Articolo 12 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 novembre 1960
Art. 12.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte dei Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1960-61, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 444 e 446 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960