TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7768/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel.
dott. Roberto Bianco giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in San Paolo di Civitate alla Via XX Settembre n. 65, presso lo studio dell'Avv. Neri Dionigi (c.f. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale p.e.c.:
dell'avv. Benedetti Maurizio (c.f. Email_1
), nonché presso la cancelleria del Tribunale di C.F._4
Foggia, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 08.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta”: in atti;
Il P.M.
ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso depositato in data 22.11.2019 ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con la resistente in Torremaggiore in data 19.10.1990 (atto n.
80, parte II, serie A, anno 1990); che dall'unione coniugale sono nati i figli
(nt. il 10.04.2000) e (nt. il 25.03.2003); che con Persona_1 Persona_2
- 2 -
decreto di omologa del 07.02.2014 il Tribunale di Lucera ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2,
lett. B), L. n. 898/1970.
Pertanto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di assegnare la casa coniugale alla resistente, onerando a carico di quest'ultima il pagamento di tutte le utenze domestiche;
di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne economicamente non autosufficiente, e Persona_1
minore, nella misura di € 200,00 mensili cadauno, oltre al Persona_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
di porre a suo carico un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie da trasformarsi in assegno divorzile pari ad € 100,00 mensili.
Si è costituita in giudizio , la quale non opponendosi Controparte_1
alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha contestato tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche ed alla richiesta di riduzione del mantenimento e chiesto: la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli maggiorenne economicamente non Persona_1
autosufficiente, e minore, confermando all'uopo le statuizioni Persona_2
disposte in sede di separazione.
- 3 -
La resistente in particolare, dopo aver ripercorso in maniera dettagliata le vicissitudini relative al giudizio di separazione ed alle cause della stessa, ha dedotto che: il ricorrente non ha versato il mantenimento disposto in favore dei figli e della moglie in sede di separazione tant'è che nei confronti dello stesso sono state esperite diverse azioni di recupero del credito, oltre a denunce penali;
che il ricorrente in tutti questi anni si è anche spogliato dei beni personali e della propria quota societaria, rendendo così improduttiva ogni azione di recupero del credito;
che le proposte transattive formulate dal ricorrente a tacitazione di ogni debitoria in essere, non venivano accettate nel corso degli anni in quanto completamente irrisorie rispetto alla debitoria dallo stesso maturata.
Con ordinanza presidenziale, in data 11.09.2020 il Presidente - sentiti personalmente i coniugi e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione - ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato il figlio minore in via congiunta Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre,
regolamentando il diritto di visita del padre;
ha assegnato la casa coniugale alla resistente in favore dei figli;
ha disposto l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne Persona_1
economicamente non autosufficiente, e minore, versando alla Persona_2
resistente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 in favore di ciascun figlio),
nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei
- 4 -
figli nella misura del 50%; ha disposto l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie, versando alla stessa, la somma mensile di € 200,00.
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha reiterato le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo. In particolare, ha poi aderito alla proposta conciliativa di trasformazione in consensuale del giudizio di divorzio alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
All'udienza del 14.10.2021 il Giudice istruttore ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice
istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre ribadire la superfluità dei richiesti approfondimenti istruttori ritenuti irrilevanti oltre che generici anche alla luce delle argomentazioni che si vanno a esplicitare con la motivazione che segue. Si
ribadisce ad ogni modo come si debbano condividere le considerazioni del giudice istruttore in merito alla valutazione probatoria in ordine ai mezzi articolati risultando le richieste istruttorie delle parti superflue o connotate da genericità, nel mentre la consulenza tecnica sollecitata dalla resistente risulta esplorativa in mancanza di allegazioni specifiche e principi di prova rispetto a quanto genericamente contestato.
- 5 -
2. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n.
898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati con omologa del Tribunale di Lucera del 07.02.2014 ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti e l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio
è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
3. Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita e sull'assegnazione
della casa familiare.
- 6 -
Sempre in via preliminare, va rilevato che il figlio è divenuto Persona_2
maggiorenne nel corso del giudizio e quindi nulla va statuito in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori.
Inoltre, è circostanza incontestata oltre che documentata tra le parti che entrambi i figli convivano con la madre (cfr. certificazione anagrafiche in atti)
e non siano ancora economicamente autosufficienti.
Pertanto, non essendoci contrasto tra le parti in relazione all'assegnazione della casa familiare alla resistente in favore dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti, la stessa deve essere assegnata alla trattandosi di CP_1
provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13,
22394/08, 11035/07, 1545/06).
4. Sul mantenimento dei figli.
Con riferimento al mantenimento originariamente disposto per i figli
[...]
e quest'ultimo all'epoca del ricorso ancora minore, va Per_1 Persona_2
evidenziato quanto segue.
Il ricorrente sin dall'inizio non si era opposto al riconoscimento di un contributo al loro mantenimento nella misura di € 200,00 mensili cadauno,
confermando in sede di precisazione delle conclusioni la volontà di aderire alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale del 11.09.2020.
La resistente, dal canto suo, sin dalla propria costituzione in giudizio si era opposta alla richiesta di riduzione delle somme dovute a titolo di
- 7 -
mantenimento, che nel caso di specie erano omnicomprensive anche del mantenimento riconosciuto in sede di separazione consensuale in suo favore,
chiedendo all'uopo la conferma di dette statuizioni.
Per quanto concerne l'obbligo al mantenimento dei figli della coppia, va osservato, che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare,
con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18).
Ancora, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17183 del 14/8/2020 ha individuato alcune delle ipotesi in cui cessa l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni (figli già avviati ad una effettiva attività
lavorativa con prospettive di indipendenza economica, figli che abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi o quando siano messi in condizioni di reperire un
- 8 -
lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, … ), ipotesi che non si ravvisano nel caso di specie.
Da ultimo, con la sentenza n. 2997/2020, che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Orbene, nel caso di specie è incontestato tra le parti che i figli – Persona_1
affetto da live ritardo - e quest'ultimo nelle more del giudizio Persona_2
divenuto maggiorenne, non abbiano ancora conseguito la propria indipendenza economica essendo ancora impegnati nel proprio percorso di formazione.
Entrambi i figli della coppia risultano ancora collocati presso l'abitazione familiare con la madre, costituendo quest'ultima il proprio habitat domestico.
Va, quindi, confermato il diritto della madre di ricevere dal padre un contributo per il mantenimento dei ragazzi, stante la sussistenza dei due requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio,
ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (fatto questo pacifico tra le parti in causa), (ex multis,
Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
- 9 -
Ai fini della determinazione del quantum, in ossequio al principio di cui all'art. 337 ter, comma 4 c.c., secondo cui “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, occorre analizzare la situazione economica e reddituale delle parti nonché le esigenze di vita dei figli.
Il ricorrente ha dichiarato di aver subito nel corso degli anni un declino della propria situazione lavorativa precisando altresì all'udienza presidenziale di essere un agente di commercio e di aver terminato il proprio rapporto di lavoro con la società “Del Giudice” a causa del mancato pagamento degli stipendi. Dagli atti di causa è emerso altresì che fino al 2015 è stato amministratore della società “Euroagri Mr s.r.l.” e successivamente ha rilevato un'attività commerciale per poi cederla a terzi a causa del mancato guadagno. Dall'autocertificazione prodotta in atti emerge un reddito mensile per il triennio 2017-2019 pari a circa 1.564,00 euro, mentre per gli anni successivi ha omesso di depositare certificazione reddituale aggiornata.
La resistente invece si dichiara disoccupata e non ha certificato i redditi prodotti negli ultimi anni;
all'udienza presidenziale ha precisato di riuscire a provvedere ai bisogni dei propri figli grazie all'aiuto della propria madre titolare di pensione di invalidità.
Non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione economica sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale, va confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del ricorrente (in considerazione della sua
- 10 -
astratta capacità di produrre reddito e tenuto conto della sua età) di contribuire al mantenimento dei figli e maggiorenni ed Persona_1 Persona_2
economicamente non indipendenti conviventi con la madre, versando alla moglie la somma mensile di € 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo,
inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016,
intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia, fermo restando come anche la resistente debba contribuire in via diretta al sostentamento dei figli seco conviventi non essendo state dedotte specifiche ragioni di incapacità lavorativa.
Sull'assegno divorzile.
La resistente ha chiesto di porre a carico del ed in suo favore un Parte_1
assegno divorzile dell'importo di € 800,00, in ordine al quale il ricorrente non si è opposto, sebbene ne abbia chiesto la rideterminazione in € 200,00 mensili,
con riduzione rispetto a quanto previsto in sede di separazione alla luce della sua attuale condizione reddituale.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del
1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a
- 11 -
conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge
(condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale
orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola"
e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da
- 12 -
ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
- 13 -
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Inoltre, va altresì riportato come, Cassazione civile , sez. I , 03/12/2021 , n.
38362, “L'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali -
reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo onere della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia, con sperequazione economico -reddituale degli ex coniugi.”; Cassazione civile ,
sez. I , 30/11/2021 , n. 37571 “Il riconoscimento dell' assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, avente funzione assistenziale ed in pari misura
- 14 -
compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6 ,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
con la precisazione che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall' ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”; Cassazione civile , sez. VI , 22/09/2021 , n. 25646 “Spetta a chi richiede l'assegno di divorzio dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell'assegno divorzile.”.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art.5,
comma 6, prima parte, I. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composta assistenziale e perequativo-compensativo di detto assegno (cfr. Cass. 32398
del 11.12.2019).
Ciò premesso, nel caso di specie non essendo in contestazione l'an del diritto al preteso assegno divorzile, avendo il ricorrente sin dall'introduzione del giudizio rappresentato la chiara volontà di riconoscere in favore della moglie
- 15 -
la somma di € 100,00 per poi concludere aderendo alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale del 11.09.2020 che aveva previsto la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, occorre al fine di determinare il quantum da porre a carico del ricorrente analizzare le condizioni economiche e reddituali delle parti.
Dalla documentazione depositata e da quanto rappresentato dalle parti è
emerso che il ricorrente quale agente di commercio ha subito nel corso degli anni un declino della propria situazione lavorativa che ad oggi lo ha spinto a chiedere una rideterminazione delle condizioni stabilite in sede di separazione quanto meno per il mantenimento riconosciuto in favore della moglie,
all'epoca quantificato in euro 800,00 mensili anche alla luce della diversa funzione svolta dall'assegno di separazione, ma soprattutto in considerazione delle diverse capacità reddituali illo tempore possedute. Dalla
documentazione in atti emerge infatti come il ricorrente in passato si sia dedicato a diverse attività lavorative, rilevando anche attività commerciali,
oltre a rivestire il ruolo di amministratore di una società, che sicuramente gli hanno permesso di mantenere la famiglia, costituendo l'unica fonte di sostentamento oltre che di concordare in sede di separazione consensuale un mantenimento mensile in favore della moglie adeguato a quelle che erano all'epoca le condizioni familiari. Il ad oggi vive in un immobile Parte_1
condotto in locazione per la quale sostiene mensilmente il pagamento di un canone mensile mentre in riferimento all'attuale situazione lavorativa non ha
- 16 -
depositato dichiarazione dei redditi aggiornati, ma un'autodichiarazione dei redditi dai quali emergerebbe un reddito mensile di circa 1500,00 euro da cui detrarre già canone di locazione e mantenimento per i figli. Sul punto,
sebbene la resistente asserisca come il ricorrente si sia asseritamente spogliato di alcuni beni ed attività non contesta specificamente il quantum dei redditi del ricorrente, così come auto-dichiarati.
La resistente, dal canto suo, da sempre disoccupata, ha precisato di essere riuscita in tutti questi anni a provvedere alle esigenze proprie e dei figli grazie all'aiuto della madre e di alcuni familiari usufruendo anche del bonus per l'impianto fotovoltaico cedutogli dal marito pari a € 200,00 mensili. La
inoltre vive nella casa coniugale non sostenendo spese di CP_1
alloggio.
Orbene, valutate le circostanze che precedono e la natura assistenziale/compensativa/perequativa dell'assegno in questione, ritiene il
Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Va osservato, infatti, che tra le parti vi è una disparità economica che vede la quale soggetto economicamente più debole;
in ogni caso, in base CP_1
all'allegazione delle parti tale disparità economica degli ex coniugi è dipesa anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, durato circa ventiquattro anni con il sacrificio delle
- 17 -
aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della che si ritiene equo fissare – in considerazione CP_1
dell'età della resistente (anni 62), delle reciproche capacità reddituali delle parti come sopra evidenziate, della durata dell'unione coniugale – nella misura di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da versare alla stessa entro il 27 di ogni mese.
Le spese del giudizio.
Considerata la natura della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e tenuto conto della circostanza per cui i coniugi d'intesa su tutte le questioni erano in disaccordo solo sul quantum relativo alle statuizioni economiche, ivi compreso la richiesta di assegno divorzile, che ha visto il ricorrente comunque aderire alla proposta conciliativa formulata con l'ordinanza presidenziale, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Torremaggiore in data 19.10.1990 tra , nato a Parte_1
- 18 -
Foggia il 15.01.1969 e , nata a [...] Controparte_1
Paolo di Civitate il 14.08.1963, (atto n. 80, p. II s. A, anno 1990);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. accoglie la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da in favore dei figli maggiorenni non Controparte_1
autosufficienti e seco conviventi;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli e maggiorenni Persona_1 Persona_2
economicamente non autosufficienti, mediante il versamento a entro il giorno 27 di ciascun mese, della Controparte_1
somma complessiva di € 400,00 (200,00 in favore di ciascun figlio),
da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici
Istat, mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il Parte_1
27 di ogni mese a a titolo di assegno Controparte_1
- 19 -
divorzile, la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat come per legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia l'01 aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
- 20 -