Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. N 2609/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 8 novembre 2022 con il n. 2609/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo , vertente tra
– C.F. – nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...]2, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara CECCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Prato, Via Firenze n. 27, giusta procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0585/41330 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Opponente Contro (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
- Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentate pro tempore, quale società incorporata in P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Controparte_2 registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero P.IVA_2
- REA n. 1888273), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Europea 6/A – 6/B, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco PESENTI e Francesco CONCIO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, FIRENZE (FI), in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax 0248011624. Pec: Email_2
Opposta All'udienza dell l'11 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente: “… IN TESI: in integrale accoglimento dell'opposizione a D.I. promossa dal sig. , accertare e dichiarare la nullità integrale dei contratti Parte_1 di fidejussione po della pretesa avanzata in via monitoria da CP per violazione della disciplina antitrust e per l'effetto annullare, revocare o
[...] e dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 949/2022 ING opposto;
IN IPOTESI: in integrale accoglimento dell'opposizione a D.I. promossa dal sig. Parte_1
, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 (5) e 8 dei contratti di fid
[...] posti a fondamento della pretesa avanzata in via monitoria da per Controparte_1 violazione della disciplina antitrust e accertare consegue uta decadenza ex art. 1957 c.c. della convenuta opposta e per l'effetto Controparte_1 annullare, revocare o comunque dichiarare inefficac n. 949/2022 ING. opposto;
1
IN IPOTESI SUBORDINATA: accertare e dichiarare la liberazione del sig. Parte_1 dagli obblighi assunti con i contratti di fidejussione per violazion correttezza e buonafede precontrattuale e contrattuale e per l'effetto annullare, revocare
o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 949/22 ING. opposto;
IN DENEGATA IPOTESI: accertare l'eventuale somma residua dovuta da parte all'odierno opponente a e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore Controparte_1 dell'opposta della minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria detratti i pagamenti già eventualmente corrisposti. In ogni caso con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio… ”;
Per la opposta: “.. come precisate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: concedere, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di Euro 75.000,00, oltre Controparte_1 interessi convenzionali di aldo, per tutti i rapporti contrattuali dedotti in giudizio, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 147/2022....” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2022 , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 949/22 emesso in data
9/9/22 dal Giudice del Tribunale di Prato e notificato in data 29 settembre
2022, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare CP
. rappresentata da , la somma di € 75.000,00, oltre interessi e
[...] Parte_2 spese di procedura, in forza di due contratti di fideiussione sottoscritti dal medesimo.
A sostegno dell'opposizione evidenziava:
- che riferiva di aver acquistato, in data 20.12.2017, i Controparte_1 crediti vantati da BA AN SP e da BA PS SP (la prima fusa per incorporazione nella seconda in data 24.03.2009) nei confronti di CP_3
[...
debitrice principale, nonché dei fideiussori e Parte_1 Pt_3
2 , costituiti garanti della stessa con due distinti contratti di fideiussione Per_1 sottoscritti l'uno omnibus in data 26.09.2007 (con BA PS SP) e l'altro specifico in data 26.02.2009 (con BA AN SP);
- che In data 17.12.2009 era stata dichiarata fallita con CP_3 provvedimento del Tribunale di Prato – Fallimento n. 4757/2009 e nel 2019 era deceduto , amministratore della società e fidejussore solidale Persona_2 con l'opponente;
- che in data 21.07.2020 il Fallimento della società sopra indicato era dichiarato chiuso e la prima richiesta di pagamento era stata inoltrata al fideiussore solo dopo 15 anni dalla sottoscrizione delle fidejussioni, 5 anni dalla cessione di credito in favore della società opposta e 2 anni dalla chiusura del Parte_4 stesso.
- che per entrambe le fideiussioni erano invalide quelle clausole conformi al modello elaborato nell'anno 2003 dall'ABI e sanzionato nel 2005 con il noto provvedimento della BA d'IA n. 55 in relazione alla violazione dell'art. 2
L.287/1990, così che rilevava il mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art 1957 c.c. non risultando istanze tempestive, con conseguente decadenza;
- che, inoltre, era decorso anche il termine di prescrizione della garanzia personale correlata all'adempimento dell'obbligazione principale. non potendosi ritenere validamente notificati gli atti interruttivi mai ricevuti;
- che la condotta precontrattuale e contrattuale degli istituti bancari, avendo in mala fede aggravato la situazione personale del debitore, aveva determinato la nullità della garanzia prestata.
Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in ragione della nullità delle fideiussioni e nel merito per la intervenuta decadenza e liberazione del fideiussione, ai sensi degli artt 1956 e 1957 c,c,, ovvero per la nullità e prescrizione, in ogni caso con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP incorporata in la quale deduceva: Controparte_2
- che il credito azionato in sede monitoria dalla deducente società era il risultato dell'inadempimento di. rispetto alle obbligazioni di garanzia Parte_1
3 assunte con la sottoscrizione di fideiussione omnibus, limitatamente ad €
55.000,00 e fideiussione specifica limitatamente ad € 20.000,00;
- che il credito azionato in sede monitoria dalla deducente società era correlato all'inadempimento della società garantita oggi fallita Controparte_3 rispetto ai seguenti rapporti:
- euro 178.716,96, quale residuo importo al 29/06/2010 derivante dal finanziamento chirografario n. 877176313 concesso alla Controparte_3 in data 26/02/2009 dalla Filiale di Prato della BA AN S.p,a., oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
- euro 48.786,47, quale saldo debitore al 17/12/2009 del rapporto anticipi n.
39202407/51 concesso alla in data 26/09/2007 dalla Controparte_3
Filiale di ONmurlo della BA ON dei PA di SI S.p.A., oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
Co
- euro 91.372,16, quale importo per ri insolute emesse a favore della
[...] dalla BA ON dei PA di SI S.p.A., oltre interessi CP_3 convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
- che le censure relative alla contrarietà delle disciplina a tutela della concorrenza di cui alla legge 297/1990 non riguardavano la fideiussione specifica, secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza, mentre per quella generica non vi era la prova che lo schema adottato rispondesse ad una intesa a monte tra i vari istituti;
- che parimenti infondata era l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art 1957 c.c. a fronte delle molteplici iniziative intraprese dalla BA cedente. quali:
- (i) in data 30/06/2010 la trasmissione al garante della lettera di revoca degli affidamenti accordati alla società Controparte_3
- (ii) in data 13/07/2020 la trasmissione al garante della lettera di messa in mora con l'intimazione di quanto dovuto per le obbligazioni assunte dalla società dichiarata fallita;
- (iii) in data 10/08/2010 il deposito domanda di ammissione al passivo del Parte_5
- che inoltre, in presenza di tale domanda, era stata determinata anche l'interruzione della prescrizione e la notifica degli atti indirizzati al garante si era validamente perfezionata presso il luogo di residenza;
4 - che non vie era alcuna dimostrazione che la banca avesse concesso ulteriore credito alla debitrice principale nella consapevolezza della situazione di difficoltà economica in cui versava.
Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna dell' opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.
Disattesa la istanza di provvisoria esecuzione ed assegnato termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria all'udienza del 6 aprile 2023, si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti ed , all'udienza del 11 luglio 2024, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte a seguito della concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. LE DIVERSE GARANZIE PRESTATE DALL'OPPONENTE
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso
(Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass.,
28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Nel caso di specie, il credito ingiunto, per complessivi € 75.000,00, nei confronti di discende dai seguenti rapporti intercorrenti con la Parte_1 [...]
per un totale di € 318.975,59: CP_3
✓ 8.786,47, quale saldo debitore al 17/12/2009 del contratto di c/c n. anticipi n. 39202407/51 stipulato in data 26.9.2007 presso la Filiale di ONmurlo della BA ON dei PA di SI S.p.A., oltre ai successivi interessi al tasso convenzionale sino al saldo;
5 Co
✓ € 91.372,16, quale importo per ri insolute emesse a favore della medesima società , oltre ai successivi interessi di mura Controparte_3 dal dovuto al saldo;
In ordine a tali rapporti e da sono Persona_2 Parte_1 coobbligati in virtù delle fideiussioni omnibus sottoscritte il 26 settembre 2007, sino a concorrenza complessiva di € 560.000,00, rispettivamente di € 505.000,00 per il primo ( 90% del massimale) ed € 55.000,00 per il secondo ( 10% del massimale).
✓ € 178.716,96, quale importo residuo sul contratto di finanziamento chirografario n 877176313concluso in data 26 febbraio 2009 dalla filiale di Prato della BA AN PA, con il quale tale banca aveva accordato alla € 175.000,00, regolato su c/c n 4491.78,
Con riferimento a tale rapporto, in data 26 febbraio 2009 Parte_1
ha sottoscritto a favore di BA AN PA fideiussione specifica nei limiti di € 20.000,00 sul finanziamento erogato , con convenzione di CONFIDI.
Tale schema negoziale ha quindi ad oggetto uno specifico rapporto intercorrente con il debitore principale e non già tutte le obbligazioni, presenti e future, così che – in diSPrte l'ulteriore contenuto del regolamento negoziale - le garanzie prestate risultano determinate esclusivamente attraverso il riferimento allo specifico finanziamento espressamente richiamato.
Le contestazioni articolate dall'opponente hanno in primo luogo come riferimento i rapporti di garanzia che trovano titolo nei contratti di fideiussione e, per questa parte, devono ritenersi parzialmente fondate.
Le questioni sollevate, in verità, evidenziano profili di nullità in relazione a tutte le fideiussioni prestate, non esclusivamente quella omnibus, oltre che profili di indeterminatezza dell'oggetto del credito garantito.
A riguardo, tuttavia, occorre distinguere tra le garanzie prestate, le fideiussioni che hanno ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con il debitore principale, da quelle c.d. omnibus, che – sia pure nei limiti di un importo massimo, riguardano tutti i rapporti intercorrenti con la società debitrice.
Quanto a quest'ultima, si tratta di uno schema contrattuale, sovente impiegato 6 nella prassi finanziaria, che si distingue per l'ampiezza del suo oggetto, in quanto la garanzia prestata dal fideiussore viene a determinarsi per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore. Di tal che, nel caso in esame, attraverso l'introduzione del limite massimo di € 560.000,00, in conformità al disposto dell'art 1938 c.c, come modificato dall'art 10 legge 154/1992, la garanzia complessivamente prestata da e da Persona_2 Parte_1
a favore della risulta sufficientemente
[...] Controparte_3
determinata. In ordine ai profili di illegittimità sollevati in ordine ai rapporti principali, la difesa della banca ha evidenziato che, in quanto relative al rapporto principale, il garante non sarebbe comunque legittimato a sollevare le relative eccezioni. Ciò in quanto i rapporti di garanzia troverebbero titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta” ( v lettera di fideiussione prodotta) , andrebbe qualificato come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbe del tutto slegato dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali. Nella fattispecie di cui si controverte, quindi, la necessità di distinguere le diverse garanzie prestate è strettamente correlata alla verifica della conformità dei negozi agli schemi conformi ai requisiti normativamente prescritti.
Invero, il successivo 26 febbraio 2009 ha sottoscritto a Parte_1
favore di BA AN PA fideiussione specifica nei limiti di € 20.000,00 sul finanziamento erogato , con convenzione di CONFIDI.
Tale schema negoziale ha ad oggetto uno specifico rapporto intercorrente con il debitore principale e non già tutte le obbligazioni, presenti e future, così che – in diSPrte l'ulteriore contenuto del regolamento negoziale- le garanzie risultano determinate esclusivamente attraverso il riferimento allo specifico finanziamento espressamente richiamato.
Diversamente, tutti i rapporti intercorrenti con , come Controparte_3
7 sopra evidenziato, risultano altresì garantiti con le fideiussioni c.d. omnibus sottoscritte in data 26 settembre 2007, sino a concorrenza complessiva di €
560.000,00,. Si tratta, in tal caso, di co-fideiussioni cd omnibus nel senso sopraprecisato, avente ad oggetto anche i crediti futuri sia pure entro il limite massimo garantito. Le questioni sollevate dagli opponenti evidenziano , da una parte, i profili di nullità concernenti la violazione della disciplina prevista a tutela della concorrenza;
dall'altro, il contrasto di tali clausole con l'art 1957 c.c.
e la violazione da parte della banca del disposto dell'art 1956 c.c. .
Quanto alla prova dei crediti, i saldi, in sede monitoria, sono quindi desumibili non solo dalla attestazione delle risultanze delle scritture tenute, ai sensi dell'art
50 T.U.B. ma anche dalla produzione dei contratti e dell'elenco delle Ri.Ba. insolute . Non v'è dubbio, infatti, che il compendio probatorio della fase monitoria, ma anche del procedimento di opposizione è stato acquisito al presente procedimento ed è idoneo a sorreggere la pretesa di credito. I relativi negozi , anche in ordine alla garanzia prestata, sono stati provati attraverso la produzione completa dei documenti sin dal ricorso monitorio. Peraltro, va considerato che le risultanze dei documenti prodotti a sostegno della pretesa di pagamento del saldo, possono essere disattese in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Conseguentemente, almeno sotto questo profilo, la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata e si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca ( Cass, 2.5.2019, n 11543).
L'obbligazione assunta dalla società debitrice principale, quindi, deve essere determinata attraverso le risultanze dei contratti ed i relativi conteggi e , in ipotesi, anche l'obbligazione del garante dovrà essere individuata attraverso il rinvio al distinto rapporto obbligatorio tra debitrice principale (
[...]
) e creditore garantito, Parte_6
8 II.
LA INVALIDITA' DELLE GARANZIE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Ora, quanto alla validità delle garanzie, rilevano le clausole contenenti limitazioni alla possibilità di far valere eccezioni , che precludono all'odierno opponente di far valere i profili di invalidità degli stessi contratti intercorrenti con la società debitrice principale.
Con l'atto introduttivo , la difesa dell'opponente ha posto la questione della nullità totale o parziale delle garanzie prestate in rapporto alla la conformità delle clausole allo schema ABI , già oggetto del provvedimento della BA
d'IA n 55 del 2 maggio 2005, in violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge
287/1990, secondo il più recente arresto giurisprudenziale (Cass., 22 maggio
2019 n 13846; anche in riferimento a Cass. 12 dicembre 2017, n 29810).
La questione dovrà essere comunque scrutinata, in quanto integra un profilo di nullità che - secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n
7294 del 22 marzo 2017)– è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione. Ora, pur condividendosi in generale l' arresto giurisprudenziale richiamato, la sua corretta applicazione impone alcune considerazioni. Il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a “monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata".
Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da
9 pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass., 22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del
2003, sottoposto al vaglio della BA d'IA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli. La BA d'IA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito – aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali. Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di
«sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono al contenuto della fideiussione in esame . Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di
«sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono proprio al contenuto della fideiussione in
10 esame. Le clausole di cui si discute, che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
• l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
• l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la BA d'IA ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990.
In tali ipotesi, secondo l'indirizzo richiamato, allorquando il contenuto delle clausole riflette quello dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla BA d'IA può concludersi nel senso della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e che le clausole negoziali costituiscono espressione di una tale intesa, senza necessità di ulteriori elementi di prova.
Il provvedimento sanzionatorio della BA d'IA, in tale prospettiva, non rileva sul piano normativo, ma probatorio, perché in tale ipotesi sarà l'impresa a
«dover offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito dai consumatori».
Tant'è-si ha cura di precisare- che a fronte di tale accertamento privilegiato, peraltro, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. In proposito, nelle
11 pronunce si sottolinea che: “ le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640)”.
In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito.
Esattamente in linea con quanto sostenuto nella sentenza di questo Tribunale n
21/2021, prodotta dallo stesso opponente ( che, per inteso, ha dichiarato la nullità solo delle fideiussioni generali e non di quelle specifiche), anche nel caso in esame, l'opponente non può a ragione richiamare la presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato.
Già sotto il profilo di diritto sostanziale, non può certo invocare tale presunzione in relazione alle garanzie prestata con specifico riferimento ai rapporti di mutuo, poiché l'accertamento – seppure in parte coincidente con le clausole negoziali- ha invece ad oggetto l'intesa riscontrata in materia di fideiussione omnibus. Per tali garanzie non si verte nella medesima tipologia negoziale- in quanto non si tratta di fideiussione omnibus, ma di fideiussione accessoria ad un rapporto negoziale determinato, quale il contratto finanziamento- e dunque in alcun modo il garante potrebbe giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole allo schema sanzionato.
Per la fattispecie sottoscritta il 26 febbraio 2009, quindi, deve darsi atto che non v'è prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui.
12 Ora, non si esclude che anche il contenuto di tali garanzie possa essere stato determinato da intese anticoncorrenziali intervenute a monte con altri istituti di credito. E tuttavia, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che difetta la prova che lo schema utilizzato corrisponda ad una pratica uniforme frutto anch'essa, come per le fideiussioni omnibus, di intese anticoncorrenziali degli istituti concedenti i mutui, secondo quanto può desumersi dal provvedimento sanzionatorio depositato. Né soccorrono gli schemi di fideiussioni utilizzati da altri istituti bancari ( BA di Credito Cooperativo di Pietrasanta;
Unicredit, Banco di
Sardegna PA;
BA AN PA;
ON dei PA di SI PA;
Cassa di
RiSPrmio di Carrara PA;
Cassa di RiSPrmio di Firenze SP) in quanto, in diSPrte l'assenza di riferimenti cronologici ed elementi per concludere che le clausole scaturiscano da intese a monte, si tratta - per tutti- di schemi di fideiussioni non aventi ad oggetto specifici rapporti, così che l'eccezione deve essere senz'altro disattesa.
A differenti conclusioni dovrebbe pervenirsi per quanto riguarda le co- fideiussioni omnibus concesse il 26 settembre 2007, poiché in tal caso lo schema negoziale corrisponde a quello sanzionato dal provvedimento sanzionatorio e pertanto – sotto il profilo sostanziale- il profilo di nullità evidenziato viene in diretta considerazione. Tuttavia, sotto il profilo processuale- e ciò riguarda anche le garanzie prestate genericamente- va considerato che il documento sanzionatorio non risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, così che anche in ogni caso l'opponente non può certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati, in riferimento ad un differente schema negoziale. Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione dell'onere della prova, deve ritenersi non dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal Tribunale.
III.
ECCEZIONI OPPONIBILI DAL GARANTE IN ORDINE AI RAPPORTI GARANTITI
13 Al rigetto della questione di invalidità delle fideiussioni, segue il difetto di legittimazione dell'opponente a sollevare le questioni di nullità e decadenza in relazione a tutti i rapporti principali oggetto della relativa garanzia.
Infatti, in ordine agli ulteriori profili di illegittimità sollevati in ordine ai rapporti principali, la difesa della banca ha evidenziato che, in quanto relative al rapporto principale, i garanti non sarebbero comunque legittimati a sollevare le relative eccezioni. Ciò in quanto i rapporti di garanzia troverebbero titolo in negozi che contenendo l'impegno al pagamento immediato ed in qualsiasi momento, clausola di pagamento c.d. “ a prima richiesta”, andrebbero qualificati come contratto autonomo di garanzia e comunque sarebbero del tutto slegati dalle obbligazioni nascenti dai contratti principali. Relativamente alle clausole contenute nelle fideiussioni specifiche di cui ai contratti di mutuo, le caratteristiche di autonomia dei rapporti di garanzia appaiono comunque presenti in modo marcato.
Infatti, in entrambi i negozi sé espressamente previsto l'impegno del garante a pagare a semplice richiesta di tutto quanto dovuto con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art 1944 c.c. con esonero della BA dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art 1957 c.c e con obbligo di rimborsare incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi.
Le espressioni richiamate, infatti, possono essere riferite sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito ( e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle del fideiussore, caratterizzate da un vincolo di accessorietà , più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art 1957 c.c.
(Cass., 9.8.2016, n 16825). Nondimeno, in generale una siffatta clausola può essere idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione , così che il giudice è sempre tenuto a valutare tale clausola alla luce della lettura dell'intero contratto, e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata (Cass., 14 19.2.2019, n 4717; Cass., sez. un. 18.2.2010, n 3947). Pur rientrando nello schema delle fideiussioni, in quanto accessorie a due contratti di mutuo appare infatti evidente l'intenzione dei contraenti di rafforzare proprio quei caratteri di autonomia.
Tanto dovrebbe essere sufficiente per precludere all'odierno opponente di sollevare le eccezioni fondate sul rapporto principale e sul mancato rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c., attese le limitazioni derivanti dal contenuto delle fideiussioni sottoscritte specificamente.
Ad ogni buon conto, la creditrice opposta ha offerto adeguata dimostrazione di avere presentato istanza tardiva di ammissione al passivo nella procedura del fallimento di il 10 agosto 2010, per tutti i crediti sopra Controparte_3 indicati e di essere stata ammessa per € 378.422,72, come richiesto, con provvedimento del GD del 15 novembre successivo. La procedura fallimentare è stata dichiarata chiusa, a seguito di ripartizione ai creditori secondo il piano di riparto reso esecutivo dal G.D., con decreto emesso da questo Tribunale emesso in data 7 luglio 2022, senza estinzione delle pretese.
IV.
LE ECCEZIONI SOLLEVATE
Quanto alla deroga del temine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non è stata contestata la circostanza che la pretesa di credito è stata inserita a valere quale azione nei confronti del debitore principale, nell'elenco delle passività ha quindi impedito la relativa decadenza. Dal contenuto del regolamento negoziale, quindi, liberamente approvato in ordine alle diverse garanzie prestate, discende che il garante potrebbe evitare il pagamento immediato del debito soltanto qualora ricorrano le condizioni per l'esperimento dell'exceptio doli generalis seu praesentis, e cioè quando il rapporto garantito sia nullo per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Anche per quanto concerne il termine decennale di prescrizione, la domanda di ammissione al passivo interrompe la decorrenza della prescrizione, con effetti permanenti dalla proposizione della domanda sino alla chiusura della procedura concorsuale. Di conseguenza, in diSPrte le limitazioni negoziali a far valere la relativa eccezione e la contestata efficacia delle diffide inviate ai fideiussori il
30 giugno /3 settembre 2010 ed il 18 novembre 2013- in ragione delle 15 contestazioni sollevate sia in ordine alla validità delle notifiche, che al contenuto- l'interruzione della prescrizione nei confronti della società debitrice principale estende i suoi effetti anche nei confronti del condebitore solidale, ai sensi dell'art 1310 c.c.
Neanche si ravvisano i presupposti di un comportamento contrastante con il canone della buona fede ('"exceptio doli").
Per tale aspetto, infatti, essendo preclusa al fideiussore, in deroga all'art. 1945,
l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative
(Cass., 17.3.2006, n 5997; Cass., sez. III, 6.4.1998, n 3552; Cass., sez. I, 19.3.1993,n
3291) o per illiceità della causa, dovendo ritenersi che in quest'ultimo caso l'invalidità del contratto "presupposto" si comunichi al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita (Cass. 7.3.2002,n 3326).
Nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario, e pena la perdita del diritto di rivalsa, l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario, desumile dal chiaramente pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta” resa evidente dal certo ed incontestabile venir meno del debito garantito
Tale mala fede deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (Cass., 22.11.2019,
n 30509). In definitiva, l'unico margine operativo per superare le preclusioni previste dai contratti di garanzia sopra richiamati, sarebbe quello concernente l'illiceità della causa del secondo contratto. in quanto la conclusione sarebbe stata determinata dall'esigenza di far fronte a precedente esposizione debitoria finalizzata a consolidare il credito, attraverso la garanzia fideiussoria a vantaggio della BA. Per tale aspetto, le finalità dei finanziamenti appaiono di per sé pienamente compatibili con la funzione economico - sociale dello schema negoziale utilizzato e di per sé meritevole di tutela ai sensi dell'art 1322 16 c.c e – in presenza del contenuto negoziale delle garanzie- non può dolersi della erogazione di ulteriore credito senza specifica autorizzazione del garante, pur conoscendo le difficili condizioni finanziarie in cui versava la società debitrice .
V.
CESSIONE EI CREDITI E VIOLAZIONE OBBLIGHI DI INFORMATIVA
I crediti conclusi direttamente con CA MO EI AS DI NA ( i primi) ovvero a questa pervenuti da CA TOSCANA PA, per effetto della fusione per incorporazione avvenuta con atto per notar del 24 Persona_3 marzo 2009 ( Rep- n 27533/ Racc. n 12059), sono stati entrambi oggetto dell'atto di cessione concluso per iscritto il 20 dicembre 2017, con il quale si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di Controparte_1 portafogli di crediti originariamente nella titolarità di BA ON di PA di
SI PA ( o BA incorporata) identificabili in blocco tramite elenco allegato.
A tale riguardo, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 28 febbraio 2022, n 5617).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi 17 sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Se anche l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare in assenza di produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto, rileva la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 20 dicembre 2017 comprendeva il credito azionato in sede monitoria, nel caso di specie prodotta dall'opposta. In assenza di più specifiche contestazioni a riguardo, la società creditrice ha assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario.
Per altro aspetto, l'opponente nella memoria depositata nel termine concesso ai sensi dell'art 183, comma 6, n 1, cpc, ha censurato la violazione degli obblighi derivanti dalla cessione in blocco a seguito della pubblicazione sulla G.U. e, in particolare, dell'informativa in materia di protezione dei dati personali e del provvedimento dell'autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007. Si tratta, tuttavia, di una violazione di un obbligo assunto anche nei confronti dei garanti, ma volto a tutelare il rispetto dei dati personali dei soggetti coinvolti nell'operazione e che – fatta salva l'applicazione di sanzioni anche di carattere risarcitorio per il pregiudizio che ne sia derivato- certamente non si pone sul piano di corrispettività rispetto ai crediti fatti valere in sede di ingiunzione e non giustifica quindi il mancato pagamento del credito.
In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, almeno nei limiti in cui può essere consentito al n base alle garanzie prestate, di sollevare Pt_1 eccezioni di una evidente mala fede e contrarietà a disciplina di ordine pubblico ravvisabili nella condotta della banca opposta, la opposizione deve essere rigettata.
In applicazione dei principi di cui agli art 91 e ss cpc, la condanna al pagamento dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in linea con i 18 parametri di cui al DM 55/2014 ( parametri medi per le fasi introduttiva e studio, ai minimi per le altre fasi in presenza di istruttoria solo documentale) e compensate per metà attesi i contrasti giurisprudenziali e interpretativi esistenti nelle materie trattate all'epoca della opposizione proposta e ancora non sanati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n 949/22 emesso dal Tribunale di Prato, in data 9/9/22 e notificato in data 29 settembre 2022, nei confronti di Controparte_1
incorporata in in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t. , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta da , dichiarando il decreto ingiuntivo Parte_1 definitivamente esecutivo;
b) condanna;
l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore della opposta, liquidate in complessive € 9142,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura di legge, compensandole per metà .
Così deciso in data 7 febbraio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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