Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del 7332 Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Biscardi n. 13, presso lo studio dell'avv. Davide Zucchero, che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine dell'atto di citazione
Attore
CONTRO
(P.IVA /C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via Nicola Amore n. 10, presso lo studio degli avv.ti
Settimio di Salvo e Rocco Travaglino, che la rappresentano e difendono in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovi difensori depositata in data 19.03.2021
Convenuta
E
(P.IVA Controparte_2
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
, in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_2 Parte_2
elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Giotto n. 28, presso
[...]
lo studio dell'avv. Sergio Mastroianni, che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti rilasciata per atti Prof.
[...]
Notaio in Torino, del 27 aprile 2017, Rep. 81955, Raccolta Per_1
38077
Terza chiamata in causa
NONCHÉ
Controparte_3
(CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana Distrettuale INPS di Napoli, unitamente all'avv. Agostino Di Feo, che lo rappresenta e difende giusta generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 Persona_2
gennaio 2023 (rep. 37590/7131)
Interventore volontario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa depositati dalle parti costituite che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, CP_1
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IL GIUDICE
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esponendo: - che il giorno 03.02.2017, insieme a sua moglie, si era recato presso l'impianto sportivo “ASD Alba Oriens” – sito in Casoria, alla via Michelangelo snc – per accompagnare la figlia minore
[...]
, regolarmente iscritta al corso di nuoto delle ore 17:10; - che, Per_3
aspettando il ritorno della moglie, recatasi negli spogliatoi insieme alla figlia minore si era accomodato, insieme ad altri genitori e Per_3
parenti degli iscritti, sugli spalti della struttura;
- che, dopo circa una decina di minuti, si era alzato per recarsi in prossimità degli affacci sulle vasche ed osservare l'entrata in piscina della figlia allorquando, Per_3
nello scendere, stante la presenza di condensa o altro materiale acqueo non immediatamente visibile anche in considerazione della particolare colorazione (tonalità arancio acceso) dei gradini attigui agli spalti/tribune e dell'assenza di materiale antiscivolo, era caduto rovinosamente su questi ultimi, battendo violentemente la schiena sul loro bordo;
- che avevano assistito alla caduta diverse persone presenti, che avevano prestato i primi soccorsi, anche allertando il personale della struttura, il 118, nonché sua moglie;
- che, a causa e in Parte_3
conseguenza del descritto sinistro, aveva riportato lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza che, dopo averlo prelevato a mezzo barella spinale dai gradini sui quali era caduto rovinosamente e rimasto immobilizzato, l'aveva trasportato presso il pronto soccorso della Casa di Cura “Villa Dei Fiori”, dove erano stati effettuati i primi esami specialistici (“esame eseguito in regime di urgenza su supporto spinale ed integrato con scansioni TC sui somi dorsali per riduzione di ampiezza del soma di D8. Al controllo TC si conferma cuneizzazione anteriore (19mm vs 28 mm) del suddetto soma per frattura….”) e gli era stata riscontrata: “ Frattura Somatica Della
Colonna Anteriore Di D8, con applicazione di tutore iperestensore a tre punte oltre terapia medica (Seleparina 0,4 fl sc: 1fl sc per 30 gg;
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Omeprazen 20 mg cp: 1cpal giorno per 30 gg;
Dibase 25000UI 1 flacone ogni 14 per 3 mesi;
Clody 200mg: 1fl im a gg alterni per 10 gg poi 1fl im ogni 14 gg per 3 mesi;
) e riposo a letto per i primi 20 giorni, con controllo dopo 40 gg. per esame rx grafico del rachide dorsale”; - che era stato dimesso in data 04/02/2017; - che la corsia trasversale di smistamento ai gradoni destinati ad accogliere spettatori in piedi e/o seduti si era rilevata pericolosa e particolarmente insidiosa considerando, tra l'altro, che l'insidia sopra descritta non era segnalata né altrimenti visibile o prevedibile, posto che egli aveva fatto ragionevole affidamento nella apparente regolarità della pavimentazione degli spalti;
- che, a causa ed in conseguenza della suddetta caduta, si era dovuto sottoporre ad una serie di accertamenti e controlli, tra cui, il
15/03/2017 presso la Casa di Cura Villa Dei Fiori con esame radio grafico del rachide dorsale con diagnosi “Postumi di frattura discosomatica di D8 con chiari fatti riparativi” e visita ortopedica, a seguito del quale gli era stato prescritto: “…continua la terapia medica
e torna tra 40 gg. per RX….. tratto dorsale e visita”, il 24/04/2017 presso la Casa di Cura Villa Dei Fiori, per un secondo controllo, con esame radio grafico del rachide dorsale con diagnosi “Postumi di frattura discosomatica di D8 con chiari fatti riparativi” e visita ortopedica a seguito del quale, gli era stato prescritto: “…continua la terapia medica e torna tra 40 gg. per RX….. tratto dorsale e visita” ed, ancora, il 05/06/2017 presso la Casa di Cura Villa Dei Fiori, per un terzo controllo, con esame radio grafico del rachide dorsale con diagnosi “Al controllo attuale la limitante superiore appare ben riparata” e visita ortopedica a seguito della quale, gli era stato prescritto: “…si prescrive pr 17 pacchetti 2 – Controllo al termine”; -che, infine, dopo essersi sottoposto alle terapie prescritte presso il Centro “DIARD” - Reparto
Fisiokinesiterapia, il 03/07/2017, si era recato presso la Casa di Cura
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Villa Dei Fiori, per sottoporsi all'ultimo controllo, con visita ortopedica,
a seguito del quale era stato rilasciato il certificato di avvenuta guarigione, nel quale si riportava testualmente: “Clinicamente guarito, eventuali postumi valutabili in sede medico legale”; - parallelamente, previ contatti telefonici, il Dott. nella qualità di Persona_4
direttore sportivo della struttura di Casoria e legale CP_1
rappresentante della convenuta, aveva inviato al suo procuratore, il numero del sinistro aperto presso l' cld di Controparte_2
Napoli, via Nuova Marina n. 20, Agenzia di Napoli San Carlo, nonché il numero di polizza (n. 2015/032236117), cosicché, in data 24/03/2017, in nome e per conto del sig. , era stata inviata regolare Parte_1
intimazione pagamento danni anche alla la Controparte_2
quale aveva invitato il danneggiato a sottoporsi a visita medico legale dal Dott. Prof. poi tenutasi il 18/07/2017; -che il CTP dott. Per_5
aveva determinato il danno biologico permanente Persona_6
“nella misura dell' 8 % (otto per cento), con I.T.T. da quantificarsi nella misura di 20 (venti) giorni, I.T.P. (al tasso medio del 50%) in 40
(quaranta) giorni ed , infine, I.T.P. (al tasso medio del 25%) in ulteriori
60 (sessanta) giorni”; - che, essendo la responsabilità del sinistro addebitabile ai gestori della struttura, in data 26/01/2018, CP_1
era stata inviata a mezzo pec intimazione di pagamento danni e segnalazione di cattiva manutenzione della struttura de qua, anche al
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che l'incidente de quo è da ascriversi a responsabilità esclusiva della convenuta “ CP_1 Controparte_4
che ha cagionato le lesioni al Sig. , scivolato a causa Parte_1
della presenza di materiale acquoso o condensa, non segnalata, né altrimenti visibile;
2) Condannarsi, per l'effetto, la “ CP_1
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Associazione sportiva Dilettantistica a r.l., in favore dell'attore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Sig. , Parte_1
per le gravi lesioni personali riportate in conseguenza della caduta, quantificato nella somma di €21.492,12– comprensiva del danno biologico (come risultante da consulenza medico legale allegata), danno morale e spese mediche documentate –, come da Consulenza
Tecnica depositata in atti, o in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia anche, se del caso, da accertarsi a mezzo C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, dall'evento al saldo effettivo;
3)Con vittoria di spese, diritti e onorari, da attribuirsi ai sottoscritti avvocati antistatari.” (Cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Si costituiva in giudizio l' in persona dei Controparte_1
legali rappresentanti pro tempore, che eccepiva l'infondatezza della domanda.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “ a. Autorizzare, in via preliminare, la difesa della convenuta a.r.l. ad Controparte_1
esperire, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa di terzo in garanzia, ovvero di (P.IVA Controparte_5
, in persona del l.r.p.t., domiciliato per la carica presso la P.IVA_4
sede legale e Direzione Generale di via Corte d'Appello n. 11 in Torino,
, quale impresa assicuratrice tenuta alla garanzia di CP_6
manleva per rischi derivanti da R.C.T., giusta contratto di polizza n.
2015/03/2236117 stipulato in Napoli il 23.11.2015. b. Differire, ex art.
269 c.p.c., la data di udienza fissata al fine di consentire alla convenuta, previa autorizzazione resa dal Giudicante in accoglimento della relativa istanza, la citazione del terzo in garanzia, nel rispetto dei termini previsti all'uopo dall'art. 163 bis c.p.c. c.ritenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. inammissibile la domanda giudiziale così come
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proposta dall'istante, perché assolutamente destituita di qualsiasi fondamento in punto di fatto e di diritto;
rigettare nel merito la domanda giudiziale, accertando la totale assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. riferita dall'istante in capo alla convenuta in ordine alla provocazione dell'eventus damni, oltre l'assoluta mancanza di nesso di causalità tra quest'ultimo e la descritta dinamica del sinistro de quo, la quale emergerà nel corso dell'istruttoria di causa anche in seguito all'espletamento della disponenda c.t.u. medico-legale, oltre che ricostruttiva dell'evento di danno, di cui sin d'ora se ne domanda
l'ammissione. e. nella remota, denegata e non creduta ipotesi di soccombenza al processo di accertare e Controparte_1
condannare, quale obbligata in solido, Controparte_5
(p.iva , in persona del l.r.p.t. domiciliato per la
[...] P.IVA_4
carica presso la sede legale e Direzione Generale di via Corte
d'Appello n. 11 in Torino, c.a.p. 1022, al risarcimento in forma monetaria ed in favore dell'istante delle lesioni personali, in applicazione della garazia di manleva prevista dalla sottoscrizione del contratto di polizza n. 2015/06/223617, stipulato in Napoli il
23.11.2015 tra la predetta dichiarare in Controparte_1
favore della Società convenuta il successo nel governo delle spese di giudizio, disponendo la refusione integrale delle stesse a carico dell'attore sig. , con attribuzione ai sottoscritti Parte_1 procuratori che se ne affermano antistatari”. (cfr. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta)
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_2
eccependo: -il difetto di legittimazione passiva in Parte_2
capo alla convenuta atteso Controparte_7 che l'evento dannoso dedotto in giudizio si era verificato sugli spalti
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posti all'interno dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di
Casoria; - l'infondatezza della domanda attorea;
- il comportamento colposo del danneggiato nella causazione del sinistro;
-l'esorbitanza del quantum richiesto;
- la non debenza del danno morale e di quello esistenziale, oltre all'indebito cumulo di interessi e rivalutazione;
-che l'attore aveva già percepito dall la somma di euro 9.782,37, e CP_8
che l'ente aveva già provveduto a chiederne il rimborso alla Reale
Mutua di Assicurazioni;
-che la richiesta di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della CP_1 Controparte_2
alla luce della polizza n. 2015/03/2236117, era soggetta
[...]
alla clausola denominata "DEROGA FRANCHIGIA", che prevedeva l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: I)- rigettare la domanda attorea in accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva;
II)- rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
III)- soltanto in via subordinata, e cioè nella denegata ipotesi di accoglimento del postulato risarcitorio: a- accertare e dichiarare la corresponsabilità dello stesso attore nella causazione del sinistro de quo e pertanto, in applicazione del principio di cui all' art. 1227, I comma, c.c., diminuire drasticamente il quantum dovuto;
b- detrarre dall'importo calcolato sulla base delle lesioni riportate dall'attore la somma di euro 9.782,37 erogata dall' IV)- CP_8
in caso di accoglimento della richiesta di manleva formulata dall'assicurata detrarre dall'importo dovuto a titolo di CP_1
rimborso la somma di euro 500,00 quale franchigia contenuta nella
Polizza Assicurativa in atti;
V)- vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.” (cfr. pag.
6-7 della comparsa di costituzione e risposta)
In data 18 marzo 2021, interveniva nel giudizio l
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
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tempore, deducendo: - che il sig. , a causa Parte_1
dell'infortunio occorsogli il 04.02.2017, era rimasto assente dal lavoro per 123 giorni, dal 04.02.2017 al 06.07.2017, percependo a tale titolo un'indennità di malattia pari a €.9.782,37, corrisposta dall' ; - che, CP_3
ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 1916 c.c., l vantava diritto di CP_3
surrogazione nei confronti dei responsabili del danno, potendo così agire per il recupero delle somme erogate al danneggiato;
- che l' aveva CP_3
notificato sia alla società che alla compagnia assicuratrice CP_1
la propria intenzione di esercitare il diritto di surrogazione;
- che ogni tentativo di definizione bonaria della controversia era risultato infruttuoso.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) accertare la responsabilità del convenuto Centro sportivo “ in CP_1
relazione all'incidente occorso al sig. in data Parte_1
03.02.2017; b) accertare la avvenuta surrogazione dell' nei diritti CP_3 del danneggiato ai sensi dell'art. 1916 c.c. e per l'effetto, condannare in via solidale e/o alternativa tra loro il in Controparte_9
persona del legale rappresentante p.t. e la società di Assicurazione al pagamento della somma di € 9.782,37, oltre interessi legali e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
c) Con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Esaminati gli atti, espletato l'interrogatorio formale dell'attore, assunta la prova testimoniale e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 05.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
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Preliminarmente, è opportuno affrontare la questione di legittimazione sollevata dalla compagnia assicurativa (rectius di titolarità del rapporto controverso), la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva all Controparte_1
Ebbene, sul punto occorre evidenziare sin d'ora che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. In sostanza, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa. (cfr. Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177;
Cass. Civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. Civ., SS.UU., 24
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dicembre 2009).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, la compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_1
sostenendo che l'evento dannoso oggetto del giudizio si sia
[...]
verificato sugli spalti dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di
Casoria e che, di conseguenza, la responsabilità dell'accaduto dovesse essere attribuita esclusivamente a quest'ultimo, in qualità di proprietario della struttura.
Tale argomentazione risulta priva di fondamento, in quanto dagli atti emerge in modo comprovato che l' riveste il Controparte_1
ruolo di ente gestore dell'impianto sportivo sito in Casoria (CE), alla Via
Michelangelo snc. Inoltre, tale qualifica non è mai stata oggetto di contestazione da parte della stessa nel corso del giudizio. In virtù della sua posizione di ente gestore, l assume il Controparte_1
ruolo di custode della struttura. La figura del custode, infatti, si identifica in colui che esercita un effettivo potere materiale sulla cosa, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà, includendo non solo il proprietario o il possessore, ma anche il semplice detentore che, proprio per la posizione di fatto rivestita, può e deve essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi derivanti dalla res in custodia.
Ciò comporta il rigetto dell'eccezione sollevata.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e
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probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere
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l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ.
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n. 15096/13).
Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere
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la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento
(Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il
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giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez. 3, Sentenza n.
20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso
(Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso
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autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr.
Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn. 3389/2015 e 11227/2008). Inoltre,
l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Orbene, sia la prova testimoniale assunta sia la consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico – legale disposta ed espletata nel corso del
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giudizio, ad avviso dello scrivente giudicante, consentono di ritenere che le lesioni personali subite dal siano da considerarsi come Parte_1
conseguenza immediata e diretta della prospettazione fattuale descritta in atti.
Quanto alla prova testimoniale, possono senz'altro considerarsi le dichiarazioni fornite dai testi indicati da parte attrice, sigg.re
[...]
e , indifferenti alle parti di Testimone_1 Testimone_2
causa, della cui attendibilità non è dato dubitare, avendo fornito dichiarazioni precise, univoche e concordanti.
Orbene, il teste escussa all'udienza del Testimone_1
30.03.2021, ha riferito: “(…) i fatti di causa di sono verificati a fine gennaio 2017 presso la che era una piscina frequentata da CP_1
mia figlia che si trova a Casoria ma non ricordo la via;
non ricordo con precisione la data;
mia figlia frequentava un corso di nuoto che aveva inizio alle 17.10 e durava sino alle 18,00; io prima del fatto non conoscevo il sig. e non so da chi fosse accompagnato;
ricordo Parte_1
che quel giorno io mi trovavo seduta in alto sugli spalti per vedere meglio mia figlia e mi intrattenevo a parlate con delle amiche ed ogni tanto guardavo mia figlia che mi faceva cenno;
ricordo che proprio mentre guardavo mia figlia vidi un signore alto che mentre scendeva sulle scale cadde tanto che sentii un boato;
gli spalti sono su vari piani, con a destra e sinistra degli scalini di colore arancione ed al centro degli scaloni;
(…) il stava scendendo sui gradi posti alla Parte_1
sinistra dello spettatore che si pone di fronte alla piscina;
i gradini erano privi di materiale antiscivolo o di segnalazione;
da lontano non era visibile la presenza di alcun materiale sui gradini dove cadde il
ma quando mi avvicinai dopo la caduta notai la presenza di un Parte_1
poco d'acqua; il cadde battendo la schiena;
(…) no, non vi era Parte_1 alcuna segnalazione;
(…) non vi era nulla di quello che mi viene
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elencato; (…) riconosco nelle foto esibitemi (all.4 – prod. i CP_1
luoghi di causa e indico che il sig. è caduto sui gradini Parte_1
arancioni di cui al livello più basso e posti alla sinistra della foto perché davanti c'è la ringhiera della vasca;
precisa però che le strisce nere che si vedono sui gradini arancioni non erano presenti quando si verificò la caduta dal;
riconosco le foto contenute nel fascicolo Parte_1
attoreo (all.3) e confermo che all'epoca non vi erano le strisce nere che si vedono nella altra foto e la sostanza ivi rappresentata mi sembra che fosse la stessa che riscontrai allora;
(…) la sostanza presente sui gradini era più una pozzanghera che delle gocce, non sono in grado di precisare se fosse condensa;
(…) io mi accorsi della caduta del
dal boato che sentii(…)”. Parte_1
A sua volta, il teste , escussa alla medesima Testimone_2
udienza, ha dichiarato: “(…)ho assistito alla caduta del che Parte_1
avvenne presso la piscina di Casoria, di cui non ricordo CP_1
l'indirizzo, i primi di febbraio del 2017 in occasione del turno del pomeriggio dei bambini, intorno alle 17.15 circa;
io mi trovavo quale visitatrice perché avevo intenzione di iscrivere mio figlio;
prima della caduta io non conoscevo il;
io vidi cadere il ma non Parte_1 Parte_1
so se fosse presente la moglie e chi fosse;
se il si trovava lì Parte_1
immagino lo fosse per qualche figlio;
(…) io lo vidi cadere sulle scale arancioni che servono per scendere e poi rimase bloccato dal dolore;
(…) io stavo passando nello spazio tra la piscina ed i gradoni contraddistinto da una balaustra dove poi i genitori si affacciano;
i gradini dove cadde il erano di colore arancione, poiché dopo Parte_1
la caduta si fece molta confusione non feci caso alla presenza di materiale antiscivolo anche perché era la prima volta che mi recavo in quella struttura;
quando mi avvicinai per vedere cosa fosse successo notai la presenza sui gradini di condensa, vapore acqueo;
il Parte_1
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cadde di schiena;
(…)non vi era la presenza di alcun segnale di avviso;
(…)no, non c'era niente;
(…) riconosco i luoghi di causa ed il materiale sui gradini nelle foto mostratemi e tratte dalle produzioni delle parti;
(…)”.
Contraddittorie e del tutto inattendibili, sono risultate le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta, ovvero i sigg.ri e . Persona_7 Parte_4
Invero, il teste , escusso all'udienza del 13.12.2022, pur Persona_7
dichiarando di aver assistito al sinistro, ha successivamente affermato di non ricordare la data, l'anno o il mese dell'evento (“ho assistito al sinistro riguardante l'attore ma non ricordo la data, l'anno o il mese;
se non vado errato era di pomeriggio”). In un primo momento ha dichiarato di non ricordare l'aspetto della persona coinvolta, salvo poi indicarne la posizione prima della caduta, per poi, nuovamente, non ricordarla con esattezza (“la persona in questione era sito al primo piano, quello più basso;
ci sono due sezioni di gradoni, il signore stava alla prima sezione dei gradoni ma non ricordo su quale gradone fosse anche perché stavo facendo lezione”). Inoltre, non ha saputo riferire la dinamica della caduta (“io vidi il signore in questione in piedi e poi per terra ma non sono in grado di riferire come cadde perché ero più sotto;
io ero decentrato per cui non ricordo la posizione”)."
Dal suo canto, il teste , escusso alla medesima udienza, Parte_4
ha dichiarato di aver assistito al sinistro, pur non ricordando con precisione la data in cui si verificò (“ricordo il sinistro in questione si verificò tre/ quattro anni fa di pomeriggi, non sono in grado di ricordare il mese e il giorno”). In un primo momento ha affermato di trovarsi esattamente di fronte all'attore al momento dell'incidente, salvo poi contraddirsi quando, visionando le foto prodotte in giudizio da parte attrice, ha riferito di non essere in grado di riconoscerlo e di trovarsi, in
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realtà, distante dalla scena, tanto da non poter intervenire (“nelle foto esibitemi di cui alla produzione attorea non sono in grado di riconoscere la persona dell'attore perché io non mi sono avvicinato in quanto avevo la visuale libera ma per raggiungerlo avrei dovuto entrare negli spogliatoi e fare un lungo percorso;
(…)”).
La prospettazione attorea è, altresì confermata dalla documentazione in atti, in particolare i rilievi fotografici prodotti, riconosciuti anche dai testi di parte attrice, ritraenti i luoghi di causa e la persona dell'attore al momento del sinistro, nonché la documentazione medica prodotta.
Inoltre, lo stesso elaborato peritale a firma del dott. qui Persona_8
integralmente fatto proprio dallo scrivente in quanto debitamente argomentato e motivato - ha confermato il nesso causale tra la riferita dinamica dell'evento e le lesioni riportate.
Per cui, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità, tra le lesioni lamentate e gli eventi supra descritti, ritiene questo giudice che l'attore abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo lo stesso dimostrato il fatto storico dal quale gli sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti da
, rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali Parte_1
cui è pervenuto il CTU, Dott. - condivise da questo Persona_9
giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attore ebbe a riportare le seguenti lesioni: “lesione acuta rachide dorsale come rilevabile dal certificato PS. La suddetta lesione obiettivata dai sanitari
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del PS e dai successivi controlli è compatibile con il meccanismo causale riferito all'anamnesi. A seguito di indagini strumentali/cliniche
è stata accertata la diagnosi di frattura somatica della ottava vertebra dorsale”. Conseguentemente, il consulente ha quantificato le stesse nei termini che seguono: 7% di danno biologico, ITT giorni 20, ITP al 75% giorni 30, ITP al 50% giorni 30, ITP al 20% giorni 40.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette “micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa,
i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di
Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale —
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e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e
2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III,
7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno
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biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074;
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali.
Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti,
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rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972,
26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche
e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 7%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (44 anni), ritiene di determinare il “quantum
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debeatur”, nella somma di €.11.484,00 per la suddetta voce. A tale somma devono aggiungersi €.7.762,50 a titolo di danno biologico temporaneo di cui: €.2.300,00 per Invalidità Temporanea totale,
€.2.587,50 per Invalidità Temporanea parziale al 75%, €.1.725,00 per
Invalidità Temporanea parziale al 50%, €.1.150,00 per Invalidità
Temporanea parziale al 25%. Il tutto, per un importo complessivo pari ad €.19.246,50, a titolo di danno non patrimoniale, all'attualità.
La suddetta somma va, altresì, maggiorata delle spese mediche sostenute e documentate nella misura di €.835,24 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Nulla va riconosciuto, invece, a titolo di cd. danno morale, in assenza di una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio da parte dell'attore, avuto riguardo alla circostanza alla stregua della quale il valore riconosciuto nella C.T.U. è già stato determinato tenendo conto di tutte le componenti proprie delle lesioni patite ivi comprese le limitazioni funzionali e gli aspetti psichici connessi alla grave menomazione.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi
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della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008,
n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del
c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale
(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche
e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione
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risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la sommatoria delle voci di danno che precedono determina in €.20.081,74 la somma da potenzialmente riconoscere a favore dell'attore . Parte_1
Tuttavia, osserva il Tribunale, non può farsi a meno di rilevare il sostanzioso contributo causale imputabile al danneggiato nella causazione e/o nell'aggravamento del danno.
L'attore, invero, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni dei gradini, considerando il luogo in cui si è verificato l'incidente, ove è verosimile la presenza di acqua anche su questi ultimi.
Gli stessi testimoni indicati dalla parte attrice hanno dichiarato che sui gradini vi era una quantità d'acqua ben visibile ("(...) la sostanza presente sui gradini era più una pozzanghera che delle gocce, non sono in grado di precisare se fosse condensa", così il teste Testimone_1
; "(...) quando mi avvicinai per vedere cosa fosse successo,
[...]
notai la presenza sui gradini di condensa, vapore acqueo", così il teste
). Testimone_2
Tale circostanza richiama il principio di autoresponsabilità, sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quanto più una situazione di potenziale pericolo è prevedibile e superabile mediante l'adozione di normali regole di prudenza da parte del danneggiato, tanto più il sinistro deve considerarsi causalmente riconducibile alla condotta imprudente di quest'ultimo, fino a poter determinare l'interruzione del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. civ., sez. III,
n. 9009 del 06/05/2015). Grava, dunque, su colui che entra in contatto con un bene un preciso dovere di cautela, quale contraltare dell'obbligo di precauzione e vigilanza imposto a chi esercita la signoria e il potere di fatto sulla cosa custodita.
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Nella fattispecie in esame, può essere rimproverato all'attore di non aver adottato la massima prudenza richiesta nell'approcciarsi ai gradini.
Sebbene la condotta da lui tenuta non appaia idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, essa integra comunque gli estremi di un comportamento colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicabile, per espresso richiamo dell'art. 2056 c.c., anche in materia di responsabilità extracontrattuale.
La dinamica dell'evento dannoso come prospettata in atti e comprovata dall'istruttoria effettuata, consente di ritenere sussistente il concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, nella misura del 50% .
Da ciò ne deriva che, a favore del sig. , debba Parte_1 riconoscersi l'importo - già decurtato nella misura percentuale che precede - di €.10.040,87 liquidato all'attualità e risultante dalla sommatoria delle poste risarcitorie che precedono.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Rgn°7332 / 2018 29
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Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (03.02.2017 data del sinistro) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice , alla data suddetta del 03.02.2017, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999,
n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Relativamente alla domanda di surroga formulata dalla , giova CP_3 rammentare che “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183
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cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (Cass. Sez. 3,
16/10/2008, n. 25264). Ed ancora “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 31939 del 06/12/2019).
Orbene, alla luce di quanto sinora esposto, la domanda deve essere rigettata per difetto di prova in merito all'esborso della somma richiesta.
Invero, sebbene l'intervento dell'ente debba ritenersi ammissibile, in quanto avvenuto nei termini previsti dall'art. 268 c.p.c., l'interveniente resta comunque soggetto alle preclusioni già maturate dalle altre parti.
Pertanto, la documentazione prodotta oltre i termini di cui all'art. 183,
VI comma, c.p.c. e le preclusioni documentali ivi previste, non può essere considerata ai fini della richiesta avanzata.
Rgn°7332 / 2018 31
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Infine, per quanto concerne la domanda di manleva formulata dalla convenuta in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, nei confronti della Controparte_2
essa va accolta per i motivi che seguono.
[...]
Agli atti risulta il contratto di polizza n. 2015/03/2236117, stipulato tra le parti in data 23.11.2015, che copre i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), sebbene con l'applicazione della clausola
“DEROGA FRANCHIGIA”, secondo la quale “per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di euro 500,00”.
Ne consegue che la terza chiamata è Controparte_2
tenuta a manlevare la delle conseguenze Controparte_1
economiche delle riconosciuta corresponsabilità. Al riguardo deve rimarcarsi che, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l Parte_5
convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico- chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa
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condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018, riprendendo le Sezioni Unite n.24707 del 2015 e, da ultimo, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020).
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
nei confronti della in persona del Controparte_2
procuratore p.t. e in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, quest'ultima è tenuta a mantenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda attorea, detratto l'importo di €.500,00 alla luce della clausola denominata
“DEROGA FRANCHIGIA” di cui alla polizza Reale Mutua n.
2015/03/2236117.
Il regime delle spese segue la parziale soccombenza di parte attrice, per cui esse – determinate secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 (nel cd. scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) - vengono liquidate, come in dispositivo nella misura già ridotta del 50% a favore di parte attrice e poste a carico della convenuta in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1
tempore.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza parziale, le spese di C.T.U. - come quantificate in via anticipata in corso di causa – vanno poste per la metà a carico dell'attore e per la metà, a carico della convenuta in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore. Esse non vanno ulteriormente liquidate in
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difetto di tempestiva istanza di liquidazione da parte del CTU.
Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia sono poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, a nulla rilevando la mancanza di una istanza di condanna in tal senso (Sez. 3, Sentenza n.
19181 del 15/12/2003). Esse vengono qui liquidate nell'importo già ridotto in ragione ed in misura conforme alla riconosciuta corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, come sopra precisato,
Nulla per le spese a favore della interveniente CP_3
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la corresponsabilità della convenuta
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1
tempore e dell'attore, nella misura del 50% ciascuno, nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione e, per l'effetto, CONDANNA l' in persona Controparte_1
dei legali rappresentanti pro tempore, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento dell'importo di €.10.040,87, in favore di
, oltre interessi e rivalutazione, come in Parte_1
motivazione;
2. CONDANNA l' in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in
[...]
€.2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso spese generali
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nella misura del 15%, IVA e CPA;
3. PONE le spese di C.T.U., come quantificate in via anticipata in corso di causa, per la metà a carico dell'attore e per la metà a carico della convenuta in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore;
4. ACCOGLIE la domanda di garanzia proposta dall'
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nei CP_1
confronti della in persona del Controparte_2
procuratore speciale e, per l'effetto, CONDANNA quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l' da tutte le conseguenze Controparte_1
pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore, detratto l'importo di €.500,00 alla luce della clausola denominata “DEROGA FRANCHIGIA” di cui alla polizza Reale Mutua n. 2015/03/2236117;
5. CONDANNA la in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento, nei confronti della
[...]
in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_2
, delle spese del presente giudizio che liquidano in Parte_2
€.2.538,50 per per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6. Nulla per le spese per l' CP_3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
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(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato
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telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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