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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2147/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gianni Ferrara, presso il cui studio, sito in Gimigliano (CZ), Viale IV Novembre n. 274, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonella
Germanò, presso il cui studio, sito in AR, Viale Lucrezia della Valle n.
19/G, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA –
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Peppino Mariano, presso il cui studio, sito in AR P.zza
Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 - PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2
rispettivamente proprietaria e assicuratore del veicolo Opel Mokka, tg. EM534FV, al fine di sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso in data 8.11.2013, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa delle lesioni subite e quantificati in €
128.714,00 (detratto l'importo di € 9.500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione , oltre al danno per disturbo d'ansia generalizzato, disturbi CP_2
da attacchi di panico e fobie verificatesi a seguito del sinistro, oltre alle spese mediche, alle spese di CTP, nonché al pagamento di € 1.408,16 a titolo di rimborso spese per attività stragiudiziale.
Parte attrice esponeva: che in data 8.11.2013 in località Giovino di AR, Via C.
Pisacane, nei pressi del Liceo Scientifico Enrico Fermi, alle ore 16.10 circa, l'autovettura
Opel Mokka, tg. EM534FV, di proprietà e condotta da , assicurata con la Controparte_1
compagnia con polizza n. 000073941401, investiva il minore CP_2 Parte_1 sulla corsia riservata al senso opposto di marcia;
che nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'autovettura giungeva ad alta velocità, urtava il minore senza frenare e si fermava 60/70 metri più avanti davanti al cancello di ingresso del Liceo Scientifico Enrico
Fermi; che a seguito del sinistro, veniva trasportato, a mezzo Parte_1
autoambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di AR, dove gli veniva diagnosticato “Trauma Cranico NC, Frattura Ossa Nasali, Contusione Toraco-
Addominale e Mano dx Lombalgia Post-Traumatica” e, pertanto, sottoposto ad intervento chirurgico;
che le lesioni riportate avevano determinato, secondo le valutazioni del CTP, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di 50 giorni, al 50% di 100 giorni ed al 25% di 100 giorni,
pagina 2 di 15 nonché un danno biologico permanente nella misura del 15-20%; che CP_2
compagnia assicuratrice per la RCA dell'autovettura Opel Mokka, aveva liquidato a titolo di risarcimento, con assegno bancario n. 2001937086-06 del 30.09.2014, la somma di
€ 9.500,00, trattenuta dal a titolo di acconto sul maggior danno subito;
che la Pt_1
responsabilità del sinistro ricadrebbe totalmente sul conducente dell'autovettura che aveva investito il minore sulla corsia riservata al senso inverso di marcia;
che sul luogo del sinistro era intervenuta anche la Polizia stradale di AR;
che al sinistro avevano assistito il padre del minore, e;
che vani erano risultati i Per_1 Persona_2 tentativi di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, tanto che anche il tentativo di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo per la mancata adesione della Compagnia Controparte_2 rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dall'attore e, per gli effetti, condannare, con vincolo solidale la Compagnia in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, e , per i motivi di cui in narrativa, a pagare all'attore Controparte_1
a titolo di risarcimento danni subiti per le lesioni la somma di euro 128.714,00 (detratto l'importo di euro 9.500,00 - Novemilacinquecento/00 trattenuto a titolo di acconto), oltre al danno per disturbo d'ansia generalizzato, disturbi da attacchi di panico, fobie verificatesi a seguito del sinistro e di cui soffre l'esponente, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di 'causa anche a mezzo di CTU medico-legale di cui sin da questo momento se ne invoca la nomina, alle spese mediche, alle spese di CTP, nonché al pagamento della complessiva di euro di euro 1.408,16, a titolo di rimborso spese per attività stragiudiziale, di cui euro 888,16 come da fattura n. 14 del 17.12.2015 e fattura n. 3 del 15.04.2016 allegate in atti, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
oltre spese, diritti ed onorario di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., poiché, essendo stato indicato pagina 3 di 15 nell'intestazione dell'atto introduttivo un ufficio giudiziario diverso (Giudice di Pace di
AR) da quello innanzi al quale era stata invitata a comparire (Tribunale di
AR), risulterebbe del tutto incerta l'individuazione del giudice effettivamente adito.
Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, esponendo che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta atteso che il minore aveva improvvisamente ed inaspettatamente attraversato la strada, così da rendere inevitabile l'impatto.
In particolare, evidenziava: che l'attore si trovava a bordo dell'autovettura condotta dal padre che, giunta nei pressi del Liceo Scientifico Enrico Fermi, si era accostata Per_1
sul margine destro della carreggiata onde consentire a di scendere dal Parte_1 veicolo, allorquando da tergo era sopraggiunta , alla guida della sua Controparte_1
Opel Mokka;
che vedendo l'autovettura del ferma sulla stessa corsia di marcia, la Pt_1 convenuta aveva effettuato manovra di sorpasso all'interno della stessa corsia di marcia, quando improvvisamente era spuntato sulla sinistra l'attore che, senza avvedersi del sopraggiungere del veicolo, aveva attraversato la strada, andando ad urtare contro la vettura condotta dalla signora che stava transitando accanto alla vettura dal CP_1
quale era sceso il che il ragazzo, dopo aver attraversato la corsia di marcia, peraltro Pt_1
in una zona dove non vi erano le strisce pedonali, era ritornato indietro repentinamente, andando così ad impattare inevitabilmente contro lo specchietto retrovisore sinistro del veicolo in fase di sorpasso;
che non potendosi fermare nell'immediatezza perché avrebbe bloccato la circolazione, la signora aveva parcheggiato qualche metro più CP_1
avanti e si era fermata per prestare soccorso al ragazzo, il quale stava in piedi chinato in avanti, tenendosi il volto e lamentando dolore al naso;
che, alla luce delle circostanze evidenziate, le lesioni lamentate dall'attore, diverse dalla possibile frattura alle ossa nasali, apparirebbero del tutto eccessive e sproporzionate oltre che incompatibili con la dinamica del sinistro;
che la conducente non stava viaggiando ad alta velocità, trovandosi in un centro abitato e considerata l'ora, ragion per cui aveva mantenuto un controllo costante dell'autovettura, mentre il pedone aveva violato le regole del codice della strada,
pagina 4 di 15 portandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, senza che quest'ultimo potesse evitare la collisione.
Eccepiva altresì la responsabilità del genitore atteso che aveva consentito al Per_1
minore di scendere dalla macchina e di attraversare da solo la strada in assenza di strisce pedonali.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art 163 c.p.c per i motivi di cui in narrativa e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda-attorea perché nessuna responsabilità può essere ascritta alla sig. nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo;
in via del tutto subordinata, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'eventuale il concorso di colpa tra la sig.ra ed il sig. sempre in via gradata, Controparte_1 Parte_1 ritenere del tutto infondata la richiesta del quantum, poiché fantasmagorica e del tutto spropositata, ritenendo eventualmente equa la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa convenuta. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. Si chiede altresì, nella denegata ipotesi in cui il
Giudicante dovesse voler attribuire anche in parte la responsabilità alle parti convenute, in primis di manlevare ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria la sig.ra dal risarcimento diretto, condannando in tal caso la compagnia assicurativa CP_1 convenuta”.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo investitore, CP_2
la quale, in via preliminare, deduceva che la somma di € 9.500,00 liquidata
[...]
all'attore nella fase stragiudiziale doveva ritenersi integralmente satisfattiva del danno subito dallo stesso. Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, non essendo supportata in ordine all'an e al quantum da idonea allegazione probatoria.
Eccepiva altresì la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori per culpa in vigilando.
Per tali ragioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale CP_2 adito contrariis reiectis, così provvedere: In via principale - rigettare la domanda spiegata nei
pagina 5 di 15 confronti di e dichiarare esaustiva l'offerta di €.9.500,00 corrisposta in favore di CP_2
e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere con ogni conseguenza in Parte_1 ordine alle spese legali e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito accolga la domanda in misura non superiore alla somma offerta dalla convenuta condannare parte attrice CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese del giudizio; nel merito rigettare la domanda spiegata nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., poichè inammissibile ed CP_2 infondata in fatto ed in diritto e non suffragata da alcuna prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidare in favore del sostituito procuratore ex. Art 93 c.p.c.”
Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, in data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'udienza del 14/12/2024 la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta , sul rilievo che essendo stato indicato Controparte_1
nell'intestazione dell'atto un ufficio giudiziario diverso (Giudice di Pace di AR) da quello innanzi al quale è stata invitata a comparire (Tribunale di AR), risulterebbe del tutto incerta l'individuazione del giudice effettivamente adito, in violazione dell'art. 164 c.p.c..
Al riguardo, si osserva che l'indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio di un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale si è regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti integra un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione che, ai sensi del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione del convenuto.
Tale previsione rinviene la sua ratio nell'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, dal momento che l'eccepita imperfezione dell'atto non ha impedito ai convenuti di venire a conoscenza del processo e di predisporre le proprie difese.
pagina 6 di 15 Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la presente controversia, in quanto avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, è soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3
D.L. 12 settembre 2014 n. 132, condizione di procedibilità che, nella specie, risulta essere stata assolta (cfr. all. 4 della produzione attorea).
Sulla base della documentazione di causa e dell'istruttoria espletata, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta alla responsabilità concorrente della conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%.
La dinamica del sinistro era stata ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato di
AR nei seguenti termini.
L'autovettura Opel Mokka targata EM534FV, condotta da , Controparte_1
percorreva via C. Pisacane, località Giovino, in AR Lido, con direzione di marcia
Crotone-Soverato. Giunta in prossimità dell'ingresso del Liceo Scientifico Enrico Fermi colpiva il pedone il quale attraversava la strada da destra verso sinistra, Parte_1
rispetto la direzione di marcia del veicolo. L'urto avveniva in corrispondenza della linea di mezzeria nella corsia di pertinenza dell'Opel, come si desumeva dalle tracce di liquido ematico presenti sulla sede stradale. Dopo l'urto il pedone rovinava al suolo procurandosi lesioni e veniva trasportato dal personale del presso l'Ospedale CP_4 civile di AR.
Si osserva inoltre che negli schizzi planimetrici allegati al rapporto di incidente stradale della Polizia Stradale di AR vengono rappresentati sia la posizione dell'autoveicolo danneggiante al momento che il punto di impatto tra il mezzo e il pedone.
Sulla dinamica del sinistro, parte attrice ha dedotto l'elevata velocità di circolazione dell'autovettura e la prevedibilità dell'evento lesivo, atteso che la conducente percorreva un rettilineo, come si evincerebbe anche dalla relazione di servizio degli agenti intervenuti.
pagina 7 di 15 Dal canto suo, la convenuta ha dedotto innanzitutto che stava procedendo ad una velocità moderata, trovandosi in un centro abitato e considerato l'orario; in secondo luogo, ha eccepito il comportamento colposo del minore danneggiato, il quale, secondo la prospettazione della danneggiante, repentinamente, dopo aver attraversato la strada, si era girato per tornare indietro, ponendosi in modo imprevedibile nella traiettoria di marcia del veicolo senza che quest'ultimo potesse evitare la collisione.
Giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che quest'ultimo non aveva alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, così che il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo ed osservarne i movimenti. Ciò si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. civ. n.
4551/2017).
Inoltre, deve sottolinearsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. 13.07.2023, n. 20140).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di ritenere provato che la conducente non procedesse a velocità moderata sia in ragione di quanto affermato dal teste che era presente sul luogo del sinistro (il quale ha Persona_2
confermato la circostanza che l' giungeva ad alta velocità senza frenare, CP_1 fermandosi poi ad una distanza di circa 60 – 70 metri dal punto di impatto) sia, in via presuntiva, sulla base della circostanza, confermata dalla stessa convenuta, che il veicolo pagina 8 di 15 non si arrestava immediatamente dopo l'impatto ma parcheggiava più avanti, atteso che la giustificazione addotta dall' – ovvero che non si era fermata CP_1
nell'immediatezza perché avrebbe bloccato la circolazione – appare quantomeno inverosimile, dal momento che la conducente aveva appena investito un pedone.
In ogni caso, la circostanza dedotta dalla stessa convenuta secondo cui il dopo aver Pt_1 già attraversato la corsia di marcia, si girava per tornare indietro, non è affatto indifferente: unitamente al fatto che il sinistro è avvenuto su un rettilineo, conduce a ritenere che la conducente si fosse avveduta della presenza del minore sulla carreggiata e che, dunque, avrebbe dovuto e potuto adottare un comportamento prudenziale che le avrebbe consentito di prevenire l'impatto arrestando o rallentando il veicolo.
La presenza del pedone sulla strada avrebbe dovuto suggerirle, infatti, di limitare la velocità anche al di sotto del massimo consentito.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone, fermo o in movimento, sulla strada o ai margini della stessa, deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo qualora il pedone improvvisamente attraversi la strada, nonché deve eventualmente fermarsi.
Dunque, la circostanza che il avesse già attraversato parte della carreggiata e si Pt_1 fosse voltato per tornare indietro, dedotta dalla stessa conducente convenuta e confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , non può che significare che Tes_1
l' aveva già visto il pedone sulla strada, ma ciononostante decideva CP_1
ugualmente di effettuare la manovra di sorpasso del veicolo parcheggiato sul margine destro della carreggiata, invece di arrestare la corsa o rallentare, prevenendo l'impatto.
Inoltre, la minore età del pedone avrebbe dovuto indurla a procedere con la massima cautela, considerato che gli adolescenti, possono, per la loro età ed inesperienza, essere meno prudenti di un adulto.
pagina 9 di 15 Alla luce delle emergenze istruttorie esaminate, ritiene questo Giudice che l' CP_1
non abbia fornito la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, il mancato superamento della presunzione di responsabilità del mezzo investitore prevista dall'art. 2054, I co. c.c., non preclude comunque la necessaria indagine sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito
(Cass. civ. ord. 17 gennaio 2020, n. 842).
La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054 c.c. esige, infatti, che si svolga uno specifico accertamento delle colpe sia del conducente del veicolo investitore che del pedone danneggiato in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. civ. n.
24876/2021).
Accertata, dunque, la responsabilità della conducente nella causazione del danno in ragione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, I comma, c.c., occorre verificare l'eventuale contributo causale colposo del danneggiato al verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c.
Nel caso di specie, dalla deposizione del teste di parte convenuta, , Testimone_2 nonché dalla relazione informativa della Polizia Stradale di AR (dalla quale risulta che è stata elevata contravvenzione a carico di ai sensi dell'art. 190, comma Parte_1
10, C.d.S.), è emerso il comportamento colposo del pedone, il quale ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.
Ed invero, nel caso in cui il pedone attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali, lo stesso ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, secondo quanto prescritto dall'art. 190 comma 5 del Codice della Strada e non può indugiare sulla carreggiata, salvi i casi di necessità.
Inoltre, con riguardo al repentino ritornare indietro del pedone dopo aver attraversato la corsia, l'istruttoria orale ha consentito di comprovare la circostanza dedotta da parte convenuta. Invero il teste di parte convenuta, , della cui attendibilità non Testimone_2 vi è motivo di dubitare (si osserva infatti che la circostanza che l'impatto sia avvenuto con il lato conducente dell'autoveicolo, così come l'ulteriore circostanza riferita dal teste pagina 10 di 15 che al momento dell'impatto il veicolo danneggiante si trovasse nella propria corsia di marcia trovano riscontro nel rapporto della Polizia Stradale), ha dichiarato “il ragazzo è sceso dall'autovettura parcheggiata, superandola dalla parte anteriore e poi ha attraversato la strada camminando trasversalmente. Ad un certo punto si è girato di colpo come per tornare indietro e ha impattato col viso contro un'autovettura che nel frattempo era sopraggiunta. Sul punto d'urto preciso che il ragazzo ha sbattuto il viso contro lo specchietto retrovisore posto sul lato guidatore” (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2021).
Risulta pertanto provato il comportamento colposo del danneggiato.
Alla luce delle evidenze istruttorie sopra richiamate, ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile alla conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%, in ragione della gravità delle regole cautelari violate dagli stessi (avendo la conducente transitato a velocità non moderata ed avendo, pur essendosi avveduta della presenza del pedone sulla carreggiata, sorpassato l'autoveicolo parcheggiato sulla destra, senza rallentare o fermarsi;
avendo il pedone attraversato la strada in assenza di attraversamento pedonale ed essendo tornato indietro repentinamente senza sincerarsi del sopraggiungere di autovetture).
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio, le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U. ha appurato che le lesioni subite dal “appaiono correlate all'evento lesivo Pt_1 sopradescritto, poiché sono soddisfatti i principali criteri medico legali di efficienza lesiva, criterio cronologico e seriazione degli eventi per affermare la sussistenza del nesso causale” ed ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 12%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 20 (venti), un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 20 (venti) al 75%, un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 40 (quaranta) al 50% e giorni 40 (quaranta) al 25%.
pagina 11 di 15 In relazione alla stima del danno, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, avendo la Suprema Corte statuito che
“la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. n.
12408/2011).
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta al sig. il complessivo importo di € 39.131,00 di cui € 31.656,00 quale Parte_1
danno biologico permanente e € 7.475,00 per l'invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano
pagina 12 di 15 rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attore si è limitato a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, limitandosi ad allegare genericamente che le lesioni subite avevano inciso sulla sua integrità psico-fisica, limitando la capacità di porsi liberamente in relazione con gli altri, ma senza provare alcunché al riguardo.
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di €
525,00 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 27.391,70 per il danno non patrimoniale ed € 367,50 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di
€ 27.759,20.
Dall'importo così ottenuto, deve essere inoltre detratta la somma di € 9.500,00 liquidata dall' nella fase stragiudiziale e trattenuta dall'attore a titolo di acconto, per CP_2
cui la somma definitiva che deve essere liquidata a ammonta Parte_1 complessivamente ad € 18.259,20.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 18.259,20), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (8/11/2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, invece, alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord.
Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
pagina 13 di 15 Non appaiono a tal fine sufficienti le sole fatture prodotte in giudizio dall'attore, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
La convenuta ha, in via subordinata, proposto domanda di Controparte_1
manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione CP_2
La domanda di manleva è fondata e va accolta.
La compagnia di assicurazione non ha contestato l'esistenza della CP_2
copertura assicurativa e la ricomprensione del sinistro de quo vertitur nell'ambito della garanzia assicurativa, circostanze che devono pertanto ritenersi provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
L' a, pertanto, condannata a manlevare di tutte CP_2 Controparte_1 le somme che quest'ultima corrisponderà all'attore (per capitale ed interessi) in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 18.259,20 in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n.
21256/2016), la complessità delle questioni, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attorea;
b) CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di della somma di € 18.259,20, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi come in parte motiva;
c) CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano nella Parte_1
pagina 14 di 15 misura di € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 582,84, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. GIANNI FERRARA, dichiaratosi antistatario;
d) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico in via solidale di CP_1
ed
[...] CP_2
e) CONDANNA a manlevare di tutte le CP_2 Controparte_1
somme che quest'ultima corrisponderà all'attore (per capitale ed interessi) in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso, in AR lì 30.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di AR, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2147/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Gianni Ferrara, presso il cui studio, sito in Gimigliano (CZ), Viale IV Novembre n. 274, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F.: rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonella
Germanò, presso il cui studio, sito in AR, Viale Lucrezia della Valle n.
19/G, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA –
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Peppino Mariano, presso il cui studio, sito in AR P.zza
Le Pera n. 9, è elettivamente domiciliata pagina 1 di 15 - PARTE CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e memorie depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2
rispettivamente proprietaria e assicuratore del veicolo Opel Mokka, tg. EM534FV, al fine di sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso in data 8.11.2013, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa delle lesioni subite e quantificati in €
128.714,00 (detratto l'importo di € 9.500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione , oltre al danno per disturbo d'ansia generalizzato, disturbi CP_2
da attacchi di panico e fobie verificatesi a seguito del sinistro, oltre alle spese mediche, alle spese di CTP, nonché al pagamento di € 1.408,16 a titolo di rimborso spese per attività stragiudiziale.
Parte attrice esponeva: che in data 8.11.2013 in località Giovino di AR, Via C.
Pisacane, nei pressi del Liceo Scientifico Enrico Fermi, alle ore 16.10 circa, l'autovettura
Opel Mokka, tg. EM534FV, di proprietà e condotta da , assicurata con la Controparte_1
compagnia con polizza n. 000073941401, investiva il minore CP_2 Parte_1 sulla corsia riservata al senso opposto di marcia;
che nelle predette circostanze di tempo e di luogo l'autovettura giungeva ad alta velocità, urtava il minore senza frenare e si fermava 60/70 metri più avanti davanti al cancello di ingresso del Liceo Scientifico Enrico
Fermi; che a seguito del sinistro, veniva trasportato, a mezzo Parte_1
autoambulanza, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di AR, dove gli veniva diagnosticato “Trauma Cranico NC, Frattura Ossa Nasali, Contusione Toraco-
Addominale e Mano dx Lombalgia Post-Traumatica” e, pertanto, sottoposto ad intervento chirurgico;
che le lesioni riportate avevano determinato, secondo le valutazioni del CTP, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di 50 giorni, al 50% di 100 giorni ed al 25% di 100 giorni,
pagina 2 di 15 nonché un danno biologico permanente nella misura del 15-20%; che CP_2
compagnia assicuratrice per la RCA dell'autovettura Opel Mokka, aveva liquidato a titolo di risarcimento, con assegno bancario n. 2001937086-06 del 30.09.2014, la somma di
€ 9.500,00, trattenuta dal a titolo di acconto sul maggior danno subito;
che la Pt_1
responsabilità del sinistro ricadrebbe totalmente sul conducente dell'autovettura che aveva investito il minore sulla corsia riservata al senso inverso di marcia;
che sul luogo del sinistro era intervenuta anche la Polizia stradale di AR;
che al sinistro avevano assistito il padre del minore, e;
che vani erano risultati i Per_1 Persona_2 tentativi di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, tanto che anche il tentativo di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo per la mancata adesione della Compagnia Controparte_2 rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis, così provvedere: - accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti dall'attore e, per gli effetti, condannare, con vincolo solidale la Compagnia in persona del legale CP_3 rappresentante pro-tempore, e , per i motivi di cui in narrativa, a pagare all'attore Controparte_1
a titolo di risarcimento danni subiti per le lesioni la somma di euro 128.714,00 (detratto l'importo di euro 9.500,00 - Novemilacinquecento/00 trattenuto a titolo di acconto), oltre al danno per disturbo d'ansia generalizzato, disturbi da attacchi di panico, fobie verificatesi a seguito del sinistro e di cui soffre l'esponente, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di 'causa anche a mezzo di CTU medico-legale di cui sin da questo momento se ne invoca la nomina, alle spese mediche, alle spese di CTP, nonché al pagamento della complessiva di euro di euro 1.408,16, a titolo di rimborso spese per attività stragiudiziale, di cui euro 888,16 come da fattura n. 14 del 17.12.2015 e fattura n. 3 del 15.04.2016 allegate in atti, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito;
oltre spese, diritti ed onorario di causa oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., poiché, essendo stato indicato pagina 3 di 15 nell'intestazione dell'atto introduttivo un ufficio giudiziario diverso (Giudice di Pace di
AR) da quello innanzi al quale era stata invitata a comparire (Tribunale di
AR), risulterebbe del tutto incerta l'individuazione del giudice effettivamente adito.
Nel merito, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum, esponendo che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta atteso che il minore aveva improvvisamente ed inaspettatamente attraversato la strada, così da rendere inevitabile l'impatto.
In particolare, evidenziava: che l'attore si trovava a bordo dell'autovettura condotta dal padre che, giunta nei pressi del Liceo Scientifico Enrico Fermi, si era accostata Per_1
sul margine destro della carreggiata onde consentire a di scendere dal Parte_1 veicolo, allorquando da tergo era sopraggiunta , alla guida della sua Controparte_1
Opel Mokka;
che vedendo l'autovettura del ferma sulla stessa corsia di marcia, la Pt_1 convenuta aveva effettuato manovra di sorpasso all'interno della stessa corsia di marcia, quando improvvisamente era spuntato sulla sinistra l'attore che, senza avvedersi del sopraggiungere del veicolo, aveva attraversato la strada, andando ad urtare contro la vettura condotta dalla signora che stava transitando accanto alla vettura dal CP_1
quale era sceso il che il ragazzo, dopo aver attraversato la corsia di marcia, peraltro Pt_1
in una zona dove non vi erano le strisce pedonali, era ritornato indietro repentinamente, andando così ad impattare inevitabilmente contro lo specchietto retrovisore sinistro del veicolo in fase di sorpasso;
che non potendosi fermare nell'immediatezza perché avrebbe bloccato la circolazione, la signora aveva parcheggiato qualche metro più CP_1
avanti e si era fermata per prestare soccorso al ragazzo, il quale stava in piedi chinato in avanti, tenendosi il volto e lamentando dolore al naso;
che, alla luce delle circostanze evidenziate, le lesioni lamentate dall'attore, diverse dalla possibile frattura alle ossa nasali, apparirebbero del tutto eccessive e sproporzionate oltre che incompatibili con la dinamica del sinistro;
che la conducente non stava viaggiando ad alta velocità, trovandosi in un centro abitato e considerata l'ora, ragion per cui aveva mantenuto un controllo costante dell'autovettura, mentre il pedone aveva violato le regole del codice della strada,
pagina 4 di 15 portandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore, senza che quest'ultimo potesse evitare la collisione.
Eccepiva altresì la responsabilità del genitore atteso che aveva consentito al Per_1
minore di scendere dalla macchina e di attraversare da solo la strada in assenza di strisce pedonali.
In virtù di quanto innanzi esposto, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, 1) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art 163 c.p.c per i motivi di cui in narrativa e l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda-attorea perché nessuna responsabilità può essere ascritta alla sig. nella causazione del sinistro de Controparte_1 quo;
in via del tutto subordinata, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'eventuale il concorso di colpa tra la sig.ra ed il sig. sempre in via gradata, Controparte_1 Parte_1 ritenere del tutto infondata la richiesta del quantum, poiché fantasmagorica e del tutto spropositata, ritenendo eventualmente equa la somma già corrisposta dalla compagnia assicurativa convenuta. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.. Si chiede altresì, nella denegata ipotesi in cui il
Giudicante dovesse voler attribuire anche in parte la responsabilità alle parti convenute, in primis di manlevare ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria la sig.ra dal risarcimento diretto, condannando in tal caso la compagnia assicurativa CP_1 convenuta”.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo investitore, CP_2
la quale, in via preliminare, deduceva che la somma di € 9.500,00 liquidata
[...]
all'attore nella fase stragiudiziale doveva ritenersi integralmente satisfattiva del danno subito dallo stesso. Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, non essendo supportata in ordine all'an e al quantum da idonea allegazione probatoria.
Eccepiva altresì la responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori per culpa in vigilando.
Per tali ragioni, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale CP_2 adito contrariis reiectis, così provvedere: In via principale - rigettare la domanda spiegata nei
pagina 5 di 15 confronti di e dichiarare esaustiva l'offerta di €.9.500,00 corrisposta in favore di CP_2
e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere con ogni conseguenza in Parte_1 ordine alle spese legali e, per l'effetto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito accolga la domanda in misura non superiore alla somma offerta dalla convenuta condannare parte attrice CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese del giudizio; nel merito rigettare la domanda spiegata nei confronti di in persona del suo l.r.p.t., poichè inammissibile ed CP_2 infondata in fatto ed in diritto e non suffragata da alcuna prova sia sull'an che sul quantum debeatur;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidare in favore del sostituito procuratore ex. Art 93 c.p.c.”
Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, in data 20/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'udienza del 14/12/2024 la tratteneva in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta , sul rilievo che essendo stato indicato Controparte_1
nell'intestazione dell'atto un ufficio giudiziario diverso (Giudice di Pace di AR) da quello innanzi al quale è stata invitata a comparire (Tribunale di AR), risulterebbe del tutto incerta l'individuazione del giudice effettivamente adito, in violazione dell'art. 164 c.p.c..
Al riguardo, si osserva che l'indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio di un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale si è regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti integra un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione che, ai sensi del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione del convenuto.
Tale previsione rinviene la sua ratio nell'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, dal momento che l'eccepita imperfezione dell'atto non ha impedito ai convenuti di venire a conoscenza del processo e di predisporre le proprie difese.
pagina 6 di 15 Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che la presente controversia, in quanto avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, è soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3
D.L. 12 settembre 2014 n. 132, condizione di procedibilità che, nella specie, risulta essere stata assolta (cfr. all. 4 della produzione attorea).
Sulla base della documentazione di causa e dell'istruttoria espletata, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta alla responsabilità concorrente della conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%.
La dinamica del sinistro era stata ricostruita dagli agenti della Polizia di Stato di
AR nei seguenti termini.
L'autovettura Opel Mokka targata EM534FV, condotta da , Controparte_1
percorreva via C. Pisacane, località Giovino, in AR Lido, con direzione di marcia
Crotone-Soverato. Giunta in prossimità dell'ingresso del Liceo Scientifico Enrico Fermi colpiva il pedone il quale attraversava la strada da destra verso sinistra, Parte_1
rispetto la direzione di marcia del veicolo. L'urto avveniva in corrispondenza della linea di mezzeria nella corsia di pertinenza dell'Opel, come si desumeva dalle tracce di liquido ematico presenti sulla sede stradale. Dopo l'urto il pedone rovinava al suolo procurandosi lesioni e veniva trasportato dal personale del presso l'Ospedale CP_4 civile di AR.
Si osserva inoltre che negli schizzi planimetrici allegati al rapporto di incidente stradale della Polizia Stradale di AR vengono rappresentati sia la posizione dell'autoveicolo danneggiante al momento che il punto di impatto tra il mezzo e il pedone.
Sulla dinamica del sinistro, parte attrice ha dedotto l'elevata velocità di circolazione dell'autovettura e la prevedibilità dell'evento lesivo, atteso che la conducente percorreva un rettilineo, come si evincerebbe anche dalla relazione di servizio degli agenti intervenuti.
pagina 7 di 15 Dal canto suo, la convenuta ha dedotto innanzitutto che stava procedendo ad una velocità moderata, trovandosi in un centro abitato e considerato l'orario; in secondo luogo, ha eccepito il comportamento colposo del minore danneggiato, il quale, secondo la prospettazione della danneggiante, repentinamente, dopo aver attraversato la strada, si era girato per tornare indietro, ponendosi in modo imprevedibile nella traiettoria di marcia del veicolo senza che quest'ultimo potesse evitare la collisione.
Giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che quest'ultimo non aveva alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, così che il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo ed osservarne i movimenti. Ciò si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass. civ. n.
4551/2017).
Inoltre, deve sottolinearsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. 13.07.2023, n. 20140).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di ritenere provato che la conducente non procedesse a velocità moderata sia in ragione di quanto affermato dal teste che era presente sul luogo del sinistro (il quale ha Persona_2
confermato la circostanza che l' giungeva ad alta velocità senza frenare, CP_1 fermandosi poi ad una distanza di circa 60 – 70 metri dal punto di impatto) sia, in via presuntiva, sulla base della circostanza, confermata dalla stessa convenuta, che il veicolo pagina 8 di 15 non si arrestava immediatamente dopo l'impatto ma parcheggiava più avanti, atteso che la giustificazione addotta dall' – ovvero che non si era fermata CP_1
nell'immediatezza perché avrebbe bloccato la circolazione – appare quantomeno inverosimile, dal momento che la conducente aveva appena investito un pedone.
In ogni caso, la circostanza dedotta dalla stessa convenuta secondo cui il dopo aver Pt_1 già attraversato la corsia di marcia, si girava per tornare indietro, non è affatto indifferente: unitamente al fatto che il sinistro è avvenuto su un rettilineo, conduce a ritenere che la conducente si fosse avveduta della presenza del minore sulla carreggiata e che, dunque, avrebbe dovuto e potuto adottare un comportamento prudenziale che le avrebbe consentito di prevenire l'impatto arrestando o rallentando il veicolo.
La presenza del pedone sulla strada avrebbe dovuto suggerirle, infatti, di limitare la velocità anche al di sotto del massimo consentito.
Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone, fermo o in movimento, sulla strada o ai margini della stessa, deve diminuire la velocità anche al di sotto dei limiti di legge, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo qualora il pedone improvvisamente attraversi la strada, nonché deve eventualmente fermarsi.
Dunque, la circostanza che il avesse già attraversato parte della carreggiata e si Pt_1 fosse voltato per tornare indietro, dedotta dalla stessa conducente convenuta e confermata dalle dichiarazioni rese dal teste , non può che significare che Tes_1
l' aveva già visto il pedone sulla strada, ma ciononostante decideva CP_1
ugualmente di effettuare la manovra di sorpasso del veicolo parcheggiato sul margine destro della carreggiata, invece di arrestare la corsa o rallentare, prevenendo l'impatto.
Inoltre, la minore età del pedone avrebbe dovuto indurla a procedere con la massima cautela, considerato che gli adolescenti, possono, per la loro età ed inesperienza, essere meno prudenti di un adulto.
pagina 9 di 15 Alla luce delle emergenze istruttorie esaminate, ritiene questo Giudice che l' CP_1
non abbia fornito la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., la quale richiede al conducente di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, il mancato superamento della presunzione di responsabilità del mezzo investitore prevista dall'art. 2054, I co. c.c., non preclude comunque la necessaria indagine sull'imprudenza e sulla pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito
(Cass. civ. ord. 17 gennaio 2020, n. 842).
La lettura combinata degli artt. 1227 e 2054 c.c. esige, infatti, che si svolga uno specifico accertamento delle colpe sia del conducente del veicolo investitore che del pedone danneggiato in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. civ. n.
24876/2021).
Accertata, dunque, la responsabilità della conducente nella causazione del danno in ragione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054, I comma, c.c., occorre verificare l'eventuale contributo causale colposo del danneggiato al verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c.
Nel caso di specie, dalla deposizione del teste di parte convenuta, , Testimone_2 nonché dalla relazione informativa della Polizia Stradale di AR (dalla quale risulta che è stata elevata contravvenzione a carico di ai sensi dell'art. 190, comma Parte_1
10, C.d.S.), è emerso il comportamento colposo del pedone, il quale ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.
Ed invero, nel caso in cui il pedone attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali, lo stesso ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, secondo quanto prescritto dall'art. 190 comma 5 del Codice della Strada e non può indugiare sulla carreggiata, salvi i casi di necessità.
Inoltre, con riguardo al repentino ritornare indietro del pedone dopo aver attraversato la corsia, l'istruttoria orale ha consentito di comprovare la circostanza dedotta da parte convenuta. Invero il teste di parte convenuta, , della cui attendibilità non Testimone_2 vi è motivo di dubitare (si osserva infatti che la circostanza che l'impatto sia avvenuto con il lato conducente dell'autoveicolo, così come l'ulteriore circostanza riferita dal teste pagina 10 di 15 che al momento dell'impatto il veicolo danneggiante si trovasse nella propria corsia di marcia trovano riscontro nel rapporto della Polizia Stradale), ha dichiarato “il ragazzo è sceso dall'autovettura parcheggiata, superandola dalla parte anteriore e poi ha attraversato la strada camminando trasversalmente. Ad un certo punto si è girato di colpo come per tornare indietro e ha impattato col viso contro un'autovettura che nel frattempo era sopraggiunta. Sul punto d'urto preciso che il ragazzo ha sbattuto il viso contro lo specchietto retrovisore posto sul lato guidatore” (cfr. verbale dell'udienza del 10.05.2021).
Risulta pertanto provato il comportamento colposo del danneggiato.
Alla luce delle evidenze istruttorie sopra richiamate, ritiene questo Giudice che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile alla conducente nella misura del 70% e al comportamento colposo del danneggiato nella misura del 30%, in ragione della gravità delle regole cautelari violate dagli stessi (avendo la conducente transitato a velocità non moderata ed avendo, pur essendosi avveduta della presenza del pedone sulla carreggiata, sorpassato l'autoveicolo parcheggiato sulla destra, senza rallentare o fermarsi;
avendo il pedone attraversato la strada in assenza di attraversamento pedonale ed essendo tornato indietro repentinamente senza sincerarsi del sopraggiungere di autovetture).
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio, le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico.
Il C.T.U. ha appurato che le lesioni subite dal “appaiono correlate all'evento lesivo Pt_1 sopradescritto, poiché sono soddisfatti i principali criteri medico legali di efficienza lesiva, criterio cronologico e seriazione degli eventi per affermare la sussistenza del nesso causale” ed ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 12%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 20 (venti), un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 20 (venti) al 75%, un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 40 (quaranta) al 50% e giorni 40 (quaranta) al 25%.
pagina 11 di 15 In relazione alla stima del danno, questo Tribunale ritiene di dover fare applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, avendo la Suprema Corte statuito che
“la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. n.
12408/2011).
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta al sig. il complessivo importo di € 39.131,00 di cui € 31.656,00 quale Parte_1
danno biologico permanente e € 7.475,00 per l'invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano
pagina 12 di 15 rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo”.
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attore si è limitato a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, limitandosi ad allegare genericamente che le lesioni subite avevano inciso sulla sua integrità psico-fisica, limitando la capacità di porsi liberamente in relazione con gli altri, ma senza provare alcunché al riguardo.
All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di €
525,00 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 27.391,70 per il danno non patrimoniale ed € 367,50 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di
€ 27.759,20.
Dall'importo così ottenuto, deve essere inoltre detratta la somma di € 9.500,00 liquidata dall' nella fase stragiudiziale e trattenuta dall'attore a titolo di acconto, per CP_2
cui la somma definitiva che deve essere liquidata a ammonta Parte_1 complessivamente ad € 18.259,20.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 18.259,20), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (8/11/2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, invece, alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, diversamente da quelle processuali, esse costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate (cfr. ord.
Cass. civ., sez. III, 17/05/2022, n.15732).
pagina 13 di 15 Non appaiono a tal fine sufficienti le sole fatture prodotte in giudizio dall'attore, atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione (i.e. distinte di bonifico).
La convenuta ha, in via subordinata, proposto domanda di Controparte_1
manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione CP_2
La domanda di manleva è fondata e va accolta.
La compagnia di assicurazione non ha contestato l'esistenza della CP_2
copertura assicurativa e la ricomprensione del sinistro de quo vertitur nell'ambito della garanzia assicurativa, circostanze che devono pertanto ritenersi provate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
L' a, pertanto, condannata a manlevare di tutte CP_2 Controparte_1 le somme che quest'ultima corrisponderà all'attore (per capitale ed interessi) in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 18.259,20 in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n.
21256/2016), la complessità delle questioni, si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attorea;
b) CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di della somma di € 18.259,20, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi come in parte motiva;
c) CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano nella Parte_1
pagina 14 di 15 misura di € 5.077,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 582,84, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. GIANNI FERRARA, dichiaratosi antistatario;
d) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico in via solidale di CP_1
ed
[...] CP_2
e) CONDANNA a manlevare di tutte le CP_2 Controparte_1
somme che quest'ultima corrisponderà all'attore (per capitale ed interessi) in esecuzione della presente sentenza.
Così deciso, in AR lì 30.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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