Sentenza 4 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 04/04/2017, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2017
N. 00560/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2006, proposto da:
AC EN, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Buccarelli 27;
contro
Comunita' Montana Presila Catanzarese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cacia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Pugliese, 12;
per l'annullamento del verbale di accertamento per il collaudo finale esecuzione opere per ottenere un contributo L.R. n. 4/99;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' Montana Presila Catanzarese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del “Verbale di accertamento Esecuzione Lavori”, relativo al collaudo finale dell’esecuzione delle opere previste al fine di ottenere il contributo di cui alla L.R. n.4/1999.
Riferiva: che in data 7 giugno 2005, aveva presentato presso gli uffici della Comunità Montana Presila Catanzarese domanda, con annessa documentazione, al fine di ottenere il contributo previsto dalla legge regionale n. 4/99 a favore degli imprenditori agricoli per le opere e per l'attività di riassetto idrogeologico da realizzarsi presso le proprie aziende; che, in data 26.09.2005, con provvedimento dirigenziale Prot. N. 1842, la Comunità Montana approvava il progetto concedendo un contributo di € 9.038,00 pari al 50% della spesa ammessa di € 18.125,82; che, eseguiti tutti i lavori previsti, in data 27.10.2005, inviava comunicazione di completamento lavori chiedendo che si procedesse al collaudo finale ed alla consequenziale erogazione del contributo ammesso così come previsto dall'art. 3 della disposizione dirigenziale del 26.09.2005;che, in data 11.11.2005, l'arch. Salvatore Dardano, responsabile del procedimento, ed il geom. Francesco Peni, funzionario addetto all'istruttoria - in presenza della ricorrente e dei sigg.ri Edmondo Trovato e Gaspare Brescia - effettuavano il collaudo al fine di verificare la corrispondenza tra il progetto presentato e i lavori eseguiti; che, in data 19.12.2005, riceveva un bonifico dalla Comunità Montana di € 4.277,96, somma inferiore rispetto al contributo previsto; che in data 23.12.2005 presentava richiesta di accesso agli atti al fine di verificare le ragioni della decurtazione; che, avuto accesso al proprio fascicolo in data 31.01.2006, verificava che la Comunità Montana, arbitrariamente e senza alcun motivo, aveva ridotto il contributo precedentemente ammesso di € 9.038,00 ad € 6.115,07 salvo poi liquidarne soli € 4.277,96;che, nella stessa data, le veniva rilasciata copia di alcuni atti relativi al procedimento tra cui il verbale di accertamento esecuzione lavori datato 12.09.2005 mai notificatole e dal quale si evinceva la riduzione del contributo ammesso.
La ricorrente ha dedotto l'assoluta illegittimità del provvedimento impugnato (“verbale di accertamento esecuzione lavori”) in quanto emanato in data 12.09.2005, cioè due mesi prima del collaudo finale, con evidente violazione di legge e, pertanto, affetto da nullità e viziato da eccesso di potere stante il comportamento illogico attuato dalla Comunità Montana.
Si è costituita in giudizio la Comunità Montana eccependo l’irricevibilità/improcedibilità del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
L'atto impugnato non è immediatamente lesivo della situazione soggettiva vantata dalla ricorrente in quanto certifica solo la regolarità delle opere eseguite.
Il provvedimento lesivo degli interessi della ricorrente è la determinazione n. 073/ATO5 del 21.11.2005 nella quale vengono specificati i motivi della decurtazione ed indicata in € 6.115,07 la somma da liquidare. Tale provvedimento non è stato impugnato dalla ricorrente sebbene ne abbia avuto piena conoscenza con l’accesso agli atti del proprio fascicolo avvenuto in data 31/1/2016.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Stante l’arresto alla fase preliminare della causa, le spese di giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Salvatore Schillaci |
IL SEGRETARIO