TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 7.5.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 701/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Nicoletta Fabiano Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo CP_1
Sedda e Amodio Marzocchella
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito (Gestione Commercianti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2023, l'opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00022009 74 000, notificato il 19.12.2022, contenente la richiesta di pagamento della somma di €.13.948,77, a titolo di “Gestioni Commercianti”, per maggiori contributi relativi all'anno 2014, oltre sanzioni (€.8.369,26) e interessi (€.2.037,10) scaturenti dall'avviso di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate n. TVK 010501611 notificato il 5.9.2019.
L'opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso, precisando: di essere stata “semplice socia accomandante della Motel Carignani di IR TO 6 C. sas – oggi SR”; di non aver prestato alcuna attività lavorativa per l'indicata società “nemmeno nell'anno 2014, essendo al contempo titolare di una ditta individuale con partita iva , come da visura che si allega (all.3), nonché P.IVA_1
socia della Società Balconata SNC di IR Angela 6 C, con partita IVA , come da P.IVA_2 visura che si allega (all.4)”; che “l'iscrizione dei soci accomandanti alla gestione
Artigiani/Commercianti può avvenire a seguito di esplicita dichiarazione dei soci medesimi oppure
pagina 1 di 7 d'ufficio da parte dell ma solo dopo che l'Istituto abbia effettuato un accesso ed abbia accertato CP_1
l'effettiva sussistenza dei requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale ”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , resistendo al ricorso e invocandone il rigetto. CP_2
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, occorre rammentare, come ribadito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui
“Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
CP_ dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso , costituito dall'avviso CP_2
di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice.
La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento (spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1
applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
pagina 2 di 7 Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato ha tratto origine dall'accertamento fiscale n. TVK
010501611 notificato il 5.9.2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito prodotto dalla Motel Carignani di IR TO & C. SR (già sas nel 2014, codice fiscale
), esercente attività di albergo e attribuito all'opponente in funzione della sua quota di P.IVA_3
partecipazione del 22,13% come socia accomandante (v. doc.5 e 6 fasc. ). CP_1
Detto provvedimento era stato nell'immediatezza impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, onde ottenerne l'annullamento, con ricorso depositato il 3.3.2020 e iscritto al n.299/2020 R.G.R. (doc.nn.
5-6 fasc. opponente).
Detta controversia tributaria risulta essere stata definita, proprio su domanda dell'opponente in data
3.7.2023, mediante richiesta di definizione agevolata della controversia tributaria (legge 29 dicembre
2022, n.197 art.1 c.186-203) (doc. 3 fasc. ). CP_1
Ad ogni buon conto, come chiarito dalla già citata sentenza n. 106/2024 della Corte di Appello, «l'art. 24, comma 8, d.lgs. n. 46/99, facendo salvo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 462/1997, consente, pur dopo la notifica dell'atto di accertamento e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso quest'ultimo, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, unitamente ai relativi interessi, per un ammontare pari alla metà degli stessi, senonché, nel caso in scrutinio l'iscrizione al fine della riscossione è avvenuta per l'intero […]
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio dovrebbe senz'altro reputarsi formalmente illegittimo.
Ciò, tuttavia, come correttamente dedotto dall'Istituto previdenziale, non esime il giudice dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6959 del 2018), invero, ha chiarito che, “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono
pagina 3 di 7 gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore
è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione, ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella,
e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)”.
Va, peraltro, rammentato che, già con riferimento alla diversa ipotesi della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) di detta decadenza, l'inosservanza del termine – al pari di un vizio di forma dell'atto – comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. n.
26395/2013, che si richiama a Cass. n. 23600/2009 e n. 5763/2002; più di recente, v. anche Cass., Sez.
VI Lav., ord. n. 5792/2015 e Cass., Sez. Lav., 23.02.2016, n. 3486).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito), difatti, dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto CP_1
agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. n. 14149/12).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla
pagina 4 di 7 verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 1558 del 23/01/2020; in senso conforme cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 16332 dell'08/06/2023)».
* * *
Passando ad esaminare il merito della questione, deve darsi atto di quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, secondo cui «si tratta di stabilire se la base contributiva previdenziale per un soggetto iscritto alla gestione commercianti possa comprendere anche redditi provenienti da altra fonte ed in particolare dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice che svolge attività nel settore industria regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi.
Un problema quindi di quantum e di determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La tesi positiva censurata in ricorso, trova aggancio nella lettera della norma (l'art.
3-bis del decreto-legge
384/1992 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438) la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che "a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". E tra i medesimi redditi d'impresa denunciati a fini Irpef rientrano i redditi delle società in accomandita semplice, posto che secondo l'art. 6 comma 3 del DPR 917/1986 "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi."
4.- Pertanto, in base al combinato disposto delle norme citate i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computate ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.
5. Il dubbio relativo a "quali" redditi di impresa la norma intenda fare riferimento, è fugato non solo dalla latitudine dell'espressione impiegata dal legislatore ("la totalità"); ma anche dal raffronto con la formulazione della legge precedente (art. 1 della legge n. 233 del 1990) la quale restringeva invece la base imponibile del contributo annuo in questione al "12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Con la nuova disposizione rileva invece "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai pagina 5 di 7 fini Irpef e non si parla più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex articolo 1 legge 233 del 90.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. La stessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n.354/2001 con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis comma 1 d.l.
384/92, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo affermando che "all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Ed inoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che da titolo all'assicurazione, muove - per i giudici costituzionali - la rilevanza attribuita all'apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa collettività in generale;
la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione). La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale e settore fiscale "convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai tini IRPEF,
e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro",
pagina 6 di 7 che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari"».
E ancora più recentemente, con ordinanza n. 22901 del 19/08/2024, la Corte di legittimità ha così ribadito: “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art.
44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)”.
Applicando detti principi al caso di specie, deve considerarsi fondata la pretesa dell' , che ha CP_1
incluso nella base di calcolo della contribuzione anche i redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone, quale la s.a.s. cui l'opponente ha partecipato pur non prestando lavoro, come riconosciuti dall'accertamento dell'Agenzia dell'Entrate n. TVK 010501611 (non oggetto di specifiche censure di merito in ricorso).
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 7.5.2025, ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 701/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Nicoletta Fabiano Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo CP_1
Sedda e Amodio Marzocchella
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito (Gestione Commercianti)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2023, l'opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 2022 00022009 74 000, notificato il 19.12.2022, contenente la richiesta di pagamento della somma di €.13.948,77, a titolo di “Gestioni Commercianti”, per maggiori contributi relativi all'anno 2014, oltre sanzioni (€.8.369,26) e interessi (€.2.037,10) scaturenti dall'avviso di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate n. TVK 010501611 notificato il 5.9.2019.
L'opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso, precisando: di essere stata “semplice socia accomandante della Motel Carignani di IR TO 6 C. sas – oggi SR”; di non aver prestato alcuna attività lavorativa per l'indicata società “nemmeno nell'anno 2014, essendo al contempo titolare di una ditta individuale con partita iva , come da visura che si allega (all.3), nonché P.IVA_1
socia della Società Balconata SNC di IR Angela 6 C, con partita IVA , come da P.IVA_2 visura che si allega (all.4)”; che “l'iscrizione dei soci accomandanti alla gestione
Artigiani/Commercianti può avvenire a seguito di esplicita dichiarazione dei soci medesimi oppure
pagina 1 di 7 d'ufficio da parte dell ma solo dopo che l'Istituto abbia effettuato un accesso ed abbia accertato CP_1
l'effettiva sussistenza dei requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale ”.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , resistendo al ricorso e invocandone il rigetto. CP_2
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente, occorre rammentare, come ribadito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n.106/2024 del 5.3.2024, che: «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, che si riferisce esplicitamente all'iscrizione a ruolo e che il ricorrente invoca a fondamento della eccepita illegittimità dell'atto opposto, è certamente applicabile anche in relazione all'avviso di addebito, la cui formazione prescinde del tutto dal ruolo, stante la previsione dell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, secondo cui
“Ai fini di cui al presente articolo, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
CP_ dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso , costituito dall'avviso CP_2
di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
Ebbene, estendendo la norma citata all'avviso di addebito tutti i riferimenti al ruolo e alla cartella di pagamento contenuti in norme vigenti, deve concludersi nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/99 (norma tutt'ora vigente) all'iscrizione a ruolo va trasposto, nel nuovo sistema di riscossione, all'avviso di addebito.
Pertanto, ben può dirsi che ove il credito previdenziale risulti fondato su un accertamento di ufficio, la notifica dell'avviso di addebito è impedita dalla pendenza della controversia promossa dal presunto debitore dinanzi all'autorità giudiziaria per contestare gli effetti dell'accertamento medesimo, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice.
La disposizione in scrutinio prevede e conferma, dunque, l'ammissibilità dell'azione di annullamento di un atto di accertamento (spesso contenuto in un verbale ispettivo) in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.
Si tratta, inoltre, di una disposizione che agevola, attraverso un unico preliminare accertamento giurisdizionale, la risoluzione di una serie di controversie distinte che potrebbero derivare dallo stesso atto di accertamento in tempi e con soggetti pubblici diversi (per esempio, , INAIL, DTL), in CP_1
applicazione del principio d'economia dei mezzi giuridici, sì da evitare il proliferare dei processi, con rischio di esiti contraddittori.
pagina 2 di 7 Dal tenore della norma si deduce, altresì, che in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Infatti, in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita e occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato (in questi termini cfr. Cass., Sez. Lav.,
10.04.2017, n. 9159)».
Nel caso di specie, l'avviso di addebito impugnato ha tratto origine dall'accertamento fiscale n. TVK
010501611 notificato il 5.9.2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito prodotto dalla Motel Carignani di IR TO & C. SR (già sas nel 2014, codice fiscale
), esercente attività di albergo e attribuito all'opponente in funzione della sua quota di P.IVA_3
partecipazione del 22,13% come socia accomandante (v. doc.5 e 6 fasc. ). CP_1
Detto provvedimento era stato nell'immediatezza impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, onde ottenerne l'annullamento, con ricorso depositato il 3.3.2020 e iscritto al n.299/2020 R.G.R. (doc.nn.
5-6 fasc. opponente).
Detta controversia tributaria risulta essere stata definita, proprio su domanda dell'opponente in data
3.7.2023, mediante richiesta di definizione agevolata della controversia tributaria (legge 29 dicembre
2022, n.197 art.1 c.186-203) (doc. 3 fasc. ). CP_1
Ad ogni buon conto, come chiarito dalla già citata sentenza n. 106/2024 della Corte di Appello, «l'art. 24, comma 8, d.lgs. n. 46/99, facendo salvo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 462/1997, consente, pur dopo la notifica dell'atto di accertamento e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso quest'ultimo, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, unitamente ai relativi interessi, per un ammontare pari alla metà degli stessi, senonché, nel caso in scrutinio l'iscrizione al fine della riscossione è avvenuta per l'intero […]
Ne consegue che l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio dovrebbe senz'altro reputarsi formalmente illegittimo.
Ciò, tuttavia, come correttamente dedotto dall'Istituto previdenziale, non esime il giudice dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6959 del 2018), invero, ha chiarito che, “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono
pagina 3 di 7 gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore
è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione, ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella,
e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)”.
Va, peraltro, rammentato che, già con riferimento alla diversa ipotesi della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/99, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che, data la natura meramente processuale (e non sostanziale) di detta decadenza, l'inosservanza del termine – al pari di un vizio di forma dell'atto – comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, senza che con ciò risulti mutata la domanda (v. Cass. n.
26395/2013, che si richiama a Cass. n. 23600/2009 e n. 5763/2002; più di recente, v. anche Cass., Sez.
VI Lav., ord. n. 5792/2015 e Cass., Sez. Lav., 23.02.2016, n. 3486).
L'opposizione avverso la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito), difatti, dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo. Ciò perché l'iscrizione a ruolo (o, nella specie, la formazione dell'avviso di addebito) è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, per cui resta ferma la possibilità che l'Istituto CP_1
agisca nelle forme ordinarie (v. Cass. n. 14149/12).
La Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla
pagina 4 di 7 verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 1558 del 23/01/2020; in senso conforme cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 16332 dell'08/06/2023)».
* * *
Passando ad esaminare il merito della questione, deve darsi atto di quanto chiarito dalla Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, secondo cui «si tratta di stabilire se la base contributiva previdenziale per un soggetto iscritto alla gestione commercianti possa comprendere anche redditi provenienti da altra fonte ed in particolare dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice che svolge attività nel settore industria regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi.
Un problema quindi di quantum e di determinazione della base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. La tesi positiva censurata in ricorso, trova aggancio nella lettera della norma (l'art.
3-bis del decreto-legge
384/1992 convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438) la quale regola la base imponibile in oggetto prevedendo che "a decorrere dall'anno 1993 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233 è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono". E tra i medesimi redditi d'impresa denunciati a fini Irpef rientrano i redditi delle società in accomandita semplice, posto che secondo l'art. 6 comma 3 del DPR 917/1986 "I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi."
4.- Pertanto, in base al combinato disposto delle norme citate i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computate ai fini in discorso nella base imponibile contributiva.
5. Il dubbio relativo a "quali" redditi di impresa la norma intenda fare riferimento, è fugato non solo dalla latitudine dell'espressione impiegata dal legislatore ("la totalità"); ma anche dal raffronto con la formulazione della legge precedente (art. 1 della legge n. 233 del 1990) la quale restringeva invece la base imponibile del contributo annuo in questione al "12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". Con la nuova disposizione rileva invece "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai pagina 5 di 7 fini Irpef e non si parla più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex articolo 1 legge 233 del 90.
6. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che deve ritenersi il legislatore abbia inteso perseguire scientemente, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
7. La stessa interpretazione letterale trova poi un autorevole avallo nella sentenza n.354/2001 con la quale la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis comma 1 d.l.
384/92, non solo escludendo l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra i redditi di capitale del socio di società dotate di personalità giuridica (esenti da contribuzione) e i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo); ma soprattutto escludendo profili di irragionevolezza della medesima normativa ed attribuendo fondamento sostanziale al prodotto della discrezionalità riconosciuta in materia dal legislatore. Ciò in primo luogo affermando che "all'ampliamento della base contributiva corrisponde l'ampliamento della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione". Ed inoltre sostenendo che la Costituzione "non impone un'intima ed indefettibile correlazione tra obbligazione contributiva e reddito di lavoro" in virtù dei principi solidaristici cui si ispira. Nella stessa direzione, della mancanza di un nesso di corrispettività tra contribuzione ed attività lavorativa che da titolo all'assicurazione, muove - per i giudici costituzionali - la rilevanza attribuita all'apporto finanziario al sistema previdenziale da parte della stessa collettività in generale;
la commisurazione della contribuzione su basi di riferimento non costituite, solo ed esclusivamente, dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro (rileva in tal senso il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell'attività stessa rinvengono soltanto mera occasione). La convergenza nella definizione della base imponibile tra settore previdenziale e settore fiscale "convergenza ascrivibile, in primo luogo, proprio alla disposizione censurata, la quale, nel rapportare la contribuzione previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai tini IRPEF,
e non più soltanto al reddito annuo derivante dall'attività d'impresa che dà titolo all'iscrizione (art. 1 della legge n. 233 del 1990), assume una base imponibile corrispondente a quella dell'ambito tributario;
e, successivamente, al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
"Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro",
pagina 6 di 7 che ha accolto una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari"».
E ancora più recentemente, con ordinanza n. 22901 del 19/08/2024, la Corte di legittimità ha così ribadito: “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art.
44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)”.
Applicando detti principi al caso di specie, deve considerarsi fondata la pretesa dell' , che ha CP_1
incluso nella base di calcolo della contribuzione anche i redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone, quale la s.a.s. cui l'opponente ha partecipato pur non prestando lavoro, come riconosciuti dall'accertamento dell'Agenzia dell'Entrate n. TVK 010501611 (non oggetto di specifiche censure di merito in ricorso).
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre accessori come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 7 di 7