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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10941 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4082 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia n. 52 presso lo studio dell'avv. Parte_1 Marco Tavernese che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, premettendo di essere stato detenuto dal mese di gennaio 2011 sino al mese di febbraio 2013 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Parma, successivamente sino al mese di gennaio 2018 presso l'Istituto Casa Circondariale di Prato, successivamente sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Parma, esponeva che dal mese di gennaio 2011 sino al mese di ottobre 2020 aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente ai sensi CP_1 degli artt. 20 e ss. L. 354/1975 e che fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di Roma
1 in funzione di Giudice del lavoro, di: a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) conseguentemente, condannare il resistente a corrispondergli l'importo di Euro CP_1 17.109,48 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 935,19 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 18.044,67 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia;
c) oltre accessori di legge;
d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che preliminarmente eccepiva il CP_1 giudicato per avere il ricorrente già proposto altro giudizio avente lo stesso oggetto del presente, la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo che – ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente – fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all' la contribuzione che dovesse risultare CP_2 dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Fallito il tentativo di conciliazione e istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dall'Amministrazione resistente che deduce che il ricorrente ha già proposto un identico giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro Roma (n.r.g. 7433/2022) avente ad oggetto proprio il pagamento di spettanze retributive a titolo di lavoro carcerario degli anni 2011, 2012, 2013 e 2017, conclusosi con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Roma n. 3978/2023, confermata in appello (C. Appello 4498/2024, cfr. docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1 Il ricorrente si è difeso affermando che mentre la precedente domanda concerneva il pagamento delle differenze retributive legate al mancato adeguamento della mercede carceraria per diversi titoli (retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, t.f.r.), la presente domanda concerne il pagamento delle differenze retributive legate al maggiore numero di ore effettivamente lavorate (dunque il pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario, ma anche quelle conseguenti alla rimodulazione di tutti gli altri titoli in funzione del maggiore orario).
1.a. L'eccezione è fondata con riguardo ai crediti maturati nel periodo dal 2011 al 2017 per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione in atti relativa al precedente giudizio (ricorso, sentenza di primo grado e di appello, cfr. fasc. ) si evince che il ricorrente aveva chiesto – sul presupposto CP_1 dell'inadeguatezza della mercede – le differenze retributive legate al rapporto di lavoro carcerario svolto nel periodo dal gennaio 2011 al settembre 2017, con le mansioni e l'orario ivi indicato. Nell'odierno giudizio, invece, la rivendicazione delle differenze retributive trae origine dall'affermazione di avere svolto un numero di ore superiore a quello risultante dalle buste paga e per un periodo maggiore (gennaio 2011- marzo 2020), ma resta il fatto che per il periodo dal gennaio 2011 al settembre 2017 la domanda è inammissibile poiché vi è il giudicato sull'orario. Invero il giudicato copre il dedotto e il deducibile: il ricorrente nel primo giudizio avrebbe potuto dedurre di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga e invece ha dedotto di avere lavorato le ore risultanti dalle buste paga.
2 Sotto altro concorrente profilo la presente domanda sarebbe comunque inammissibile per il divieto di frazionamento che costituisce una forma di abuso del diritto: infatti si è qui in presenza di domande relative ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale e dunque le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. SS.UU. 2017 n.4090; Cass. 17893/2018; Cass. 20714/2018; Cass. 6591/2019; Cass. 337/2020). Nella specie non sussiste alcun interesse oggettivo al frazionamento dei giudizi, dapprima chiedendo il pagamento delle somme spettanti in base all'orario delle buste paga e poi in base a quelle eccedenti, trattandosi di due giudizi ordinari di cognizione, aventi identica natura processuale e speditezza ed entrambi proposti dopo l'espletamento dell'ultima prestazione lavorativa carceraria avvenuta nell'ottobre del 2020 (il giudizio n.r.g. 7433 è stato introdotto nell'anno 2022).
1.b. Con riguardo, invece, al periodo dal 2017 al 2020, che non formava oggetto del precedente giudizio, l'eccezione di giudicato è infondata e la domanda del ricorrente è dunque ammissibile.
2. Essa è tuttavia infondata.
2.a. Il ricorrente afferma di avere svolto un numero di ore di lavoro eccedenti rispetto a quelle retribuite dall'Amministrazione e riproduce nel ricorso una tabella in cui sono riportati i periodi lavorati (per anno e per mese), le mansioni di ciascun periodo, il numero complessivo di ore mensili lavorate (distinte in ore retribuite in busta paga e ore da retribuire). Deve ritenersi applicabile al presente caso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'onere della prova dello svolgimento di un orario che va oltre quello normale, incombe su colui che agisce in giudizio e deve essere fornita in modo rigoroso (cfr. tra le tante, Cass. 3714/2009; Cass. 4076/2018; Cass. 77/2024). Per ottenere il compenso per le ore di lavoro prestate e non retribuite il lavoratore ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario remunerato e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova e senza che possa supplire il giudice con valutazioni equitative. Nella specie il ricorrente non ha assolto all'onere della prova su di sé incombente. Infatti, egli non ha allegato con riguardo a ciascuno dei periodi oggetto di causa come fosse distribuito l'orario di lavoro giornaliero, né per quanti giorni alla settimana egli lavorasse, né ancora se fruisse di pause giornaliere intermedie o settimanali. Non ha neppure dedotto dove avvenisse l'espletamento delle mansioni lavorative e in cosa consistessero, circostanze queste atte a contestualizzare la sua prestazione. Egli si è limitato all'apodittica affermazione di avere lavorato per un numero di ore eccedenti rispetto a quelle retribuite e risultanti dalle buste paga e a riprodurre nella tabella di cui al capitolo 4 del ricorso il totale mensile delle ore lavorate, richiedendo poi la prova testimoniale su tale capitolo: ma tale prova non è stata ammessa in considerazione della sua genericità, in quanto del tutto priva di una contestualizzazione spazio – temporale relativa alle ore eccedenti. Il ricorrente ha, altresì, richiesto di provare il maggior orario lavorativo, rispetto a quello risultante dalle buste paga, mediante l'ordine di esibizione rivolto all'Amministrazione resistente a) dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle” b) ovvero di “altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”: tuttavia l'istanza non è stata accolta in quanto, per un verso, tali documenti sarebbero idonei al più a dimostrare l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non
3 già l'orario di lavoro (sub a), per altro verso, in considerazione del carattere esplorativo della richiesta che non ha ad oggetto uno specifico documento di cui la parte alleghi e dimostri di non essere potuta venire in possesso autonomamente (sub b). Insomma la lacunosità delle allegazioni assertive e probatorie conduce al rigetto della domanda.
2.b. Né appare convincente la tesi difensiva per cui le allegazioni del detenuto sono assistite da una presunzione relativa di veridicità e si verificherebbe, pertanto, nella specie una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui spetterebbe sull'Amministrazione resistente, anche per il principio di cd. “prossimità della prova”, dimostrare l'infondatezza delle ore di lavoro rivendicate. Invero il ricorrente invoca a tale fine la giurisprudenza penale della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario” (Cass. penale n. 18328/2020 relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di tutela compensativa, emesso dal giudice del rinvio, per l'omessa attivazione dei poteri di verifica d'ufficio, necessaria ove sussista una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile). Ora l'art. 35 ter della L. 354/1975 è intitolato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati” e si riferisce quindi alle tutele risarcitorie del detenuto nel caso in cui le modalità di esecuzione del trattamento detentivo abbiano violato il diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante. Con specifico ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del detenuto istante, affermando che le allegazioni sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. Si tratta, all'evidenza, di una distribuzione dell'onere della prova che si attaglia specificamente alla peculiarità dei procedimenti ex art. 35 ter cit. e di cui non può affermarsi in modo generalizzato e automatico l'estensione anche ad altri ambiti e procedimenti, come quello oggetto di causa che è affatto diverso. Infatti la presunzione relativa, nello specifico contesto del procedimento ex art. 35 ter cit., per un verso è assoggettata al principio per cui la tutela viene concessa lì dove il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo introdotto dall'attore risulta “più probabile che non” e per altro verso è funzionale alla necessità (Corte Cost. n. 204/2016) di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi ad attribuire allo strumento introdotto dal legislatore nel 2014 il maggior grado possibile di effettività, in quanto attinenti ai diritti fondamentali del soggetto privato della libertà. Nella vicenda oggetto del presente giudizio difettano completamente tali presupposti, non essendovi alcuna maggiore probabilità del fatto che il detenuto abbia svolto sistematicamente un numero di ore superiori a quelle retribuite dall'Amministrazione, né essendo il credito maturato a tale titolo di natura fondamentale e indisponibile. Pertanto i principi enunciati dalla Suprema Corte non sono in alcun modo applicabili al caso di specie nel quale il detenuto fa valere un diritto di credito, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, fondato sulle generali regole sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
4 3. Dal rigetto delle pretese retributive discende anche il rigetto delle correlate domande contributive.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di entrambi i convenuti costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in complessivi euro € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4082 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 29.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, viale Gorizia n. 52 presso lo studio dell'avv. Parte_1 Marco Tavernese che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Controparte_1 Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso ex lege
RESISTENTE
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive lavoro carcerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, premettendo di essere stato detenuto dal mese di gennaio 2011 sino al mese di febbraio 2013 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Parma, successivamente sino al mese di gennaio 2018 presso l'Istituto Casa Circondariale di Prato, successivamente sino alla data di redazione del ricorso presso l'Istituto Casa di Reclusione di Parma, esponeva che dal mese di gennaio 2011 sino al mese di ottobre 2020 aveva continuativamente prestato attività lavorativa alle dipendenze del resistente ai sensi CP_1 degli artt. 20 e ss. L. 354/1975 e che fino al settembre del 2017 aveva svolto le mansioni e gli orari indicati nel ricorso percependo somme inferiori al dovuto e chiedeva al Tribunale di Roma
1 in funzione di Giudice del lavoro, di: a) accertare e dichiarare il diritto - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) conseguentemente, condannare il resistente a corrispondergli l'importo di Euro CP_1 17.109,48 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 935,19 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 18.044,67 risultante dai conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero la somma ritenuta di giustizia;
c) oltre accessori di legge;
d) con ogni conseguenza in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa. Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente che preliminarmente eccepiva il CP_1 giudicato per avere il ricorrente già proposto altro giudizio avente lo stesso oggetto del presente, la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso. CP_ Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo che – ove ritenute fondate le ragioni di parte ricorrente – fosse dichiarato l'obbligo contributivo a carico del Ministero resistente e, per l'effetto, lo stesso fosse condannato a versare all' la contribuzione che dovesse risultare CP_2 dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Fallito il tentativo di conciliazione e istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 29.10.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di giudicato sollevata dall'Amministrazione resistente che deduce che il ricorrente ha già proposto un identico giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro Roma (n.r.g. 7433/2022) avente ad oggetto proprio il pagamento di spettanze retributive a titolo di lavoro carcerario degli anni 2011, 2012, 2013 e 2017, conclusosi con la sentenza di accoglimento del Tribunale di Roma n. 3978/2023, confermata in appello (C. Appello 4498/2024, cfr. docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1 Il ricorrente si è difeso affermando che mentre la precedente domanda concerneva il pagamento delle differenze retributive legate al mancato adeguamento della mercede carceraria per diversi titoli (retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, t.f.r.), la presente domanda concerne il pagamento delle differenze retributive legate al maggiore numero di ore effettivamente lavorate (dunque il pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario, ma anche quelle conseguenti alla rimodulazione di tutti gli altri titoli in funzione del maggiore orario).
1.a. L'eccezione è fondata con riguardo ai crediti maturati nel periodo dal 2011 al 2017 per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione in atti relativa al precedente giudizio (ricorso, sentenza di primo grado e di appello, cfr. fasc. ) si evince che il ricorrente aveva chiesto – sul presupposto CP_1 dell'inadeguatezza della mercede – le differenze retributive legate al rapporto di lavoro carcerario svolto nel periodo dal gennaio 2011 al settembre 2017, con le mansioni e l'orario ivi indicato. Nell'odierno giudizio, invece, la rivendicazione delle differenze retributive trae origine dall'affermazione di avere svolto un numero di ore superiore a quello risultante dalle buste paga e per un periodo maggiore (gennaio 2011- marzo 2020), ma resta il fatto che per il periodo dal gennaio 2011 al settembre 2017 la domanda è inammissibile poiché vi è il giudicato sull'orario. Invero il giudicato copre il dedotto e il deducibile: il ricorrente nel primo giudizio avrebbe potuto dedurre di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga e invece ha dedotto di avere lavorato le ore risultanti dalle buste paga.
2 Sotto altro concorrente profilo la presente domanda sarebbe comunque inammissibile per il divieto di frazionamento che costituisce una forma di abuso del diritto: infatti si è qui in presenza di domande relative ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale e dunque le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. SS.UU. 2017 n.4090; Cass. 17893/2018; Cass. 20714/2018; Cass. 6591/2019; Cass. 337/2020). Nella specie non sussiste alcun interesse oggettivo al frazionamento dei giudizi, dapprima chiedendo il pagamento delle somme spettanti in base all'orario delle buste paga e poi in base a quelle eccedenti, trattandosi di due giudizi ordinari di cognizione, aventi identica natura processuale e speditezza ed entrambi proposti dopo l'espletamento dell'ultima prestazione lavorativa carceraria avvenuta nell'ottobre del 2020 (il giudizio n.r.g. 7433 è stato introdotto nell'anno 2022).
1.b. Con riguardo, invece, al periodo dal 2017 al 2020, che non formava oggetto del precedente giudizio, l'eccezione di giudicato è infondata e la domanda del ricorrente è dunque ammissibile.
2. Essa è tuttavia infondata.
2.a. Il ricorrente afferma di avere svolto un numero di ore di lavoro eccedenti rispetto a quelle retribuite dall'Amministrazione e riproduce nel ricorso una tabella in cui sono riportati i periodi lavorati (per anno e per mese), le mansioni di ciascun periodo, il numero complessivo di ore mensili lavorate (distinte in ore retribuite in busta paga e ore da retribuire). Deve ritenersi applicabile al presente caso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'onere della prova dello svolgimento di un orario che va oltre quello normale, incombe su colui che agisce in giudizio e deve essere fornita in modo rigoroso (cfr. tra le tante, Cass. 3714/2009; Cass. 4076/2018; Cass. 77/2024). Per ottenere il compenso per le ore di lavoro prestate e non retribuite il lavoratore ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario remunerato e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova e senza che possa supplire il giudice con valutazioni equitative. Nella specie il ricorrente non ha assolto all'onere della prova su di sé incombente. Infatti, egli non ha allegato con riguardo a ciascuno dei periodi oggetto di causa come fosse distribuito l'orario di lavoro giornaliero, né per quanti giorni alla settimana egli lavorasse, né ancora se fruisse di pause giornaliere intermedie o settimanali. Non ha neppure dedotto dove avvenisse l'espletamento delle mansioni lavorative e in cosa consistessero, circostanze queste atte a contestualizzare la sua prestazione. Egli si è limitato all'apodittica affermazione di avere lavorato per un numero di ore eccedenti rispetto a quelle retribuite e risultanti dalle buste paga e a riprodurre nella tabella di cui al capitolo 4 del ricorso il totale mensile delle ore lavorate, richiedendo poi la prova testimoniale su tale capitolo: ma tale prova non è stata ammessa in considerazione della sua genericità, in quanto del tutto priva di una contestualizzazione spazio – temporale relativa alle ore eccedenti. Il ricorrente ha, altresì, richiesto di provare il maggior orario lavorativo, rispetto a quello risultante dalle buste paga, mediante l'ordine di esibizione rivolto all'Amministrazione resistente a) dei “registri di movimentazione lavoranti in entrata e uscita dalle celle” b) ovvero di “altra documentazione scritta idonea a ricostruire e comprovare tutte le ore di lavoro effettivamente prestate per i periodi… dedotti, nonché ogni informazione scritta per la determinazione del quantum spettante al detenuto…”: tuttavia l'istanza non è stata accolta in quanto, per un verso, tali documenti sarebbero idonei al più a dimostrare l'ora di uscita e l'ora di rientro nelle celle non
3 già l'orario di lavoro (sub a), per altro verso, in considerazione del carattere esplorativo della richiesta che non ha ad oggetto uno specifico documento di cui la parte alleghi e dimostri di non essere potuta venire in possesso autonomamente (sub b). Insomma la lacunosità delle allegazioni assertive e probatorie conduce al rigetto della domanda.
2.b. Né appare convincente la tesi difensiva per cui le allegazioni del detenuto sono assistite da una presunzione relativa di veridicità e si verificherebbe, pertanto, nella specie una sorta di inversione dell'onere della prova, per cui spetterebbe sull'Amministrazione resistente, anche per il principio di cd. “prossimità della prova”, dimostrare l'infondatezza delle ore di lavoro rivendicate. Invero il ricorrente invoca a tale fine la giurisprudenza penale della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario” (Cass. penale n. 18328/2020 relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di tutela compensativa, emesso dal giudice del rinvio, per l'omessa attivazione dei poteri di verifica d'ufficio, necessaria ove sussista una condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile). Ora l'art. 35 ter della L. 354/1975 è intitolato “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati” e si riferisce quindi alle tutele risarcitorie del detenuto nel caso in cui le modalità di esecuzione del trattamento detentivo abbiano violato il diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante. Con specifico ai procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile un'attenuazione del regime probatorio in favore del detenuto istante, affermando che le allegazioni sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. Si tratta, all'evidenza, di una distribuzione dell'onere della prova che si attaglia specificamente alla peculiarità dei procedimenti ex art. 35 ter cit. e di cui non può affermarsi in modo generalizzato e automatico l'estensione anche ad altri ambiti e procedimenti, come quello oggetto di causa che è affatto diverso. Infatti la presunzione relativa, nello specifico contesto del procedimento ex art. 35 ter cit., per un verso è assoggettata al principio per cui la tutela viene concessa lì dove il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo introdotto dall'attore risulta “più probabile che non” e per altro verso è funzionale alla necessità (Corte Cost. n. 204/2016) di adottare criteri interpretativi della disposizione in esame tesi ad attribuire allo strumento introdotto dal legislatore nel 2014 il maggior grado possibile di effettività, in quanto attinenti ai diritti fondamentali del soggetto privato della libertà. Nella vicenda oggetto del presente giudizio difettano completamente tali presupposti, non essendovi alcuna maggiore probabilità del fatto che il detenuto abbia svolto sistematicamente un numero di ore superiori a quelle retribuite dall'Amministrazione, né essendo il credito maturato a tale titolo di natura fondamentale e indisponibile. Pertanto i principi enunciati dalla Suprema Corte non sono in alcun modo applicabili al caso di specie nel quale il detenuto fa valere un diritto di credito, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, fondato sulle generali regole sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
4 3. Dal rigetto delle pretese retributive discende anche il rigetto delle correlate domande contributive.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di entrambi i convenuti costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna in complessivi euro € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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