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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. RA DI, al termine dell'udienza del 10/12/2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter del codice di rito, lette le note depositate dall'avv.
AR, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2402/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR MA e dall'avv. GIUSEPPE SCILABRA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
, Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. ANTONINO RIZZO
ZO TO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa, dal 1.8.2023 al 30.4.2024, senza regolare contratto, in favore dell'associazione non riconosciuta con qualifica di preparatore atletico;
ha CP_1 esposto di avere osservato un orario lavorativa che si dipanava dal lunedì al sabato, dalle
16:00 alle 18:30 nonché la domenica per n. 4 ore ovvero, in caso di trasferta, per l'intera giornata;
ha precisato di avere ricevuto la retribuzione mensile di € 800,00 sino al mese di
1 novembre 2023; ha lamentato la mancata percezione della retribuzione dal mese di dicembre 2023 al mese di aprile 2024 nonché la mancata erogazione di una retribuzione conforme ai parametri del CCNL di settore, del TFR e degli oneri contributivi;
ha chiesto di accertare la responsabilità personale di quale presidente dell' Controparte_2 [...] dal 21.3.2023 al 8.8.2024 e, per l'effetto, lo ha convenuto in giudizio, unitamente CP_1 all' e all al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- CP_1 CP_3
Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e l'associazione non riconosciuta è intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato in nero, dal 01/08/2023 al 30/04/2024;
- Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., la responsabilità personale e solidale dell'ex
Presidente Controparte_2
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del CCNL di settore,
e in subordine ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., da in solido fra di Parte_2 loro, il pagamento di tutte le differenze retributive, 13° e 14° mensilità, lo straordinario, nonché il T.F.R. oltre accessori di legge;
- Condannare, per gli effetti, e in solido fra di loro, al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del ricorrente delle spettanze retributive spettantegli per la somma complessiva di € 8.479,19 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito;
- Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto versamento dei contributi da parte di CP_1
e in solido fra di loro, nei confronti dell
[...] Controparte_2 Controparte_4
nel periodo che va dal 01/08/2023 al 30/04/2024, e per l'effetto accertare la
[...] responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei resistenti per le omissioni contributive relative al periodo indicato, con condanna degli stessi, in solido fra di loro, al risarcimento di tutti i danni pensionistici pregressi e futuri ex art. 2116 c.c. e art. 13 Legge n. 1338/1962;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
2. L' con memoria depositata in data 17.1.2025, ha formulato le seguenti CP_3 conclusioni: “- ammettere le prove richieste dal ricorrente
- ove venga ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa con evasione contributiva disporre un breve differimento al fine di consentire all'Istituto la precisa quantificazione delle somme dovute dal datore di lavoro per contributi e somme aggiuntive;
con condanna del datore di lavoro a versare tali ulteriori somme
- con vittoria di spese di lite
- ove la domanda del lavoratore venga ritenuta sfornita di prova, rigettarla con vittoria di spese
- in caso di conciliazione tra le altre parti ammettere le prove chieste dal lavoratore e rinviare per la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolarizzazione contributiva.”.
2 3. La e benché regolarmente evocati non si sono CP_1 Controparte_2 costituiti.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione di testi, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. La presente causa viene alla decisione del Tribunale al fine di dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di una attività lavorativa subordinata alle dipendenze della nonché, in caso di raggiunta prova in ordine alla suddetta Controparte_1 subordinazione, al fine di condannare quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Le domande azionate traggono fondamento dall'asserita sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la nozione generale contenuta nell'art. 2094 del codice civile.
Sul punto va evidenziato che l'art. 2094 c.c. definisce prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Dalla lettura della norma si evince che l'elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che detta soggezione è elemento essenziale e condicio sine qua non della subordinazione, precisando altresì che le direttive e gli ordini impartiti dal datore di lavoro al lavoratore devono essere puntuali, pregnanti ed assidui, così da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (cfr. sul punto, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che gli ulteriori caratteri del rapporto lavorativo - quali, ad esempio, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio,
l'osservanza di uno specifico orario, le modalità di erogazione della retribuzione - non hanno valore decisivo ai fini della prospettata natura subordinata del lavoro ma carattere sussidiario e funzione indiziaria tutte quelle volte in cui non sia agevole l'accertamento della eterodirezione a causa della peculiarità delle mansioni espletate (cfr. Cass. n. 4500/2007).
Va poi sottolineato che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n.
326/1996).
3 Premesso quanto sopra e dato atto della non operatività del principio di non contestazione in caso di contumacia (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 461; Cass. civ., 21 febbraio 2014, n. 4161), si osserva che dall'attività istruttoria compiuta è emersa la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la predetta associazione.
I testi escussi hanno, invero, confermato che il ricorrente prestava attività di preparatore Cont atletico nell'interesse della convenuta, rispettando un orario di lavoro dal martedì al sabato nonché la domenica in occasione delle partite. Essi, inoltre, hanno dichiarato che il ricorrente - il quale era sempre presente in occasione delle preparazioni atletiche e per le partite - era solito ricevere, almeno per alcuni mesi, la retribuzione;
circostanza, quest'ultima, risultante anche dalla documentazione in atti, dalla lettura della quale emerge la pacifica ricezione della somma mensile di € 800,00 nei mesi da agosto a novembre 2023.
Si osserva, inoltre, che il nominativo del ricorrente risulta tra quelli indicati nel comunicato stampa di agosto 2023 e nel post su Facebook in atti.
Le prove orali e documentali in atti consentono dunque di ritenere processualmente accertato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa subordinata dal 1.8.2023 al
30.4.2024, osservando un orario giornaliero, dal martedì al sabato, dalle 15:00 alle 18:30 oltre che le domeniche in occasioni delle partite.
6. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive e contributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provarne il pagamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). Cont Orbene, nel caso di specie, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci retributive richieste.
Venendo al quantum della pretesa creditoria azionata, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati alla luce del CCNL allegato in ricorso, in tale sede applicabile soltanto come parametro di riferimento ai fini dell'individuazione di una retribuzione equa e rispondente ai criteri di cui all'art. 36 Cost. Invero, dall'attività
4 istruttoria è emerso che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello terzo del
CCNL allegato in ricorso per avere lo stesso compiuto attività di preparazione atletica.
Il datore di lavoro va quindi condannato al pagamento della somma di € 5.564,72 a titolo di differenze retributive nonché a provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore per il periodo 01.08.2023 al 30.04.2024.
Considerato che ai sensi dell'art. 38 c.c. “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente Co e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, CP_2
Presidente della ASD convenuta (cfr. attestazione FIGC – LND) al momento dell'instaurazione del rapporto e nel corso dello stesso, deve essere condannato, in via solidale, al pagamento delle differenze retributive e contributive.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, nella contumacia di CP_2
US:
[...] CP_1
a) accoglie il ricorso e condanna solidalmente e al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.564,72 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) condanna US AZ e alla regolarizzazione della posizione Controparte_2 contributiva facente capo al lavoratore, mediante versamento in favore dell' della CP_3 contribuzione corrispondente per il periodo di cui è causa;
3) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute dal CP_1 Controparte_2 ricorrente che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e a rifondere le spese di lite sostenute CP_1 Controparte_2 dall' che liquida in € 2.695,00 oltre accessori di legge. CP_3
IL GIUDICE
RA DI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice RA
DI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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