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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2792/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2792/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALERIO Parte_1 C.F._1
ARGENTIERI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Controparte_1 C.F._2
OLIVIERI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 8
Con ricorso presentato in data 3.8.2023 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
< Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, dichiarare e/o pronunciare la separazione personale dei coniugi:
a) Autorizzare i coniugi SI. e la SI.ra a vivere separati;
Parte_1 Controparte_1
b) la casa coniugale sita in Collecorvino (PE), in Via Strada del Trenino n° 2, resterà nella piena disponibilità della SI.ra e dei figli, e , se Controparte_1 Persona_1 Persona_2
ancora conviventi, precisando che la stessa è di proprietà al 50% di entrambi i coniugi;
c) nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento sia nei riguardi della SI.ra CP
, sia nei riguardi del figlio essendo entrambi economicamente
[...] Persona_2
indipendenti ed autosufficienti;
d) Mentre per il figlio , studente universitario il padre è disposto a contribuire con un Persona_1 assegno di mantenimento, da corrispondere direttamente a lui data la maggiore età, di € 150,00= anche al fine di incentivarlo agli studi, da corrispondergli entro il giorno 5 di ciascun mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
e) entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive che si renderanno necessarie in favore del figlio impegnato con gli studi universitari, secondo il protocollo elaborato dal Tribunale ordinario di Pescara, impegnandosi, nei casi richiesti, a concordarle preventivamente, nonché a documentarle a mezzo di fatture o altri documenti fiscali equivalenti, rimborsandosi reciprocamente entro il mese successivo all'acquisto con comunicazione degli importi entro il giorno 15 del mese;
f) ciascuno dei coniugi conserverà la proprietà esclusiva ed il relativo possesso delle autovetture ai medesimi rispettivamente intestate, pertanto la SI.ra , a cui il SI. Controparte_1 Parte_1
ha lasciato in uso e nel pieno possesso una Toyota Yaris, Tg. CH635GJ, dovrà a sua cura e
[...]
spesa effettuare il trasferimento del mezzo in suo favore entro, comunque, il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comparizione dinanzi al SI. Presidente del Tribunale ordinario di Pescara, mentre l'autovettura Kiasportage Tg. EU628AE, di proprietà del SI. rimarrà nel Parte_1
suo esclusivo possesso;
g) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario. >>.
La resistente si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 8 << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
A) Pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla condotta del sig.
per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
Parte_1
B) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
C) Assegnare la casa coniugale sita in Collecorvino (PE) alla Via Strada del Trenino n.2 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai due figli maggiorenni di cui uno non ancora CP
economicamente autosufficiente;
Il sig. si è già trasferito in altro loco non Parte_1
conosciuto.
D) Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra sul suo cc Parte_1 CP
un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente la somma di € 400,00, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
importo che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
E) Nulla è richiesto per il mantenimento sia nei riguardi della sig. che del Controparte_1
minore in quanto percettori di un reddito. Persona_2
F) I coniugi, circa la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, dichiarano di aderire integralmente al Protocollo Famiglia emesso ed adottato dal Tribunale di Pescara;
G) Per quanto riguarda la modalità con la quale il sig. eserciterà il diritto Parte_1
di visita con i figli, considerata la maggiore età di entrambi, verrà concordata direttamente tra di loro;
H) Si chiede il rimborso del controvalore delle autovetture in uso, ovvero il Parte_1 dovrà imborsare alla sig. la somma di € 7.000,00 quale controvalore della sua CP
autovettura KIA SPORTAGE rispetto alla TOYOTA YARIS in uso alla moglie;
I) Si chiede il rimborso di € 2.500,00 quale 50% del fondo di accantonamento pensione che il sottoscriveva in costanza di matrimonio, a suo nome, mediante accantonamento/prelievi Parte_1 mensili delle relative somme dal CC comune raggiungendo la somma complessiva di €. 5.000,00. >>.
A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi i medesimi sono stati autorizzati a vivere separati e sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 5.1.2024, di seguito riportata:
Per_
<< ritenuto congruo il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ventiquattrenne e universitario, dovuto dal padre nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, atteso che, secondo le dichiarazione dei redditi in atti, il ricorrente gode di un reddito mensile netto di € 1.500,00 circa, ma, avendo lasciato la casa familiare, che va assegnata alla pagina 3 di 8 Per_ resistente, perché continui ad abitarla con (oltre all'altro figlio maggiorenne ed economicamente autonomo), deve sostenere spese per procurarsi altro alloggio;
p.q.m.
Per_ 1) assegna a , perché continui ad abitarla con il figlio maggiorenne la Controparte_1
casa familiare sita in sita in Collecorvino (PE) alla Via Strada del Trenino n.2; Per_ 2) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne versando Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'agosto 2023, detratte le somme già versate per il medesimo titolo di contributo al mantenimento, e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di Pescara >>.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: il ricorrente
1) Si chiede che venga categoricamente respinta la richiesta di addebito perché priva di qualsiasi valenza sia sotto il profilo fattuale che giuridico, pertanto da disattendere;
2) Si chiede che vengano confermate le condizioni così come indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio ad esclusione del mantenimento da corrispondere al figlio maggiorenne che si chiede venga ridotto Persona_1 alla metà ad € 150,00= ormai laureatosi, quindi non più bisognevole del supporto per le spese universitarie, ha inoltre intrapreso alcune collaborazioni lavorative, iniziando ad avere una propria autonomia e indipendenza anche sotto il profilo economico;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, Iva e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. la resistente
A) Pronunciare la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla condotta del sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
B) Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per quanto concerne il mantenimento del figlio , e ai provvedimenti richiesti Persona_1
sulla casa coniugale si aderisce a quanto statuito dal Giudice Istruttore Dott. Di Fulvio in data
05.01.2024 ove veniva stabilito: 1) assegna a , perché continui ad Controparte_1
Per_ abitarla con il figlio maggiorenne la casa familiare sita in sita in Collecorvino (PE) alla
Via Strada del Trenino n.2; 2) dispone che contribuisca al mantenimento Parte_1
Per_ del figlio maggiorenne versando entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'agosto 2023, detratte le somme già versate per il medesimo titolo di contributo al mantenimento, e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00, oltre pagina 4 di 8 al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara; Per il resto ci si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA EX ART. 473 bis 16 C.P.C. - Con richiesta di addebito e allegazione di violenza domestica e di genere.
……………..
1. La domanda di separazione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, proposta da parte ricorrente e alla quale la resistente ha aderito, essendo le parti d'accordo sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, situazione nella quale ai sensi dell'art.151 c.c. si può pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Le domanda della resistente di addebito della separazione
A sostegno di tale domanda la ha dedotto quanto segue: CP
“ Nei primi mesi del c.a. la resistente scopriva che il marito aveva una relazione clandestina con un'altra donna tal , il marito alla fine ammetteva la seguente relazione non solo Persona_3
dinanzi alla moglie ma anche dinanzi ai figli.
A questo punto la convivenza diventava impossibile, il iniziò a dormire sul divano e Parte_1
rientrava molto tardi per evitare di incontrarsi con la moglie e di conseguenza discutere e litigare.
Sino all'evento del 24.05.23 quando il aggrediva la moglie e abbandonava il tetto Parte_1 coniugale.“.
Il ricorrente non ha nemmeno specificamente contestato le circostanze di fatto allegate dalla coniuge e in ogni caso quest'ultima ha fornito adeguata dimostrazione della violazione da parte del marito dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Ed invero il primo teste resistente indifferente, all'udienza del 19.3.2024 ha riferito Testimone_1 di aver visto il “ all'Outlet di Città Sant'Angelo l'anno scorso, prima dell'estate, con una Parte_1
ragazza che conosco di vista che è la stessa di cui mi riferì . Camminavano mano nella CP mano“; nella stessa udienza, poi, i figli maggiorenni delle parti, e , escussi Persona_1 Per_2
come testimoni, hanno confermato che il ricorrente ha ammesso davanti a loro e alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale con altra donna e che successivamente, il 24.5.2023, ha abbandonato il domicilio domestico.
Per_ Più precisamente in risposta al capitolo 1 ( Vero che il sig. confermava di Parte_1
aver tradito la moglie ? ) ha dichiarato: “ Ricordo che nel maggio 2023 – ma Controparte_1
anche prima- i miei litigavano spesso. Nelle discussioni di questo mese erano legate sullo stesso pagina 5 di 8 motivo ovvero del fatto che mio padre avesse una relazione. Mia madre gli diceva di aver scoperto questa relazione e mio padre rispondeva, confermando e dicendo che tra di loro non vi era più nulla e poteva avere questa relazione. “ e così risposto al capitolo 2 ( Vero che il sig. Parte_1
abbandonava il tetto coniugale in data 24.05.2023?): “ esatto, quella sera andò via perché vi era stata una discussione più forte e vi fu una chiamata ai Carabinieri da parte di mia madre. Sentivo mio padre urlare il nome di mia madre. Mi sono affacciato e ho visto il braccio di mia madre sotto quello di mio padre che cercava di prendere il telecomando dalla mano per uscire dal cancello. Ho urlato di smetterla, ma nessuno mi ha ascoltato. Poi, ho visto mio padre spintonarla sulla macchina e lei si è allontanata dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri e si è diretta verso le scale. Mio padre l'ha seguita e sono risaliti entrambi in casa. Mia madre ha chiamato i carabinieri e in viva voce mio padre ha chiesto se dovesse restare a casa o andare da loro. Sono tornato in camera dove c'era mio fratello più piccolo. I carabinieri, però, non sono arrivati. Mia madre mi disse che lei stessa richiamò per dire di non intervenire e ho sentito mio padre andare via. È tornato qualche giorno più avanti per prendere i suoi effetti personali “.
Mentre in risposa al primo capitolo ha dichiarato: “ Confermo, durante le litigate tra i miei Per_2 genitori a casa, ha confermato di avere un'altra donna e che la stava frequentando. Mi è capitato anche quando lui ci ha mostrato i messaggi della chat con questa persona, ma non sono riuscito a leggerli. Poteva essere il periodo precedente circa un paio di mesi prima che andasse via di casa. Lui usciva sempre la mattina presto – come mi riferiva mamma -, e lo sentivo tornare la sera tardi per poi ritrovarlo la mattina sul divano “ e in risposta al secondo ha riferito” confermo. Quando è successo io ero a letto, ma ho sentito la discussione tra i miei. Poi, mio fratello mi è venuto a dire che PA era andato via con la macchina.”
Per giurisprudenza consolidata, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale
(Cass. Civile. 16859/2015, 25618/2007) e l'onere di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà incombe sul coniuge che eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza (Cass. Civile 3923/2018, 2059/2012).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie la resistente ha allegato l'infedeltà del marito quale causa della crisi coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e dimostrato detta infedeltà, che, come detto, determina di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre il resistente non ha né allegato (se non tardivamente, nella comparsa conclusionale), né comunque dimostrato una pregressa crisi coniugale tale da rendere irrilevante la sua infedeltà.
Ovviamente non si può tenere conto di parti di atti di indagine penale riportati nella comparsa conclusionale del ricorrente, perché gli atti richiamati nell'atto difensivo non sono stati prodotti nel presente giudizio.
La domanda di addebito va, dunque, accolta.
3. La domanda di assegnazione della casa familiare e di contributo al mantenimento del
Per_ figlio
In proposito va confermato quanto disposto con i provvedimenti temporanei e urgenti per le ragioni indicate nell'ordinanza del 5.1.2024, non essendo dimostrata una sopravvenuta autonomia economica di , né la sua percezione di redditi che giustifichino la riduzione del contributo al Persona_1
mantenimento posto a carico del padre.
4. Le restanti domande delle parti
Con l'ordinanza del 5.1.2024 è stata rilevata d'ufficio l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande di cui al punto F delle conclusioni del ricorso e di cui ai punti H e I delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, in quanto non connesse ai sensi degli artt.31, 32,
34, 35 e 36 c.p.c. a quella di separazione e a quelle e quelle consequenziali alla pronuncia sullo status
(v. tra le altre Cass. Civile nn.11128/2009 e 6660/2001); le parti nelle rispettive precisazioni delle conclusioni non hanno specificamente insistito per l'accoglimento di dette domande, che si devono ritenere pertanto abbandonate;
ma anche ove così non fosse si dovrebbe qui confermare l'inammissibilità delle domande segnalata con la citata ordinanza.
5. Le spese di lite
La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo quanto ai compensi in base ai parametri medi per causa di valore indeterminabile e bassa complessità, per le quattro fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 Con 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, coniugati in Collecorvino il 14.9.1997 (matrimonio trascritto nei registri degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Collecorvino al n. 15, parte II, serie A, anno 1997);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Collecorvino di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Addebita la separazione a;
Parte_1
Per_ 4) assegna a , perché continui ad abitarla con il figlio maggiorenne , la Controparte_1
casa familiare sita in sita in Collecorvino (PE) alla Via Strada del Trenino n.2;
Per_ 5) dispone che contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1
versando in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Controparte_1 dall'agosto 2023, detratte le somme già versate per il medesimo titolo di contributo al mantenimento, e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Pescara;
6) condanna a pagare in favore di , che liquida in € Parte_1 Controparte_1
7.616,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
CAP e IVA come per legge.
Pescara 4 giugno 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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