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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1597 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LO PRESTI ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA il
25/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati i figli nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nato il [...];
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e fisseranno il loro domicilio in
Italia o ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale di Francavilla di Sicilia di Via Regina
Elena n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata al marito Parte_1
con tutti i suoi arredi fino a quando i figli e e abiteranno Persona_1 Persona_2
nell'immobile; 3) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto CP_1
economicamente autosufficiente;
4) Entrambe le parti si impegnano a pagare al 50% le spese universitarie (tasse, libri, locazione immobile presso sede universitaria e quant'altro) del figlio
; 5) I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal Persona_2
punto di vista patrimoniale;
6) i ricorrenti concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente Ricorso in Tribunale. 7) I ricorrenti dichiarano di non volersi conciliare e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione innanzi al Presidente con deposito di note scritte ai fini della ratifica delle condizioni di separazione”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite
[...]
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1597 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LO PRESTI ANDREA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
14/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FRANCAVILLA DI SICILIA il
25/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati i figli nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nato il [...];
[...]
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e fisseranno il loro domicilio in
Italia o ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale di Francavilla di Sicilia di Via Regina
Elena n. 41, di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnata al marito Parte_1
con tutti i suoi arredi fino a quando i figli e e abiteranno Persona_1 Persona_2
nell'immobile; 3) La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto CP_1
economicamente autosufficiente;
4) Entrambe le parti si impegnano a pagare al 50% le spese universitarie (tasse, libri, locazione immobile presso sede universitaria e quant'altro) del figlio
; 5) I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente dal Persona_2
punto di vista patrimoniale;
6) i ricorrenti concordano di dare corso ai suddetti patti a decorrere dal deposito del presente Ricorso in Tribunale. 7) I ricorrenti dichiarano di non volersi conciliare e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione innanzi al Presidente con deposito di note scritte ai fini della ratifica delle condizioni di separazione”.
All'udienza del 12/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite
[...]
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/09/1997, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.