Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 24046/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DI MONTE DANIELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Montichiari, via S. Pietro n. 64
e
(c.f. ), con l'avv. FUMAGALLI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sabbio Chiese, via Silvio
Moretti n. 92
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
In data 20.3.2025 e 27.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Le parti continueranno a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza. presso la madre. Per_1
3. Per quanto concerne il calendario visite, il padre potrà godere della presenza della figlia, a settimane alterne, come di seguito.
- Prima settimana: dal martedì dopo la scuola fino al giovedì mattino, quando la riporterà a scuola. Nel fine settimana la bimba starà con la mamma.
- Seconda settimana: il martedì, dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Nel fine settimana la bimba starà con il papà, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina, quando lo stesso la riaccompagnerà a scuola.
Verrà sempre garantita la bi-genitorialità, nell'esclusivo e preminente interesse della minore, per far fronte alle sue necessità e tenendo in considerazione le esigenze lavorative dei genitori, purché predeterminate, non occasionali, affinché sia garantita la regolarità delle visite come concordate sempre nel doveroso rispetto della bambina.
Le parti potranno comunque concordare autonomamente ulteriori visite padre-figlia, nel preminente interesse della minore.
4. Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente gli interessi della minore, le esigenze lavorative dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere la figlia con sé, per almeno quindici giorni, anche consecutivi, valutando preliminarmente gli interessi della minore e le esigenze lavorative di entrambi i genitori, Il padre si impegna a comunicare alla madre tale periodo entro il mese di maggio di ogni anno.
6. Il SI. provvederà a versare alla SI.ra l'importo mensile di € 300.00 (euro Parte_2 Pt_1 trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versare entro il 20 di ogni mese, Per_1
a mezzo bonifico bancario, con calcolo annuale della rivalutazione secondo gli indici Istat, fino alla completa autosufficienza economica della figlia.
7. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive afferenti la minore, documentate, verranno ripartite nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, fino alla completa autosufficienza economica di . Ogni spesa straordinaria dovrà essere rimborsata entro 20 giorni dalla richiesta. Per_1
8. La SI.ra godrà integralmente dell'assegno unico. Pt_1
9. Le detrazioni fiscali verranno godute da entrambi i genitori, nella misura del 50%, a partire da gennaio
2025.
10. Ciascuna parte resterà titolare del proprio conto corrente personale, nonché dei veicoli, delle polizze assicurative e degli immobili, cosi come indicati in narrativa.
11. A fronte delle condizioni suesposte, le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico- patrimoniale, nessuno escluso.
12. Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti la minore.
13. Le spese legali s'intendono compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 11.12.2024, e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nata il [...], domandavano la
[...] Per_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio.
Formulavano le conclusioni in epigrafe. All'udienza tenuta a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti