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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12927/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] C/da Sazona, Parte_1
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Concettina Di Bella, presso il C.F._1
cui studio legale in Catania, Corso Italia n. 208 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata in [...] il [...], residente in [...]
20D, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Navarria, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania, via G. Leopardi 91 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 15/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 chiedeva e a questo tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
e celebrato in data 29 settembre 1999, dal quale era nata la figlia in CP_1 Per_1
data 15.07.2000.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati e a tal fine allegava copia della sentenza di separazione del 17.12.2010, emessa nel procedimento n. RG. 1237/08.
Riferiva inoltre che, a seguito del ricorso di avverso la sentenza di CP_1
separazione, la Corte d'Appello di Catania a parziale modifica della sentenza di separazione aumentava l'assegno di mantenimento in favore della prole da euro 300,00
a 400,00 e disponeva altresì a carico del padre l'ulteriore somma di € 150,00 quale contributo per le spese di locazione della casa coniugale. impugnava la Parte_1
predetta sentenza innanzi la Corte di cassazione, che con Sentenza n. 14519/2017 rigettava il ricorso.
Infine, esponeva il ricorrente che con ricorso ex art. 316 bis c.c. la figlia agiva in Per_1
giudizio nei confronti dei nonni paterni per richiedere un contributo al proprio mantenimento atteso che il sig. talvolta aveva corrisposto meno del dovuto e Pt_1
detto procedimento si concludeva con la condanna dei nonni al versamento in favore della nipote di € 200,00 mensili.
Quindi, chiedeva a questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio e altresì disporre la revoca di ogni obbligo economico in ordine alla contribuzione alle spese locative della casa coniugale e ogni obbligo economico a titolo di mantenimento in favore della figlia o in via meramente subordinata CP_2
disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00. si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma si CP_1
opponeva alla richiesta del marito di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, chiedendo per il mantenimento di la superiore somma di € Per_1
400,00, mensili con adeguamento agli indici Istat.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni il relatore tratteneva la causa in decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del 17.12.2010, emessa nel procedimento n. RG. 1237/08.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Mio ha avanzato domanda nei confronti del NI volta ad ottenere il CP_1
mantenimento della figlia valgono le seguenti considerazioni, assumendo:” Nel Per_1
caso che ci occupa, si evidenzia che ha da pochissimo concluso gli studi Per_1
superiori, e si è affacciata nel mondo de lavoro in pieno periodo pandemico, quindi in un periodo in cui era impossibile trovare un'occupazione. Successivamente, non rimanendo in attesa dell'occupazione ideale, si è data da fare con lavoretti saltuari che di certo non le consentono di vivere autonomamente”. La domanda è infondata invero questo tribunale aderisce alla recente pronuncia di legittimità secondo cui “L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età sussiste ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova
(sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi
o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”
(così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa">>.
Nel caso di specie, è emerso che la figlia , la quale ha compiuto 24 anni, si è Per_1
diplomata ormai quattro anni fa presso l'Istituto Tecnico Turistico Filippo Brunelleschi di
Acireale, e non ha in corso titoli di studi universitari o post-universitari (finalizzati al necessario completamento della sua formazione), quindi ha goduto di un considerevole arco temporale per inserirsi nel mondo del lavoro (e la mancata indipendenza economica non può più gravare sul genitore, soggetto, questo, che va assolto dall'onere di mantenimento).
In applicazione della regola sulla soccombenza, deve essere disposta la condanna di
[...]
a rifondere a controparte le spese del presente giudizio e per esso, ammesso al CP_1
patrocinio dello Stato, in favore dell'Erario, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12927 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del matrimonio contratto a
Acireale tra e in data 29 settembre 1999 trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del comune di Acireale al n. 453 parte II, Serie A, anno 1999.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento della figlia formulata da parte resistente
CONDANNA al pagamento del presente giudizio a favore dell'Erario, spese CP_1
liquidate in € 4000 oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 7.11.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12927/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] C/da Sazona, Parte_1
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Concettina Di Bella, presso il C.F._1
cui studio legale in Catania, Corso Italia n. 208 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata in [...] il [...], residente in [...]
20D, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Maria Navarria, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania, via G. Leopardi 91 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero. Posta in decisione all'udienza del 15/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/11/2023 chiedeva e a questo tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
e celebrato in data 29 settembre 1999, dal quale era nata la figlia in CP_1 Per_1
data 15.07.2000.
La parte ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati e a tal fine allegava copia della sentenza di separazione del 17.12.2010, emessa nel procedimento n. RG. 1237/08.
Riferiva inoltre che, a seguito del ricorso di avverso la sentenza di CP_1
separazione, la Corte d'Appello di Catania a parziale modifica della sentenza di separazione aumentava l'assegno di mantenimento in favore della prole da euro 300,00
a 400,00 e disponeva altresì a carico del padre l'ulteriore somma di € 150,00 quale contributo per le spese di locazione della casa coniugale. impugnava la Parte_1
predetta sentenza innanzi la Corte di cassazione, che con Sentenza n. 14519/2017 rigettava il ricorso.
Infine, esponeva il ricorrente che con ricorso ex art. 316 bis c.c. la figlia agiva in Per_1
giudizio nei confronti dei nonni paterni per richiedere un contributo al proprio mantenimento atteso che il sig. talvolta aveva corrisposto meno del dovuto e Pt_1
detto procedimento si concludeva con la condanna dei nonni al versamento in favore della nipote di € 200,00 mensili.
Quindi, chiedeva a questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio e altresì disporre la revoca di ogni obbligo economico in ordine alla contribuzione alle spese locative della casa coniugale e ogni obbligo economico a titolo di mantenimento in favore della figlia o in via meramente subordinata CP_2
disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00. si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma si CP_1
opponeva alla richiesta del marito di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, chiedendo per il mantenimento di la superiore somma di € Per_1
400,00, mensili con adeguamento agli indici Istat.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni il relatore tratteneva la causa in decisione. Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione del 17.12.2010, emessa nel procedimento n. RG. 1237/08.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Mio ha avanzato domanda nei confronti del NI volta ad ottenere il CP_1
mantenimento della figlia valgono le seguenti considerazioni, assumendo:” Nel Per_1
caso che ci occupa, si evidenzia che ha da pochissimo concluso gli studi Per_1
superiori, e si è affacciata nel mondo de lavoro in pieno periodo pandemico, quindi in un periodo in cui era impossibile trovare un'occupazione. Successivamente, non rimanendo in attesa dell'occupazione ideale, si è data da fare con lavoretti saltuari che di certo non le consentono di vivere autonomamente”. La domanda è infondata invero questo tribunale aderisce alla recente pronuncia di legittimità secondo cui “L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età sussiste ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova
(sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi
o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”
(così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa">>.
Nel caso di specie, è emerso che la figlia , la quale ha compiuto 24 anni, si è Per_1
diplomata ormai quattro anni fa presso l'Istituto Tecnico Turistico Filippo Brunelleschi di
Acireale, e non ha in corso titoli di studi universitari o post-universitari (finalizzati al necessario completamento della sua formazione), quindi ha goduto di un considerevole arco temporale per inserirsi nel mondo del lavoro (e la mancata indipendenza economica non può più gravare sul genitore, soggetto, questo, che va assolto dall'onere di mantenimento).
In applicazione della regola sulla soccombenza, deve essere disposta la condanna di
[...]
a rifondere a controparte le spese del presente giudizio e per esso, ammesso al CP_1
patrocinio dello Stato, in favore dell'Erario, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12927 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili/ lo scioglimento del matrimonio contratto a
Acireale tra e in data 29 settembre 1999 trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del comune di Acireale al n. 453 parte II, Serie A, anno 1999.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento della figlia formulata da parte resistente
CONDANNA al pagamento del presente giudizio a favore dell'Erario, spese CP_1
liquidate in € 4000 oltre il rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 7.11.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore