CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11442/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Perugia - Piazza Giacomo Matteotti 22 06121 Perugia PG
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249012431276000 REGISTRO 2018 proposto da
Jenko Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061850279000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10163/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnavano l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90 12431276000, notificata in data
12/04/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di Euro
55,38. Tale somma era riferita alla cartella di pagamento n. 097 2018 0061850279000, relativa a imposta di registro su un decreto emesso dalla Corte di Appello di Perugia nell'ambito di un procedimento per equa riparazione (R.G. n. 368/2007).
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano plurimi motivi di diritto, tra cui:
1) La nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 097 2018 0061850279000.
2) La prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, risalendo il debito originario all'anno 2018.
3) L'inesistenza della notifica degli atti presupposti, in quanto il dante causa, cittadino sloveno, era deceduto in data 03/12/2011, e le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite agli eredi, anch'essi residenti all'estero, secondo le forme previste dall'art. 142 c.p.c.
4) Nel merito, la non debenza dell'imposta di registro, sostenendo che il procedimento per equa riparazione fosse esente da tributi e che, in ogni caso, l'imposta dovesse essere registrata "a debito" ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986, essendo parte in causa un'Amministrazione dello Stato.
Contestualmente, formulavano istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ADER, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della qualità di eredi. Nel merito, sosteneva la regolarità della notifica della cartella presupposta al domicilio fiscale del de cuius, la prescrizione decennale del credito e l'infondatezza delle altre censure, eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito. Si costituiva altresì il Resistente_1, il quale deduceva che la procedura di riscossione delle spese di giustizia, disciplinata dal D.P.R. n. 115/2002, non prevede la notifica di un avviso di liquidazione prodromico, essendo la cartella di pagamento il primo atto notificato al debitore. Contestava inoltre la fondatezza delle eccezioni sulla prescrizione e sulla non debenza del tributo.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, i ricorrenti producevano il decreto di successione emesso dal Tribunale di Postojna (Slovenia), attestante il decesso del Signor Nominativo_1 in data 03/12/2011, e ribadivano l'impossibilità giuridica e materiale di una elezione di domicilio o di una notifica a suo nome nell'anno 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva in via pregiudiziale e d'ufficio la propria incompetenza territoriale a decidere la controversia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia
Tributaria è determinata dalla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso di specie, sebbene l'intimazione di pagamento sia stata materialmente emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione di Roma, l'atto impositivo sotteso e la formazione del ruolo sono stati richiesti ed eseguiti dalla Corte di Appello di Perugia - Ufficio Campione Civile.
Trattandosi di pretesa tributaria (imposta di registro su atti giudiziari) originata da un ufficio avente sede in
Perugia, la competenza territoriale appartiene funzionalmente alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Perugia. La giurisprudenza prevalente e la normativa vigente stabiliscono che, qualora venga contestato il merito della pretesa o la regolarità della formazione del ruolo emesso da un ente impositore con sede in una circoscrizione diversa da quella del concessionario, la competenza debba radicarsi presso la Corte del luogo dove ha sede l'ente creditore (in questo caso, la Corte di Appello di Perugia).
In considerazione del carattere inderogabile della competenza per territorio in ambito tributario, deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte di Roma a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia che liquiderà le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della corte di giustizia tributaria di primo grado di
Perugia che liquiderà le spese di lite anche del presente giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11442/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Perugia - Piazza Giacomo Matteotti 22 06121 Perugia PG
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249012431276000 REGISTRO 2018 proposto da
Jenko Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180061850279000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10163/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnavano l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90 12431276000, notificata in data
12/04/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di Euro
55,38. Tale somma era riferita alla cartella di pagamento n. 097 2018 0061850279000, relativa a imposta di registro su un decreto emesso dalla Corte di Appello di Perugia nell'ambito di un procedimento per equa riparazione (R.G. n. 368/2007).
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano plurimi motivi di diritto, tra cui:
1) La nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto, ovvero la cartella di pagamento n. 097 2018 0061850279000.
2) La prescrizione quinquennale della pretesa tributaria, risalendo il debito originario all'anno 2018.
3) L'inesistenza della notifica degli atti presupposti, in quanto il dante causa, cittadino sloveno, era deceduto in data 03/12/2011, e le notifiche avrebbero dovuto essere eseguite agli eredi, anch'essi residenti all'estero, secondo le forme previste dall'art. 142 c.p.c.
4) Nel merito, la non debenza dell'imposta di registro, sostenendo che il procedimento per equa riparazione fosse esente da tributi e che, in ogni caso, l'imposta dovesse essere registrata "a debito" ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986, essendo parte in causa un'Amministrazione dello Stato.
Contestualmente, formulavano istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ADER, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della qualità di eredi. Nel merito, sosteneva la regolarità della notifica della cartella presupposta al domicilio fiscale del de cuius, la prescrizione decennale del credito e l'infondatezza delle altre censure, eccependo comunque il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito. Si costituiva altresì il Resistente_1, il quale deduceva che la procedura di riscossione delle spese di giustizia, disciplinata dal D.P.R. n. 115/2002, non prevede la notifica di un avviso di liquidazione prodromico, essendo la cartella di pagamento il primo atto notificato al debitore. Contestava inoltre la fondatezza delle eccezioni sulla prescrizione e sulla non debenza del tributo.
Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, i ricorrenti producevano il decreto di successione emesso dal Tribunale di Postojna (Slovenia), attestante il decesso del Signor Nominativo_1 in data 03/12/2011, e ribadivano l'impossibilità giuridica e materiale di una elezione di domicilio o di una notifica a suo nome nell'anno 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, rileva in via pregiudiziale e d'ufficio la propria incompetenza territoriale a decidere la controversia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, la competenza territoriale delle Corti di Giustizia
Tributaria è determinata dalla sede dell'ufficio che ha emesso l'atto impugnato.
Nel caso di specie, sebbene l'intimazione di pagamento sia stata materialmente emessa dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione di Roma, l'atto impositivo sotteso e la formazione del ruolo sono stati richiesti ed eseguiti dalla Corte di Appello di Perugia - Ufficio Campione Civile.
Trattandosi di pretesa tributaria (imposta di registro su atti giudiziari) originata da un ufficio avente sede in
Perugia, la competenza territoriale appartiene funzionalmente alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Perugia. La giurisprudenza prevalente e la normativa vigente stabiliscono che, qualora venga contestato il merito della pretesa o la regolarità della formazione del ruolo emesso da un ente impositore con sede in una circoscrizione diversa da quella del concessionario, la competenza debba radicarsi presso la Corte del luogo dove ha sede l'ente creditore (in questo caso, la Corte di Appello di Perugia).
In considerazione del carattere inderogabile della competenza per territorio in ambito tributario, deve essere dichiarata l'incompetenza di questa Corte di Roma a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia che liquiderà le spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della corte di giustizia tributaria di primo grado di
Perugia che liquiderà le spese di lite anche del presente giudizio.