Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 11/05/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2026, proposto da:
- Winderg San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Simona Emanuela Anna Viola e Bruno Tonoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Ascoli Satriano, non costituito in giudizio;
nei confronti
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- Regione Puglia;
- Provincia di Foggia;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Satriano del 24 febbraio 2026, prot. 2400, ricevuto in pari data dalla ricorrente, avente ad oggetto l’inammissibilità, il rigetto e l’inibizione alla prosecuzione dei lavori relativi alla procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata dalla società "Winderg San Martino" per il potenziamento di impianto eolico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. NI LE e udito, per la ricorrente, l'avv. Nicola Gambino su delega dell'avv. Simona Viola;
Sentita la parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Premesso che :
- con ricorso notificato il 17 aprile 2026 e depositato il successivo 20 aprile, la Winderg San Martino s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 24 febbraio2026, prot. n. 2400, con cui il responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Satriano ha rigettato l’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS), presentata dalla ricorrente per un intervento di potenziamento di un parco eolico;
Considerato che:
- con atto depositato il 24 aprile 2026, la Società ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata ha ritirato [nonché annullato d’ufficio] in autotutela – con provvedimento versato in giudizio ed emesso in pari data – il diniego impugnato;
- alla luce di tale sopravvenienza, con il medesimo atto di parte, è stata chiestala dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
- all’udienza di discussione dell’istanza cautelare proposta dalla Società, dopo formale avviso alle parti di definizione della controversia in tale sede ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che :
- per quanto sopra esposto, la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate per la complessiva evoluzione processuale della vicenda in questione nonché in ossequio alla giurisprudenza della Sezione in analoghi casi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI LE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NI LE | AR LI |
IL SEGRETARIO