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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5706 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4342/24 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 10.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Fabrizio Ortolano (C.F.
, presso il cui studio in Avellino, alla via Tagliamento n. 18, è C.F._2 elettivamente domiciliata
-APPELLANTE
E R.G. n°4342/2024- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Dr.ssa Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Olga De Parte_3
Marco, (C.F. ), presso il cui studio in Avellino, alla Via C.F._3
Piave n. 42, è elettivamente domiciliato
-APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20.03.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l'Ente appellato al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di sgombero prot. n. 600 del 20.12.2022, adottata dal Dirigente delle Politiche abitative del , con la quale Parte_2 le veniva intimato il rilascio, entro 30 giorni, dell'alloggio popolare, sito in Avellino alla via Tedesco 255/B, occupato abusivamente
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice esponeva che, il provvedimento era irrimediabilmente lesivo della sua posizione nonché di quella del suo nucleo familiare essendo l'esigenza dell'alloggio popolare sorta per garantire assistenza continua al proprio figlio invalido civile al 100%.
Deduceva, inoltre, di aver medio tempore provveduto al regolare pagamento della indennità di occupazione, degli oneri condominiali, nonché delle utenze domestiche.
2. Si costituiva in giudizio, in data 15.06.2023, il , il quale Parte_2 eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. Istruita documentalmente, all'udienza del 06.02.2024 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Con sentenza n. 1087/24, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Segnatamente il Tribunale, dopo aver evidenziato la correttezza della procedura
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- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
seguita dall consistente nella notifica, con consegna a mani in data Parte_4
29.2.2020, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 con conseguente emissione dell'ordinanza n° 600/22 del 20.12.2022, evidenziava come l'attrice non avesse provato la sussistenza di un titolo legittimante la permanenza nell'alloggio occupato, limitandosi a prospettare esclusivamente il proprio stato di necessità. Evidenziava il Tribunale come lo stato di necessità, invocato dall'attrice, non legittimasse in alcun modo la permanenza nell'immobile valendo solo come causa di giustificazione o scriminante della condotta illecita;
quanto alla ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione, il giudice di prime cure evidenziava come tale profilo si correlasse ad una posizione di interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione in relazione ai poteri discrezionali della P.A. non scrutinabili dal giudice ordinario. Alla luce di ciò, il
Tribunale rigettava la domanda non sussistendo una valida assegnazione all'attrice, né un titolo idoneo a legittimare la permanenza nell'immobile per la situazione di necessità lamentata, ritenendo che la situazione di disabilità del figlio, pur meritevole di attenzione, non potesse assurgere a giustificazione di forme illecite di autotutela quale è l'occupazione abusiva di immobili.
5. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato telematicamente in data
08.09.2024, ha spiegato appello deducendo a sostegno un Parte_1
unico articolato motivo.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.01.2025, si è costituito in giudizio l'odierno appellato, il quale ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 8 ottobre 2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 31 maggio 2024.
8. Tanto debitamente premesso, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
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8.1 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunziando l'errore commesso dal giudice di prime cure nel rigettare la domanda, in quanto sfornita della prova di un titolo legittimante la permanenza nell'alloggio occupato.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, l'occupazione abusiva di un immobile sarebbe scriminata dallo stato di necessità, correlato al pericolo di un danno grave alla persona che può consistere nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dall'art.2 della Costituzione. In quest'ottica, secondo la tesi sostenuta, la causa di giustificazione de qua sarebbe invocata in relazione ad un pericolo attuale e transitorio rappresentato dallo stato di salute del figlio dell'appellante, invalido civile al 100%, che necessita di cure mediche e riabilitative. Inoltre, a dire dell'impugnante, la necessità di sospendere il procedimento di sgombero deriverebbe dall'applicazione dell'art. 6 della l. n.
431/1998 nonché della l. n. 9/2007, che prevedono interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
ritenendone sussistenti i presupposti, ha infatti invocato la Parte_1 sospensione della procedura di sgombero alla luce della L. n. 9 del 08.02.2007 che prevede la sospensione delle procedure avviate nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000,00, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 %, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale nel pervenire al rigetto della domanda proposta da Parte_1
Mette conto infatti osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” – che il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un titolo legittimante la
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permanenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa occupato, correttamente evidenziando che l'attrice non ha dedotto, né tanto meno provato, la sussistenza di alcun diritto soggettivo al mantenimento dell'alloggio, limitandosi ad evidenziare il proprio stato di necessità. Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, il diritto al godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica matura solo o per effetto di un espresso provvedimento di assegnazione da parte dell'autorità competente, all'esito della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge;
o per effetto della regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti dell'occupante abusivo, purché in possesso dei requisiti normativamente previsti per ottenere l'assegnazione. È indubbio che, nella fattispecie de qua, alla luce di tutti gli elementi raccolti in corso di causa e pacifici tra le parti, non ricorra alcuna di tali ipotesi.
Corre mente al riguardo ribadire che, come pure rilevato dal primo giudice, in materia di edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio dell'alloggio occupato sine titulo, ex art.18 d.P.R. n° 1035/1997, presuppone il difetto del titolo di assegnazione dal quale dipende la qualificazione dell'occupazione dell'immobile come legittima o abusiva, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, l'occupazione deve, come nel caso di specie, qualificarsi sempre come “abusiva” (Cass. Sez. 6- 3, Ord. N° 16466 del 04.07.2017). In quest'ottica, tra l'altro, sebbene fosse onere della convenuta provare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione (Cass. Civ. n° 18660/2013), quest'ultima ha omesso di assolvervi invocando, a sostegno della occupazione sine titulo, solo ed esclusivamente la situazione di necessità, che giustificherebbe, a suo dire, la suddetta occupazione.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, lo stato di necessità prospettato dall'appellante non legittima in alcun modo la permanenza nell'immobile, potendo tutt'al più rilevare quale causa di giustificazione o scriminante della condotta illecita perpetrata attraverso l'occupazione sine titulo. Tale stato di necessità, inoltre, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso apposite procedure pubbliche e
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regolamentate (Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2015, n. 28067). In definitiva, lo stato di necessità rappresentato non costituisce ai fini civilistici causa giustificatrice della illecita occupazione. Tale stato potrà essere preso, eventualmente, in considerazione solo al fine di escludere responsabilità penali o risarcitorie e non per legittimare l'occupazione dell'alloggio in assenza del necessario provvedimento di assegnazione, ottenuto mediante la corretta collocazione in graduatoria degli aventi diritto. Peraltro, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza penale, la previsione di cui all'art. 54
c.p., che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che nel momento in cui l'agente agisce contra ius, al fine di evitare “un danno grave alla persona”, il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2014, n. 43078; Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza
26 ottobre 2020 n. 29642). Non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo. Qualora infatti si ritenesse, nelle suddette situazioni, la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando in tal modo la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. (Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225; Cass., sez.
II, 26 ottobre 2020, n. 29642; Cass., sez. II, 5 marzo 2015, n. 9655). Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 cod. pen. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo, che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007, Rv.
237305; Cass. 7183/2008, Rv. 239447).
Privo di pregio appare, inoltre, il richiamo alla disciplina introdotta con la l. n. 9 del
08.02.2007, relativa alla sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, in quanto la suddetta
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sospensione, applicabile all'ipotesi di cessazione di rapporti locatizi, nella fattispecie non ricorrente, era stata prevista dal legislatore sino ad un periodo massimo di otto mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge (15.02.2007) risultando, quindi, inapplicabile alla fattispecie de qua. Del resto, anche la pregressa disciplina, pure invocata dalla parte impugnante, di cui all'art.6 della legge n.431 del 1998 – norma alla cui stregua “nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge” – è evidentemente inapplicabile alla presente fattispecie, sia ratione temporis, sia perché appunto attinente ad ipotesi di sfratto per finita locazione, e non di occupazione di immobili senza alcun titolo.
Infondate sono, infine, le deduzioni relative al pagamento dei “canoni di assegnazione” dovendosi escludere che il versamento di un'indennità ad opera dell'occupante ovvero il recepimento di una situazione di fatto da parte dell'ente proprietario valgano a surrogare l'assenza di un titolo attributivo di una legittima detenzione, né che abbiano efficacia sanante di un illecito già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e con la destinazione del medesimo a propria stabile dimora. (Cass. Pen. Sez. II, n. 269 del 30.04.1986).
In ragione degli argomenti che precedono la sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. n.55/2014, come aggiornati dal
D.M. n.147 del 2022, che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, dimidiando gli importi medi previsti per le varie fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisoria), in relazione allo scaglione di riferimento da € 1.100,00 fino a € 5.200,00, per come dichiarato dall'appellante, attesa la ridotta attività processuale svolta e tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
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10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1087 del 2024:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata, che liquida nell'importo di € 961,50 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4342/24 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 10.10.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Fabrizio Ortolano (C.F.
, presso il cui studio in Avellino, alla via Tagliamento n. 18, è C.F._2 elettivamente domiciliata
-APPELLANTE
E R.G. n°4342/2024- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Dr.ssa Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Olga De Parte_3
Marco, (C.F. ), presso il cui studio in Avellino, alla Via C.F._3
Piave n. 42, è elettivamente domiciliato
-APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 20.03.2023, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l'Ente appellato al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di sgombero prot. n. 600 del 20.12.2022, adottata dal Dirigente delle Politiche abitative del , con la quale Parte_2 le veniva intimato il rilascio, entro 30 giorni, dell'alloggio popolare, sito in Avellino alla via Tedesco 255/B, occupato abusivamente
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice esponeva che, il provvedimento era irrimediabilmente lesivo della sua posizione nonché di quella del suo nucleo familiare essendo l'esigenza dell'alloggio popolare sorta per garantire assistenza continua al proprio figlio invalido civile al 100%.
Deduceva, inoltre, di aver medio tempore provveduto al regolare pagamento della indennità di occupazione, degli oneri condominiali, nonché delle utenze domestiche.
2. Si costituiva in giudizio, in data 15.06.2023, il , il quale Parte_2 eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. Istruita documentalmente, all'udienza del 06.02.2024 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. Con sentenza n. 1087/24, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Avellino rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Segnatamente il Tribunale, dopo aver evidenziato la correttezza della procedura
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seguita dall consistente nella notifica, con consegna a mani in data Parte_4
29.2.2020, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90 con conseguente emissione dell'ordinanza n° 600/22 del 20.12.2022, evidenziava come l'attrice non avesse provato la sussistenza di un titolo legittimante la permanenza nell'alloggio occupato, limitandosi a prospettare esclusivamente il proprio stato di necessità. Evidenziava il Tribunale come lo stato di necessità, invocato dall'attrice, non legittimasse in alcun modo la permanenza nell'immobile valendo solo come causa di giustificazione o scriminante della condotta illecita;
quanto alla ricorrenza dei presupposti per l'assegnazione, il giudice di prime cure evidenziava come tale profilo si correlasse ad una posizione di interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione in relazione ai poteri discrezionali della P.A. non scrutinabili dal giudice ordinario. Alla luce di ciò, il
Tribunale rigettava la domanda non sussistendo una valida assegnazione all'attrice, né un titolo idoneo a legittimare la permanenza nell'immobile per la situazione di necessità lamentata, ritenendo che la situazione di disabilità del figlio, pur meritevole di attenzione, non potesse assurgere a giustificazione di forme illecite di autotutela quale è l'occupazione abusiva di immobili.
5. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione notificato telematicamente in data
08.09.2024, ha spiegato appello deducendo a sostegno un Parte_1
unico articolato motivo.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.01.2025, si è costituito in giudizio l'odierno appellato, il quale ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 8 ottobre 2024, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 31 maggio 2024.
8. Tanto debitamente premesso, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
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8.1 Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunziando l'errore commesso dal giudice di prime cure nel rigettare la domanda, in quanto sfornita della prova di un titolo legittimante la permanenza nell'alloggio occupato.
Secondo quanto dedotto nell'atto di gravame, l'occupazione abusiva di un immobile sarebbe scriminata dallo stato di necessità, correlato al pericolo di un danno grave alla persona che può consistere nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dall'art.2 della Costituzione. In quest'ottica, secondo la tesi sostenuta, la causa di giustificazione de qua sarebbe invocata in relazione ad un pericolo attuale e transitorio rappresentato dallo stato di salute del figlio dell'appellante, invalido civile al 100%, che necessita di cure mediche e riabilitative. Inoltre, a dire dell'impugnante, la necessità di sospendere il procedimento di sgombero deriverebbe dall'applicazione dell'art. 6 della l. n.
431/1998 nonché della l. n. 9/2007, che prevedono interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
ritenendone sussistenti i presupposti, ha infatti invocato la Parte_1 sospensione della procedura di sgombero alla luce della L. n. 9 del 08.02.2007 che prevede la sospensione delle procedure avviate nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore ad € 27.000,00, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 %, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale nel pervenire al rigetto della domanda proposta da Parte_1
Mette conto infatti osservare - al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni devolute al sindacato di questa Corte distrettuale, in ossequio al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” – che il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di un titolo legittimante la
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permanenza nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa occupato, correttamente evidenziando che l'attrice non ha dedotto, né tanto meno provato, la sussistenza di alcun diritto soggettivo al mantenimento dell'alloggio, limitandosi ad evidenziare il proprio stato di necessità. Come condivisibilmente osservato dal primo giudice, il diritto al godimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica matura solo o per effetto di un espresso provvedimento di assegnazione da parte dell'autorità competente, all'esito della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge;
o per effetto della regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti dell'occupante abusivo, purché in possesso dei requisiti normativamente previsti per ottenere l'assegnazione. È indubbio che, nella fattispecie de qua, alla luce di tutti gli elementi raccolti in corso di causa e pacifici tra le parti, non ricorra alcuna di tali ipotesi.
Corre mente al riguardo ribadire che, come pure rilevato dal primo giudice, in materia di edilizia residenziale pubblica, il decreto di rilascio dell'alloggio occupato sine titulo, ex art.18 d.P.R. n° 1035/1997, presuppone il difetto del titolo di assegnazione dal quale dipende la qualificazione dell'occupazione dell'immobile come legittima o abusiva, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento di assegnazione, l'occupazione deve, come nel caso di specie, qualificarsi sempre come “abusiva” (Cass. Sez. 6- 3, Ord. N° 16466 del 04.07.2017). In quest'ottica, tra l'altro, sebbene fosse onere della convenuta provare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione (Cass. Civ. n° 18660/2013), quest'ultima ha omesso di assolvervi invocando, a sostegno della occupazione sine titulo, solo ed esclusivamente la situazione di necessità, che giustificherebbe, a suo dire, la suddetta occupazione.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, lo stato di necessità prospettato dall'appellante non legittima in alcun modo la permanenza nell'immobile, potendo tutt'al più rilevare quale causa di giustificazione o scriminante della condotta illecita perpetrata attraverso l'occupazione sine titulo. Tale stato di necessità, inoltre, può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso apposite procedure pubbliche e
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regolamentate (Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2015, n. 28067). In definitiva, lo stato di necessità rappresentato non costituisce ai fini civilistici causa giustificatrice della illecita occupazione. Tale stato potrà essere preso, eventualmente, in considerazione solo al fine di escludere responsabilità penali o risarcitorie e non per legittimare l'occupazione dell'alloggio in assenza del necessario provvedimento di assegnazione, ottenuto mediante la corretta collocazione in graduatoria degli aventi diritto. Peraltro, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza penale, la previsione di cui all'art. 54
c.p., che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che nel momento in cui l'agente agisce contra ius, al fine di evitare “un danno grave alla persona”, il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2014, n. 43078; Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza
26 ottobre 2020 n. 29642). Non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo. Qualora infatti si ritenesse, nelle suddette situazioni, la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando in tal modo la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. (Cass., sez. II, 18 settembre 2020, n. 26225; Cass., sez.
II, 26 ottobre 2020, n. 29642; Cass., sez. II, 5 marzo 2015, n. 9655). Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 cod. pen. alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo, che non può essere compresso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'ipotesi di esproprio senza indennizzo o, comunque, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007, Rv.
237305; Cass. 7183/2008, Rv. 239447).
Privo di pregio appare, inoltre, il richiamo alla disciplina introdotta con la l. n. 9 del
08.02.2007, relativa alla sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, in quanto la suddetta
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sospensione, applicabile all'ipotesi di cessazione di rapporti locatizi, nella fattispecie non ricorrente, era stata prevista dal legislatore sino ad un periodo massimo di otto mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge (15.02.2007) risultando, quindi, inapplicabile alla fattispecie de qua. Del resto, anche la pregressa disciplina, pure invocata dalla parte impugnante, di cui all'art.6 della legge n.431 del 1998 – norma alla cui stregua “nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge” – è evidentemente inapplicabile alla presente fattispecie, sia ratione temporis, sia perché appunto attinente ad ipotesi di sfratto per finita locazione, e non di occupazione di immobili senza alcun titolo.
Infondate sono, infine, le deduzioni relative al pagamento dei “canoni di assegnazione” dovendosi escludere che il versamento di un'indennità ad opera dell'occupante ovvero il recepimento di una situazione di fatto da parte dell'ente proprietario valgano a surrogare l'assenza di un titolo attributivo di una legittima detenzione, né che abbiano efficacia sanante di un illecito già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e con la destinazione del medesimo a propria stabile dimora. (Cass. Pen. Sez. II, n. 269 del 30.04.1986).
In ragione degli argomenti che precedono la sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. n.55/2014, come aggiornati dal
D.M. n.147 del 2022, che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, dimidiando gli importi medi previsti per le varie fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva e decisoria), in relazione allo scaglione di riferimento da € 1.100,00 fino a € 5.200,00, per come dichiarato dall'appellante, attesa la ridotta attività processuale svolta e tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
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10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1087 del 2024:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata, che liquida nell'importo di € 961,50 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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