Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, iscritta al n.° 1967/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano n. 476/2013 del
22.07.2013, depositata in pari data” e vertente
TRA
in persona del titolare Parte_1 Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Walter Pagani e Carlo Giuseppe
Cardile, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLANTE -
E
, legale rappresentante della rappresentata e difesa, Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Madeo, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
1.1 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Corigliano il Fu'cos, , allegando che: Parte_1
- nel mese di giugno 2007 aveva concluso con la di un Pt_2 Parte_1 Parte_1
accordo telefonico per la fornitura di kimoni, mantelle e asciugamani di carta;
- erano state pattuite come modalità di pagamento della merce RIBA mensili antipate di importo pari ad € 293,88 e successivamente pari ad € 265,08;
- la aveva emesso le fatture n. 346 del 15.06.2007, di importo pari a € 3.526,56, n. 910 Pt_3 del 20.04.2008, pari a € 3.526,56 e la n. 63 del 28.2/2009, di importo pari ad € 3.180,96;
- aveva versato alla la somma complessiva di € 7.318,20 ma aveva ricevuto merce per un Pt_2 valore complessivo di € 3.798,00, nonostante il avesse promesso di sanare la situazione Pt_1 con l'invio della merce pagata e non consegnata;
Part
- i prodotti consegnati dalla os erano spesso di qualità diversa e di scarsa qualità rispetto a quelli pattuiti, costringendo l'attrice a restituire i prodotti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Giudice di pace di: “1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto telefonico di fornitura di merce tra la parrucchiera di CP_2 CP_1
e la per inadempimento contrattuale di
[...] Controparte_3 quest'ultimo; 2) condannare, pertanto, la in Pt_2 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa;
3) condannare, altresì, la in Pt_2 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Controparte_4 CP_1
, ex art. 2033 c.c. la somma di € 3.340,20 oltre interessi dal giorno del pagamento,
[...]
indebitamente percepita in esecuzione del predetto contratto telefonico;
4) condannare in subordine la in persona del legale rappresentante Pt_2 Parte_1
pro tempore, a versare in favore della ex art. 2041 c.c. la Controparte_5 somma di € 3.341,20 quale arricchimento senza causa;
5) condannare, in tutti i casi, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_6
pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per lege da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la in persona del titolare ed Parte_1 Parte_1 eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla controparte e l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, volta ad ottenere la condanna al pagamento di € 2.197,92, a titolo di merce consegnata e non pagata.
In particolare, parte convenuta deduceva:
- la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.;
- il corretto adempimento da parte della attesa la consegna di tutta la merce Parte_1 fatturata, per un importo complessivo di € 8.634,48;
- che i pagamenti effettuati dalla erano pari ad € 6.436,53, atteso che non risultavano CP_1
corrisposti i pagamenti relativi alle RI.BA. scadute il 31.10.2007, di € 293,88,, il 30.11.2007, di
€ 293,88, e il 31.12.2007 di € 293,88; R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 3 di 11
- che, a fronte del materiale consegnato per un valore complessivo pari ad € 8.634,48, era stato versato un corrispettivo complessivo pari ad € 6.436,56, con conseguente diritto al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.197,92 (oggetto di domanda riconvenzionale).
Conclusa l'istruttoria orale, concretizzatasi nell'escussione dell'unico teste indicato da parte attrice (l'interrogatorio formale delle parti, pur ammesso dal giudicante, non è stato espletato per mancata comparizione delle stesse), il Giudice di Pace di Corigliano, con sentenza n. 476/2013 del 22.07.2013, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, qualificata la domanda nell'ambito dell'art. 1453 c.c., condannava la al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 3.340,20, quale somma indebitamente percepita a Controparte_1
fronte della mancata consegna della merce pattuita, nonché di € 1.000.,00, a titolo di risarcimento dei danni, liquidati equitativamente.
1.2 Il giudizio di appello
Con atto di citazione tempestivamente notificato a , la di Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la suindicata sentenza al fine di ottenerne l'integrale Parte_1
riforma.
Nello specifico ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto radicata la competenza territoriale del Tribunale di Castrovillari sul presupposto dell'inammissibilità dell'eccezione, per come formulata dalla parte. Ha contestato, poi, che - erroneamente - il giudice aveva ritenuto che il convenuto non avesse assolto l'onere, su di lui incombente, di provare l'esatto adempimento, atteso che, la documentazione in atti, non valutata dal giudice di prime cure, era idonea a dimostrare l'avvenuto adempimento da parte della convenuta e, quindi, anche la fondatezza della domanda riconvenzionale;
ha censurato l'erronea valutazione delle prove testimoniali, dalle quali non poteva ritenersi in alcun modo provato l'inadempimento della impresa individuale convenuta, contestando, quindi, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 1495
c.c., aveva ritenuto la prova testimoniale dirimente, nonostante fosse tesa solo a dimostrare la qualità della merce e non la quantità consegnata. Ha infine censurato la sentenza appellata nella parte in cui aveva accolto la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, evidenziando, in primo luogo, per le ragioni già dette, l'insussistenza dell'inadempimento e, in ogni caso, l'erronea applicazione dell'art. 1223 c.c., non potendo la condanna in via equitativa prescindere da un accertamento concreto in merito all'esistenza dei danni, nel caso di specie inesistente.
Tanto dedotto, l'appellante ha chiesto di “1) in via preliminare per i gravi motivi espressi in narrativa, concedere ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 4 di 11
sentenza impugnata;
2) in via principale accogliere integralmente il presente appello, contro
l'impugnata sentenza n. 476/2013 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data
22/07/2013, per tutti i motivi svolti in narrativa e in riforma della pronuncia;
accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del 7/05/2010, che si intendono qui richiamate e trascritte;
3) in ogni caso condannare la sig.ra , quale titolare Controparte_1
firmataria della al pagamento delle spese, e dei compensi per entrambi i Controparte_2 gradi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata in data 14.02.2014, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, eccependo poi, in relazione alla statuizione relativa alla condanna al risarcimento dei danni, l'inammissibilità del gravame proposto, atteso che il Giudice di pace aveva quantificato i danni da inadempimento ai sensi dell'art. 113 c.p.c..
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, la causa - nel frattempo assegnata allo scrivente in data 5/4/19 - è stata assunta in decisione con ordinanza del 24/7/24, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositate solamente dall'appellante (“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: - accogliere integralmente il presente appello, contro l'impugnata sentenza n.
476/2013 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro in data 22/07/2013, per tutti i motivi svolti in atto di citazione in appello e in riforma della pronuncia;
- accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di prime cure del 07/05/2010, qui integralmente trascritte: “In via pregiudiziale: per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Corigliano Calabro adito in primo grado, in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena;
In via preliminare: - per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495, 1° comma, c.c. ed in ogni caso l'avvenuta prescrizione del diritto di garanzia ex vendita.
- Per tutte le ragioni esposte, ingiungere alla IG.ra , ai sensi dell'art. 186 ter, Controparte_1
1° comma, c.p.c., il pagamento della somma di € 2.197,92. In via principale nel merito: per tutte le ragioni esposte, rigettare tutte le domande svolte nei confronti della Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: per tutte le ragioni Parte_1 esposte, accertaree dichiarare che l'Impresa Individuale Controparte_5
è debitrice nei confronti dell'Impresa della Controparte_7 R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 5 di 11
complessiva somma di € 2.197,92 o di quella diversa somma che dovesse risultare determinata in corso di causa e, conseguentemente, condannarla al pagamento in suo favore della somma che risulterà dovuta, oltre alle spese e gli onorari derivanti dalla responsabilità di cui sopra”;
In ogni caso - condannare la IG.ra , quale titolare della al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese, e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
L'esponente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove di controparte e chiede la concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.”
2. Nel merito
2.1 Sulla competenza territoriale del giudice di primo grado
Preliminarmente, deve essere rigettato il primo motivo di appello, avendo correttamente il giudice di primo grado dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, per come formulata dall'originario convenuto.
Ed infatti, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 3989 del 2011).
Orbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo di appello - dove si legge che l'incompetenza era stata contestata anche con riferimento all'art. 19 c.p.c. - dalla lettura della comparsa di risposta del giudizio di primo grado è agevole evincersi che l'odierna appellante si è limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale con riferimento all'art. 20 c.p.c., senza nulla specificare in riferimento ai fori di cui all'art. 18 e 19.
Pertanto, correttamente l'eccezione doveva ritenersi come se non fosse stata formulata e, conseguentemente, dichiarata inammissibile.
2.2 Sulla risoluzione del contratto
Tanto premesso, dall'esposizione dei fatti e dalla documentazione allegata, avendo ciascuna parte lamentato l'inadempimento dell'altra, sulla base del rapporto negoziale tra le stesse intercorso - non contestato -, è necessario procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, avendo sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte precisato che il compito del giudice del merito non è limitato all'esame dell'inadempienza di uno solo dei contraenti, dovendosi necessariamente procedere ad una valutazione unitaria e comparativa della condotta di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 6 di 11
efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte di esso (Cass. n. 1168/00, n. 4260/96, n. 1554/89).
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di pace avrebbe dovuto compiere un'indagine sulla prevalenza dell'uno o dell'altro di tali inadempimenti, da condurre alla stregua non del semplice dato cronologico, ma tramite un raffronto inerente i loro rapporti di dipendenza e proporzionalità, al duplice fine di accertare la concreta incidenza degli stessi sull'equilibrio sinallagmatico e stabilire, in tal modo, su quale dei contraenti doveva ricadere l'inadempimento colpevole che poteva giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”.
Difatti, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” (Cassazione civile sez. II, 22/05/2019, n.13827).
Nello specifico, , titolare della , ha dedotto l'inadempimento Controparte_1 Controparte_2
della al contratto stipulato nel giugno 2007 di fornitura di merce consistente in Parte_1
kimono, asciugamani e mantelle, precisando che, come modalità di pagamento, era stato pattuito l'emissione di RI.BA. mensili anticipate. Più precisamente, la aveva emesso Parte_1 nel corso del rapporto commerciale n. 3 fatture, la n. 346 di importo pari ad € 3.526,56 per la fornitura di 3600 kimono e 144 asciugamani, la n. 910 di importo pari ad € 3.526,56 per la fornitura di 3600 kimono e 144 asciugamani e la n. 63 di importo pari ad € 3.180,96 per la fornitura di 3600 kimono e 144 asciugamani, ma, nel corso del rapporto, si era resa inadempiente atteso che non aveva consegnato il quantitativo di merce indicato nelle fatture sopra indicate. In definitiva, la aveva versato la somma di € 7.318,20, ma aveva ricevuto merce per un CP_1 valore di € 3.798,00.
Dall'altro lato, parte convenuta ha negato l'inadempimento contestato, deducendo di aver consegnato il materiale di cui alle fatture emesse, ed assumendo, a sua volta, di essere creditrice di parte attrice, in relazione al medesimo rapporto, della somma di € 2.197,92, per prodotti R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 7 di 11
consegnati e non pagati, dal momento che non risultavano corrisposti i pagamenti di n. 3 ricevute bancarie.
Ebbene, premesso che non vi è contestazione tra le parti sulla sussistenza del rapporto, risultando controverso solamente il quantitativo di merce consegnato, a fronte di quello indicato nelle fatture nn. 346, 910 e 63, ed il relativo pagamento, occorre osservare quanto segue.
L'appellante si duole della mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado della documentazione prodotta unitamente al fascicolo di parte.
In effetti, in ordine alla prova della consegna della merce, l'odierna appellante produceva 28 documenti di trasporto ed altrettanti rapporti di consegna recanti la firma del soggetto addetto alla ricezione.
Dall'esame dei documenti emerge che, a fronte dell'accordo intervenuto tra le parti di fornitura di merce, così come risultante dalle fatture emesse dalla consistente in Parte_1
complessivi 10800 kimono e 432 asciugamani, la società MTN, per conto della
[...]
ha proceduto alla consegna, presso la sede della in Piazza Parte_1 Controparte_2
Deledda 7 in Corigliano, di 9300 kimoni, 324 asciugamani e 600 mantelline (queste ultime non indicate nelle fatture, quindi, è ragionevole presumere siano oggetto di un ulteriore accordo tra le parti, comunque non oggetto di contestazione). Nello specifico quanto alla fattura n. 346, la ha consegnato 3000 kimono e 152 asciugamani, per un totale di € 2.446 Parte_1
(tenuto conto del prezzo unitario indicato in fattura); relativamente alla fattura n. 910, sono stati consegnati 2700 kimono e 92 asciugamani, per € 1.843,00 e per la fattura 63, invece, 3600 kimono, 80 asciugamani e 600 mantelline, per € 2.266,00, per un totale complessivo di 9.300 kimono, 324 asciugamani e 600 mantelline, a fronte di un totale di merce fatturata pari a 10800 kimono e 432 asciugamani.
A nulla rilevano, al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 20.05.2011, , relative Tes_1 all'avvenuto reso di parte della merce.
La ha allegato, infatti, che parte della merce sarebbe stata restituita, come risultante dai CP_1
documenti di trasporto n.ri 1688 - 2086 – 295 - 359 – 575, tuttavia, tale ricostruzione fattuale è rimasta priva di riscontro probatorio.
Al riguardo, va precisato che, se pur dai predetti documenti si evince che al momento della consegna della merce oggetto dei DDT n.ri 1688 - 2086 – 295 - 359 – 575 la ditta MTN avrebbe dovuto procedere al ritiro di altra merce, riportandola presso la sede della non Parte_1 risulta specificata la merce oggetto di reso né l'esatto quantitativo, non potendo, cosi, stabilirsi R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 8 di 11
la corrispondenza della merce oggetto di reso con quella oggetto dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Neppure dalla prova testimoniale espletata sono emersi elementi utili, atteso che l'unico teste escusso in primo grado, , ha dichiarato “alcune volte ho visto personalmente che Tes_1 mia moglie rendeva indietro al corriere la merce ricevuta dal , senza precisare, tuttavia, Pt_1
il quantitativo della merce oggetto di reso, né a quale rapporto di consegna si riferisse.
Quanto ai rapporti di consegna relativi ai DDT n. 2526, 2711 e 2779, la ha contestato, CP_1 poi, l'effettiva consegna della merce, atteso che i documenti risultavano essere stati sottoscritti da , soggetto non delegato al ritiro. Al riguardo, il teste ha Persona_1 Tes_1 dichiarato che “in quel periodo vi erano diversi ragazzi che lavoravano presso mia moglie, che si sono avvicendati nel corso del tempo ma non ricordo i nomi”, “ricordo, però, che abilitati a ricevere la merce era mia moglie e la sig.ra ”. Parte_4
Trattasi di dichiarazioni generiche, non idonei ad escludere che tale merce sia stata effettivamente ritirata da un dipendente del negozio, ed anzi, compatibili con tale circostanza, avendo dichiarato che, durante il periodo in questione, diversi erano i dipendenti dell'attività commerciale della moglie. Né è stato allegato e risulta documentato che la avesse CP_1
comunicato alla i nominativi dei dipendenti autorizzati al ritiro della merce Parte_1
prima della consegna delle stessa.
Ebbene, in conclusione, alla luce delle emergenze probatorie riferite, è emerso che la
[...]
abbia parzialmente adempiuto all'accordo negoziale, consegnando 9.300 kimono, 324 Parte_1 asciugamani e 600 mantelline, per un importo di € 6.555,00, a fronte di un totale di merce fatturata pari a 10800 kimono e 432 asciugamani.
Nella valutazione comparativa dei contrapposti inadempimenti, resta dunque da accertare la somma effettivamente versata dalla alla a fronte del quantitativo di CP_1 Parte_1
merce consegnata - appena determinato - del valore pari ad € 6.555,00.
La ha affermato di aver corrisposto la somma di € 7.318,20, e, al riguardo, ha allegato gli CP_1
estratti conto da cui emergono gli incarichi conferiti alla di effettuare il pagamento delle CP_8
Ri.Ba. all'intervenuta scadenza.
La ha contestato il pagamento delle somme relative alle con scadenza al Parte_1 Pt_5
31.10.2017, 31.11.2017 e 31.12.2017, ciascuna di € 293,88, per un importo complessivo di €
882,00.
Era onere dell'originaria parte attrice provare di aver effettivamente eseguito quei pagamenti, ma tale incombente non è stato assolto. R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 9 di 11
Parte attrice non ha prodotto alcuna quietanza proveniente dal creditore, cui aveva diritto ai sensi dell'art. 1199 c.c., ma solo degli estratti conto, dai quali risulta solo la disposizione di pagamento di RI.BA. ma non il soggetto beneficiario.
Rimane, quindi, incontestato il solo pagamento della somma di € 6.436,50 (€ 7.318,20 a cui va sottratta la somma di € 882,00 relative alle 3 RI.BA.) a fronte di una somma dovuta per merce consegnata pari ad € 6.555,00.
La quindi, non ha adempiuto integralmente all'obbligazione di pagare il corrispettivo CP_1 della merce effettivamente ricevuta, omettendo il versamento di € 118,50.
È evidente che l'inadempimento della che non ha consegnato l'intero Parte_1
quantitativo della merce pattuito - per come sopra specificato -, deve ritenersi prevalente rispetto al mancato pagamento della somma contenuta di soli € 118,50.
Pertanto, pur con le precisazioni che precedono, deve confermarsi la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della
[...]
ma va riformata, per le ragioni sopra già evidenziate, nella parte in cui ha condannato Parte_1 quest'ultima al pagamento di € 3.340,0, a titolo di restituzione del corrispettivo versato in assenza della consegna della merce.
Non sussistendo alcun inadempimento colpevole di , legale rappresentante della Controparte_1
ed essendo stato risolto il contratto per inadempimento della Controparte_2 [...]
risulta infondata la domanda di adempimento formulata dall'originaria convenuta, Parte_1
con conseguente conferma, sul punto, della sentenza appellata.
2.3 Sulla domanda di risarcimento danni
Con ulteriore motivo di appello la ha impugnato il capo della sentenza con cui Parte_1
il Giudice di pace ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla CP_1
procedendo ad una liquidazione in via equitativa.
Parte appellante ha lamentato il riconoscimento del danno subito, in assenza di qualsivoglia prova offerta dall'attrice.
In primo luogo, va precisato che è errato il richiamo da parte dell'appellata alla norma di cui all'art. 113 c.p.c., in quanto il giudice di pace non ha deciso la controversia secondo equità ma ha solo quantificato il danno in via equitativa a mente dell'art. 1226 c.c.
Secondo pacifico insegnamento, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 10 di 11
difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass.
30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n. 4310)” (Corte
Cass. n.9474/2021).
Non trova, quindi, applicazione l'art. 339 c.p.c. in materia di appellabilità/inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace, come eccepito dall'appellata.
Ebbene, passando all'esame del merito del motivo sollevato, la domanda di risarcimento, come risulta dagli atti e dai documenti di causa, non è stata sufficientemente provata.
Sulla base del materiale istruttorio acquisito al giudizio, il Giudice non avrebbe potuto liquidare il danno patrimoniale in via equitativa. Per giurisprudenza costante, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr., tra le altre, Cass. 16202/02, 13288/07).
Alla luce di quanto innanzi, il giudice di primo grado, in assenza di prova del pregiudizio patito, non avrebbe dovuto liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, bensì avrebbe dovuto rigettare sul punto la domanda.
L'appello in parte qua deve essere accolto.
3. Le spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
L'accoglimento dell'appello, infatti, importa la riforma della sentenza impugnata, che travolge ex art. 336 c.p.c. anche il capo relativo alle spese, consequenziale ed accessorio alla definizione del giudizio e il giudice deve decidere sulle spese di entrambi i gradi pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
Nel caso in esame, il mancato accoglimento di tutte le domande formulate dall'originaria attrice induce a compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
R.G. n.° 1967/2013 - Pag. 11 di 11
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Corigliano n. 476/2013, depositata il 22.07.2013, cosi provvede:
- dichiara risolto il contratto per inadempimento della Parte_1 Parte_1
[...]
- rigetta la domanda di restituzione di € 3.340,20 formulata da , quale Controparte_1
titolare della;
Controparte_2
- rigetta la domanda di adempimento formulata in via riconvenzionale dalla
[...]
; Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata da , quale titolare Controparte_1
della ; Controparte_2
➢ Dichiara integralmente compensate le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Castrovillari in data 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno
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