TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12847/2023 tra
( da sposata) Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
[...] Parte_5
INÊS (MAHS da sposata) Pt_6
Parte_7
[...] CP_1
(SABINO da sposata)
[...]
Parte_8
da sposata) CP_2 Parte_9 Per_1
Parte_10
Pt_10 Parte_11
Pt_12 Pt_11
Parte_13
Parte_14
Parte_15 [...]
Parte_16
RICORRENTI
e
Controparte_3
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 10.11.2025 alle ore 9.00, innanzi al dott. VI Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'Avv. Daniela de Souza per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_3
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata CP_3 costituzione, ne dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. VI Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VI Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di I grado r.g.n. 12847/2023 promossa da:
(Cod. Fisc. nata a Parte_17 C.F._1
Janiópolis, Stato del Paraná (Brasile), il 13/05/1972, residente a [...]dos Pinhais /PR,
Rua Dr. Claudinho dos Santos, n 750 – apt. 901;
(Cod. Fisc. ) nato a Parte_18 C.F._2
Janiópolis, Stato del Paraná (Brasile), il 24/08/1991, residente a [...]dos Pinhais /PR,
Rua Tomaz Sochaczewski, n. 198;
(Cod. Fisc. ), nato a Parte_19 C.F._3
Umuarama, Stato del Paraná (Brasile), il 27/07/1994, residente a [...]dos Pinhais
/PR, Av. n. 9770 - apt 502; Parte_20
2 INÊS (Cod. Fisc. nata a [...], Stato di Parte_21 C.F._4
AN NA (Brasile), il 16/01/1964;
(Cod. Fisc. ), nata a [...], Stato di Parte_7 C.F._5
AN NA (Brasile), il 02/05/1991, residenti a [...]/SC, Rua Wilhelm Maass,
n. 100;
(Cod. Fisc. , nato a [...], Parte_22 C.F._6
Stato di AN NA (Brasile), il 20/06/1994, residente a [...], Irlanda, 85 high park, Grace park road;
(Cod. Fisc. ), nata a [...], Stato Parte_23 C.F._7 di AN NA (Brasile), il 20/01/1951;
(Cod. Fisc. ), nata a [...], Parte_8 C.F._8
Stato di AN NA (Brasile), il 25/12/1970, residenti a [...]/SC, Rua Henrique
Hartke, n. 243;
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_24 C.F._9 do Sul, Stato di AN NA (Brasile), il 14/03/1974, residente a [...]/SC, Rua
Padre Antonio Vieira, n. 516 -apt 503;
(Cod. Fisc. ), nato a [...], Parte_10 C.F._10
Stato di AN NA (Brasile), il 22/08/1983, ivi residente, Rua Clara Risch, n. 111;
(Cod. Fisc. ), nato a Parte_25 C.F._11
Massaranduba, Stato di AN NA (Brasile), il 04/03/1963;
(Cod. Fisc. ), nata a [...], Stato di Parte_26 C.F._12
Amazonas (Brasile), il 20/09/1994;
(Cod. Fisc. , nata a [...], Stato di Parte_13 C.F._13
Amazonas (Brasile), il 20/08/1997, residenti a [...]/AM, Rua Comandante José
Siqueira, n. 257;
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_14 C.F._14
Sul, Stato di AN NA (Brasile), l'11/12/1976;
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_27 C.F._15 do Sul, Stato di AN NA (Brasile), l'08/04/1998;
(Cod. Fisc. ), nato a Parte_16 C.F._16
Jaraguá do Sul, Stato di AN NA (Brasile) il 02/07/2007, ivi residenti, Rua Roberto
Ziemann, n. 3281;
3 con il patrocinio dell' avvocato Daniela de Souza contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di
[...]
nato in data [...] nel Comune di San Martino di Lupari Persona_2
(PD), come risultante dal Certificato di Battesimo, cittadino italiano emigrato in Brasile
e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_3
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più
4 precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del
Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la cittadinanza italiana in Persona_2 seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta, inoltre, che il signor non era mai stato Persona_2 naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della
Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva
5 che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora nata il [...], come risultante dal Certificato Persona_3 di battesimo, figlia di , avo dei ricorrenti. Persona_2
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta di
[...]
. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_2
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicché è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure
6 sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano di
[...]
. Persona_2
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara la compensazione delle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 10.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa VI Zeminian
7