora l'accipiens avesse reperito un acquirente.
Tale accordo non può che ricondursi alla fattispecie del contratto estimatorio (art. 1556-1558 c.c.); trattasi di un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa, in base al quale l'accipiens assume un'obbligazione alternativa, che consiste nella restituzione del bene nel termine stabilito o nel pagamento del prezzo stabilito nel contratto.
Da qui la regola di cui all'art. 1558 c.c. in base alla quale l'accipiens assume la legittimazione a compiere atti dispositivi del bene, benché non proprietario, in quanto a ciò autorizzato dal proprietario (tradens).
Da tale premessa si comprende pertanto che una volta concluso il contratto estimatorio tra CP_2 e con la consegna dell'automobile, quest'ultima era legittimata a disporre Controparte_3 validamente della vettura HE in base alla previsione contenuta nel comma I dell'art. 1558 c.c., la quale, come visto, conferisce la legittimazione straordinaria all'accipiens a compiere atti dispositivi della cosa ricevuta pur non essendone proprietario. pagina 7 di 12 Ciò chiarito, occorre allora verificare se nel caso in esame avesse effettivamente compiuto CP_3 un atto dispositivo dell'automobile HE, essendone pienamente legittimato in forza del contratto estimatorio stipulato con CP_2
Le risultanze documentali inducono a ritenere che il contratto di vendita si fosse effettivamente perfezionato tra e Controparte_3 Controparte_1
Come già osservato in sede cautelare, ai fini della stipulazione di un contratto di vendita non è necessaria la forma scritta a pena di invalidità; il contratto di vendita si perfeziona validamente con il solo consenso delle parti anche se ha ad oggetto un bene mobile registrato, come per un qualsiasi altro bene mobile. La proprietà del bene si trasferisce quindi per effetto del consenso delle parti ai sensi dell'art. 1376 c.c.
La prova del consenso traslativo si può desumere indirettamente da diverse risultanze documentali.
La tesi dell'attore è infatti la seguente: in occasione della fiera automobilistica di Padova CP_1 mostrò il proprio interesse all'acquisto della HE di proprietà della esposta da
[...] CP_2
Il testimone all'epoca collaboratore di fu il primo ad CP_3 Testimone_1 Controparte_4 essere contattato da e in sede di audizione ha confermato il contenuto del documento Controparte_1 prodotto sub 1 dall'attore; in particolare, ha dichiarato il teste, propose di acquistare la Controparte_1 vettura HE a fronte del versamento di una parte del corrispettivo in denaro e in parte trasferendo a Cont la propria automobile d'epoca, marca anno 1958. CP_3 ha poi dichiarato di non aver più condotto di persona le trattative che evidentemente Testimone_1 sono proseguite tra e legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_10 Controparte_3 Non v'è dubbio che, come sostenuto dalla convenuta, il documento 1 non costituisce un contratto ma al più una proposta di acquisto da parte dell'attore. A tale proposta seguì però l'adempimento da parte di egli emise due assegni in favore di di cui uno di € 2000 e un altro di € Controparte_1 CP_3 5000 e successivamente in data 14.12.2021 dispose a favore di un bonifico bancario della CP_3 somma di € 19000 con causale “saldo HE modello 911SC del 1983 col. Nero targa 18” (docc. 5, 6 e 7)
A fronte di tali versamenti emise tre distinte fatture: la prima n. 1/2021 del Controparte_3
9.12.2021 per importo di € 2000 riportante “primo acconto HE 911 SC TG. 18”; la seconda n. 4/2021 del 21.12.2021 per la somma di € 5000 riportante “secondo acconto HE 911 SC TG. 18”; la terza fattura n. 5/2021 del 21.12.2021 per € 19000 riportante questa volta la dicitura “saldo acquisto HE 911 SC TG. 18” (docc. 8, 9 e 10). Il motivo della dicitura “a saldo” e non “in acconto” riportata sulla terza fattura si comprende perché in data 9.12.2021 CP_1 aveva trasferito a il veicolo MG 1500 targato GD723HT per un prezzo
[...] Controparte_3 dichiarato di € 34000, come risulta dall'estratto del PRA prodotto dall'attore con il documento 3.
In data 27.12.2021, ritendo il trasferimento della vettura HE ormai prossimo, Controparte_1 eseguì un altro versamento a favore di di € 280 con causale “Pagamento passaggio di Controparte_4 proprietà vettura HE 18” (doc. 11).
Il pagamento delle somme di denaro e il trasferimento della vettura da parte di Controparte_1 (pagamento traslativo) non possono avere altra giustificazione se non quella di costituire l'adempimento al previo accordo raggiunto con l'acquisto della HE a fronte del Controparte_3 pagamento di € 26000 e del trasferimento in permuta della vettura MG.
Sulla base del predetto accordo si spiega anche la condotta della che in data Controparte_3 20.12.2021 e 21.12.2021 eseguì due bonifici bancari di € 10000 ciascuno in favore di con CP_2 causale “primo” e “secondo acconto HE 911…”, accompagnati da una mail con la quale si pagina 8 di 12 precisava che i bonifici erano eseguiti in acconto per l'autovettura HE “acquistata” (docc. 26 e 27 di parte attrice). Non è un caso che nella lettera del 3 gennaio 2022 la stessa riferiva all'avv. CP_2 Paolo Mora: “una volta terminata l'esposizione fieristica, continuando a trattenere Controparte_4 presso di sé l'autovettura in questione, comunicava informalmente alla nostra assistita di aver reperito un acquirente e la notiziava circa il buon esito delle trattative intercorse per la vendita dell'autovettura…” (doc. 19 di parte attrice), lasciando così intendere che la stessa era stata CP_2 informata da parte di della vendita della HE. CP_3
Sostiene la difesa di che la vendita non si era perfezionata in quanto la conclusione CP_3 dell'affare era subordinata alla verifica delle condizioni in cui versava la vettura MG oggetto di Cont permuta. In particolare, sostiene la convenuta, dopo aver ricevuto la disponibilità della vettura già in trattative per la vendita della stessa vettura ad un terzo acquirente (il sig. Controparte_3
a sua volta sentito come testimone in giudizio), fece visionare il veicolo al sig. e ad un Per_1 Per_1 meccanico di fiducia e risultò che le sue caratteristiche erano assai diverse da quelle ipotizzate: la macchina era affetta di diversi difetti del motore ed era stata rovinata da precedenti interventi di manutenzione alla carrozzeria eseguiti male. Quindi, essendo previsto che prima della conclusione dell'affare avrebbe dovuto visionare le condizioni dell'automobile promessa in permuta CP_3 (MG), al momento in cui ne verificò le effettive condizioni giudicò sconveniente la conclusione dell'affare che quindi non poteva dirsi ancora perfezionato;
non era pertanto obbligata CP_3 trasferirne la proprietà della HE ritenuta in conto vendita a Controparte_1
La tesi di appare insostenibile. Se realmente avesse voluto riservarsi la Controparte_4 CP_4 possibilità di fare delle verifiche approfondite sulla condizione del mezzo offerto in permuta, essa Cont avrebbe potuto e dovuto farlo prima che la proprietà della gli venisse trasferita dal e non CP_1 successivamente (tenendo presente che era un'impresa specializzata nel settore della CP_3 commercio di veicoli d'epoca). Del resto, non si spiega nemmeno perché avesse sostenuto CP_3 delle spese di riparazione della vettura MG per € 2754,40 e ulteriori spese di custodia per € 1050, chieste in restituzione in via riconvenzionale, se non in qualità di proprietario, quale in effetti era, della predetta vettura.
Le risultanze documentali e le circostanze concomitanti convergono quindi alla prova della conclusione della vendita del veicolo HE, avendo l'acquirente provveduto a pagare il relativo corrispettivo al venditore. Cont Le condizioni della vettura avrebbero potuto semmai giustificare la domanda di Controparte_3 volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento o la richiesta di riduzione del prezzo, avvalendosi della garanzia di cui all'art. 1492 c.c. Ciò che invece non è nelle condizioni di sostenere, CP_3 essendo smentita dalle risultanze documentali, è che la vendita della HE non si fosse in realtà mai Cont perfezionata in quanto il trasferimento della vettura l'emissione delle fatture a saldo per l'acquisto della HE e il trasferimento dell'acconto di € 20000 ad potevano avere la sola CP_2 giustificazione causale dell'avvenuto accordo di compravendita della vettura HE tra e CP_3
Controparte_1 Cont Altrettanto difficile da sostenere è che in realtà il trasferimento della vettura fosse avvenuto da a in esecuzione di un mandato a vendere l'automobile, conferito dal primo alla CP_1 CP_3 seconda. Non solo non vi è nessun riscontro documentale del conferimento di un simile mandato e delle relative condizioni ma se avesse voluto conferire un simile incarico non avrebbe Controparte_1 avuto nessun interesse a trasferire la proprietà del veicolo a e lo avrebbe piuttosto trasferito CP_3 direttamente all'acquirente reperito dalla mandataria. Cont Inoltre, se fosse intercorso un semplice mandato a vendere della vettura autonomo e non connesso pagina 9 di 12 alla compravendita della vettura HE di proprietà di non si comprenderebbe il CP_2 contenuto della mail inviata da al in data 13.1.2022 nella quale la società CP_11 CP_1 Cont
“mandataria” comunicava la volontà di “annullare” la trascrizione del trasferimento della a seguito della scoperta dei vizi dell'automobile e del rifiuto ad acquistare la vettura da parte del sig. Per_1 (doc. 12 parte attrice). Il contenuto della missiva espone evidentemente un interesse proprio della ciò è reso ancor più evidente dal fatto che, solo pochi giorni dopo, l'Agenzia Bellini, a sua CP_3 volta incaricata di curare il trasferimento della vettura HE, scrisse una mail ad un indirizzo riconducibile a nella quale informava della volontà della parte venditrice ( Controparte_1 CP_3 di annullare il trasferimento della proprietà dell'auto targata 18 (la vettura HE) “per motivi di inadempienza contrattuali”. Ciò evidentemente conferma la relazione che fin da subito sussisteva tra Cont il trasferimento della e la compravendita della HE (doc. 15 parte attrice).
Alquanto più verosimile è la seguente ricostruzione: aveva acquistato in permuta la vettura CP_3 MG con l'intento di venderla immediatamente al sig. al fine di ricavare il denaro che le Per_1 consentisse, una volta pagata la somma ancora dovuta ad per l'acquisto della HE, di CP_2 Cont incassare una differenza il più possibile cospicua. In altri termini, ricevendo in permuta la vettura assunse il rischio legato al valore effettivo dell'automobile (trattasi pur sempre di un'auto CP_3 d'epoca con anno immatricolazione 1958 e proveniente da un privato proprietario appassionato di vetture d'epoca) confidando di poterla vendere immediatamente ad un terzo acquirente ad un prezzo conveniente;
proprio per questo, si fece carico di spese rilevanti per riparare la macchina CP_3 ricevuta in permuta oltre che per la sua custodia. Solamente quando il terzo acquirente, il sig. Per_1 dopo aver visionato le condizioni dell'autovettura inglese si ritirò dall'affare, non ritenendo conveniente l'acquisto, allora cercò di recedere dall'accordo intercorso con CP_3 Controparte_1 opponendo alla pretesa di quest'ultimo di ottenere la disponibilità della HE l'inadeguatezza delle condizioni della vettura MG e chiedendo di poterla riconsegnare immediatamente e di procedere alla relativa retrocessione.
Poco rileva che a fronte della richiesta di indicare un posto per la riconsegna della vettura MG avesse indicato l'indirizzo di un meccanico di fiducia (doc. 7 parte convenuta), in Controparte_1 quanto questo riscontro telegrafico tramite messaggio non consente di desumere che tra le parti fosse intervenuto un accordo risolutivo né suffraga la tesi che le stesse fossero ancora in fase di trattative;
la risposta del poteva essere dettata dalle sole circostanze del caso, trovandosi costui in una CP_1 situazione peculiare non avendo la disponibilità della vettura acquista né di quella data in permuta.
Quanto alla posizione di la difesa della società proprietaria del veicolo HE ha CP_2 sostenuto, in estrema sintesi, di essere rimasta estranea alle vicende contrattuali intercorse tra e CP_1 ed avendo riottenuto la disponibilità materiale della macchina, rimasta sempre di sua CP_4 proprietà, qualsiasi accordo raggiunto tra e sarebbe a lei inopponibile. CP_1 CP_3
Se è vero che è estranea alla vendita intercorsa tra e non lo è CP_2 CP_1 Controparte_3 tuttavia rispetto ai relativi effetti. È infatti pacifico che avesse consegnato la vettura HE in CP_2 conto vendita alla come dimostrato dalla documentazione contrattuale precedentemente CP_3 richiamata. In forza di tale contratto l'accipiens, in tal caso era legittimata a disporre della CP_3 vettura consegnatagli dal tradens ( . Come visto, infatti, elemento caratterizzante del contratto CP_2 estimatorio, e che lo diversifica dal contratto di agenzia, è la facoltà concessa all'affidatario d'alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione (Corte di Cassazione sent. n. 11504 del 29.10.1991).
Quindi, ribadito che ai fini della vendita dell'autoveicolo è necessario il solo consenso traslativo (1376
pagina 10 di 12 c.c.) mentre la registrazione ha solo valore di pubblicità, e una volta dimostrato che tra e CP_3 era intercorso un contratto di compravendita del veicolo HE, tale contratto non può che CP_1 esplicitare l'effetto traslativo nei confronti di che mediante la stipula del contratto estimatorio, CP_2 altrimenti detto “conto vendita”, aveva autorizzato a disporre del bene consegnatogli. Poco CP_3 importa che dopo aver venduto l'auto al l'avesse riconsegnata ad in data CP_3 CP_1 CP_2 21.2.2022 (doc. 5 reso da conto vendita): la società aveva infatti riconsegnato la vettura che però aveva già venduto al terzo acquirente, Controparte_1
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda principale dell'attore volta ad ottenere l'accertamento della proprietà, in capo a della vettura HE 911 SC targata 18. Controparte_1 Considerato che, in virtù dell'art. 1476 co 1 n. 1), tra le obbligazioni principali del venditore vi è quella di consegnare il bene oggetto di vendita consegue che l'attuale possessore dell'autoveicolo, ovvero deve essere condannato a consegnarlo a garantendogli il pieno possesso. CP_2 Controparte_1
Non si ritiene che sussistano i presupposti per prevedere la condanna nei confronti di ai sensi CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c., in considerazione del suo comportamento e del tenore delle sue difese. Allo stato appare infatti iniquo stabilire una somma forfettaria per ogni giorno di ritardata consegna dell'automobile HE, considerando che solo dalla definizione del presente giudizio, che accerta l'avvenuta stipulazione della compravendita dell'autoveicolo risolvendo la relativa controversia tra l'attore e la convenuta può avere contezza dell'effettiva proprietà del bene. CP_3 CP_2
Nessuna pronuncia va adottata in relazione alla trascrizione della sentenza. In primo lugo, la trascrizione della sentenza non deve essere disposta dal giudice ma è disposta su iniziativa della parte interessata;
inoltre, avendo la parte attrice provveduto alla trascrizione della domanda di rivendicazione del bene mobile registrato, essa beneficerà della anticipazione degli effetti del giudicato a far data dalla trascrizione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2691co. I e 2653 co. 1 n. 1 c.c.
Va invece accolta in parte la domanda trasversale proposta da nei confronti di CP_2 CP_3 di condanna al pagamento della somma di € 58000. Nel rispetto dei fatti e delle circostanze
[...] allegati dalle parti, la domanda riconvenzionale proposta da deve infatti qualificarsi come una CP_2 domanda di condanna all'adempimento della prestazione dovuta per effetto del contratto estimatorio sottoscritto con anziché di risarcimento del danno come prospettato dalla parte nelle proprie CP_3 conclusioni.
Nel contratto estimatorio le parti avevano infatti previsto il prezzo di € 58000 da pagare ad nel CP_2 caso in cui avesse ceduto il veicolo a terzi;
quindi, avendo disposto CP_11 CP_3 dell'autovettura, la predetta società deve essere condannata al pagamento della somma prevista quale corrispettivo in alternativa alla restituzione del bene. Non sono applicati interessi moratori, come invece riconosciuto in sede cautelare, non essendo stata formulata la relativa domanda.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto ad L'unica tipologia di pregiudizio CP_2 che può essere riconosciuta quale risarcimento del danno può infatti derivare dalla condotta inadempiente di tra cui non rientra il lucro cessante per il mancato introito derivante Controparte_3 dalla impossibilità di vendere a terzi la vettura HE. Tale preclusione deriva solo dalla legittima disposizione del bene da parte di in ragione del contratto estimatorio e si sarebbe verificata CP_3 comunque anche se quest'ultima avesse pagato il prezzo pattuito di € 58000. La condanna al pagamento di tale somma non può evidentemente cumularsi con ulteriori risarcimenti dovuti alla mancata disponibilità dell'autovettura che, per l'appunto, è un effetto del contratto estimatorio e non di condotte inadempienti di alcuna delle controparti.
Il sequestro conservativo emesso in data in data 19 febbraio 2024, emesso all'esito del procedimento cautelare in corso di causa, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pagina 11 di 12 pignoramento con la pronuncia della presente sentenza, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato (in questo senso Corte di Cassazione sez. 3, sent. n. 10871 del 28/06/2012; sent. n. 41078 del 21/12/2021).
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della soccombenza e sono Controparte_3 CP_2 tenute in via solidale a rimborsare le spese legali sostenute dall'attore per il presente giudizio e le spese legali sostenute da parte della convenuta Le spese legali sono liquidate sulla base del CP_2 valore del bene oggetto della rivendicazione e sono rapportate ai parametri medi per le varie fasi del giudizio dal d.m. 55 del 2014, ridotti del 30% in ragione del valore della causa. deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del procedimento cautelare Controparte_3 che ha disposto il sequestro conservativo su ricorso di calcolate secondo i parametri medi CP_2 previsti per la fase di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di proprietà in capo a della vettura HE 911 SC targata Controparte_1 18 e, per l'effetto, condanna alla consegna del medesimo autoveicolo all'attore CP_2
Controparte_1
- condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 58000 a favore di Controparte_3
CP_2
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare all'attore Controparte_3 CP_2 Controparte_1 le spese di lite per il giudizio principale, che si liquidano in € 786 per spese, € 9872 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite per il giudizio Controparte_3 CP_2 principale, che si liquidano in € 9872 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite per il Controparte_3 CP_2 procedimento cautelare in corso di causa (RG 1900-1/2022), che si liquidano in € 3453 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
Varese, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORA PAOLO, Controparte_1 C.F._1 dell'avv. MANCINI ADRIANA e dell'avv. STORCHI ANTONELLA;
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano via Donizetti 5
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTONI VERA e dell'avv. CP_2 P.IVA_1 BUGATTI CLAUDIA;
elettivamente domiciliata in VIA TURATI, 26 20122 MILANO presso il difensore avv. CANTONI VERA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LEO GIOVANNI, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in PIAZZA EMILIA, 1 20129 MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito di Varese, contrariis reiectis, così GIUDICARE Nel merito e in via principale: - Accertare e dichiarare l'avvenuto perfezionamento del contratto di compravendita intervenuto tra e il Sig. avente ad oggetto la HE 911 SC Controparte_3 Controparte_1 targata 18 e l'efficacia vincolante dello stesso, ex art. 1558 c.c., nei confronti di CP_2 in forza del contratto estimatorio sul bene stipulato fra le società litisconsorti passive in data 19.10.2021. - Accertare e dichiarare che il Sig. residente a [...], Controparte_1 è proprietario fin dal 19.12.2021 dell'autovettura HE 911 SC targata EX186LX avendo egli saldato interamente il prezzo a in tale data e, per l'effetto - Condannare Controparte_3 CP_3
con sede legale in Milano, Viale Bligny n. 39, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede a Milano,Via Bligny n. 39, in solido con in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede a Brescia, Via Reverberi n. 7 in via tra loro solidale o alternativa, a consegnare l'autovettura HE 911 SC targata EW186 LX al Sig. Controparte_1
pagina 1 di 12 immettendolo nel pieno possesso della vettura;
- Condannare in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento della HE pari a una somma non inferiore ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'autovettura HE targata 18 decorrenti dalla data del 19.12.2022 sino al giorno dell'effettiva consegna
o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o equitativamente valutata dal Giudice;
- Ordinare al conservatore del PRA competente territorialmente ad annotare l'intervenuto trasferimento di proprietà dell'autovettura anzidetta a favore del Sig. residente a [...] ( ), con esonero da ogni responsabilità al CodiceFiscale_2 riguardo. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere l'efficacia traslativa- 2 - immediata con efficacia ex tunc della compravendita del mezzo per cui è causa in capo ad e, dunque, non dovesse dichiarare il CP_2 Sig. quale effettivo proprietario dell'autoveicolo HE 911 SC targato 18 Controparte_1 dal 19.12.2021 e titolare del diritto alla trascrizione al competente PRA, alla consegna di tale automezzo e alla sua immissione nel possesso del bene - Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita di cui in narrativa per inadempimento di e per l'effetto: Controparte_3 CP_
- Condannare a restituire immediatamente al Sig. l'importo di € 26.280,00 da Controparte_3 questi pagato per l'acquisto della HE di cui è causa e per le spese di trascrizione, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dei singoli pagamenti al saldo nonché a retrocedere a favore dello stesso Sig. l'autovettura MG targata GD723HT, reimmettendolo nel possesso, Controparte_1 libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, con spese di trascrizione del passaggio di proprietà a carico della convenuta o, in via subordinata gradata, in caso di sua alienazione o ammaloramento, al pagamento da parte di del valore della permuta come concordato fra le parti, pari a € Controparte_4 38.000,00=, nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti al suo inadempimento, come verranno accertati in corso di causa o ritenuti di giustizia. - Condannare al risarcimento dei Controparte_3 danni derivanti dal mancato godimento della MG targata GD723HT pari a una somma non inferiore ad € 50,00 per ogni giorno dal 09.12.2021 sino al giorno dell'effettiva consegna e reimmissione nel possesso ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o equitativamente valutata dal Giudice. In ogni caso: - Rigettare tutte le domande svolte in via riconvenzionale o gradata nei riguardi dell'attore da parte di ciascuna delle convenute, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore al pagamento delle anticipazioni e compensi professionali, oltre a spese generali 15%, contr. 4% CPA e IVA, come per legge. In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex artt. 183 VI comma nn. 2) e 3) depositate rispettivamente in data 02.11.2023 e 22.11.2023 – per l'attore
- Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: In via principale: respingere tutte le domande avversarie svolte nei confronti di CP_2
perché del tutto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti e nei verbali di causa.
[...] In via trasversale: accertate e dichiarate le circostanze esposte in atti e nei verbali di causa, condannare a manlevare, tenere indenne e garantire da ogni e Controparte_3 CP_2 qualsivoglia pretesa avversaria svolta nei suoi confronti nonché da tutto quanto questa dovesse essere tenuta ad eseguire per l'effetto del presente giudizio. In via riconvenzionale e ulteriormente trasversale: accertare e dichiarare il danno subito e subendo da per tutte le ragioni esposte in CP_2 atti e nei verbali di causa e, per l'effetto, condannare ed il sig. in Controparte_3 Controparte_1 via solidale e/o alternativa tra loro, a corrispondere in favore di la somma quantomeno di CP_2 euro 58.000,00= ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via di ulteriore subordine, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi pagina 2 di 12 titolo dovuti per il pregiudizio subito e subendo da per tutte le ragioni esposte in atti e nei CP_2 verbali di causa, oltre al rimborso delle spese sostenute. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa, sia dell'odierna fase di merito sia del procedimento cautelare svolto in corso di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate negli scritti difensivi già depositati e non ammesse nel corso del presente giudizio. In ogni caso, con conferma del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. concesso in corso di causa nei confronti di e reso con ordinanza del 19 febbraio 2024 pubblicata in data 20 febbraio 2024- Per Controparte_3 la convenuta - CP_2
Voglia l'ill.mo sig. giudice del Tribunale di Varese accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) Respingere, integralmente, le domande proposte dal sig. 2) In via riconvenzionale, Controparte_1 condannare il sig. a corrispondere, a favore della in persona del Controparte_1 Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, la somma di euro 2.754,40 a titolo di pagamento della fattura n. 1/2022, emessa nei confronti dell'odierno attore, oltre ai relativi interessi;
condannare, inoltre, il sig. a corrispondere, a favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_3 pro- tempore, l'ulteriore somma di euro 1.050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della vettura MG oggetto di causa, sostenute dal 1 Maggio 2022 alla data della costituzione in giudizio dell'esponente, nonché l'ulteriore somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la mancata conclusione della compravendita del veicolo HE oggetto di causa, nonché l'ulteriore importo di euro 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita subita dall'esponente dei profitti di mandataria, per la compravendita del succitato veicolo MG, nonché l'ulteriore somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno d'immagine, oltre ai relativi interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché l'ulteriore importo di euro 1050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della succitata vettura MG, per ciascun mese che decorrerà dalla data del 1 Dicembre 2022 a quella in cui l'attore provvederà al ritiro del veicolo, maggiorata dei relativi interessi;
3) In via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore di pagamento della somma di euro 26.000,00, compensare tale importo con il maggior credito di euro 27.804,40 vantato dalla per le causali Controparte_3 specificate nella domanda di cui al punto precedente e condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere, a favore della comparente, la differenza, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ed all'ulteriore importo di euro 1050,00 oltre iva, a titolo di rimborso delle spese di custodia della succitata vettura MG, per ciascun mese che intercorrerà dalla data del 1 Dicembre 2022 a quella in cui l'attore provvederà al ritiro del veicolo;
4) In ogni caso, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte da contro 5) Revocare il CP_2 Controparte_3 sequestro conservativo pronunziato dal Tribunale di Varese, di cui all'ordinanza depositata in corso di causa in data 20 Febbraio 2024, cronol. n. 1858/2024; 6) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, relativa all'accertamento del perfezionamento del contratto di compravendita relativo alla vettura HE 911 SC targata 18, disporre la cancellazione della domanda giudiziale trascritta dall'attore presso il pubblico registro automobilistico in data 20 Ottobre 2022, R.P. 212449M sulla vettura MG targata GD723HT; Si insiste, inoltre, affinchè siano accolte le istanze istruttorie ad oggi non ammesse, dedotte dall'esponente nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 cpc, depositata in data 2 Novembre 2023 e nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc depositata in data 22 Novembre 2023. – per la convenuta - Controparte_3
pagina 3 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_1 società la società esponendo che: Controparte_3 CP_2
- il signor e si erano accordati in occasione dell'evento fieristico CP_1 Controparte_3 denominato “Salone Auto e Moto di Padova” per l'acquisto di una autovettura usata di marca HE modello 911 SC targata 18 al prezzo di € 64000 da pagarsi in parte mediante assegni e bonifici per la somma di euro 26000 e in parte mediante la permuta dell'autovettura MG di proprietà dell'acquirente tg GD723HT, immatricolata nel 1958 è iscritta al registro CP_1 Automotoclub storico italiano (doc.1);
- in esecuzione di tale accordo in data 09/12/2021 cedette in permuta la titolarità Controparte_1 Cont della vettura alla come attestato dall'estratto rilasciato dal PRA di Controparte_6 Varese (doc. 2, 3 e 4);
- in pari data pagò a l'importo di € 2000 quale acconto del prezzo Controparte_1 CP_3 della vettura HE e successivamente, in data 21 dicembre 2022, pagò l'importo di € 5000 mediante assegno bancario e la somma di € 19000 mediante bonifico bancario (doc. 5 e 7);
- aveva emesso le fatture numero 1, 4 e 5 del 2021 (doc. 8-10) a saldo Controparte_3 dell'operazione di compravendita;
- a fronte delle diverse richieste di adempimento dell'obbligazione contrattuale, in data 13 gennaio 2022 ricevette una comunicazione a mezzo posta elettronica con la Controparte_1 quale veniva informato dell'“avvio per la procedura di annullamento trascrizione per vettura MG targata GD723HT” a seguito “della presa visione della vettura in data 22.12.2021 presso l'Officina del Sig. di Verona da parte del nostro cliente amico ed acquirente Sig. Pt_1
(doc. 12), nella quale in sostanza si sosteneva che l'automobile a seguito di verifica Per_1 presso una autofficina di fiducia fosse affetta da diversi vizi (doc. 12);
- tale contestazione era del tutto strumentale, avendo in realtà tutte le risorse e le CP_3 capacità tecniche necessarie per adempiere ad una verifica preliminare dell'automobile consegnata in permuta;
- a seguito di un accesso telematico al PRA, l'attore aveva appreso che la HE non era di proprietà della venditrice, risultando invece intestata ad con sede a Brescia, via CP_2 Reverberi n. 7 (come emerge dalla visura al 04.02.2022 - doc. 16 - aggiornata alla data di notifica della citazione di cui al doc. 17);
- previa richiesta di chiarimenti, con pec in data 31.01.2022 aveva comunicato, CP_2 tramite il proprio difensore, di aver affidato a in conto vendita (e dunque con Controparte_3 contratto estimatorio ex art. 1556 c.c.), l'autovettura HE 911 SC targata 18; di aver ricevuto notizia dell'interesse di un acquirente e del raggiungimento di un accordo in merito alla vendita del veicolo, senza tuttavia aver mai ricevuto dettagli in merito all'identità del compratore (doc. 19);
- con ricorso depositato in data 07.02.2022 (doc. 22), il Sig. nei confronti di CP_1 CP_3
(accipiens) e di quali parti del contratto estimatorio, ha invocato
[...] Controparte_7 la tutela del sequestro giudiziario dell'automobile HE “con nomina di un custode che non solo inibisca l'alienazione a terzi dell'auto, ma ne inibisca l'utilizzo in luoghi pubblici o privati, a discapito dell'avente diritto” (cfr. doc. 22, pag. 11);
- con apposita ordinanza, poi confermata in sede di reclamo, la richiesta cautelare è stata rigettata pagina 4 di 12 dal tribunale non ravvisando i presupposti del periculum in mora.
Sulla base di queste premesse, qui richiamate per sommi capi, ritenendo di aver Controparte_1 adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni, avendo pagato il prezzo pattuito e trasferito a la proprietà della vettura MG, ha chiesto in via principale l'accertamento della proprietà CP_3 della vettura HE 911 e la relativa consegna;
in via subordinata, ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di la restituzione delle somme versate e Controparte_3 il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione ha esposto: Controparte_8
- di aver sottoscritto con un contratto estimatorio in forza del quale aveva Controparte_3 consegnato a quest'ultima in c.d. “conto vendita” la propria autovettura HE 911 in occasione della sua partecipazione all'esposizione fieristica Salone Auto e Moto di Padova, riservando per sé il prezzo di € 58000 per l'eventuale vendita a terzi da parte di CP_3 (doc. n. 4 – contratto di conto vendita e d.d.t. attestante la consegna del bene);
- che continuando a trattenere presso di sé la HE, nel dicembre 2021 consegnava CP_3 ad la somma di € 20.000 - da quest'ultima incassata in acconto sul maggior prezzo CP_2 stabilito per l'eventuale vendita (€ 58.000,00) - dando in tal senso prova dell'attendibilità e della concretezza delle trattative che rappresentava essere intervenute;
Cont
- che aveva gestito la permuta ed il tentativo di vendita della senza mai CP_3 interpellare commettendo l'errore di considerare pacifica la cessione immediata della CP_2 Cont al proprio cliente sig. di fatto poi mai intervenuta, evidentemente al fine di Per_1 realizzare un ulteriore margine di guadagno anche sulla rivendita di tale autovettura;
- che, una volta definito il procedimento cautelare, provvedeva comunque a restituire in CP_2 favore di la somma di euro 20.000,00 da quest'ultima ricevuta quale acconto sul CP_3 maggior prezzo fissato per la vendita della HE in ragione del contratto estimatorio, ritenendo di non aver più alcun titolo per trattenerne le somme una volta constato l'esito negativo della trattativa trilaterale volta a definire la questione in via conciliativa (doc. 8 – restituzione acconto);
- che la domanda di parte attrice è infondata in quanto basata sull'erroneo presupposto che il contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto della HE intervenuto tra il sig. CP_1 e avesse effetti vincolanti ed obbligatori anche nei confronti della società la CP_3 CP_2 quale in realtà era rimasta del tutto estranea alla vicenda contrattuale non avendo mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il sig. e non avendo preso parte alla CP_1 compravendita;
- che pertanto, a fronte del mancato pagamento del prezzo riservato per la vendita, l'autovettura è legittimamente rientrata nella sfera di disponibilità del proprietario alla quale non CP_2 potranno in alcun modo imputarsi le conseguenze del presunto inadempimento contestato a da parte del sig. in quanto terza ed estranea rispetto al rapporto dedotto in CP_3 CP_1 giudizio;
- che il contratto estimatorio non produce alcun effetto traslativo immediato, in quanto all'accipiens viene attribuito in via eccezionale soltanto un potere di disposizione sulle cose consegnate, potere disgiunto dalla titolarità del diritto di proprietà che rimane in capo al tradens fino al momento in cui l'accipiens non abbia pagato il prezzo, obbligazione alternativa rispetto a quella di restituzione del bene;
pagina 5 di 12 - che di conseguenza il contratto intercorso tra e produce effetti Controparte_1 CP_3 obbligatori soltanto tra le parti, con l'obbligo del venditore di far acquistare al compratore la proprietà della res, risultando però inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto;
- che inoltre a causa della trascrizione del ricorso cautelare, prima, e della domanda giudiziale, poi, ha subito un danno patrimoniale da lucro cessante, comportando l'impossibilità di CP_2 disporre dell'automobile di proprietà e altresì un danno di immagine a carico di inteso CP_2 come pregiudizio alla reputazione e la credibilità sul mercato.
Sulla base di tali presupposti, qui richiamati soltanto sommariamente, ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda dell'attrice, di essere manlevata da parte di di tutte le conseguenze Controparte_3 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda dell'attore. In via riconvenzionale ha chiesto di nei confronti del sig. e di in via solidale e/o alternativa tra loro, il CP_1 CP_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali dalla medesima subiti a causa del mancato guadagno derivatole dalla proposizione della domanda e dalla pendenza della controversia a causa della limitazione alla disponibilità dell'automobile di proprietà, quantificando il danno in € 58.000 pari alla somma che avrebbe ricavato dalla vendita del mezzo. CP_2
Con il deposito della relativa comparsa si è costituita in giudizio contestando in Controparte_3 primo luogo la fondatezza della domanda in quanto nessun contratto era stato stipulato tra CP_1 e poiché il modulo d'ordine, prodotto dall'attore come documento n. 1, oltre a
[...] Controparte_3 difettare della firma del sig. manca anche della sottoscrizione, per accettazione, dalla CP_1 CP_3
riportando la sola sottoscrizione del sig. che tuttavia era un mero collaboratore privo
[...] Per_2 del potere di rappresentanza negoziale della società Nel corso dell'evento fieristico, CP_3 spiegava la convenuta, non fu pertanto concluso alcun contratto;
al più le parti avevano intessuto delle trattative, in ordine alla vendita della HE, che sfociò in un accordo preliminare per la vendita ad un prezzo di € 68000, che successivamente non ha avuto esecuzione, a causa dell'inadempimento dell'attore all'obbligo di saldare il prezzo convenuto per l'acquisto del veicolo. Pertanto, l'accordo del 26 Novembre 2021 non ha prodotto il trasferimento della proprietà del veicolo e, di conseguenza, si deve escludere che l'attore possa esserne dichiarato proprietario e ottenerne la consegna. La natura solo preparatoria dell'accordo del 26 novembre 2021, a detta della convenuta, esclude ogni fondamento della domanda dell'attore, rivolta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta stipula della compravendita. Inoltre, proseguiva la società il versamento di una sola parte del prezzo CP_3 pattuito da parte del sig. (meno della metà di quello pattuito) impedisce di ravvisare i presupposti CP_1 dell'accoglimento di una domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., peraltro non proposta da parte attorea, quanto della condanna all'adempimento del contratto di vendita, stante l'evidente inadempimento dell'attore all'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito.
Quanto all'autoveicolo MG targato GD723HT, la difesa di ha sostenuto che tale veicolo CP_3 non era stato oggetto di alcuna permuta ma, esclusivamente, di un mandato conferito dal sig. alla CP_1 finalizzato all'alienazione della vettura al sig. cui era funzionale il previo CP_3 Per_1 trasferimento della proprietà dell'autoveicolo dal sig. alla società mandataria. Tuttavia la CP_1 Cont compravendita della vettura fra il sig. ed il sig. in seguito non si perfezionò perché CP_1 Per_1 all'esito della verifica, eseguita in data 22 Dicembre 2021 a Verona presso l'officina del sig. CP_9
era emerso che il veicolo era affetto da numerosi problemi e che la macchina non era affatto
[...] dotata del certificato di idoneità, che deve essere rilasciato dall'A.S.I. e che, proprio a causa dei predetti difetti, tale attestazione non avrebbe potuto essere rilasciata nemmeno successivamente
Quanto alla domanda di restituzione di € 26000 la società ha eccepito la compensazione di CP_3
pagina 6 di 12 tale pretesa con il maggior credito vantato da a titolo di rimborso delle spese sostenute per
CP_3 le riparazioni della vettura MG di proprietà dell'attore (fattura 1/2021 per € 2754), le spese di custodia del mezzo (€ 1050 oltre Iva), ed il credito da risarcimento del danno dovuto al mancato trasferimento del veicolo HE che avrebbe garantito a un guadagno di circa 10000 euro oltre al
CP_3 mancato incasso della provvigione di 4000 euro quale compenso per l'attività di mandataria finalizzata Cont alla vendita a terzi del veicolo non perfezionatasi a causa dei vizi dell'autoveicolo, ed infine un ulteriore pregiudizio di 10000 euro subito sempre da alla sua immagine commerciale presso
CP_3 Cont i propri clienti, a cominciare dal sig. che si era dimostrato interessato all'acquisto della ed Per_1 affidatosi a tal fine alla società
CP_3
Instaurato il contradditorio, all'esito della prima udienza di trattazione sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. e all'esito sono state ammesse le prove orali sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Nel corso del processo ha chiesto la misura cautelare del sequestro conservativo dei beni CP_2 della società che è stata accolta con ordinanza del 19.2.2024 che ha disposto come Controparte_3 segue: “AUTORIZZA la parte ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei CP_2 beni mobili e immobili della parte resistente e delle somme e cose ad essa Controparte_3 dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, fino alla concorrenza della somma di € 70000,00. Spese giudiziali del presente procedimento cautelare all'esito della causa di merito”.
Conclusa la fase istruttore del procedimento principale, è stata pertanto fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
* * *
Esaminando la documentazione agli atti, l'aspetto fondamentale ai fini della decisione della lite consiste nella verifica del perfezionamento del contratto di compravendita misto a permuta intercorso tra e Controparte_3 Controparte_1
A tal fine occorre considerare in primo luogo che era legittimata a disporre della Controparte_3 vettura HE targata 18 in virtù del contratto estimatorio stipulato in data 19.10.2021 con la società Tale contratto è attestato dal documento n. 4 prodotto da nel quale i CP_2 CP_2 rappresentanti legali della società ( e (accipiens) davano atto che la CP_2 CP_7 Controparte_3 vettura HE di proprietà di era stata consegnata alla in conto vendita in CP_2 CP_3 concomitanza con una manifestazione fieristica;
era inoltre riservato un prezzo di € 58000 dovuto al tradens qualora l'accipiens avesse reperito un acquirente.
Tale accordo non può che ricondursi alla fattispecie del contratto estimatorio (art. 1556-1558 c.c.); trattasi di un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa, in base al quale l'accipiens assume un'obbligazione alternativa, che consiste nella restituzione del bene nel termine stabilito o nel pagamento del prezzo stabilito nel contratto.
Da qui la regola di cui all'art. 1558 c.c. in base alla quale l'accipiens assume la legittimazione a compiere atti dispositivi del bene, benché non proprietario, in quanto a ciò autorizzato dal proprietario (tradens).
Da tale premessa si comprende pertanto che una volta concluso il contratto estimatorio tra CP_2 e con la consegna dell'automobile, quest'ultima era legittimata a disporre Controparte_3 validamente della vettura HE in base alla previsione contenuta nel comma I dell'art. 1558 c.c., la quale, come visto, conferisce la legittimazione straordinaria all'accipiens a compiere atti dispositivi della cosa ricevuta pur non essendone proprietario. pagina 7 di 12 Ciò chiarito, occorre allora verificare se nel caso in esame avesse effettivamente compiuto CP_3 un atto dispositivo dell'automobile HE, essendone pienamente legittimato in forza del contratto estimatorio stipulato con CP_2
Le risultanze documentali inducono a ritenere che il contratto di vendita si fosse effettivamente perfezionato tra e Controparte_3 Controparte_1
Come già osservato in sede cautelare, ai fini della stipulazione di un contratto di vendita non è necessaria la forma scritta a pena di invalidità; il contratto di vendita si perfeziona validamente con il solo consenso delle parti anche se ha ad oggetto un bene mobile registrato, come per un qualsiasi altro bene mobile. La proprietà del bene si trasferisce quindi per effetto del consenso delle parti ai sensi dell'art. 1376 c.c.
La prova del consenso traslativo si può desumere indirettamente da diverse risultanze documentali.
La tesi dell'attore è infatti la seguente: in occasione della fiera automobilistica di Padova CP_1 mostrò il proprio interesse all'acquisto della HE di proprietà della esposta da
[...] CP_2
Il testimone all'epoca collaboratore di fu il primo ad CP_3 Testimone_1 Controparte_4 essere contattato da e in sede di audizione ha confermato il contenuto del documento Controparte_1 prodotto sub 1 dall'attore; in particolare, ha dichiarato il teste, propose di acquistare la Controparte_1 vettura HE a fronte del versamento di una parte del corrispettivo in denaro e in parte trasferendo a Cont la propria automobile d'epoca, marca anno 1958. CP_3 ha poi dichiarato di non aver più condotto di persona le trattative che evidentemente Testimone_1 sono proseguite tra e legale rappresentante di Controparte_1 Controparte_10 Controparte_3 Non v'è dubbio che, come sostenuto dalla convenuta, il documento 1 non costituisce un contratto ma al più una proposta di acquisto da parte dell'attore. A tale proposta seguì però l'adempimento da parte di egli emise due assegni in favore di di cui uno di € 2000 e un altro di € Controparte_1 CP_3 5000 e successivamente in data 14.12.2021 dispose a favore di un bonifico bancario della CP_3 somma di € 19000 con causale “saldo HE modello 911SC del 1983 col. Nero targa 18” (docc. 5, 6 e 7)
A fronte di tali versamenti emise tre distinte fatture: la prima n. 1/2021 del Controparte_3
9.12.2021 per importo di € 2000 riportante “primo acconto HE 911 SC TG. 18”; la seconda n. 4/2021 del 21.12.2021 per la somma di € 5000 riportante “secondo acconto HE 911 SC TG. 18”; la terza fattura n. 5/2021 del 21.12.2021 per € 19000 riportante questa volta la dicitura “saldo acquisto HE 911 SC TG. 18” (docc. 8, 9 e 10). Il motivo della dicitura “a saldo” e non “in acconto” riportata sulla terza fattura si comprende perché in data 9.12.2021 CP_1 aveva trasferito a il veicolo MG 1500 targato GD723HT per un prezzo
[...] Controparte_3 dichiarato di € 34000, come risulta dall'estratto del PRA prodotto dall'attore con il documento 3.
In data 27.12.2021, ritendo il trasferimento della vettura HE ormai prossimo, Controparte_1 eseguì un altro versamento a favore di di € 280 con causale “Pagamento passaggio di Controparte_4 proprietà vettura HE 18” (doc. 11).
Il pagamento delle somme di denaro e il trasferimento della vettura da parte di Controparte_1 (pagamento traslativo) non possono avere altra giustificazione se non quella di costituire l'adempimento al previo accordo raggiunto con l'acquisto della HE a fronte del Controparte_3 pagamento di € 26000 e del trasferimento in permuta della vettura MG.
Sulla base del predetto accordo si spiega anche la condotta della che in data Controparte_3 20.12.2021 e 21.12.2021 eseguì due bonifici bancari di € 10000 ciascuno in favore di con CP_2 causale “primo” e “secondo acconto HE 911…”, accompagnati da una mail con la quale si pagina 8 di 12 precisava che i bonifici erano eseguiti in acconto per l'autovettura HE “acquistata” (docc. 26 e 27 di parte attrice). Non è un caso che nella lettera del 3 gennaio 2022 la stessa riferiva all'avv. CP_2 Paolo Mora: “una volta terminata l'esposizione fieristica, continuando a trattenere Controparte_4 presso di sé l'autovettura in questione, comunicava informalmente alla nostra assistita di aver reperito un acquirente e la notiziava circa il buon esito delle trattative intercorse per la vendita dell'autovettura…” (doc. 19 di parte attrice), lasciando così intendere che la stessa era stata CP_2 informata da parte di della vendita della HE. CP_3
Sostiene la difesa di che la vendita non si era perfezionata in quanto la conclusione CP_3 dell'affare era subordinata alla verifica delle condizioni in cui versava la vettura MG oggetto di Cont permuta. In particolare, sostiene la convenuta, dopo aver ricevuto la disponibilità della vettura già in trattative per la vendita della stessa vettura ad un terzo acquirente (il sig. Controparte_3
a sua volta sentito come testimone in giudizio), fece visionare il veicolo al sig. e ad un Per_1 Per_1 meccanico di fiducia e risultò che le sue caratteristiche erano assai diverse da quelle ipotizzate: la macchina era affetta di diversi difetti del motore ed era stata rovinata da precedenti interventi di manutenzione alla carrozzeria eseguiti male. Quindi, essendo previsto che prima della conclusione dell'affare avrebbe dovuto visionare le condizioni dell'automobile promessa in permuta CP_3 (MG), al momento in cui ne verificò le effettive condizioni giudicò sconveniente la conclusione dell'affare che quindi non poteva dirsi ancora perfezionato;
non era pertanto obbligata CP_3 trasferirne la proprietà della HE ritenuta in conto vendita a Controparte_1
La tesi di appare insostenibile. Se realmente avesse voluto riservarsi la Controparte_4 CP_4 possibilità di fare delle verifiche approfondite sulla condizione del mezzo offerto in permuta, essa Cont avrebbe potuto e dovuto farlo prima che la proprietà della gli venisse trasferita dal e non CP_1 successivamente (tenendo presente che era un'impresa specializzata nel settore della CP_3 commercio di veicoli d'epoca). Del resto, non si spiega nemmeno perché avesse sostenuto CP_3 delle spese di riparazione della vettura MG per € 2754,40 e ulteriori spese di custodia per € 1050, chieste in restituzione in via riconvenzionale, se non in qualità di proprietario, quale in effetti era, della predetta vettura.
Le risultanze documentali e le circostanze concomitanti convergono quindi alla prova della conclusione della vendita del veicolo HE, avendo l'acquirente provveduto a pagare il relativo corrispettivo al venditore. Cont Le condizioni della vettura avrebbero potuto semmai giustificare la domanda di Controparte_3 volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento o la richiesta di riduzione del prezzo, avvalendosi della garanzia di cui all'art. 1492 c.c. Ciò che invece non è nelle condizioni di sostenere, CP_3 essendo smentita dalle risultanze documentali, è che la vendita della HE non si fosse in realtà mai Cont perfezionata in quanto il trasferimento della vettura l'emissione delle fatture a saldo per l'acquisto della HE e il trasferimento dell'acconto di € 20000 ad potevano avere la sola CP_2 giustificazione causale dell'avvenuto accordo di compravendita della vettura HE tra e CP_3
Controparte_1 Cont Altrettanto difficile da sostenere è che in realtà il trasferimento della vettura fosse avvenuto da a in esecuzione di un mandato a vendere l'automobile, conferito dal primo alla CP_1 CP_3 seconda. Non solo non vi è nessun riscontro documentale del conferimento di un simile mandato e delle relative condizioni ma se avesse voluto conferire un simile incarico non avrebbe Controparte_1 avuto nessun interesse a trasferire la proprietà del veicolo a e lo avrebbe piuttosto trasferito CP_3 direttamente all'acquirente reperito dalla mandataria. Cont Inoltre, se fosse intercorso un semplice mandato a vendere della vettura autonomo e non connesso pagina 9 di 12 alla compravendita della vettura HE di proprietà di non si comprenderebbe il CP_2 contenuto della mail inviata da al in data 13.1.2022 nella quale la società CP_11 CP_1 Cont
“mandataria” comunicava la volontà di “annullare” la trascrizione del trasferimento della a seguito della scoperta dei vizi dell'automobile e del rifiuto ad acquistare la vettura da parte del sig. Per_1 (doc. 12 parte attrice). Il contenuto della missiva espone evidentemente un interesse proprio della ciò è reso ancor più evidente dal fatto che, solo pochi giorni dopo, l'Agenzia Bellini, a sua CP_3 volta incaricata di curare il trasferimento della vettura HE, scrisse una mail ad un indirizzo riconducibile a nella quale informava della volontà della parte venditrice ( Controparte_1 CP_3 di annullare il trasferimento della proprietà dell'auto targata 18 (la vettura HE) “per motivi di inadempienza contrattuali”. Ciò evidentemente conferma la relazione che fin da subito sussisteva tra Cont il trasferimento della e la compravendita della HE (doc. 15 parte attrice).
Alquanto più verosimile è la seguente ricostruzione: aveva acquistato in permuta la vettura CP_3 MG con l'intento di venderla immediatamente al sig. al fine di ricavare il denaro che le Per_1 consentisse, una volta pagata la somma ancora dovuta ad per l'acquisto della HE, di CP_2 Cont incassare una differenza il più possibile cospicua. In altri termini, ricevendo in permuta la vettura assunse il rischio legato al valore effettivo dell'automobile (trattasi pur sempre di un'auto CP_3 d'epoca con anno immatricolazione 1958 e proveniente da un privato proprietario appassionato di vetture d'epoca) confidando di poterla vendere immediatamente ad un terzo acquirente ad un prezzo conveniente;
proprio per questo, si fece carico di spese rilevanti per riparare la macchina CP_3 ricevuta in permuta oltre che per la sua custodia. Solamente quando il terzo acquirente, il sig. Per_1 dopo aver visionato le condizioni dell'autovettura inglese si ritirò dall'affare, non ritenendo conveniente l'acquisto, allora cercò di recedere dall'accordo intercorso con CP_3 Controparte_1 opponendo alla pretesa di quest'ultimo di ottenere la disponibilità della HE l'inadeguatezza delle condizioni della vettura MG e chiedendo di poterla riconsegnare immediatamente e di procedere alla relativa retrocessione.
Poco rileva che a fronte della richiesta di indicare un posto per la riconsegna della vettura MG avesse indicato l'indirizzo di un meccanico di fiducia (doc. 7 parte convenuta), in Controparte_1 quanto questo riscontro telegrafico tramite messaggio non consente di desumere che tra le parti fosse intervenuto un accordo risolutivo né suffraga la tesi che le stesse fossero ancora in fase di trattative;
la risposta del poteva essere dettata dalle sole circostanze del caso, trovandosi costui in una CP_1 situazione peculiare non avendo la disponibilità della vettura acquista né di quella data in permuta.
Quanto alla posizione di la difesa della società proprietaria del veicolo HE ha CP_2 sostenuto, in estrema sintesi, di essere rimasta estranea alle vicende contrattuali intercorse tra e CP_1 ed avendo riottenuto la disponibilità materiale della macchina, rimasta sempre di sua CP_4 proprietà, qualsiasi accordo raggiunto tra e sarebbe a lei inopponibile. CP_1 CP_3
Se è vero che è estranea alla vendita intercorsa tra e non lo è CP_2 CP_1 Controparte_3 tuttavia rispetto ai relativi effetti. È infatti pacifico che avesse consegnato la vettura HE in CP_2 conto vendita alla come dimostrato dalla documentazione contrattuale precedentemente CP_3 richiamata. In forza di tale contratto l'accipiens, in tal caso era legittimata a disporre della CP_3 vettura consegnatagli dal tradens ( . Come visto, infatti, elemento caratterizzante del contratto CP_2 estimatorio, e che lo diversifica dal contratto di agenzia, è la facoltà concessa all'affidatario d'alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione (Corte di Cassazione sent. n. 11504 del 29.10.1991).
Quindi, ribadito che ai fini della vendita dell'autoveicolo è necessario il solo consenso traslativo (1376
pagina 10 di 12 c.c.) mentre la registrazione ha solo valore di pubblicità, e una volta dimostrato che tra e CP_3 era intercorso un contratto di compravendita del veicolo HE, tale contratto non può che CP_1 esplicitare l'effetto traslativo nei confronti di che mediante la stipula del contratto estimatorio, CP_2 altrimenti detto “conto vendita”, aveva autorizzato a disporre del bene consegnatogli. Poco CP_3 importa che dopo aver venduto l'auto al l'avesse riconsegnata ad in data CP_3 CP_1 CP_2 21.2.2022 (doc. 5 reso da conto vendita): la società aveva infatti riconsegnato la vettura che però aveva già venduto al terzo acquirente, Controparte_1
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda principale dell'attore volta ad ottenere l'accertamento della proprietà, in capo a della vettura HE 911 SC targata 18. Controparte_1 Considerato che, in virtù dell'art. 1476 co 1 n. 1), tra le obbligazioni principali del venditore vi è quella di consegnare il bene oggetto di vendita consegue che l'attuale possessore dell'autoveicolo, ovvero deve essere condannato a consegnarlo a garantendogli il pieno possesso. CP_2 Controparte_1
Non si ritiene che sussistano i presupposti per prevedere la condanna nei confronti di ai sensi CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c., in considerazione del suo comportamento e del tenore delle sue difese. Allo stato appare infatti iniquo stabilire una somma forfettaria per ogni giorno di ritardata consegna dell'automobile HE, considerando che solo dalla definizione del presente giudizio, che accerta l'avvenuta stipulazione della compravendita dell'autoveicolo risolvendo la relativa controversia tra l'attore e la convenuta può avere contezza dell'effettiva proprietà del bene. CP_3 CP_2
Nessuna pronuncia va adottata in relazione alla trascrizione della sentenza. In primo lugo, la trascrizione della sentenza non deve essere disposta dal giudice ma è disposta su iniziativa della parte interessata;
inoltre, avendo la parte attrice provveduto alla trascrizione della domanda di rivendicazione del bene mobile registrato, essa beneficerà della anticipazione degli effetti del giudicato a far data dalla trascrizione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2691co. I e 2653 co. 1 n. 1 c.c.
Va invece accolta in parte la domanda trasversale proposta da nei confronti di CP_2 CP_3 di condanna al pagamento della somma di € 58000. Nel rispetto dei fatti e delle circostanze
[...] allegati dalle parti, la domanda riconvenzionale proposta da deve infatti qualificarsi come una CP_2 domanda di condanna all'adempimento della prestazione dovuta per effetto del contratto estimatorio sottoscritto con anziché di risarcimento del danno come prospettato dalla parte nelle proprie CP_3 conclusioni.
Nel contratto estimatorio le parti avevano infatti previsto il prezzo di € 58000 da pagare ad nel CP_2 caso in cui avesse ceduto il veicolo a terzi;
quindi, avendo disposto CP_11 CP_3 dell'autovettura, la predetta società deve essere condannata al pagamento della somma prevista quale corrispettivo in alternativa alla restituzione del bene. Non sono applicati interessi moratori, come invece riconosciuto in sede cautelare, non essendo stata formulata la relativa domanda.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto ad L'unica tipologia di pregiudizio CP_2 che può essere riconosciuta quale risarcimento del danno può infatti derivare dalla condotta inadempiente di tra cui non rientra il lucro cessante per il mancato introito derivante Controparte_3 dalla impossibilità di vendere a terzi la vettura HE. Tale preclusione deriva solo dalla legittima disposizione del bene da parte di in ragione del contratto estimatorio e si sarebbe verificata CP_3 comunque anche se quest'ultima avesse pagato il prezzo pattuito di € 58000. La condanna al pagamento di tale somma non può evidentemente cumularsi con ulteriori risarcimenti dovuti alla mancata disponibilità dell'autovettura che, per l'appunto, è un effetto del contratto estimatorio e non di condotte inadempienti di alcuna delle controparti.
Il sequestro conservativo emesso in data in data 19 febbraio 2024, emesso all'esito del procedimento cautelare in corso di causa, a norma dell'art. 686 cod. proc. civ., si converte automaticamente in pagina 11 di 12 pignoramento con la pronuncia della presente sentenza, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato (in questo senso Corte di Cassazione sez. 3, sent. n. 10871 del 28/06/2012; sent. n. 41078 del 21/12/2021).
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della soccombenza e sono Controparte_3 CP_2 tenute in via solidale a rimborsare le spese legali sostenute dall'attore per il presente giudizio e le spese legali sostenute da parte della convenuta Le spese legali sono liquidate sulla base del CP_2 valore del bene oggetto della rivendicazione e sono rapportate ai parametri medi per le varie fasi del giudizio dal d.m. 55 del 2014, ridotti del 30% in ragione del valore della causa. deve inoltre essere condannata al pagamento delle spese del procedimento cautelare Controparte_3 che ha disposto il sequestro conservativo su ricorso di calcolate secondo i parametri medi CP_2 previsti per la fase di studio e introduttiva, esclusa la fase istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto di proprietà in capo a della vettura HE 911 SC targata Controparte_1 18 e, per l'effetto, condanna alla consegna del medesimo autoveicolo all'attore CP_2
Controparte_1
- condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 58000 a favore di Controparte_3
CP_2
- condanna e in solido tra loro, a rimborsare all'attore Controparte_3 CP_2 Controparte_1 le spese di lite per il giudizio principale, che si liquidano in € 786 per spese, € 9872 per compensi, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite per il giudizio Controparte_3 CP_2 principale, che si liquidano in € 9872 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite per il Controparte_3 CP_2 procedimento cautelare in corso di causa (RG 1900-1/2022), che si liquidano in € 3453 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e 15 % per spese generali;
Varese, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Fabio Rivellini
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