Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rodolfo Serianni e Francesca Vaccina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-del 5 ottobre 2021, notificato il 13 ottobre 2021, con cui è stata respinta la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in data 2 luglio 2020 in favore del sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 aprile 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il provvedimento quivi gravato il Prefetto di -OMISSIS-rigettava l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 2/7/2020 in favore del cittadino straniero pure quivi ricorrente.
Di qui il gravame avverso tale ultimo atto esperito dai ricorrenti avanti questo TAR.
Con nota depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione i ricorrenti rappresentavano l’ottenimento, da parte dello straniero, del permesso di soggiorno -OMISSIS-, rilasciatogli dalla Questura di -OMISSIS-per protezione speciale (permesso versato in atti).
Dalla documentazione prodotta non è dato evincere l’avvenuto rilascio del bene della vita richiesto ab initio dai ricorrenti, con lo straniero che risulta abilitato alla permanenza nel territorio in forza di titolo rilasciato per altre ragioni.
In tale contesto, pur non potendosi ritenere soddisfatta per così dire “in forma specifica” la pretesa vantata dai ricorrenti –ciò che osta alla definizione del giudizio con una pronunzia di cessazione della materia del contendere- resta fermo che essi non sono più portatori di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, avendo già ottenuto un titolo di soggiorno, e non avendo essi ricorrenti manifestato veruna voluntas di ulteriore coltivazione del gravame, instando anzi per la cessazione della materia del contendere.
Sulla base degli elementi suindicati, il Tribunale deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.