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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9639/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9639/2016 promossa da
C.F. - P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giorgio Palmisano, del
Foro di Milano
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pedretti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_2 C.F._1
Franceschetti, del Foro di Brescia
-TERZO CHIAMATO- nonché con la chiamata in causa di
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._2 CP_4
C.F. )
[...] C.F._3
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
*** ** *** CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno
20.3.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che nulla è dovuto dalla Parte_1 alla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2276/2016;
[...] Parte_2
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
(in qualità di erede di in relazione alle pretese azionate dall'opposta; Controparte_3 Controparte_4
Condannare, per i motivi di cui in atti, parte opposta nonché i Sig.ri e Controparte_2 [...]
(in qualità di erede di , in via fra loro solidale ovvero alternativa, al CP_3 Controparte_4 risarcimento, in favore dell'opponente, da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
Condannare e (quest'ultima in qualità di erede di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a risarcire a qualsiasi somma al pagamento della quale
[...] Parte_1 quest'ultima venisse condannata nei confronti di anche a titolo di danni o Parte_2 spese processuali.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Nel merito, in via principale, contrariis reiectis, rigettata integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto:
a) Confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che la società agricola
nella persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice nel confronti della Parte_1 società della somma di euro 414.678,28 Parte_2
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28), costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79, e delle spese di procedura, ovvero delle diverse somme accertate nel corso del giudizio, anche ritenute di Giustizia, per le forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, per l'effetto condannando la società agricola nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto Parte_1 pagamento in favore della società nella persona del legale rappresentante pro Parte_2
2 tempore, delle somme tutte accertate come dovute per i citati titoli, o ritenute di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
b) Tenuto conto della chiamata in causa dei terzi e , quale erede del Controparte_2 Controparte_3 sig. estendere loro la domanda formulata sub. a), condannando gli stessi, in solido Controparte_4 fra loro e con la società al pagamento delle somme di cui al punto a) che Parte_1 precede per le forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, tenuto conto dell'espresso riconoscimento del debito operato dai terzi chiamati in giudizio e del dettato dell'art. 1398 cod. civ., ovvero al pagamento delle somme tutte accertate come dovute per i citati titoli o ritenute di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
In subordine
c) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione formulata dalla
[...]
accertare e dichiarare che la società ha effettuato le Parte_1 Parte_2 forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, per l'effetto condannare la
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. Parte_1 CP_2
e la sig.ra , quale erede del sig. in solido fra loro ovvero
[...] Controparte_3 Controparte_4 secondo le responsabilità che saranno accertate, anche tenuto conto del dettato dell'art. 1398 cod. civ., al pagamento in favore della società della somma di euro 414.678,28 Parte_2
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28, costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79, o della diversa somma ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa come dovuta, oltre interessi moratori sino al saldo.
In ulteriore subordine
d) Qualora non vengano accolte le domande supra formulate, accertare e dichiarare che la
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. Parte_1 CP_2
e la sig.ra (quale erede del sig. si sono arricchiti a danno
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'opposta e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro ovvero secondo le responsabilità che saranno accertate, al pagamento del valore di mercato delle forniture e dei servizi descritti nelle fatture all. 1 al ricorso monitorio, ossia della somma di euro 414.678,28
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28, costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79), o della diversa somma ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa come dovuta, oltre interessi moratori sino al saldo.
In estremo subordine
e) In caso di mancato accoglimento delle conclusioni sinora rassegnate, condannare in ogni caso il sig.
e la sig.ra , quale erede del sig. in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3 al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla società da quantificarsi nella Parte_2 somma di euro 330.359,49, pari al valore delle forniture e delle prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, ovvero nella somma accertata nel corso del giudizio o ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
f) condannarsi l'attrice opponente e i terzi chiamati alla rifusione delle spese di lite tutte.
In via istruttoria: qualora si ritenga necessario rimettere in istruttoria la procedura, ammettersi le istanze istruttorie tutte così come formulate dalla convenuta opposta nelle memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 – 2 – 3, cod. proc. civ.”.
PER IL TERZO CHIAMATO Controparte_2
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito: rigettarsi le domande tutte, formulate dall'attrice opponente e dalla convenuta opposta, perchè infondate in diritto.
Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
Iva e c.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
4 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2276/2016, dell'importo a titolo di capitale di € 414.678,28 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di 34 fatture Parte_2 relative a forniture di merci e prestazione di servizi avvenute nel periodo dal 31.5.2011 al
18.2.2015.
1.1 Nel dettaglio, l'opponente ha dedotto di non aver mai commissionato, né dunque ricevuto,
i beni e i servizi di cui alle fatture azionate in via monitoria, evidenziando che le stesse erano state per contro commissionate da e per lo svolgimento Controparte_2 Controparte_4 della loro attività agricola.
Pertanto, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio e la chiamata in causa di questi ultimi, in quanto effettivi debitori della convenuta opposta.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando le difese dell'opponente. Parte_2
A tal fine, ha innanzitutto osservato che tutte le forniture e le prestazioni oggetto delle fatture erano state impiegate presso terreni in comproprietà tra e Controparte_2 Parte_1
.
[...]
Inoltre, ha dedotto che e si erano presentati come rappresentanti CP_2 Controparte_4 della società opponente, spendendone il nome e assumendo obbligazioni per suo conto.
Pertanto, se i avevano agito quali falsus procurator di , CP_2 Parte_1
l'opposta non poteva vedere pregiudicata la propria pretesa creditoria. Peraltro, gli accertamenti esperiti avevano consentito di appurare l'esistenza di plurimi rapporti tra l'opponente e i così che questi ultimi non potevano aver speso autonomamente e CP_2 illegittimamente il suo nome. Tanto più che la società attrice aveva corrisposto parte delle somme spettanti all'opposta in virtù dei contratti conclusi dall'asserito falsus procurator, ponendo così in essere un comportamento colpevole che aveva ingenerato il suo legittimo affidamento e comportato la ratifica degli accordi.
1.3 All'esito della prima udienza di comparizione è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 Controparte_4
5 A seguito di alcuni rinvii finalizzati a consentire il perfezionamento delle notifiche è emerso il decesso di con conseguente interruzione del processo e termine per la Controparte_4 riassunzione nei confronti degli eredi (cfr. verbale ud. 7.12.2017).
Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti di , la quale non si è costituita Controparte_3 in giudizio, e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
1.4 Il terzo chiamato costituendosi in giudizio (tardivamente), ha eccepito Controparte_2 preliminarmente che la domanda proposta nei suoi confronti dall'opponente (convenuta sostanziale) non era stata svolta in via riconvenzionale ed era pertanto nulla o comunque incapace di produrre effetti giuridici, così come quella estesa dall'opposta (attrice sostanziale) nei confronti dei terzi chiamati.
Nel merito, ha precisato che i terreni presso cui erano state effettuate le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture oggetto del ricorso monitorio non erano di proprietà dell'opponente, bensì di società agricole terze, ed erano stati gestiti dai chiamati in forza di contratti agrari verbali.
1.5 La causa è stata istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e testi).
Solamente in data 28.1.2025 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice
(stante il decesso del G.O.P. in precedenza assegnatario dello stesso), dinanzi al quale le parti hanno precisato (nuovamente) le conclusioni senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (avendo già depositato in precedenza gli scritti conclusivi).
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito il complesso iter processuale (che ha visto l'avvicendarsi di tre Giudici), il
Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, occorre rilevare che il terzo chiamato in sede di Controparte_2 comparsa conclusionale, ha eccepito la nullità del giudizio per violazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario, in quanto, a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di la causa era stata riassunta nei confronti di Controparte_4 [...]
in un momento in cui la stessa non aveva ancora acquistato la qualità di erede. CP_3
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta -o conoscibile con l'ordinaria diligenza- alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21227 del 2014. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1,
6 Sentenza n. 7517 del 31/03/2011, Rv. 617377 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22870 del
10/11/2015, Rv. 637849 - 01; Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 8051 del 29/03/2017, Rv. 643602 -
01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020, Rv. 659588 - 01).
Nel caso in esame, il giudizio è stato correttamente riassunto nei confronti del soggetto che, all'epoca della riassunzione, appariva chiamato alla successione in qualità di erede legittimo, vale a dire , moglie del de cuius peraltro poi effettivamente Controparte_3 Controparte_4 divenuta unica erede di quest'ultimo (cfr. dep. tel. att. 14.6.2021). Circostanza non solo non contestata da ma anzi espressamente confermata (cfr. pag. 2 comp. concl., Controparte_2 pag. 2 mem. repl.).
2.2 Nel merito, l'opponente ha eccepito di non aver mai commissionato le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture oggetto del ricorso monitorio, per contro riferibili ai terzi chiamati e deducendo inoltre il difetto assoluto di CP_2 Controparte_4 rappresentanza della società in capo a questi ultimi, i quali pertanto sarebbero gli unici responsabili con riferimento alle pretese di parte convenuta.
L'opposta ha replicato che i terzi chiamati avevano sempre agito in qualità di rappresentanti
(apparenti) di , la quale, in ogni caso, aveva posto in essere delle Parte_1 condotte tali da ingenerare l'incolpevole affidamento in merito alla validità dei contratti conclusi dai CP_2
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Con dichiarazione (stragiudiziale) del 17.5.2016, e hanno CP_2 Controparte_4 confessato (cfr. doc. 7 fasc. att.):
- di aver commissionato personalmente, per la loro attività agricola, tutte le forniture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- di aver indicato alla convenuta per la fatturazione i dati della società opponente, all'insaputa del legale rappresentante di quest'ultima;
- che la società attrice e i suoi legali rappresentanti pro tempore sono del tutto estranei alla vicenda per cui è causa, atteso che tutti i rapporti relativi ai crediti azionati in via monitoria sono intercorsi tra i soci dell'opposta e i terzi chiamati.
Hanno pertanto dichiarato di farsi carico dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nonché di ogni altra spesa.
Tali dichiarazioni sono state confermate in sede di interrogatorio formale da CP_2
Infatti, all'udienza del 12.2.2020 egli ha riferito che i servizi e le forniture indicate
[...] nelle fatture oggetto del provvedimento monitorio “sono state effettuate per conto mio personale e
7 per , precisando di essere “perfettamente conscio di essere debitore delle somme Controparte_4 portate dai documenti che mi si rammostrano circa 330.000,00 euro”.
Viceversa, l'attività istruttoria svolta non ha confermato la tesi di parte convenuta opposta, secondo cui i terzi chiamati avevano sempre contrattato in qualità di rappresentanti della società opponente.
A tal fine, non può ritenersi dirimente quanto riferito dalla teste impiegata Tes_1 amministrativa presso secondo cui e “si Parte_2 CP_4 Controparte_2 presentavano come azienda ” (verbale ud. 3.12.2019). Infatti, anche a voler ritenere Parte_1 provata tale circostanza, peraltro non suffragata da alcun altro elemento probatorio, in ogni caso la semplice dichiarazione resa in tali occasioni dai non può essere considerata CP_2 sufficiente per ritenere che la società opposta potesse legittimamente confidare nella sua veridicità.
Parimenti inconferenti risultano le ulteriori circostanze allegate da per Parte_2 dimostrare l'esistenza di un collegamento tra i terzi chiamati e l'opponente (quali la comproprietà di alcuni fabbricati, nonché i rapporti tra Grandi Parte_3
Laghi s.r.l., di cui era amministratore , dal momento che non dimostrano in Controparte_4 alcun modo che i terzi chiamati fossero titolari del potere di rappresentare l'opponente in relazione agli specifici rapporti per cui è causa.
Lo stesso deve dirsi relativamente all'invio delle fatture oggetto del ricorso monitorio presso la sede della società opponente, non essendovi alcuna prova documentale che attesti la loro effettiva ricezione da parte di . Parte_1
Mentre anche in parte qua non può assumere rilievo dirimente quanto riferito dalla teste Tes_1
(“come indicazione le fatture venivano spedite a Milano alla sede della società, poche volte veniva il in azienda e a volte le spedivo presso la residenza del – residenza CP_2 CP_2 Persona_1
e a volte veniva la signora impiegata amministrativa dei - verbale ud.
[...] Tes_2 CP_2
13.12.2019), sia in quanto trattasi di riferimenti eccessivamente generici (stante anche il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti), sia poiché non supportata da alcun riscontro documentale.
Parte convenuta opposta ha dedotto, altresì, che nel corso degli anni l'opponente avrebbe effettuato svariati pagamenti riconducibili proprio alle prestazioni per cui è causa, in tal modo confermando e ratificando l'operato dei CP_2
Anche tale argomentazione, tuttavia, non risulta fondata.
Quanto prodotto da parte opposta sub docc. 9, 14 e 15 dimostra solo che Parte_1
ha versato alcuni importi a favore di senza tuttavia comprovare in
[...] Parte_2
8 alcun modo la riconducibilità di tali pagamenti ai contratti oggetto del giudizio. Infatti, nei documenti richiamati non è indicata la fattura a cui ciascuno di essi è riferito, con la conseguenza che non vi è prova dell'effettivo collegamento con le prestazioni commissionate dai (ciò vale anche per la somma di € 10.000,00 versata in data 9.8.2011, di cui al doc. CP_2
14 fasc. conv.). Il che esclude altresì una ratifica ex post dell'operato dei terzi chiamati da parte dell'attrice.
A ulteriore conferma dell'infondatezza della pretesa avanzata da nei confronti Parte_2 dell'opponente, deve infine evidenziarsi che nelle note integrative al bilancio relative agli anni
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. 4 fasc. att.) non risulta alcuna posizione debitoria in capo a nei confronti della convenuta opposta (cfr. a contrario Cass. Parte_1 civ, Sez. II, 8.2.2024, n. 3581: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”).
Considerato altresì che negli anni in cui sono state svolte le prestazioni oggetto delle fatture l'opponente aveva momentaneamente accantonato l'attività agricola, per svolgere la sola attività di consulenza in tale settore (cfr. docc. 5, 6 fasc. att.), così che non necessitava delle prestazioni asseritamente fornitele da Parte_2
Si consideri infine che secondo la giurisprudenza di legittimità il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (cfr. Cass. civ., Sez. I,
14/06/2016, n. 12273). È vero che in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. Tuttavia, nel caso in esame, come visto, manca sia il comportamento colposo di che l'errore Parte_1 incolpevole di Basti considerare che i non facevano parte della Parte_2 CP_2 compagine societaria dell'opponente, non avevano mai esibito documentazione attestante i loro poteri (né questa è stata mai richiesta dall'opposta) e non vi è mai stato alcun contatto diretto tra attrice e convenuta.
9 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere accolta e il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deve essere revocato.
2.3 Allo stesso tempo, la pretesa fatta valere da deve trovare accoglimento nei Parte_2 confronti dei terzi chiamati e , quest'ultima quale erede di Controparte_2 Controparte_3
non essendovi stata contestazione in ordine all'an e al quantum dovuto, Controparte_4 anzi oggetto di espressa conferma con la dichiarazione prodotta dall'opponente sub doc. 7 e mai disconosciuta.
A tal proposito, ha eccepito che le domande proposte nei suoi confronti Controparte_2 sarebbero nulle ovvero prive di effetti giuridici, poiché le controparti non avrebbero formulato apposita domanda riconvenzionale.
L'eccezione non è fondata.
Parte attrice in opposizione ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi (nella cui posizione è poi subentrata l'erede ) e Controparte_4 Controparte_3
chiedendo, nelle conclusioni, di accertare e dichiarare la loro esclusiva Controparte_2 responsabilità in relazione alle pretese azionate dall'opposta in sede monitoria. Quest'ultima ha quindi esteso la richiesta di condanna (anche) nei confronti dei terzi chiamati, in solido con l'opponente.
Deve pertanto ritenersi che sia che abbiano Parte_1 Parte_2 correttamente formulato le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati (in giurisprudenza cfr. peraltro Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10218 del 2019: “Un intempestivo rilievo di inammissibilità della domanda non deve travolgere retroattivamente un impulso processuale che, ove anche non rispettoso delle modalità previste dal sistema per darvi ingresso, abbia comunque prodotto i suoi effetti (arg. ex Cass. 20/04/2018 n. 9820 e, in termini, Cass. 10/07/2014 n. 15753, in via di principio allineate nell'affermata necessità che decisioni processuali adottate dal giudice del merito in punto di inammissibilità delle iniziative di parte siano sostenute, nei loro prodotti esiti, dal non contrasto con i principi della ragionevole durata del processo, di conservazione e di economia processuale). Tanto è destinato a valere ove il fisiologico percorso da cui in concreto l'atto processuale si
è discostato, senza pregiudizio del principio del contraddittorio e nel rispetto del canone di proporzionalità del rimedio rispetto al risultato da conseguire, sarebbe stato quello di determinare
l'insorgenza di un separato giudizio le cui ragioni di connessione, o comunanza in genere, con il precedente avrebbero dovuto portare alla riunione postuma, rispetto all'iniziale iniziativa, delle cause”).
In conclusione, deve quindi essere accolta la domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti di e e pertanto questi ultimi devono essere Controparte_2 Controparte_3
10 condannati, in solido tra loro, a corrispondere a l'importo di € 414.678,28, Parte_2 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
Nel rapporto tra ed le spese di lite seguono la Parte_1 Parte_2 soccombenza e pertanto devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima. Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento. Con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
La condanna deve essere pronunciata, in solido, anche nei confronti dei terzi chiamati e (quest'ultima quale erede di , essendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 risultati soccombenti rispetto alla chiamata in causa spiegata nei loro confronti dall'opponente.
Inoltre, i terzi chiamati devono essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite a favore di dal momento che sono risultati essere i debitori della pretesa Parte_2 creditoria fatta valere da quest'ultima. Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dall'opponente, poiché la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 2276/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia in data 8.4.2016;
- dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 414.678,28, oltre interessi Parte_2 moratori dal dovuto al saldo effettivo;
11 - dichiara tenuti e condanna e , in Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite che Pt_1 Parte_1 liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi € 22.457,00 per Parte_2 compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9639/2016 promossa da
C.F. - P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giorgio Palmisano, del
Foro di Milano
-ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
C.F. - P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pedretti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA OPPOSTA- con la chiamata in causa di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Controparte_2 C.F._1
Franceschetti, del Foro di Brescia
-TERZO CHIAMATO- nonché con la chiamata in causa di
(C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._2 CP_4
C.F. )
[...] C.F._3
-TERZA CHIAMATA CONTUMACE-
*** ** *** CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno
20.3.2025):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che nulla è dovuto dalla Parte_1 alla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2276/2016;
[...] Parte_2
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, l'esclusiva responsabilità di e Controparte_2
(in qualità di erede di in relazione alle pretese azionate dall'opposta; Controparte_3 Controparte_4
Condannare, per i motivi di cui in atti, parte opposta nonché i Sig.ri e Controparte_2 [...]
(in qualità di erede di , in via fra loro solidale ovvero alternativa, al CP_3 Controparte_4 risarcimento, in favore dell'opponente, da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
Condannare e (quest'ultima in qualità di erede di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
a risarcire a qualsiasi somma al pagamento della quale
[...] Parte_1 quest'ultima venisse condannata nei confronti di anche a titolo di danni o Parte_2 spese processuali.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
PER PARTE CONVENUTA:
“Nel merito, in via principale, contrariis reiectis, rigettata integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto:
a) Confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che la società agricola
nella persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice nel confronti della Parte_1 società della somma di euro 414.678,28 Parte_2
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28), costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79, e delle spese di procedura, ovvero delle diverse somme accertate nel corso del giudizio, anche ritenute di Giustizia, per le forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, per l'effetto condannando la società agricola nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto Parte_1 pagamento in favore della società nella persona del legale rappresentante pro Parte_2
2 tempore, delle somme tutte accertate come dovute per i citati titoli, o ritenute di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
b) Tenuto conto della chiamata in causa dei terzi e , quale erede del Controparte_2 Controparte_3 sig. estendere loro la domanda formulata sub. a), condannando gli stessi, in solido Controparte_4 fra loro e con la società al pagamento delle somme di cui al punto a) che Parte_1 precede per le forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, tenuto conto dell'espresso riconoscimento del debito operato dai terzi chiamati in giudizio e del dettato dell'art. 1398 cod. civ., ovvero al pagamento delle somme tutte accertate come dovute per i citati titoli o ritenute di giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
In subordine
c) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione formulata dalla
[...]
accertare e dichiarare che la società ha effettuato le Parte_1 Parte_2 forniture e le prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, per l'effetto condannare la
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. Parte_1 CP_2
e la sig.ra , quale erede del sig. in solido fra loro ovvero
[...] Controparte_3 Controparte_4 secondo le responsabilità che saranno accertate, anche tenuto conto del dettato dell'art. 1398 cod. civ., al pagamento in favore della società della somma di euro 414.678,28 Parte_2
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28, costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79, o della diversa somma ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa come dovuta, oltre interessi moratori sino al saldo.
In ulteriore subordine
d) Qualora non vengano accolte le domande supra formulate, accertare e dichiarare che la
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. Parte_1 CP_2
e la sig.ra (quale erede del sig. si sono arricchiti a danno
[...] Controparte_3 Controparte_4 dell'opposta e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro ovvero secondo le responsabilità che saranno accertate, al pagamento del valore di mercato delle forniture e dei servizi descritti nelle fatture all. 1 al ricorso monitorio, ossia della somma di euro 414.678,28
(quattrocentoquattordicimilaseicentosettantotto//28, costituita da capitale per euro 330.359,49 e da interessi moratori maturati sino all'emissione del decreto ingiuntivo per euro 84.318,79), o della diversa somma ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa come dovuta, oltre interessi moratori sino al saldo.
In estremo subordine
e) In caso di mancato accoglimento delle conclusioni sinora rassegnate, condannare in ogni caso il sig.
e la sig.ra , quale erede del sig. in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
3 al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla società da quantificarsi nella Parte_2 somma di euro 330.359,49, pari al valore delle forniture e delle prestazioni di cui alle fatture all. 1 al ricorso monitorio, ovvero nella somma accertata nel corso del giudizio o ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
f) condannarsi l'attrice opponente e i terzi chiamati alla rifusione delle spese di lite tutte.
In via istruttoria: qualora si ritenga necessario rimettere in istruttoria la procedura, ammettersi le istanze istruttorie tutte così come formulate dalla convenuta opposta nelle memorie ex art. 183, co. VI, n. 1 – 2 – 3, cod. proc. civ.”.
PER IL TERZO CHIAMATO Controparte_2
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito: rigettarsi le domande tutte, formulate dall'attrice opponente e dalla convenuta opposta, perchè infondate in diritto.
Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario,
Iva e c.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
4 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2276/2016, dell'importo a titolo di capitale di € 414.678,28 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di 34 fatture Parte_2 relative a forniture di merci e prestazione di servizi avvenute nel periodo dal 31.5.2011 al
18.2.2015.
1.1 Nel dettaglio, l'opponente ha dedotto di non aver mai commissionato, né dunque ricevuto,
i beni e i servizi di cui alle fatture azionate in via monitoria, evidenziando che le stesse erano state per contro commissionate da e per lo svolgimento Controparte_2 Controparte_4 della loro attività agricola.
Pertanto, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio e la chiamata in causa di questi ultimi, in quanto effettivi debitori della convenuta opposta.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando le difese dell'opponente. Parte_2
A tal fine, ha innanzitutto osservato che tutte le forniture e le prestazioni oggetto delle fatture erano state impiegate presso terreni in comproprietà tra e Controparte_2 Parte_1
.
[...]
Inoltre, ha dedotto che e si erano presentati come rappresentanti CP_2 Controparte_4 della società opponente, spendendone il nome e assumendo obbligazioni per suo conto.
Pertanto, se i avevano agito quali falsus procurator di , CP_2 Parte_1
l'opposta non poteva vedere pregiudicata la propria pretesa creditoria. Peraltro, gli accertamenti esperiti avevano consentito di appurare l'esistenza di plurimi rapporti tra l'opponente e i così che questi ultimi non potevano aver speso autonomamente e CP_2 illegittimamente il suo nome. Tanto più che la società attrice aveva corrisposto parte delle somme spettanti all'opposta in virtù dei contratti conclusi dall'asserito falsus procurator, ponendo così in essere un comportamento colpevole che aveva ingenerato il suo legittimo affidamento e comportato la ratifica degli accordi.
1.3 All'esito della prima udienza di comparizione è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e autorizzata la chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 Controparte_4
5 A seguito di alcuni rinvii finalizzati a consentire il perfezionamento delle notifiche è emerso il decesso di con conseguente interruzione del processo e termine per la Controparte_4 riassunzione nei confronti degli eredi (cfr. verbale ud. 7.12.2017).
Il giudizio è stato quindi riassunto nei confronti di , la quale non si è costituita Controparte_3 in giudizio, e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
1.4 Il terzo chiamato costituendosi in giudizio (tardivamente), ha eccepito Controparte_2 preliminarmente che la domanda proposta nei suoi confronti dall'opponente (convenuta sostanziale) non era stata svolta in via riconvenzionale ed era pertanto nulla o comunque incapace di produrre effetti giuridici, così come quella estesa dall'opposta (attrice sostanziale) nei confronti dei terzi chiamati.
Nel merito, ha precisato che i terreni presso cui erano state effettuate le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture oggetto del ricorso monitorio non erano di proprietà dell'opponente, bensì di società agricole terze, ed erano stati gestiti dai chiamati in forza di contratti agrari verbali.
1.5 La causa è stata istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e testi).
Solamente in data 28.1.2025 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice
(stante il decesso del G.O.P. in precedenza assegnatario dello stesso), dinanzi al quale le parti hanno precisato (nuovamente) le conclusioni senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. (avendo già depositato in precedenza gli scritti conclusivi).
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito il complesso iter processuale (che ha visto l'avvicendarsi di tre Giudici), il
Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, occorre rilevare che il terzo chiamato in sede di Controparte_2 comparsa conclusionale, ha eccepito la nullità del giudizio per violazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario, in quanto, a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di la causa era stata riassunta nei confronti di Controparte_4 [...]
in un momento in cui la stessa non aveva ancora acquistato la qualità di erede. CP_3
L'eccezione non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta -o conoscibile con l'ordinaria diligenza- alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 21227 del 2014. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1,
6 Sentenza n. 7517 del 31/03/2011, Rv. 617377 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 22870 del
10/11/2015, Rv. 637849 - 01; Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 8051 del 29/03/2017, Rv. 643602 -
01; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020, Rv. 659588 - 01).
Nel caso in esame, il giudizio è stato correttamente riassunto nei confronti del soggetto che, all'epoca della riassunzione, appariva chiamato alla successione in qualità di erede legittimo, vale a dire , moglie del de cuius peraltro poi effettivamente Controparte_3 Controparte_4 divenuta unica erede di quest'ultimo (cfr. dep. tel. att. 14.6.2021). Circostanza non solo non contestata da ma anzi espressamente confermata (cfr. pag. 2 comp. concl., Controparte_2 pag. 2 mem. repl.).
2.2 Nel merito, l'opponente ha eccepito di non aver mai commissionato le forniture e le lavorazioni di cui alle fatture oggetto del ricorso monitorio, per contro riferibili ai terzi chiamati e deducendo inoltre il difetto assoluto di CP_2 Controparte_4 rappresentanza della società in capo a questi ultimi, i quali pertanto sarebbero gli unici responsabili con riferimento alle pretese di parte convenuta.
L'opposta ha replicato che i terzi chiamati avevano sempre agito in qualità di rappresentanti
(apparenti) di , la quale, in ogni caso, aveva posto in essere delle Parte_1 condotte tali da ingenerare l'incolpevole affidamento in merito alla validità dei contratti conclusi dai CP_2
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata.
Con dichiarazione (stragiudiziale) del 17.5.2016, e hanno CP_2 Controparte_4 confessato (cfr. doc. 7 fasc. att.):
- di aver commissionato personalmente, per la loro attività agricola, tutte le forniture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- di aver indicato alla convenuta per la fatturazione i dati della società opponente, all'insaputa del legale rappresentante di quest'ultima;
- che la società attrice e i suoi legali rappresentanti pro tempore sono del tutto estranei alla vicenda per cui è causa, atteso che tutti i rapporti relativi ai crediti azionati in via monitoria sono intercorsi tra i soci dell'opposta e i terzi chiamati.
Hanno pertanto dichiarato di farsi carico dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto nonché di ogni altra spesa.
Tali dichiarazioni sono state confermate in sede di interrogatorio formale da CP_2
Infatti, all'udienza del 12.2.2020 egli ha riferito che i servizi e le forniture indicate
[...] nelle fatture oggetto del provvedimento monitorio “sono state effettuate per conto mio personale e
7 per , precisando di essere “perfettamente conscio di essere debitore delle somme Controparte_4 portate dai documenti che mi si rammostrano circa 330.000,00 euro”.
Viceversa, l'attività istruttoria svolta non ha confermato la tesi di parte convenuta opposta, secondo cui i terzi chiamati avevano sempre contrattato in qualità di rappresentanti della società opponente.
A tal fine, non può ritenersi dirimente quanto riferito dalla teste impiegata Tes_1 amministrativa presso secondo cui e “si Parte_2 CP_4 Controparte_2 presentavano come azienda ” (verbale ud. 3.12.2019). Infatti, anche a voler ritenere Parte_1 provata tale circostanza, peraltro non suffragata da alcun altro elemento probatorio, in ogni caso la semplice dichiarazione resa in tali occasioni dai non può essere considerata CP_2 sufficiente per ritenere che la società opposta potesse legittimamente confidare nella sua veridicità.
Parimenti inconferenti risultano le ulteriori circostanze allegate da per Parte_2 dimostrare l'esistenza di un collegamento tra i terzi chiamati e l'opponente (quali la comproprietà di alcuni fabbricati, nonché i rapporti tra Grandi Parte_3
Laghi s.r.l., di cui era amministratore , dal momento che non dimostrano in Controparte_4 alcun modo che i terzi chiamati fossero titolari del potere di rappresentare l'opponente in relazione agli specifici rapporti per cui è causa.
Lo stesso deve dirsi relativamente all'invio delle fatture oggetto del ricorso monitorio presso la sede della società opponente, non essendovi alcuna prova documentale che attesti la loro effettiva ricezione da parte di . Parte_1
Mentre anche in parte qua non può assumere rilievo dirimente quanto riferito dalla teste Tes_1
(“come indicazione le fatture venivano spedite a Milano alla sede della società, poche volte veniva il in azienda e a volte le spedivo presso la residenza del – residenza CP_2 CP_2 Persona_1
e a volte veniva la signora impiegata amministrativa dei - verbale ud.
[...] Tes_2 CP_2
13.12.2019), sia in quanto trattasi di riferimenti eccessivamente generici (stante anche il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti), sia poiché non supportata da alcun riscontro documentale.
Parte convenuta opposta ha dedotto, altresì, che nel corso degli anni l'opponente avrebbe effettuato svariati pagamenti riconducibili proprio alle prestazioni per cui è causa, in tal modo confermando e ratificando l'operato dei CP_2
Anche tale argomentazione, tuttavia, non risulta fondata.
Quanto prodotto da parte opposta sub docc. 9, 14 e 15 dimostra solo che Parte_1
ha versato alcuni importi a favore di senza tuttavia comprovare in
[...] Parte_2
8 alcun modo la riconducibilità di tali pagamenti ai contratti oggetto del giudizio. Infatti, nei documenti richiamati non è indicata la fattura a cui ciascuno di essi è riferito, con la conseguenza che non vi è prova dell'effettivo collegamento con le prestazioni commissionate dai (ciò vale anche per la somma di € 10.000,00 versata in data 9.8.2011, di cui al doc. CP_2
14 fasc. conv.). Il che esclude altresì una ratifica ex post dell'operato dei terzi chiamati da parte dell'attrice.
A ulteriore conferma dell'infondatezza della pretesa avanzata da nei confronti Parte_2 dell'opponente, deve infine evidenziarsi che nelle note integrative al bilancio relative agli anni
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. 4 fasc. att.) non risulta alcuna posizione debitoria in capo a nei confronti della convenuta opposta (cfr. a contrario Cass. Parte_1 civ, Sez. II, 8.2.2024, n. 3581: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”).
Considerato altresì che negli anni in cui sono state svolte le prestazioni oggetto delle fatture l'opponente aveva momentaneamente accantonato l'attività agricola, per svolgere la sola attività di consulenza in tale settore (cfr. docc. 5, 6 fasc. att.), così che non necessitava delle prestazioni asseritamente fornitele da Parte_2
Si consideri infine che secondo la giurisprudenza di legittimità il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (cfr. Cass. civ., Sez. I,
14/06/2016, n. 12273). È vero che in tale ipotesi il principio dell'affidamento può essere invocato qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità. Tuttavia, nel caso in esame, come visto, manca sia il comportamento colposo di che l'errore Parte_1 incolpevole di Basti considerare che i non facevano parte della Parte_2 CP_2 compagine societaria dell'opponente, non avevano mai esibito documentazione attestante i loro poteri (né questa è stata mai richiesta dall'opposta) e non vi è mai stato alcun contatto diretto tra attrice e convenuta.
9 Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere accolta e il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti deve essere revocato.
2.3 Allo stesso tempo, la pretesa fatta valere da deve trovare accoglimento nei Parte_2 confronti dei terzi chiamati e , quest'ultima quale erede di Controparte_2 Controparte_3
non essendovi stata contestazione in ordine all'an e al quantum dovuto, Controparte_4 anzi oggetto di espressa conferma con la dichiarazione prodotta dall'opponente sub doc. 7 e mai disconosciuta.
A tal proposito, ha eccepito che le domande proposte nei suoi confronti Controparte_2 sarebbero nulle ovvero prive di effetti giuridici, poiché le controparti non avrebbero formulato apposita domanda riconvenzionale.
L'eccezione non è fondata.
Parte attrice in opposizione ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi (nella cui posizione è poi subentrata l'erede ) e Controparte_4 Controparte_3
chiedendo, nelle conclusioni, di accertare e dichiarare la loro esclusiva Controparte_2 responsabilità in relazione alle pretese azionate dall'opposta in sede monitoria. Quest'ultima ha quindi esteso la richiesta di condanna (anche) nei confronti dei terzi chiamati, in solido con l'opponente.
Deve pertanto ritenersi che sia che abbiano Parte_1 Parte_2 correttamente formulato le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati (in giurisprudenza cfr. peraltro Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10218 del 2019: “Un intempestivo rilievo di inammissibilità della domanda non deve travolgere retroattivamente un impulso processuale che, ove anche non rispettoso delle modalità previste dal sistema per darvi ingresso, abbia comunque prodotto i suoi effetti (arg. ex Cass. 20/04/2018 n. 9820 e, in termini, Cass. 10/07/2014 n. 15753, in via di principio allineate nell'affermata necessità che decisioni processuali adottate dal giudice del merito in punto di inammissibilità delle iniziative di parte siano sostenute, nei loro prodotti esiti, dal non contrasto con i principi della ragionevole durata del processo, di conservazione e di economia processuale). Tanto è destinato a valere ove il fisiologico percorso da cui in concreto l'atto processuale si
è discostato, senza pregiudizio del principio del contraddittorio e nel rispetto del canone di proporzionalità del rimedio rispetto al risultato da conseguire, sarebbe stato quello di determinare
l'insorgenza di un separato giudizio le cui ragioni di connessione, o comunanza in genere, con il precedente avrebbero dovuto portare alla riunione postuma, rispetto all'iniziale iniziativa, delle cause”).
In conclusione, deve quindi essere accolta la domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti di e e pertanto questi ultimi devono essere Controparte_2 Controparte_3
10 condannati, in solido tra loro, a corrispondere a l'importo di € 414.678,28, Parte_2 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.
2.4 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, tenuto conto di quanto in precedenza osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
Nel rapporto tra ed le spese di lite seguono la Parte_1 Parte_2 soccombenza e pertanto devono essere poste integralmente a carico di quest'ultima. Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento. Con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
La condanna deve essere pronunciata, in solido, anche nei confronti dei terzi chiamati e (quest'ultima quale erede di , essendo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 risultati soccombenti rispetto alla chiamata in causa spiegata nei loro confronti dall'opponente.
Inoltre, i terzi chiamati devono essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite a favore di dal momento che sono risultati essere i debitori della pretesa Parte_2 creditoria fatta valere da quest'ultima. Anche in questo caso esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta dall'opponente, poiché la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver agito o resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 2276/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di
Brescia in data 8.4.2016;
- dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 414.678,28, oltre interessi Parte_2 moratori dal dovuto al saldo effettivo;
11 - dichiara tenuti e condanna e , in Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, a rimborsare a le spese di lite che Pt_1 Parte_1 liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_3 rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi € 22.457,00 per Parte_2 compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
12