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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2024, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 203/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18 marzo 2024;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Leonardo da Vinci n. 3 presso lo studio dell'Avv. Massimo Morgia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2
convenuto contumace;
OGGETTO: ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE.
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale esponendo di avere stipulato con il convenuto preliminare di Controparte_1
compravendita in data 8.9.2021 a seguito di accettazione di quest'ultimo della proposta irrevocabile di acquisto dell'unità immobiliare in Catania Via Macello n. 25 fg 1 part. 231 sub. 46.
Rilevava che il prezzo pattuito era di € 8500.00, e che € 1000.00 erano state versate a titolo di caparra. Rilevava che il termine per la stipula del definitivo era fissata per il 31.10.2021 e che benchè
convocato presso il Notaio il convenuto non si era presentato.
Ciò posto chiedeva che fosse emessa sentenza sostitutiva del contratto non concluso,.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.3.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini di cui all'art. 281-quinquies c.p.c. (cbn. disp. art. 190 c.p.c.), questo giudice pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Nella specie sussistono tutti i presupposti normativamente previsti per l'applicazione del disposto dell'art. 2932 c.c..
Parte attrice ha offerto la propria prestazione: peraltro la disponibilità a procedere al trasferimento è
stata reiterata dall'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tale dichiarazione è sufficiente ad integrare l'offerta della prestazione prevista dal II comma dell'art. 2932 c.c.: infatti questa può essere costituita da una seria volontà di eseguire la propria prestazione espressa in qualsiasi modo, purché escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere,
senza quindi che sia necessaria l'uso dell'offerta reale o per intimazione (cfr, ex multis, Cass. n.
9518/87; Cass. n. 1134/85; Cass. n. 6582/84).
pagina 2 di 5 Parte convenuta è inadempiente rispetto al suo obbligo di trasferire i beni oggetto del preliminare: il termine in esso pattuito è abbondantemente scaduto.
E' documentato in atti come l'attrice abbia già versato la complessiva somma di € 1000.00
rimanendo così debitore delle somme a saldo (€ 7500.00) da versarsi secondo le previsioni contrattuali,
mentre il convenuto non ha proceduto al trasferimento degli immobili.
Né il mancato versamento del saldo del prezzo costituisce inadempimento ascrivibile all'attrice in assenza di stipula del definitivo, atteso che per come espressamente pattuito il saldo prezzo doveva essere versato contestualmente alla stipula del definitivo.
E' noto che affinché la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. possa trovare accoglimento, è necessario che la stessa non difetti di alcuna condizione di liceità del chiesto trasferimento immobiliare. Invero, l'art. 17, secondo comma, L. 28.2.1985, n. 47, recepito nell'art. 46,
comma 1, D.P.R. 6.6.2001, n.380, T.U. dell'edilizia, per gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto diritti reali ( trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione) relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo del 1985, è
sancita la nullità degli atti medesimi e ne vieta la stipulazione, “..ove essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante , gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Sul
punto la Cassazione osserva che secondo il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'articolo 17 della I. n. 47 del
1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della stessa legge n. 47/1985. Da
questo orientamento discende che la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda,
pagina 3 di 5 cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa purché prima della relativa decisione, sicché essa è sottratta alle preclusioni che regolano in genere la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
Ebbene nella specie non solo nel preliminare è indicato il titolo edilizio dell'immobile, ma lo stesso risulta altresì dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. relazione accertamento edilizio del
Comune di Catania in atti).
Altresì identificato in atti e nel preliminare è l'immobile oggetto del trasferimento con riferimento ai dati catastali. Ancora di recente infatti la Suprema Corte ha stabilito che “…solo laddove l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisce ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.
civ., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento…”. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 5536 dell'1 marzo 2024).
Ne consegue che deve essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà
dell'immobile in questione, subordinamente al pagamento in favore di parte convenuta della somma di
€ 75000.00, quale residuo del prezzo di vendita e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. immobiliari della presente sentenza, con efficacia dichiarativa, ai sensi dell'art. 2651 c.c., va fatta a cura e spese della parte interessata e non può essere posta ad oggetto di ordine giudiziale.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania - Sezione Quinta Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 4 di 5 funzione di giudice unico, udito il procuratore della attrice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione o difesa, così provvede:
1. trasferisce a titolo di compravendita la proprietà dei seguenti beni rispettivamente a favore di a)
nata a [...] il [...], ivi residente Via Villa Flaminia n. 8 (c.f. Parte_1 [...]
e contro nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._1 Controparte_1
Venerina Via Stabilimenti n. 53 (c.f. ): CodiceFiscale_2
a) Immobile sito in Catania Via Macello n. 25, in catasto al fg. 1 part. 231 sub. 46;
2. condiziona l'efficacia traslativa al pagamento della somma di € 7500.00 oltre interessi legali fino al soddisfo e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2333.00, di cui € 127.00 per spese vive, € 2500.00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 28 giugno 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 203/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
18 marzo 2024;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via CodiceFiscale_1
Leonardo da Vinci n. 3 presso lo studio dell'Avv. Massimo Morgia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2
convenuto contumace;
OGGETTO: ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE.
Conclusioni
Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa.
pagina 1 di 5 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021 conveniva in giudizio innanzi questo Parte_1
Tribunale esponendo di avere stipulato con il convenuto preliminare di Controparte_1
compravendita in data 8.9.2021 a seguito di accettazione di quest'ultimo della proposta irrevocabile di acquisto dell'unità immobiliare in Catania Via Macello n. 25 fg 1 part. 231 sub. 46.
Rilevava che il prezzo pattuito era di € 8500.00, e che € 1000.00 erano state versate a titolo di caparra. Rilevava che il termine per la stipula del definitivo era fissata per il 31.10.2021 e che benchè
convocato presso il Notaio il convenuto non si era presentato.
Ciò posto chiedeva che fosse emessa sentenza sostitutiva del contratto non concluso,.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 18.3.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini di cui all'art. 281-quinquies c.p.c. (cbn. disp. art. 190 c.p.c.), questo giudice pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e deve essere accolta.
Nella specie sussistono tutti i presupposti normativamente previsti per l'applicazione del disposto dell'art. 2932 c.c..
Parte attrice ha offerto la propria prestazione: peraltro la disponibilità a procedere al trasferimento è
stata reiterata dall'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tale dichiarazione è sufficiente ad integrare l'offerta della prestazione prevista dal II comma dell'art. 2932 c.c.: infatti questa può essere costituita da una seria volontà di eseguire la propria prestazione espressa in qualsiasi modo, purché escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere,
senza quindi che sia necessaria l'uso dell'offerta reale o per intimazione (cfr, ex multis, Cass. n.
9518/87; Cass. n. 1134/85; Cass. n. 6582/84).
pagina 2 di 5 Parte convenuta è inadempiente rispetto al suo obbligo di trasferire i beni oggetto del preliminare: il termine in esso pattuito è abbondantemente scaduto.
E' documentato in atti come l'attrice abbia già versato la complessiva somma di € 1000.00
rimanendo così debitore delle somme a saldo (€ 7500.00) da versarsi secondo le previsioni contrattuali,
mentre il convenuto non ha proceduto al trasferimento degli immobili.
Né il mancato versamento del saldo del prezzo costituisce inadempimento ascrivibile all'attrice in assenza di stipula del definitivo, atteso che per come espressamente pattuito il saldo prezzo doveva essere versato contestualmente alla stipula del definitivo.
E' noto che affinché la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. possa trovare accoglimento, è necessario che la stessa non difetti di alcuna condizione di liceità del chiesto trasferimento immobiliare. Invero, l'art. 17, secondo comma, L. 28.2.1985, n. 47, recepito nell'art. 46,
comma 1, D.P.R. 6.6.2001, n.380, T.U. dell'edilizia, per gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto diritti reali ( trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione) relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo del 1985, è
sancita la nullità degli atti medesimi e ne vieta la stipulazione, “..ove essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante , gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria”. Sul
punto la Cassazione osserva che secondo il costante orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'articolo 17 della I. n. 47 del
1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) e dall'art. 40 della stessa legge n. 47/1985. Da
questo orientamento discende che la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda,
pagina 3 di 5 cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa purché prima della relativa decisione, sicché essa è sottratta alle preclusioni che regolano in genere la normale attività di deduzione e produzione delle parti.
Ebbene nella specie non solo nel preliminare è indicato il titolo edilizio dell'immobile, ma lo stesso risulta altresì dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. relazione accertamento edilizio del
Comune di Catania in atti).
Altresì identificato in atti e nel preliminare è l'immobile oggetto del trasferimento con riferimento ai dati catastali. Ancora di recente infatti la Suprema Corte ha stabilito che “…solo laddove l'identificazione dell'oggetto del preliminare afferisce ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod.
civ., occorre che, nel preliminare stesso, l'immobile sia esattamente precisato con indicazione dei relativi confini e dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento…”. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 5536 dell'1 marzo 2024).
Ne consegue che deve essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà
dell'immobile in questione, subordinamente al pagamento in favore di parte convenuta della somma di
€ 75000.00, quale residuo del prezzo di vendita e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. immobiliari della presente sentenza, con efficacia dichiarativa, ai sensi dell'art. 2651 c.c., va fatta a cura e spese della parte interessata e non può essere posta ad oggetto di ordine giudiziale.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania - Sezione Quinta Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 4 di 5 funzione di giudice unico, udito il procuratore della attrice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione o difesa, così provvede:
1. trasferisce a titolo di compravendita la proprietà dei seguenti beni rispettivamente a favore di a)
nata a [...] il [...], ivi residente Via Villa Flaminia n. 8 (c.f. Parte_1 [...]
e contro nato a [...] il [...] residente a [...]C.F._1 Controparte_1
Venerina Via Stabilimenti n. 53 (c.f. ): CodiceFiscale_2
a) Immobile sito in Catania Via Macello n. 25, in catasto al fg. 1 part. 231 sub. 46;
2. condiziona l'efficacia traslativa al pagamento della somma di € 7500.00 oltre interessi legali fino al soddisfo e ciò entro il termine di mesi 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3. condanna il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2333.00, di cui € 127.00 per spese vive, € 2500.00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 28 giugno 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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