CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD RL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letteAsentitgle conclusioni del PG c\f\ \ • ',1"'-'\("<-:- • Penale Sent. Sez. 1 Num. 807 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di RL IC di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'Assise di appello di Napoli, in data 24 gennaio 2018, irrevocabile il 10 aprile 2018, di condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, artt. 10, 12 e 14 L. n. 497 del 1974, commessi in Napoli, tra febbraio 2004 e marzo 2005; b) sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 1° aprile 2009, irrevocabile 18 giugno 2011, di condanna per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen., commesso in Napoli dal 2006, con permanenza, nonché i reati di cui agli artt. 339, 423 e 56, 629 cod. pen., commessi in Napoli il 17 gennaio 2005. A ragione della decisione la Corte territoriale ha in primo luogo evidenziato l'impossibilità che gli omicidi oggetto della sentenza sub a) potessero ritenersi reati-scopo dell'associazione di cui alla sentenza sub b), poiché IC risulta partecipe di quel sodalizio soltanto in epoca successiva allo loro commissione e, precisamente, dall'anno 2006. Ha poi valorizzato la circostanza, emergente dalla lettura delle sentenze di merito, dell'estemporaneità delle circostanze che avevano determinato gli omicidi per cui è condanna;
sicché - anche a voler ritenete che l'adesione di IC al sodalizio de quo fosse antecedente - ha ritenuto che ciascun progetto omicidiario avesse natura occasionale e fosse sorto per circostanze del tutto contingenti. 2. IC, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la sussistenza di plurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso. I delitti attribuiti a IC sono stati commessi nello stesso contesto territoriale, avendo egli avendo egli addirittura assunto il ruolo di organizzatore e promotore dell'associazione. Sicché gli omicidi, peraltro ritenuti aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e il reato associativo non potrebbero non considerarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dalla necessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio. 2 Giusta la tesi del ricorrente, il provvedimento oggetto d'impugnazione sarebbe inoltre errato laddove ha richiamato quello di altro Giudice dell'esecuzione con cui era stata rigettata analoga istanza ex art. 671 cod. pen. formulata dal coimputato Di Vaio, posto che le posizioni processuali dei due condannati erano differenti, a ragione del ruolo apicale rivestito da IC (e non dal coimputato) nel sodalizio di cui si tratta. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe, infine, ignorato la memoria integrativa, ritualmente depositata, con cui si segnalava il pacifico orientamento della Corte di legittimità secondo cui il programma delinquenziale di tipo camorristico dev'essere valutato non solo in astratto, ma anche nel suo concreto e storico divenire (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874) Conclusivamente, il ricorrente ritiene che, ove i fatti oggetto delle due sentenze fossero stati giudicati in un simultaneus processus, il vincolo della continuazione sarebbe stato certamente riconosciuto. 3. Il Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato. 2. E', principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra il reato associativo e i singoli reati-fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874 -01, Sez. 1, n. 16980 del 27.03.2003, Di Paola, Rv. 223992 -01). Si è chiarito che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, poiché nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; 3 Tb^ Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199 -01; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100 -01). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 -01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 -01). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 -01; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489 -01). Si è, dunque, affermato che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti. 3. Dei richiamati principi ha fatto buon governo il Giudice dell'esecuzione che, nel provvedimento impugnato, ha per un verso valorizzato la cesura temporale tra la commissione degli omicidi e la successiva adesione al sodalizio. Rileva il Collegio che la contraddizione enfatizzata dal ricorrente, relativa all'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato da un canto che IC 4 1‘'‘ Il Consigliere estensore risulta associato dal 2006 (e quindi dopo la commissione degli omicidi) e dall'altro che la sua affiliazione poteva essere antecedente quella data in realtà non è tale. E, infatti, il Giudice dell'esecuzione, dopo aver segnalatc l'impossibilità di ritenere i reati di omicidi quali reati-fine di un sodalizio cui IC aveva aderito successivamente alla loro commissione, ha svolto un ragionamento meramente ipotetico e ha chiarito che, anche ove si ritenesse la partecipazione antecedente al 2006, in ogni caso le causali degli omicidi erano caratterizzate dall'estemporaneità, così ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità appena richiamata. Infine, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che il fatto che un omicidio (così come ogni altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente
letteAsentitgle conclusioni del PG c\f\ \ • ',1"'-'\("<-:- • Penale Sent. Sez. 1 Num. 807 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di RL IC di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'Assise di appello di Napoli, in data 24 gennaio 2018, irrevocabile il 10 aprile 2018, di condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, artt. 10, 12 e 14 L. n. 497 del 1974, commessi in Napoli, tra febbraio 2004 e marzo 2005; b) sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 1° aprile 2009, irrevocabile 18 giugno 2011, di condanna per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen., commesso in Napoli dal 2006, con permanenza, nonché i reati di cui agli artt. 339, 423 e 56, 629 cod. pen., commessi in Napoli il 17 gennaio 2005. A ragione della decisione la Corte territoriale ha in primo luogo evidenziato l'impossibilità che gli omicidi oggetto della sentenza sub a) potessero ritenersi reati-scopo dell'associazione di cui alla sentenza sub b), poiché IC risulta partecipe di quel sodalizio soltanto in epoca successiva allo loro commissione e, precisamente, dall'anno 2006. Ha poi valorizzato la circostanza, emergente dalla lettura delle sentenze di merito, dell'estemporaneità delle circostanze che avevano determinato gli omicidi per cui è condanna;
sicché - anche a voler ritenete che l'adesione di IC al sodalizio de quo fosse antecedente - ha ritenuto che ciascun progetto omicidiario avesse natura occasionale e fosse sorto per circostanze del tutto contingenti. 2. IC, con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, con un unico e articolato motivo, deduce violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha trascurato di considerare la sussistenza di plurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso. I delitti attribuiti a IC sono stati commessi nello stesso contesto territoriale, avendo egli avendo egli addirittura assunto il ruolo di organizzatore e promotore dell'associazione. Sicché gli omicidi, peraltro ritenuti aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e il reato associativo non potrebbero non considerarsi riconducibili a un'unitaria e anticipata deliberazione, costituita dalla necessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio. 2 Giusta la tesi del ricorrente, il provvedimento oggetto d'impugnazione sarebbe inoltre errato laddove ha richiamato quello di altro Giudice dell'esecuzione con cui era stata rigettata analoga istanza ex art. 671 cod. pen. formulata dal coimputato Di Vaio, posto che le posizioni processuali dei due condannati erano differenti, a ragione del ruolo apicale rivestito da IC (e non dal coimputato) nel sodalizio di cui si tratta. Il Giudice dell'esecuzione avrebbe, infine, ignorato la memoria integrativa, ritualmente depositata, con cui si segnalava il pacifico orientamento della Corte di legittimità secondo cui il programma delinquenziale di tipo camorristico dev'essere valutato non solo in astratto, ma anche nel suo concreto e storico divenire (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874) Conclusivamente, il ricorrente ritiene che, ove i fatti oggetto delle due sentenze fossero stati giudicati in un simultaneus processus, il vincolo della continuazione sarebbe stato certamente riconosciuto. 3. Il Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato. 2. E', principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra il reato associativo e i singoli reati-fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874 -01, Sez. 1, n. 16980 del 27.03.2003, Di Paola, Rv. 223992 -01). Si è chiarito che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, poiché nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; 3 Tb^ Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199 -01; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100 -01). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 -01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 -01). Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali. Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 -01; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489 -01). Si è, dunque, affermato che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti. 3. Dei richiamati principi ha fatto buon governo il Giudice dell'esecuzione che, nel provvedimento impugnato, ha per un verso valorizzato la cesura temporale tra la commissione degli omicidi e la successiva adesione al sodalizio. Rileva il Collegio che la contraddizione enfatizzata dal ricorrente, relativa all'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato da un canto che IC 4 1‘'‘ Il Consigliere estensore risulta associato dal 2006 (e quindi dopo la commissione degli omicidi) e dall'altro che la sua affiliazione poteva essere antecedente quella data in realtà non è tale. E, infatti, il Giudice dell'esecuzione, dopo aver segnalatc l'impossibilità di ritenere i reati di omicidi quali reati-fine di un sodalizio cui IC aveva aderito successivamente alla loro commissione, ha svolto un ragionamento meramente ipotetico e ha chiarito che, anche ove si ritenesse la partecipazione antecedente al 2006, in ogni caso le causali degli omicidi erano caratterizzate dall'estemporaneità, così ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità appena richiamata. Infine, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che il fatto che un omicidio (così come ogni altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente